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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT NO, nella causa iscritta al n.16121/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. BONANNO ANDREA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. PALESANO SERGIO)
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistenti -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 9/12/2025, per la quale si dà atto che il ha Controparte_1 tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2023 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Comune di e l' chiedendo di “Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e il Comune di CP_1 CP_2 CP_1 sussiste un rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di inizio dei rapporti LSU o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
- Conseguentemente, condannare il al versamento dei contributi, al calcolo e al diritto, dovuti CP_1 rispetto ad un lavoratore subordinato comparabile per livello ed orario di lavoro (Categoria B oggi area operatori esperti), con rivalutazione ed interessi;
- Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive dovute Controparte_1 rispetto ad un lavoratore subordinato comparabile per livello ed orario di lavoro (Categoria B oggi area operatori esperti), con rivalutazione ed interessi;
- Accertare e dichiarare che il ha commesso un abuso nei confronti della Controparte_1 ricorrente, attraverso il ricorso reiterato a contratti a termine, senza ragioni oggettive presso l'ente ove operano e per l'effetto condannare il al risarcimento del danno. IN SUBORDINE - Condannare il CP_1 Controparte_1 singolarmente o solidalmente all' qualora venisse ancora rilevata una qualche responsabilità dell'Ente CP_2 previdenziale, a versare la contribuzione figurativa in favore della ricorrente o al corrispondente danno per mancato versamento dei contributi. - Condannare controparte al pagamento di tutte le differenze retributive e contributive dovute rispetto ad un lavoratore comparabile per livello ed orario di lavoro (Categoria A oggi area operatori), con rivalutazione ed interessi, oltre alla corrispondente copertura previdenziale;
Con riserva di ulteriormente dedurre in relazione alla condotta processuale di controparte.”, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio il Comune di contestava la fondatezza del CP_1 ricorso, chiedendone il rigetto;
invece “in ordine alla domanda principale di parte ricorrente volta al CP_2 riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto, previo accertamento della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro subordinato, accogliere la domanda di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale nei limiti della prescrizione;
in ordine alla domanda secondaria di parte ricorrente volta all'accredito della contribuzione figurativa, preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in CP_2 ordine alla domanda di accredito della contribuzione figurativa e/o l'azione prevista dall'art. 2116 c.c.; in subordine, sempre preliminarmente e sempre senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziaria pere assenza dell'indefettibile istanza amministrativa;
in maggior subordine, nel merito, senza recesso, ritenere e dichiarare non fondato il ricorso per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare il ricorso.”.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il ha depositato le relative note Controparte_1
e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso non può essere accolto, non risultando provata la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto quale LSU presso il Comune di . CP_1
La ricorrente non ha chiesto di assumere prove orali in relazione all'attività in concreto svolta presso il in qualità di LSU, né tantomeno ciò emerge dalla documentazione in atti. CP_1
In tale contesto probatorio, la sola durata dei progetti non consente di accertare che la ricorrente abbia di fatto svolto attività di lavoro subordinato, con la conseguenza che le domande non possono che essere rigettate. Ed invero, con l'ordinanza n. 9683/2023, la Suprema Corte - affrontando una fattispecie nella quale un lavoratore ex l.s.u. della Regione Campania aveva adito la magistratura del lavoro chiedendo ulteriori retribuzioni per il lavoro straordinario svolto, raggiunta la soglia delle venti ore settimanali - ha chiarito che è priva di fondamento l'ipotesi di assimilazione dell'occupazione di un soggetto in l.s.u. ad un rapporto di lavoro subordinato a termine, «l'occupazione temporanea in 'lavori socialmente utili' non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti – oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale – di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione». (v. Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n. 6155/2018).
La disciplina normativa di riferimento regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto;
viceversa, ove la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto, il rapporto intercorso resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del
2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da
Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n.
20986 del 2017). L'ordinanza citata conferma il consolidato orientamento di legittimità (si cfr.no ex multis, Cass. n. 28481/2018; Cass. n. 5045/2020; Cass. n. 5896/2020, Cass., nn. 12048 e 12050 del
2022).
Attesa la presenza di precedenti che possono apparire prima facie contrastanti con la presente decisione, appare opportuna l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 9/12/2025
La Giudice del Lavoro
NT NO