Sentenza 20 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026REG.PROV.COLL.
N. 08026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8026 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Maria Mucci e Salvatore De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara n. 249/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. VA EL e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 249/2023 il T.A.R. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del Comune di Vasto n. 39460 del 9 luglio 2021, di rigetto dell’istanza di condono edilizio, presentata in base alla Legge n.47 del 1985, avente ad oggetto l’ampliamento del piano terra e la sopraelevazione di un fabbricato residenziale in Vasto, alla via -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Vasto.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 14 gennaio 2026.
2. Il T.A.R. ha respinto il ricorso ritenendo infondata la censura della ricorrente secondo la quale la spettanza dell’utilità rivendicata fosse dovuta in quanto coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza dello stesso T.A.R. n. 507 del 2014.
La sentenza gravata ha in contrario ritenuto che “ con la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.507 del 2014 veniva unicamente rilevata, con riferimento al punto in trattazione, la genericità della richiesta sul quantum debendi a titolo di conguaglio; che l’Amministrazione, proprio in esecuzione di detta pronuncia, con apposita nota n.54571 del 30 ottobre 2017, indicava specificamente e partitamente quanto ancora dovuto dall’istante a titolo di conguaglio per oneri concessori e oblazione (cfr. deposito del Comune del 24 aprile 2023); che la suddetta decisione n.507 del 2014 non implicava quindi per ciò solo il rilascio del richiesto condono; che, non risultando ancora versate le somme dovute a conguaglio, il condono non poteva essere rilasciato ”.
3. Contro tale decisione l’appellante deduce i seguenti motivi:
3.1. “ Errores in iudicando della richiesta di sanatoria (cfr. nota difensiva del Comune depositata nel ricorso sfociato nella sentenza n. 507/2014) insussistenza del diritto di credito del Comune – sviamento ed eccesso del potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del c.p.a. e dell’art. 2909 del c. c. – omesso rilievo dell’effetto utile della pronuncia di annullamento di cui alla sentenza n. 507/2014 – confessione dell’accoglimento ”.
3.2. “ Violazione del principio fissato dall’art. 2909 c. c. “del dedotto e deducibile” – ampio effetto preclusivo ed effetto di eliminazione e di ripristinazione oltre che di conformazione ”.
3.3. “ Confessione dell’accoglimento della domanda di sanatoria ”.
4. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Va anzitutto osservato che la più volte richiamata sentenza n. 507/2014 del medesimo T.A.R. aveva ad oggetto l’impugnazione da parte dell’odierna appellante del “ provvedimento del 9 maggio 2013, con il quale il Comune di Vasto ha richiesto l’integrazione dell’istanza di condono (inoltrata ex articolo 31 della legge n. 47 del 1985 in data 18 settembre 1986) con una perizia giurata sulle dimensioni e la certificazione sull’idoneità statica; nonché il conguaglio del pagamento della somma da corrispondere come oneri di urbanizzazione e costi di costruzione pari ad euro 3.281,73 e il conguaglio del pagamento della somma di euro 1.996,18 come oblazione dovuta allo Stato ”.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo illegittime tali richieste di integrazione, quanto alla richiesta di conguaglio, perché “ la richiesta del Comune appare del tutto generica e non dettagliata sugli importi pagati e quelli da pagare in relazione alle specifiche superfici che non sarebbero state computate nella precedenti richieste; non essendo tali elementi ictu oculi evincibili dalla mera indicazione numerica di una presunta differenza di superfici rilevata tra le domande del 1986 e l’integrazione del 2012, di cui alla “nota informativa per il dirigente” del 7 gennaio 2013, depositata dal Comune resistente in data 22 ottobre 2014 ”.
Con riferimento invece al rigetto del condono per la rimessa esterna al fabbricato, il T.A.R. in tale sentenza ha ritenuto che “ come riferito dalla ricorrente, nel modello 47/85 n.0716405010/2 depositato il 18 settembre 1986 presso il Comune di Vasto, alla seconda pagina risulta indicata una superficie per servizi ed accessori pari a mq. 29,77, che la ricorrente dichiara ricomprendere anche il manufatto in questione avente appunto una superficie di mq. 23,84. A fronte di ciò, anche in tale caso non appare adeguatamente confutata la circostanza che la medesima includesse anche tale specifica superficie, poiché appunto dal succitato calcolo delle superfici eccedenti, operato dal Comune, non si evince quali esse siano in concreto. Peraltro, la prova fotografica avente data certa (per via del decesso del congiunto ritratto), allegata dalla ricorrente e non contestata nella sua veridicità, appare sufficiente a superare i risultati delle aerofotogrammetrie depositate dal Comune ”.
5. Tanto premesso, è evidente che il giudicato formatosi su tale sentenza non ha ad oggetto la spettanza del condono, ma unicamente la perplessità della motivazione del provvedimento con cui si chiede l’integrazione.
L’effetto conformativo di tale sentenza non esclude dunque una riedizione del potere, emendata dai vizi in quella sede riscontrati.
Non può essere pertanto condivisa l’affermazione posta dall’appellante a sostegno del secondo motivo di appello, secondo la quale “ l’accoglimento del ricorso amministrativo si è sostanziato nell’accoglimento delle richieste della parte ricorrente ”.
L’accoglimento in questione infatti ha avuto riguardo a profili di perplessità della motivazione, e non anche all’accertamento della spettanza del bene della vita (vale a dire alla condonabilità dell’abuso senza ulteriori integrazioni).
6. Il primo motivo di appello deduce invece che il provvedimento impugnato in primo grado erroneamente sarebbe fondato sull’esistenza di un diritto di credito a favore del Comune.
L’argomento speso dall’appellante a sostegno di tale tesi non si fonda tanto sul testo della sentenza n. 507/2014, quanto piuttosto sul contenuto del relativo ricorso, nel quale si affermava che il Comune aveva accolto, e non respinto, la domanda di sanatoria.
In altre parole, ad avviso dell’appellante poiché nel ricorso che poi ha condotto alla sentenza n. 507/2014 si affermava l’avvenuto accoglimento della domanda di condono, la sentenza che tale ricorso ha accolto avrebbe statuito in tal senso.
In realtà, come osservato, la sentenza in esame ha accolto il ricorso in questione solo nella parte relativa all’illegittimità della richiesta di integrazione, non perché in assoluto non consentita, ma perché nello specifico viziata per le ridette ragioni.
Dunque non può ritenersi sotto nessun profilo che si sia formato il giudicato sull’avvenuto rilascio della sanatoria.
6. La tesi per cui il Comune avrebbe assentito l’istanza di condono già con il provvedimento del maggio 2013 non è pertanto autorizzata: non foss’altro perché tale provvedimento richiedeva delle integrazioni, che evidentemente non sarebbero state necessarie se l’effetto giuridico dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria si fosse già prodotto.
Parimenti infondata è la tesi che ricollega il perfezionamento della sanatoria all’effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 507/2014: tale effetto non implica affatto che le richieste integrazioni non potessero o dovessero essere richieste (perché l’istanza era già di per sé accolta o accoglibile), ma implica unicamente che quelle richieste di integrazioni, per come formulate, fossero illegittime (ferma restando, evidentemente, la possibilità di una riedizione del potere).
7. Quanto al terzo motivo di appello, con cui si deduce che nel giudizio che ha condotto alla sentenza n. 507/2014 il Comune avrebbe reso una dichiarazione confessoria circa l’avvenuto accoglimento dell’istanza di sanatoria, è sufficiente rilevare che la dichiarazione riportata dall’appellante nel corpo del ricorso in appello si riferisce ad una diversa porzione dell’immobile, e dunque ha un diverso oggetto.
Con essa il Comune ha inteso dire che l’istanza di sanatoria era stata accolta per altre parti dell’immobile, ma non per quella in questione: dunque nessun valore confessorio può attribuirsi a tale dichiarazione.
In ogni caso, come già osservato, il tenore del provvedimento precedente, oggetto della sentenza n. 507/2014, è inequivoco nel senso di non aver accolto la domanda di condono, per le ragioni fin qui esposte: il che priva ulteriormente di fondatezza, sotto diverso profilo, la tesi posta a fondamento del mezzo in esame.
8. Dalle superiori considerazioni discende che il ricorso in appello e come tale deve essere respinto, con assorbimento delle eccezioni in rito sollevate dalla parte appellata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento nei confronti del Comune di vasto delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI RO, Presidente FF
VA EL, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | BI RO |
IL SEGRETARIO