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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5387/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio Parte_1 C.F._1
Sorrentino, Luca Francetich e Luana Izzo
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._2
Borsatti (C.F. C.F._3
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio – scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale di udienza del 25.6.2025, concludono per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'emissione di sentenza parziale sullo status
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 19.12.2024 esponendo di aver contratto matrimonio il Parte_1
3.9.2011 con in Vicenza, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Controparte_1
Comune dell'anno 2011, n. 121, parte I;
che dall'unione era nato il figlio (n. 29.9.2010) Persona_1 minorenne e non autosufficiente;
che con sentenza n. 1221 pubblicata il 26.6.2023 il Tribunale di
Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso il padre, con diritto di visita della madre, ponendosi a suo carico il mantenimento del figlio, comprese le spese straordinarie.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 3.4.2025, ove non era possibile conciliare le parti;
l'attore articolava proposta e la causa veniva rinviata al 6.5.2025 per consentire alla convenuta di valutarla. A detta udienza si dava atto della pendenza di trattative e la causa veniva rinviata al 27.5.2025, udienza a cui la convenuta dava atto di non accettare la proposta e parte attrice chiedeva emettersi sentenza sullo status. La convenuta si opponeva e le parti chiedevano emettersi i provvedimenti provvisori.
Adottati i provvedimenti con ordinanza del 29.5.2025, la causa veniva rinviata al 25.6.2025, per decisione sullo status. Il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione sul punto, previa acquisizione del parere del PM reso il 26.6.2025 come in epigrafe.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata dalle parti è meritevole di accoglimento in quanto: -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti al Giudice relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con la sentenza n. 1221/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 2 di 3 i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Vicenza, in Parte_1 Controparte_1 data 3.9.2011;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 121, parte I, anno 2011;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5387/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio Parte_1 C.F._1
Sorrentino, Luca Francetich e Luana Izzo
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._2
Borsatti (C.F. C.F._3
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio – scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale di udienza del 25.6.2025, concludono per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'emissione di sentenza parziale sullo status
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 19.12.2024 esponendo di aver contratto matrimonio il Parte_1
3.9.2011 con in Vicenza, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Controparte_1
Comune dell'anno 2011, n. 121, parte I;
che dall'unione era nato il figlio (n. 29.9.2010) Persona_1 minorenne e non autosufficiente;
che con sentenza n. 1221 pubblicata il 26.6.2023 il Tribunale di
Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso il padre, con diritto di visita della madre, ponendosi a suo carico il mantenimento del figlio, comprese le spese straordinarie.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 3.4.2025, ove non era possibile conciliare le parti;
l'attore articolava proposta e la causa veniva rinviata al 6.5.2025 per consentire alla convenuta di valutarla. A detta udienza si dava atto della pendenza di trattative e la causa veniva rinviata al 27.5.2025, udienza a cui la convenuta dava atto di non accettare la proposta e parte attrice chiedeva emettersi sentenza sullo status. La convenuta si opponeva e le parti chiedevano emettersi i provvedimenti provvisori.
Adottati i provvedimenti con ordinanza del 29.5.2025, la causa veniva rinviata al 25.6.2025, per decisione sullo status. Il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione sul punto, previa acquisizione del parere del PM reso il 26.6.2025 come in epigrafe.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata dalle parti è meritevole di accoglimento in quanto: -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti al Giudice relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con la sentenza n. 1221/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 2 di 3 i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Vicenza, in Parte_1 Controparte_1 data 3.9.2011;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Vicenza al n. 121, parte I, anno 2011;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3