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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/08/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2684/2025 promossa da
, c.f. , e da Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
col patrocinio dell'avv. Vittorio Grosso
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
separazione giudiziale condizioni:
A. I coniugi vivranno separati, come già attualmente vivono, con obblighi di reciproco rispetto;
B.
Casa coniugale. la casa coniugale sita in Ronco B.se, Via IV Novembre n. 6, in comproprietà per una quota del 50% ciascheduno, sarà occupata dalla IG.ra , che vi risiederà con i figli, Pt_1 mentre il IG. ha già reperito autonoma sistemazione presso la sorella. C. Concorso al Pt_2 mantenimento dei figli minori: In considerazione del reddito fluttuante del marito e del fatto che egli abbia reperito nuova sistemazione abitativa, con onere di sostenere i relativi costi, nonché di quanto infra esposto, le parti concordano che il IG. erserà, a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 dei figli minori, la complessiva somma di € 300,00/mese, entro e non oltre ogni giorno 10 del mese;
le modalità del versamento saranno concordate tra le Parti. La somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di maggio
2025. Oltre a ciò, il marito concorrerà nel pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli nella misura del 50%, previa documentazione delle stesse e salvo reciproci conguagli con eventuali spese straordinarie per i figli da egli direttamente sostenute, con rendicontazione da effettuarsi trimestralmente. Per la definizione delle spese straordinarie, anche relativamente ai consensi, si rinvia ai Protocolli in uso presso il Tribunale di Torino. D. Pagamento mutuo infissi casa coniugale. Automobile. Il IG. i impegna a sostenere la rata mensile del mutuo accesso per Pt_2
l'acquisto e l'installazione degli infissi presso la già casa coniugale, pari a € 150,00 mensili sino alla sua estinzione;
concede altresì in comodato d'uso gratuito l'autovettura Mercedes Classe c tg. DN
844 ZY alla moglie, che ne sosterrà le relative spese di manutenzione e di assicurazione. E. Assegni
Unici F. Rinuncia al mantenimento. In considerazione delle condizioni economico-patrimoniali delle
Parti, di quanto sopra stabilito e della sua piena capacità lavorativa, la IG.ra rinuncia a Pt_1 domandare il pagamento di un qualsivoglia importo a titolo di concorso al proprio mantenimento.
Le parti si rilasciano il consenso per il rinnovo e rilascio dei passaporti relativamente CP_1 ai figli minori con annotazione del nome degli stessi ai fini della validità per l'espatrio. H. Accordo.
Con il buon fine dei presenti accordi le parti dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto economico e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Ponderano il 7 Parte_1 Parte_2 giugno 2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Ponderano, anno 2008, parte I, numero 5.
Dall'unione sono nati, a Biella, il 26 febbraio 2009 la figlia e l'11 novembre 2013 il Persona_1 figlio Persona_2
Con ricorso congiunto depositato il 30 giugno 2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2684/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Ponderano il 7 giugno 2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Ponderano, anno 2008, parte
I, numero 5;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ponderano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 30/07/2025
la giudice rel. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Donata Garambone Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2684/2025 promossa da
, c.f. , e da Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
col patrocinio dell'avv. Vittorio Grosso
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
separazione giudiziale condizioni:
A. I coniugi vivranno separati, come già attualmente vivono, con obblighi di reciproco rispetto;
B.
Casa coniugale. la casa coniugale sita in Ronco B.se, Via IV Novembre n. 6, in comproprietà per una quota del 50% ciascheduno, sarà occupata dalla IG.ra , che vi risiederà con i figli, Pt_1 mentre il IG. ha già reperito autonoma sistemazione presso la sorella. C. Concorso al Pt_2 mantenimento dei figli minori: In considerazione del reddito fluttuante del marito e del fatto che egli abbia reperito nuova sistemazione abitativa, con onere di sostenere i relativi costi, nonché di quanto infra esposto, le parti concordano che il IG. erserà, a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 dei figli minori, la complessiva somma di € 300,00/mese, entro e non oltre ogni giorno 10 del mese;
le modalità del versamento saranno concordate tra le Parti. La somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di maggio
2025. Oltre a ciò, il marito concorrerà nel pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli nella misura del 50%, previa documentazione delle stesse e salvo reciproci conguagli con eventuali spese straordinarie per i figli da egli direttamente sostenute, con rendicontazione da effettuarsi trimestralmente. Per la definizione delle spese straordinarie, anche relativamente ai consensi, si rinvia ai Protocolli in uso presso il Tribunale di Torino. D. Pagamento mutuo infissi casa coniugale. Automobile. Il IG. i impegna a sostenere la rata mensile del mutuo accesso per Pt_2
l'acquisto e l'installazione degli infissi presso la già casa coniugale, pari a € 150,00 mensili sino alla sua estinzione;
concede altresì in comodato d'uso gratuito l'autovettura Mercedes Classe c tg. DN
844 ZY alla moglie, che ne sosterrà le relative spese di manutenzione e di assicurazione. E. Assegni
Unici F. Rinuncia al mantenimento. In considerazione delle condizioni economico-patrimoniali delle
Parti, di quanto sopra stabilito e della sua piena capacità lavorativa, la IG.ra rinuncia a Pt_1 domandare il pagamento di un qualsivoglia importo a titolo di concorso al proprio mantenimento.
Le parti si rilasciano il consenso per il rinnovo e rilascio dei passaporti relativamente CP_1 ai figli minori con annotazione del nome degli stessi ai fini della validità per l'espatrio. H. Accordo.
Con il buon fine dei presenti accordi le parti dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto economico e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Ponderano il 7 Parte_1 Parte_2 giugno 2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Ponderano, anno 2008, parte I, numero 5.
Dall'unione sono nati, a Biella, il 26 febbraio 2009 la figlia e l'11 novembre 2013 il Persona_1 figlio Persona_2
Con ricorso congiunto depositato il 30 giugno 2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2684/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Ponderano il 7 giugno 2008, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Ponderano, anno 2008, parte
I, numero 5;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ponderano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 30/07/2025
la giudice rel. la Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Maria Donata Garambone