TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Emanuela FOGGETTI, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7354/2020 R.G. chiamata all'udienza del
3/3/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. Bernardini Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/7/2020, la parte ricorrente come in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Bari, Sezione lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il sig. ha pieno diritto a vedersi Parte_1 riconoscere dall' anche in esecuzione dell'Omologa del 5-1-2018 resa dal CP_1
tribunale di bari- Sez.lavoro (nel procedimento con RG n. 2452/2017), la complessiva
CP_ somma di € 4.044,70 concernente le rate mensili dell'assegno d'invalidità e legge
22271984 nei periodi indicati sub 7. della narrativa che precede;
accertare e dichiarare che l' mai ha avuto ed ha titolo, nei confronti del ricorrente, per CP_1 trattenere la somma di € 581,30 (nei periodi indicati sub 6. della narrativa che precede) di cui quindi si chiede la ripetizione in favore dello stesso ricorrente”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno del ricorso deduceva che: - con decreto di omologa del 5/1/2018 emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, veniva riconosciuto sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l.n. 222/84, con decorrenza 5/3/2014;
-nel periodo dal 18/4/2015 al 9/5/2016 il ricorrente aveva beneficiato del trattamento di indennità mensile di disoccupazione per un importo pari ad € 5.979,55;
-con nota datata 9/2/2018 l' liquidava le somme dovute a titolo di assegno n. CP_1
15053727, cat. IO con decorrenza 1/4/2014;
-con nota datata 3/7/2018 l' richiedeva la restituzione della somma di € 5.979,55 CP_1
percepita dal ricorrente a titolo di ASPI in relazione al periodo dal 18/4/2015 al
9/5/2016, provvedendo ad effettuare delle trattenute mensili sulle rate di assegno di invalidità ex l.n. 222/84 in relazione al periodo dal settembre 2018 al febbraio 2019, per un totale di € 581,30;
-che l' non aveva provveduto al pagamento della somma pari ad € 4.044,70 a titolo CP_1 di ratei di assegno d'invalidità ex l.n. 222/84 relativi a mensilità non coincidenti con quelle in relazione alle quali aveva percepito la NASPI.
Lamentava di non aver avuto la possibilità di esercitare il diritto di opzione che gli avrebbe consentito di optare per il trattamento di disoccupazione ed affermava che senza esito erano rimaste la domanda di ricostituzione della pensione inoltrata in data
12/11/2018 e la nota del Patronato del 22/11/2018.
Si costituiva in giudizio l' , richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 19- CP_1
22 luglio 2011, n. 234 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma
7 d.l.n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla l.n. 236/1993, nonché dell'art. 1
l.n. 236/1993, nella parte in cui non prevedono, per i lavoratori che usufruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità, nel corso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Allegava che, nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima, gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di
Pag. 2 di 11 assegno ordinario di invalidità; qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità.
Tanto premesso, deduceva di aver liquidato in data 9/2/2018 l'assegno ordinario di invalidità cat. Io n. 15053727 con decorrenza 04/2014 e che, in pari data, ha provveduto ad inoltrare al Patronato la richiesta di dichiarazione di opzione tra il Per_1
richiesto assegno ordinario di invalidità e la prestazione NASPI limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato rimasta senza riscontro. Ditalchè, si ingenerava un indebito pari ad € 5.681,66 di cui veniva recuperato l'importo di € 581,30 attraverso trattenute di € 83,04 per ciascuna rata di pensione dal settembre 2018 al febbraio 2019.
Chiedeva il rigetto del ricorso, atteso il mancato esercizio del diritto di opzione.
Istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio, la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, previa discussione, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Va osservato che la domanda posta al vaglio del Tribunale attiene a due profili: 1) quello relativo alla mancata percezione da parte del ricorrente della somma pari ad € CP_ 4.044,70 concernente le rate mensili dell'assegno d'invalidità ex lege n.222/1984 in relazione alle mensilità di cui alla pagina n. 2 del ricorso introduttivo;
2) quello relativo alla restituzione della somma pari ad € 581,30 a titolo di trattenute effettuate dall' sui ratei di assegno di invalidità in relazione alle somme ritenute come CP_1
indebitamente erogate a titolo di indennità di disoccupazione in relazione ai mesi dal
18/4/2015 al 9/5/2016.
In ordine alla somma di € 4.044,70 di cui parte ricorrente chiede la liquidazione a titolo di rate mensili dell'assegno d'invalidità in relazione a periodi che non coincidono con quelli in relazione ai quali il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione, rileva il Giudicante che detta circostanza non risulta specificamente contestata dall'istituto ed in quanto tale può pacificamente ritenersi acquisita al giudizio.
Pag. 3 di 11 Come è noto, il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003).
Il saggio di legificazione contenuto nella l. 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto importanti modifiche in seno all'art. 115, comma I, c.p.c. dove spicca per espresso enunciato normativo, il c.d. onere di contestazione a carico dei litiganti: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso ("fatti non specificamente contestati") di fatto convalida la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni
Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra, ritenendo che il deficit di contestazione "rende inutile provare il fatto, poiché non controverso … vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza".
Quanto al secondo profilo della domanda, relativo alla restituzione della somma di €
581,30 - oggetto di trattenute da parte dell' a titolo di indebita percezione da parte CP_1
del ricorrente della indennità di disoccupazione - parte resistente ha incentrato la propria difesa nel mancato esercizio del diritto di opzione da parte del ricorrente nel termine di
60 giorni a decorrere dalla richiesta inoltrata dall'Istituto al patronato e ha CP_2
ricordato che, nel caso in cui il diritto all'assegno ordinario di invalidità sopravvenga al godimento del trattamento di disoccupazione l'interessato che non eserciti l'opzione in favore della disoccupazione decade, ai sensi dell'art 2 commi 40 d) e 41 della legge n.
92 del 2012, dalla facoltà di avvalersene.
Tanto premesso appare utile riassumere il quadro normativo in cui si inserisce la presente controversia.
Pag. 4 di 11 L'art. 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, che disciplina gli ammortizzatori sociali, al comma 1 dispone che presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
(di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88) è istituita l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) a decorrere dal 1 gennaio 2013 e in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
Si tratta di prestazione che ha la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
Al successivo comma 4 della citata disposizione è poi chiarito che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni (lettera a) e che possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (lettera b).
Secondo quanto disposto dal comma 13 della citata norma i lavoratori, per fruire dell'indennità, devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all' , entro il termine di due mesi dalla data di CP_1
spettanza del trattamento.
Il comma 24 bis - introdotto dall'art. 1 comma 250, lett. e, della legge n. 228 del 2012 - dispone che “Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola".
Con il comma 40 poi sono dettati i casi di decadenza dalla fruizione dell'indennità e tra questi, oltre alla perdita dello stato di disoccupazione (lett. a), alla mancata comunicazione dell'inizio di un'attività in forma autonoma (lett. b) ed al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (lett. c) vi è anche l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI (lett. d).
Quindi al successivo comma 41 si dispone che la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
Pag. 5 di 11 Per effetto di quanto disposto dal comma 24 bis, all'indennità c.d. ASpI si applica la regola generale, stabilita dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993 (nel testo risultante anche dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 29 maggio 1 giugno 1995 n. 218) che, nel disporre l'incompatibilità tra i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità… con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, prevede, altresì, che i lavoratori che fruiscano dell'assegno o della pensione di invalidità all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità debbano optare tra tali trattamenti e quello di mobilità e che quando si sia optato per quest'ultimo l'assegno o la pensione di invalidità restino sospesi per il periodo di fruizione della mobilità ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità come previsto dagli artt. 2 comma 5 e 12 comma 2 del D.L. 16 maggio 1994 n.
299 convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451.
In definitiva, a norma degli artt. art. 10 comma 14 della legge n. 887 del 1984 e dell'art. 6 comma 7 del D.L. n. 148 del 1993 dal 1 gennaio 1985 i trattamenti di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ma l'assicurato ha il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione per il periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni (e in questo senso anche la circolare n. 138 del 2011 a seguito della CP_1
sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234).
È alla luce dell'esposto quadro normativo che va trovata la soluzione del quesito posto con il ricorso.
Sebbene la percezione di un trattamento di invalidità già in godimento sia evidentemente incompatibile con l'erogazione dell'ASpI - indennità erogata a domanda dell'interessato in occasione della sopravvenienza dello stato di disoccupazione -
Pag. 6 di 11 tuttavia deve essere comunque garantita la possibilità per l'assicurato di scegliere il trattamento a lui più favorevole.
Si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della recente sentenza della Suprema Corte n. 23041/2024: “Orbene, l'art. 12 comma 2 del D.L. 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che fissa un termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di opzione, è norma finale di chiusura della disciplina che interviene per regolamentare il passaggio da un regime ad un altro con riguardo alle situazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge. La norma prevede, come detto, la necessità di esercitare la scelta tra il trattamento di mobilità e le prestazioni previdenziali e assistenziali in godimento.
Nessun termine di decadenza è, invece, previsto in via generale neppure dalla disciplina che viene richiamata dal comma 24 bis dell'art. 2 legge 92 del 2012 che ha introdotto l' ASpI.
Come è noto, le norme che dettano una decadenza sono di stretta interpretazione e sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. tra le tante per l'applicazione di tale principio Cass. 31/03/2021 n. 8964,25/11/2020 n. 26845, 13/06/1979 n. 3331). Né il termine di decadenza (di 30 o di 60 giorni che sia) può essere introdotto ex art. 1287 secondo comma c.c. con una circolare, (la circolare n. 138 del 2011) che è mero CP_1
atto di interpretazione della normativa neppure vincolante.
Questa Corte - nel chiarire da tempo che il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6 comma 7 del citato D.L. n. 148 del 1993, si estende anche all'assegno ordinario di invalidità, in ragione della sua natura di trattamento pensionistico (cfr. Cass. 17/08/2023 n. 24751 e ivi le richiamate Cass. nn. 5544 e 8239 del 2010, 9808 del 2012 e 8634 del 2014) - ha rammentato che il regime della non cumulabilità di tali trattamenti è stato temperato dalla facoltà di opzione introdotta dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 299 del 1994 alla luce del quale "all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità". In quella sede si è rammentato che la norma sopra citata non prevede espressamente quali siano le conseguenze del mancato esercizio dell'opzione nel
Pag. 7 di 11 termine previsto per l'iscrizione nelle liste ma si è ritenuto di poterle ricavare dall'art.
1287 secondo comma c.c. il quale stabilisce in forma generale per tutte le obbligazioni alternative le conseguenze del mancato esercizio della facoltà di scelta del creditore "nel termine stabilito" prevedendo la decadenza dalla facoltà di scelta che passa al debitore. In quel contesto si è ritenuto che, sebbene non si possa avere nel caso dell'iscrizione alle liste di mobilità alcun passaggio della facoltà di scelta al debitore, trattandosi di obbligazioni pubbliche in cui il comportamento dell'ente previdenziale è interamente assoggettato alla volontà di legge, tuttavia, l'opzione tra i due trattamenti non potrebbe essere esercitata in ogni tempo ma deve piuttosto intervenire all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità a pena di decadenza.
5.6. Orbene, nella specie, la coeva coesistenza dei due trattamenti previdenziali (ASpI e assegno ordinario di invalidità) non è consentita;
tuttavia, quando si verifichi in concreto l'art. 2 comma 40 lett. d) della legge n. 92 del 2012 prevede che alla maturazione dei requisiti del diritto all'assegno ordinario si perde il diritto a percepire
l'indennità di disoccupazione a meno che il lavoratore avente diritto all'assegno ordinario di invalidità non scelga espressamente di mantenere il trattamento di disoccupazione. Allo stesso modo nel caso di preesistenza dell'assegno, l'art. 2 comma
24 bis della legge n. 92 del 2012 e l'art. 6 comma 7 del D.L. n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 234 del 2011, dispone che il lavoratore espliciti la preferenza di ottenere il trattamento di disoccupazione.
5.7. Da quanto esposto emerge che il diritto all'indennità di disoccupazione, per sua natura più limitato rispetto all'assegno di invalidità, è rispetto a quest'ultimo recessivo di tal che, nel caso in cui siano erogate entrambe le prestazioni, l'ASpI in mancanza di opzione può essere legittimamente ripetuta dall ”. CP_3
Orbene, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, si osserva che le allegazioni della parte resistente relative alla richiesta di dichiarazione di opzione tra l'assegno ordinario di invalidità e la prestazione Naspi limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato non hanno trovato alcun riscontro: ed invero, in primis, trattasi di generico messaggio inoltrato al Patronato che non reca la data di formazione né quella di ricezione da parte del Patronato medesimo e, in quanto tale, non consente di individuare
Pag. 8 di 11 la data da cui fare decorrere l'eventuale termine di 60 giorni per la dichiarazione di opzione;
inoltre, è appena il caso di rilevare che tale richiesta doveva essere inoltrata direttamente al ricorrente di cui l'Istituto previdenziale ben conosceva gli indirizzi di residenza e non al . CP_4
Sulla scorta di quanto innanzi, i Giudici di Legittimità con la citata sentenza n. 23041 del 23/8/2024 hanno stabilito quanto segue: “…rileva il Collegio che il legislatore che, successivamente alle sentenze della Corte costituzionale sopra ricordate, ha introdotto con la legge n. 92 del 2012 il nuovo istituto dell'ASpI ben avrebbe potuto fissare un congruo termine entro il quale obbligatoriamente l'interessato è tenuto ad esercitare la sua opzione per l'una o l'altra prestazione. La facoltà di opzione è di regola accompagnata da un termine cui è connessa la stabilizzazione di una certa situazione nel caso di mancato esercizio (si veda ad es. l'art 39 della legge n. 359 del 1955; l'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, conv. nella legge n. 54 del 1982; art. 6 comma secondo della legge n. 407 del 1990 richiamato dall'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 503 del
1992; cfr. Cass. n. 352 del 2013 e Cass. n. 28279 del 2008, Cass. 8494 del 2000); tuttavia quando, come nella specie, il legislatore non abbia ritenuto di definire l'arco temporale entro il quale deve essere esercitata il rimedio deve essere rinvenuto nel sistema. Ne consegue che l'esercizio dell'opzione costituisce - in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell' indennità rappresentato dalla titolarità dell'assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) - una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell'interessato. Il tardato esercizio dell'opzione, a norma del comma 41 dell'art.
2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall'assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell'assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l'assicurato possa anche tardivamente optare per l' erogazione dell'indennità”.
Ed invero, ritiene il Tribunale che la volontà del ricorrente di optare per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione possa rinvenirsi tanto nella istanza inoltrata dal
Patronato all'Istituto previdenziale in data 22/11/2018 (cfr. all. n. 9) quanto nella domanda di ricostituzione della pensione datata 12/11/2018 (cfr. all. n. 8 ricorso);
Pag. 9 di 11 diversamente opinando, in assenza di prova di una richiesta da parte dell' di CP_1
esercitare il diritto di opzione, verrebbe frustrata, senza che risulti posto dal legislatore un limite in tal senso, l'esigenza perseguita dalla Corte costituzionale con la sentenza n.234 2011 di assicurare il libero esercizio dell'opzione da parte dell'assicurato in favore dell'una o dell'altra prestazione.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto di disporre CTU contabile al fine di verificare
“l'eventuale sussistenza di disavanzo nel rapporto previdenziale tra il ricorrente e
l' considerando la misura dell'indennità di Aspi per tutto il periodo di spettanza e CP_1 la misura dell'AOI per il periodo successivo al riconoscimento;
dica il CTU se vi sono situazioni di debito/credito da parte del ricorrente”.
Il CTU, all'esito della disposta perizia, ha concluso nel senso che l'ammontare finale delle somme non corrisposte ovvero a credito del ricorrente sono pari ad € 4.626,37
(rinvenienti dalla somma di quanto dovuto a titolo di ratei di assegno di invalidità non corrisposti e dell'importo oggetto di trattenute dell' a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione), somma sovrapponibile a quella che forma oggetto del presente giudizio.
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., in quanto immuni da vizi logici e di merito, vanno interamente condivise.
In merito alla doglianza di parte resistente relativa alla mancata comunicazione da parte del CTU della bozza di perizia, con conseguente nullità dell'elaborato peritale per violazione del principio del contraddittorio e per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., è appena il caso di rilevare che essa è risultata destituita di fondamento, avendo il CTU offerto idonea prova della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale in data 29/3/2022 alla parte resistente (cfr. all. CTU).
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso merita di trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di CTU vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 10 di 11 In persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di € 4.044,70 a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità in relazione alle mensilità di cui al n. 7 della narrativa del ricorso;
dichiara l'irripetibilità della somma di € 581,30, a titolo di trattenute effettuate da CP_1 in relazione all'indennità di disoccupazione erogata;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge, con distrazione;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di . CP_1
Bari, 3/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Emanuela FOGGETTI, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7354/2020 R.G. chiamata all'udienza del
3/3/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. Bernardini Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/7/2020, la parte ricorrente come in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Bari, Sezione lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che il sig. ha pieno diritto a vedersi Parte_1 riconoscere dall' anche in esecuzione dell'Omologa del 5-1-2018 resa dal CP_1
tribunale di bari- Sez.lavoro (nel procedimento con RG n. 2452/2017), la complessiva
CP_ somma di € 4.044,70 concernente le rate mensili dell'assegno d'invalidità e legge
22271984 nei periodi indicati sub 7. della narrativa che precede;
accertare e dichiarare che l' mai ha avuto ed ha titolo, nei confronti del ricorrente, per CP_1 trattenere la somma di € 581,30 (nei periodi indicati sub 6. della narrativa che precede) di cui quindi si chiede la ripetizione in favore dello stesso ricorrente”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
A sostegno del ricorso deduceva che: - con decreto di omologa del 5/1/2018 emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, veniva riconosciuto sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l.n. 222/84, con decorrenza 5/3/2014;
-nel periodo dal 18/4/2015 al 9/5/2016 il ricorrente aveva beneficiato del trattamento di indennità mensile di disoccupazione per un importo pari ad € 5.979,55;
-con nota datata 9/2/2018 l' liquidava le somme dovute a titolo di assegno n. CP_1
15053727, cat. IO con decorrenza 1/4/2014;
-con nota datata 3/7/2018 l' richiedeva la restituzione della somma di € 5.979,55 CP_1
percepita dal ricorrente a titolo di ASPI in relazione al periodo dal 18/4/2015 al
9/5/2016, provvedendo ad effettuare delle trattenute mensili sulle rate di assegno di invalidità ex l.n. 222/84 in relazione al periodo dal settembre 2018 al febbraio 2019, per un totale di € 581,30;
-che l' non aveva provveduto al pagamento della somma pari ad € 4.044,70 a titolo CP_1 di ratei di assegno d'invalidità ex l.n. 222/84 relativi a mensilità non coincidenti con quelle in relazione alle quali aveva percepito la NASPI.
Lamentava di non aver avuto la possibilità di esercitare il diritto di opzione che gli avrebbe consentito di optare per il trattamento di disoccupazione ed affermava che senza esito erano rimaste la domanda di ricostituzione della pensione inoltrata in data
12/11/2018 e la nota del Patronato del 22/11/2018.
Si costituiva in giudizio l' , richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 19- CP_1
22 luglio 2011, n. 234 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma
7 d.l.n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla l.n. 236/1993, nonché dell'art. 1
l.n. 236/1993, nella parte in cui non prevedono, per i lavoratori che usufruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità, nel corso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Allegava che, nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima, gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di
Pag. 2 di 11 assegno ordinario di invalidità; qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità.
Tanto premesso, deduceva di aver liquidato in data 9/2/2018 l'assegno ordinario di invalidità cat. Io n. 15053727 con decorrenza 04/2014 e che, in pari data, ha provveduto ad inoltrare al Patronato la richiesta di dichiarazione di opzione tra il Per_1
richiesto assegno ordinario di invalidità e la prestazione NASPI limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato rimasta senza riscontro. Ditalchè, si ingenerava un indebito pari ad € 5.681,66 di cui veniva recuperato l'importo di € 581,30 attraverso trattenute di € 83,04 per ciascuna rata di pensione dal settembre 2018 al febbraio 2019.
Chiedeva il rigetto del ricorso, atteso il mancato esercizio del diritto di opzione.
Istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio, la causa giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, previa discussione, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Va osservato che la domanda posta al vaglio del Tribunale attiene a due profili: 1) quello relativo alla mancata percezione da parte del ricorrente della somma pari ad € CP_ 4.044,70 concernente le rate mensili dell'assegno d'invalidità ex lege n.222/1984 in relazione alle mensilità di cui alla pagina n. 2 del ricorso introduttivo;
2) quello relativo alla restituzione della somma pari ad € 581,30 a titolo di trattenute effettuate dall' sui ratei di assegno di invalidità in relazione alle somme ritenute come CP_1
indebitamente erogate a titolo di indennità di disoccupazione in relazione ai mesi dal
18/4/2015 al 9/5/2016.
In ordine alla somma di € 4.044,70 di cui parte ricorrente chiede la liquidazione a titolo di rate mensili dell'assegno d'invalidità in relazione a periodi che non coincidono con quelli in relazione ai quali il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione, rileva il Giudicante che detta circostanza non risulta specificamente contestata dall'istituto ed in quanto tale può pacificamente ritenersi acquisita al giudizio.
Pag. 3 di 11 Come è noto, il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003).
Il saggio di legificazione contenuto nella l. 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto importanti modifiche in seno all'art. 115, comma I, c.p.c. dove spicca per espresso enunciato normativo, il c.d. onere di contestazione a carico dei litiganti: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso ("fatti non specificamente contestati") di fatto convalida la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni
Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra, ritenendo che il deficit di contestazione "rende inutile provare il fatto, poiché non controverso … vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza".
Quanto al secondo profilo della domanda, relativo alla restituzione della somma di €
581,30 - oggetto di trattenute da parte dell' a titolo di indebita percezione da parte CP_1
del ricorrente della indennità di disoccupazione - parte resistente ha incentrato la propria difesa nel mancato esercizio del diritto di opzione da parte del ricorrente nel termine di
60 giorni a decorrere dalla richiesta inoltrata dall'Istituto al patronato e ha CP_2
ricordato che, nel caso in cui il diritto all'assegno ordinario di invalidità sopravvenga al godimento del trattamento di disoccupazione l'interessato che non eserciti l'opzione in favore della disoccupazione decade, ai sensi dell'art 2 commi 40 d) e 41 della legge n.
92 del 2012, dalla facoltà di avvalersene.
Tanto premesso appare utile riassumere il quadro normativo in cui si inserisce la presente controversia.
Pag. 4 di 11 L'art. 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, che disciplina gli ammortizzatori sociali, al comma 1 dispone che presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
(di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88) è istituita l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) a decorrere dal 1 gennaio 2013 e in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.
Si tratta di prestazione che ha la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
Al successivo comma 4 della citata disposizione è poi chiarito che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni (lettera a) e che possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (lettera b).
Secondo quanto disposto dal comma 13 della citata norma i lavoratori, per fruire dell'indennità, devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all' , entro il termine di due mesi dalla data di CP_1
spettanza del trattamento.
Il comma 24 bis - introdotto dall'art. 1 comma 250, lett. e, della legge n. 228 del 2012 - dispone che “Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola".
Con il comma 40 poi sono dettati i casi di decadenza dalla fruizione dell'indennità e tra questi, oltre alla perdita dello stato di disoccupazione (lett. a), alla mancata comunicazione dell'inizio di un'attività in forma autonoma (lett. b) ed al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (lett. c) vi è anche l'acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI (lett. d).
Quindi al successivo comma 41 si dispone che la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
Pag. 5 di 11 Per effetto di quanto disposto dal comma 24 bis, all'indennità c.d. ASpI si applica la regola generale, stabilita dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993 (nel testo risultante anche dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 29 maggio 1 giugno 1995 n. 218) che, nel disporre l'incompatibilità tra i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità… con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, prevede, altresì, che i lavoratori che fruiscano dell'assegno o della pensione di invalidità all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità debbano optare tra tali trattamenti e quello di mobilità e che quando si sia optato per quest'ultimo l'assegno o la pensione di invalidità restino sospesi per il periodo di fruizione della mobilità ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità come previsto dagli artt. 2 comma 5 e 12 comma 2 del D.L. 16 maggio 1994 n.
299 convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451.
In definitiva, a norma degli artt. art. 10 comma 14 della legge n. 887 del 1984 e dell'art. 6 comma 7 del D.L. n. 148 del 1993 dal 1 gennaio 1985 i trattamenti di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ma l'assicurato ha il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione per il periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni (e in questo senso anche la circolare n. 138 del 2011 a seguito della CP_1
sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234).
È alla luce dell'esposto quadro normativo che va trovata la soluzione del quesito posto con il ricorso.
Sebbene la percezione di un trattamento di invalidità già in godimento sia evidentemente incompatibile con l'erogazione dell'ASpI - indennità erogata a domanda dell'interessato in occasione della sopravvenienza dello stato di disoccupazione -
Pag. 6 di 11 tuttavia deve essere comunque garantita la possibilità per l'assicurato di scegliere il trattamento a lui più favorevole.
Si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della recente sentenza della Suprema Corte n. 23041/2024: “Orbene, l'art. 12 comma 2 del D.L. 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che fissa un termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di opzione, è norma finale di chiusura della disciplina che interviene per regolamentare il passaggio da un regime ad un altro con riguardo alle situazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge. La norma prevede, come detto, la necessità di esercitare la scelta tra il trattamento di mobilità e le prestazioni previdenziali e assistenziali in godimento.
Nessun termine di decadenza è, invece, previsto in via generale neppure dalla disciplina che viene richiamata dal comma 24 bis dell'art. 2 legge 92 del 2012 che ha introdotto l' ASpI.
Come è noto, le norme che dettano una decadenza sono di stretta interpretazione e sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. tra le tante per l'applicazione di tale principio Cass. 31/03/2021 n. 8964,25/11/2020 n. 26845, 13/06/1979 n. 3331). Né il termine di decadenza (di 30 o di 60 giorni che sia) può essere introdotto ex art. 1287 secondo comma c.c. con una circolare, (la circolare n. 138 del 2011) che è mero CP_1
atto di interpretazione della normativa neppure vincolante.
Questa Corte - nel chiarire da tempo che il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6 comma 7 del citato D.L. n. 148 del 1993, si estende anche all'assegno ordinario di invalidità, in ragione della sua natura di trattamento pensionistico (cfr. Cass. 17/08/2023 n. 24751 e ivi le richiamate Cass. nn. 5544 e 8239 del 2010, 9808 del 2012 e 8634 del 2014) - ha rammentato che il regime della non cumulabilità di tali trattamenti è stato temperato dalla facoltà di opzione introdotta dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 299 del 1994 alla luce del quale "all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità". In quella sede si è rammentato che la norma sopra citata non prevede espressamente quali siano le conseguenze del mancato esercizio dell'opzione nel
Pag. 7 di 11 termine previsto per l'iscrizione nelle liste ma si è ritenuto di poterle ricavare dall'art.
1287 secondo comma c.c. il quale stabilisce in forma generale per tutte le obbligazioni alternative le conseguenze del mancato esercizio della facoltà di scelta del creditore "nel termine stabilito" prevedendo la decadenza dalla facoltà di scelta che passa al debitore. In quel contesto si è ritenuto che, sebbene non si possa avere nel caso dell'iscrizione alle liste di mobilità alcun passaggio della facoltà di scelta al debitore, trattandosi di obbligazioni pubbliche in cui il comportamento dell'ente previdenziale è interamente assoggettato alla volontà di legge, tuttavia, l'opzione tra i due trattamenti non potrebbe essere esercitata in ogni tempo ma deve piuttosto intervenire all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità a pena di decadenza.
5.6. Orbene, nella specie, la coeva coesistenza dei due trattamenti previdenziali (ASpI e assegno ordinario di invalidità) non è consentita;
tuttavia, quando si verifichi in concreto l'art. 2 comma 40 lett. d) della legge n. 92 del 2012 prevede che alla maturazione dei requisiti del diritto all'assegno ordinario si perde il diritto a percepire
l'indennità di disoccupazione a meno che il lavoratore avente diritto all'assegno ordinario di invalidità non scelga espressamente di mantenere il trattamento di disoccupazione. Allo stesso modo nel caso di preesistenza dell'assegno, l'art. 2 comma
24 bis della legge n. 92 del 2012 e l'art. 6 comma 7 del D.L. n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 234 del 2011, dispone che il lavoratore espliciti la preferenza di ottenere il trattamento di disoccupazione.
5.7. Da quanto esposto emerge che il diritto all'indennità di disoccupazione, per sua natura più limitato rispetto all'assegno di invalidità, è rispetto a quest'ultimo recessivo di tal che, nel caso in cui siano erogate entrambe le prestazioni, l'ASpI in mancanza di opzione può essere legittimamente ripetuta dall ”. CP_3
Orbene, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, si osserva che le allegazioni della parte resistente relative alla richiesta di dichiarazione di opzione tra l'assegno ordinario di invalidità e la prestazione Naspi limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato non hanno trovato alcun riscontro: ed invero, in primis, trattasi di generico messaggio inoltrato al Patronato che non reca la data di formazione né quella di ricezione da parte del Patronato medesimo e, in quanto tale, non consente di individuare
Pag. 8 di 11 la data da cui fare decorrere l'eventuale termine di 60 giorni per la dichiarazione di opzione;
inoltre, è appena il caso di rilevare che tale richiesta doveva essere inoltrata direttamente al ricorrente di cui l'Istituto previdenziale ben conosceva gli indirizzi di residenza e non al . CP_4
Sulla scorta di quanto innanzi, i Giudici di Legittimità con la citata sentenza n. 23041 del 23/8/2024 hanno stabilito quanto segue: “…rileva il Collegio che il legislatore che, successivamente alle sentenze della Corte costituzionale sopra ricordate, ha introdotto con la legge n. 92 del 2012 il nuovo istituto dell'ASpI ben avrebbe potuto fissare un congruo termine entro il quale obbligatoriamente l'interessato è tenuto ad esercitare la sua opzione per l'una o l'altra prestazione. La facoltà di opzione è di regola accompagnata da un termine cui è connessa la stabilizzazione di una certa situazione nel caso di mancato esercizio (si veda ad es. l'art 39 della legge n. 359 del 1955; l'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, conv. nella legge n. 54 del 1982; art. 6 comma secondo della legge n. 407 del 1990 richiamato dall'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 503 del
1992; cfr. Cass. n. 352 del 2013 e Cass. n. 28279 del 2008, Cass. 8494 del 2000); tuttavia quando, come nella specie, il legislatore non abbia ritenuto di definire l'arco temporale entro il quale deve essere esercitata il rimedio deve essere rinvenuto nel sistema. Ne consegue che l'esercizio dell'opzione costituisce - in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell' indennità rappresentato dalla titolarità dell'assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) - una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell'interessato. Il tardato esercizio dell'opzione, a norma del comma 41 dell'art.
2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall'assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell'assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l'assicurato possa anche tardivamente optare per l' erogazione dell'indennità”.
Ed invero, ritiene il Tribunale che la volontà del ricorrente di optare per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione possa rinvenirsi tanto nella istanza inoltrata dal
Patronato all'Istituto previdenziale in data 22/11/2018 (cfr. all. n. 9) quanto nella domanda di ricostituzione della pensione datata 12/11/2018 (cfr. all. n. 8 ricorso);
Pag. 9 di 11 diversamente opinando, in assenza di prova di una richiesta da parte dell' di CP_1
esercitare il diritto di opzione, verrebbe frustrata, senza che risulti posto dal legislatore un limite in tal senso, l'esigenza perseguita dalla Corte costituzionale con la sentenza n.234 2011 di assicurare il libero esercizio dell'opzione da parte dell'assicurato in favore dell'una o dell'altra prestazione.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto di disporre CTU contabile al fine di verificare
“l'eventuale sussistenza di disavanzo nel rapporto previdenziale tra il ricorrente e
l' considerando la misura dell'indennità di Aspi per tutto il periodo di spettanza e CP_1 la misura dell'AOI per il periodo successivo al riconoscimento;
dica il CTU se vi sono situazioni di debito/credito da parte del ricorrente”.
Il CTU, all'esito della disposta perizia, ha concluso nel senso che l'ammontare finale delle somme non corrisposte ovvero a credito del ricorrente sono pari ad € 4.626,37
(rinvenienti dalla somma di quanto dovuto a titolo di ratei di assegno di invalidità non corrisposti e dell'importo oggetto di trattenute dell' a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione), somma sovrapponibile a quella che forma oggetto del presente giudizio.
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., in quanto immuni da vizi logici e di merito, vanno interamente condivise.
In merito alla doglianza di parte resistente relativa alla mancata comunicazione da parte del CTU della bozza di perizia, con conseguente nullità dell'elaborato peritale per violazione del principio del contraddittorio e per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., è appena il caso di rilevare che essa è risultata destituita di fondamento, avendo il CTU offerto idonea prova della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale in data 29/3/2022 alla parte resistente (cfr. all. CTU).
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso merita di trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza;
le spese di CTU vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 10 di 11 In persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di € 4.044,70 a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità in relazione alle mensilità di cui al n. 7 della narrativa del ricorso;
dichiara l'irripetibilità della somma di € 581,30, a titolo di trattenute effettuate da CP_1 in relazione all'indennità di disoccupazione erogata;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge, con distrazione;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di . CP_1
Bari, 3/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI
Pag. 11 di 11