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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1020/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1020/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
nato a [...] M.mo (CS) il 21.07.1985, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Ivan Marsiglia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Diamante (CS) alla Via
G. Amendola, 18
RICORRENTI
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto
Ferrato, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in Persona_1 data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' . CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 10.07.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva: che con provvedimento del 02/08/2022 l' di Paola comunicava al ricorrente di aver di aver riscontrato CP_1 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo pari ad € 7.862,86 percepito per il periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2022 sulla pensione cat. INVCIV n. 07224317; che a detta CP_ dell' è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che in data CP_ 29.05.2023 il sig. ricorreva al Comitato Provinciale per l'annullamento del Parte_1 provvedimento oggi impugnato;
che il ricorso che rimaneva privo di riscontro;
che il preteso indebito sarebbe illegittimo in quanto esso ricorrente è in possesso dei requisiti reddituali di legge per l'ottenimento della maggiorazione sociale.
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva dichiarare insussistente il debito nei confronti dell'ente convenuto a suo carico della ricorrente;
spese vinte con attribuzione. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge
(D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito. Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore Per_2 della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Di contro, si applica l'ordinario regime dell'indebito civile e quindi l'art. 2033 cc. nei casi di carenza assoluta del diritto alla prestazione assistenziale.
Infatti, viene a mancare la ratio di tutela di cui all'art. 38 Cost. nel caso di: 1) assenza di domanda amministrativa (ordinanza della Cassazione 12 luglio 2017, n. 17216 e Cass. sez. VI, 24/12/2020,
n.29569 che giustifica il regime ordinario affermando che “per il godimento della tutela, infatti, occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale si rinviene il principio di non ripetibilità o limitata ripetibilità dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo”; 2) corresponsione dovuta ad errore di persona: “Il percettore della prestazione
(indennità di accompagnamento) non ha mai richiesto l'attribuzione del beneficio e quindi è rimasto estraneo a questo specifico settore di assistenza sociale costituito dalla disciplina di tale indennità.
Non essendo stata mai prospettata, dal soggetto interessato, alcuna sua situazione di bisogno che implicasse un intervento del sistema di assistenza sociale nel settore suddetto, non si radica quell'esigenza speciale, sopra evidenziata, di tutela del percettore in buona tede di una prestazione assistenziale indebita” (Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2003 n. 12406) 3) erogazione a persona diversa dal beneficiario (soggetto che percepisce i ratei della moglie deceduta). In proposito,
Cassazione civile, sez. lav., 19/09/2013 n. 21453 secondo cui “In tema di pensione indebitamente corrisposta, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì
l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i CP_1 ratei della pensione di invalidità, pur dopo il decesso del beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore”); 4) radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario); 5) riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel decreto prefettizio, peraltro noto alla stessa richiedente a cui era stato tempestivamente comunicato il verbale negativo sul punto della Commissione medica (cfr. Cass.
19/02/2021 n.4600) ove, in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile;
6) insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo per la quale si è ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo. Infatti, in tale evenienza, non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr. ord. n
15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano
l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto (cfr. Cass. n. 15759 del 2019).
§ 3. Ciò posto, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi innanzi menzionate di applicazione di normative speciali e derogatorie rispetto all'art. 2033 c.c., in quanto non si versa in una situazione di indebito dovuto a insussistenza o successivo venir meno, in capo al beneficiario, dei requisiti di legge, né reddituali, né sanitari, stabiliti per il godimento della prestazione.
La ragione generatrice dell'importo a debito in capo al ricorrente è data, invece, dalla circostanza che il ricorrente è titolare di assegno di invalidità civile, e che la maggiorazione sociale regolata dalla L.
388/2000 non è compatibile con detta prestazione, essendo invece prevista unicamente per gli invalidi civili totali, i sordomuti o ciechi civili assoluti e titolari della pensione di inabilità ex art. 2 della L. n.
222/1984, di età pari o superiore a 18 anni, per come stabilito ex art. 38, comma 4, della legge 448 del 2001.
Di talché si versa nell'ipotesi generale dell'indebito oggettivo, con conseguente applicazione dei criteri civilistici di cui all'art. 2033 c.c.
Giova osservare come chi alleghi di avere effettuato un pagamento, in tutto o in parte non dovuto, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo sia tenuto a provare la corresponsione della somma all'accipiens e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. ex multis Cass. 11294/2020).
L'onere della prova dell'indebito grava, dunque, su chi pretende la restituzione, il quale dovrà fornire dimostrazione dell'insussistenza della iuxta causa obligationis del pagamento eseguito.
Nel caso di specie, incontestata la corresponsione delle somme oggetto del preteso indebito, l' CP_1 ha fornito la prova dell'inesistenza della causa debendi, per come stabilito dall'art. 38, comma 4, della legge 448 del 2001.
Trattandosi di incompatibilità stabilita dalla legge, fermo il principio secondo cui “ignorantia legis non excusat”, non può ritenersi in capo ai percipienti una condizione di legittimo affidamento.
Ne consegue la totale ripetibilità dell'indebito determinatosi per effetto della erogazione della maggiorazione sociale ad un soggetto beneficiario di assegno di invalidità civile.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
§ 4. In considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1020/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1020/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
nato a [...] M.mo (CS) il 21.07.1985, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Ivan Marsiglia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Diamante (CS) alla Via
G. Amendola, 18
RICORRENTI
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto
Ferrato, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in Persona_1 data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' . CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 10.07.2023 parte ricorrente in epigrafe deduceva: che con provvedimento del 02/08/2022 l' di Paola comunicava al ricorrente di aver di aver riscontrato CP_1 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo pari ad € 7.862,86 percepito per il periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2022 sulla pensione cat. INVCIV n. 07224317; che a detta CP_ dell' è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che in data CP_ 29.05.2023 il sig. ricorreva al Comitato Provinciale per l'annullamento del Parte_1 provvedimento oggi impugnato;
che il ricorso che rimaneva privo di riscontro;
che il preteso indebito sarebbe illegittimo in quanto esso ricorrente è in possesso dei requisiti reddituali di legge per l'ottenimento della maggiorazione sociale.
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva dichiarare insussistente il debito nei confronti dell'ente convenuto a suo carico della ricorrente;
spese vinte con attribuzione. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge
(D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito. Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore Per_2 della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Di contro, si applica l'ordinario regime dell'indebito civile e quindi l'art. 2033 cc. nei casi di carenza assoluta del diritto alla prestazione assistenziale.
Infatti, viene a mancare la ratio di tutela di cui all'art. 38 Cost. nel caso di: 1) assenza di domanda amministrativa (ordinanza della Cassazione 12 luglio 2017, n. 17216 e Cass. sez. VI, 24/12/2020,
n.29569 che giustifica il regime ordinario affermando che “per il godimento della tutela, infatti, occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale si rinviene il principio di non ripetibilità o limitata ripetibilità dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo”; 2) corresponsione dovuta ad errore di persona: “Il percettore della prestazione
(indennità di accompagnamento) non ha mai richiesto l'attribuzione del beneficio e quindi è rimasto estraneo a questo specifico settore di assistenza sociale costituito dalla disciplina di tale indennità.
Non essendo stata mai prospettata, dal soggetto interessato, alcuna sua situazione di bisogno che implicasse un intervento del sistema di assistenza sociale nel settore suddetto, non si radica quell'esigenza speciale, sopra evidenziata, di tutela del percettore in buona tede di una prestazione assistenziale indebita” (Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2003 n. 12406) 3) erogazione a persona diversa dal beneficiario (soggetto che percepisce i ratei della moglie deceduta). In proposito,
Cassazione civile, sez. lav., 19/09/2013 n. 21453 secondo cui “In tema di pensione indebitamente corrisposta, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì
l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i CP_1 ratei della pensione di invalidità, pur dopo il decesso del beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore”); 4) radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario); 5) riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel decreto prefettizio, peraltro noto alla stessa richiedente a cui era stato tempestivamente comunicato il verbale negativo sul punto della Commissione medica (cfr. Cass.
19/02/2021 n.4600) ove, in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile;
6) insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo per la quale si è ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo. Infatti, in tale evenienza, non si tratta di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione. A riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte (cfr. ord. n
15304/2016) secondo cui le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano
l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto (cfr. Cass. n. 15759 del 2019).
§ 3. Ciò posto, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi innanzi menzionate di applicazione di normative speciali e derogatorie rispetto all'art. 2033 c.c., in quanto non si versa in una situazione di indebito dovuto a insussistenza o successivo venir meno, in capo al beneficiario, dei requisiti di legge, né reddituali, né sanitari, stabiliti per il godimento della prestazione.
La ragione generatrice dell'importo a debito in capo al ricorrente è data, invece, dalla circostanza che il ricorrente è titolare di assegno di invalidità civile, e che la maggiorazione sociale regolata dalla L.
388/2000 non è compatibile con detta prestazione, essendo invece prevista unicamente per gli invalidi civili totali, i sordomuti o ciechi civili assoluti e titolari della pensione di inabilità ex art. 2 della L. n.
222/1984, di età pari o superiore a 18 anni, per come stabilito ex art. 38, comma 4, della legge 448 del 2001.
Di talché si versa nell'ipotesi generale dell'indebito oggettivo, con conseguente applicazione dei criteri civilistici di cui all'art. 2033 c.c.
Giova osservare come chi alleghi di avere effettuato un pagamento, in tutto o in parte non dovuto, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo sia tenuto a provare la corresponsione della somma all'accipiens e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. ex multis Cass. 11294/2020).
L'onere della prova dell'indebito grava, dunque, su chi pretende la restituzione, il quale dovrà fornire dimostrazione dell'insussistenza della iuxta causa obligationis del pagamento eseguito.
Nel caso di specie, incontestata la corresponsione delle somme oggetto del preteso indebito, l' CP_1 ha fornito la prova dell'inesistenza della causa debendi, per come stabilito dall'art. 38, comma 4, della legge 448 del 2001.
Trattandosi di incompatibilità stabilita dalla legge, fermo il principio secondo cui “ignorantia legis non excusat”, non può ritenersi in capo ai percipienti una condizione di legittimo affidamento.
Ne consegue la totale ripetibilità dell'indebito determinatosi per effetto della erogazione della maggiorazione sociale ad un soggetto beneficiario di assegno di invalidità civile.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
§ 4. In considerazione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso