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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14769/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14769/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NACCARATO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. NACCARATO MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMERI GIAN Controparte_1 C.F._2 CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO 37 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. EMERI GIAN CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.12.22 presentava nei confronti di ricorso in cui veniva Parte_1 Controparte_1 esposto: che il aveva concluso con l' contratto di locazione per uso abitativo
Pt_1 CP_1 transitorio per il periodo 1.9.21-30.6.22 ed il canone mensile di € 700,00 riguardo ad immobile sito in Firenze, Via Pistoiese n. 138/M; che il aveva versato il deposito cauzionale di € 1.400,00; che
Pt_1 il aveva versato i canoni e rilasciato l'immobile alla scadenza;
che l' non aveva però
Pt_1 CP_1 concluso il contratto di locazione in forma scritta né lo aveva registrato;
che il contratto era quindi nullo ed il aveva diritto di conseguire la restituzione di quanto versato;
che il canone pattuito
Pt_1 era comunque superiore a quello dovuto in base agli accordi territoriali.
Il chiedeva quindi la condanna dell' alla restituzione dell'importo complessivo di € Pt_1 CP_1
8.400,00 ricevuto per canoni e deposito cauzionale.
L' , pur riconoscendo la nullità del contratto di locazione, resisteva alla domanda deducendo CP_1 che il era obbligato a versare l'indennità di occupazione. Pt_1
La causa, espletata consulenza tecnica , è stata decisa all'udienza del 10.10.24 come da dispositivo.
La domanda di restituzione degli importi versati è fondata.
E' noto che l'art. 1 comma 4 L. n. 431/98 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge per la stipula di validi contratti di locazione ad uso abitativo è richiesta la forma scritta.
L'art. 1 comma 346 L. n. 311/04 stabilisce poi la nullità dei contratti di locazione di immobile che , ricorrendone i presupposti, e cioè durata superiore ai trenta giorni, non siano registrati.
E' quindi pacifico che il contratto di locazione in oggetto è nullo.
Ne consegue che le somme versate dal in base a tale contratto risultano prive di titolo e che il Pt_1
ha quindi diritto alla loro restituzione. Pt_1
L' ha posto la questione dell'obbligo del di versare una indennità per l'occupazione CP_1 Pt_1 dell'immobile.
Ora è vero che la giurisprudenza ha configurato l'arricchimento senza causa nel caso della persona che usi comunque un immobile in base a contratto di locazione nullo( Cass. 25503/16).
La questione deve però essere posta nel processo con apposita domanda riconvenzionale o con specifica eccezione dalla parte che si sia tempestivamente costituita in giudizio.
Nel caso in oggetto la convenuta è decaduta poiché si è costituita solo il giorno precedente l'udienza di discussione.Decadenza che rileva quindi anche riguardo ad oneri accessori che la convenuta intenderebbe addebitare al e di cui a documentazione allegata in corso di causa. Pt_1
Ai fini del decidere rileva quindi solo il diritto del di conseguire la restituzione dell'importo Pt_1 complessivo indebitamente pagato in base al contratto nullo e pari ad €. 8.400,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per le stesse ragioni vanno a carico di parte convenuta.
PQM
;
Il Tribunale condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
8.400,00 oltre interessi dai pagamenti al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare in favore del ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 271,70 per spese, €. 4.500,00mper compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di consulenza tecnica a carico di parte pagina 2 di 3 convenuta.
Firenze, 10.10.24
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14769/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NACCARATO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. NACCARATO MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMERI GIAN Controparte_1 C.F._2 CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO 37 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. EMERI GIAN CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.12.22 presentava nei confronti di ricorso in cui veniva Parte_1 Controparte_1 esposto: che il aveva concluso con l' contratto di locazione per uso abitativo
Pt_1 CP_1 transitorio per il periodo 1.9.21-30.6.22 ed il canone mensile di € 700,00 riguardo ad immobile sito in Firenze, Via Pistoiese n. 138/M; che il aveva versato il deposito cauzionale di € 1.400,00; che
Pt_1 il aveva versato i canoni e rilasciato l'immobile alla scadenza;
che l' non aveva però
Pt_1 CP_1 concluso il contratto di locazione in forma scritta né lo aveva registrato;
che il contratto era quindi nullo ed il aveva diritto di conseguire la restituzione di quanto versato;
che il canone pattuito
Pt_1 era comunque superiore a quello dovuto in base agli accordi territoriali.
Il chiedeva quindi la condanna dell' alla restituzione dell'importo complessivo di € Pt_1 CP_1
8.400,00 ricevuto per canoni e deposito cauzionale.
L' , pur riconoscendo la nullità del contratto di locazione, resisteva alla domanda deducendo CP_1 che il era obbligato a versare l'indennità di occupazione. Pt_1
La causa, espletata consulenza tecnica , è stata decisa all'udienza del 10.10.24 come da dispositivo.
La domanda di restituzione degli importi versati è fondata.
E' noto che l'art. 1 comma 4 L. n. 431/98 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge per la stipula di validi contratti di locazione ad uso abitativo è richiesta la forma scritta.
L'art. 1 comma 346 L. n. 311/04 stabilisce poi la nullità dei contratti di locazione di immobile che , ricorrendone i presupposti, e cioè durata superiore ai trenta giorni, non siano registrati.
E' quindi pacifico che il contratto di locazione in oggetto è nullo.
Ne consegue che le somme versate dal in base a tale contratto risultano prive di titolo e che il Pt_1
ha quindi diritto alla loro restituzione. Pt_1
L' ha posto la questione dell'obbligo del di versare una indennità per l'occupazione CP_1 Pt_1 dell'immobile.
Ora è vero che la giurisprudenza ha configurato l'arricchimento senza causa nel caso della persona che usi comunque un immobile in base a contratto di locazione nullo( Cass. 25503/16).
La questione deve però essere posta nel processo con apposita domanda riconvenzionale o con specifica eccezione dalla parte che si sia tempestivamente costituita in giudizio.
Nel caso in oggetto la convenuta è decaduta poiché si è costituita solo il giorno precedente l'udienza di discussione.Decadenza che rileva quindi anche riguardo ad oneri accessori che la convenuta intenderebbe addebitare al e di cui a documentazione allegata in corso di causa. Pt_1
Ai fini del decidere rileva quindi solo il diritto del di conseguire la restituzione dell'importo Pt_1 complessivo indebitamente pagato in base al contratto nullo e pari ad €. 8.400,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per le stesse ragioni vanno a carico di parte convenuta.
PQM
;
Il Tribunale condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
8.400,00 oltre interessi dai pagamenti al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare in favore del ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 271,70 per spese, €. 4.500,00mper compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di consulenza tecnica a carico di parte pagina 2 di 3 convenuta.
Firenze, 10.10.24
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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