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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 2 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c..; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
ritenuto di non poter concedere ulteriore termine per note conclusive come richiesto da parte ricorrente posto che tale termine veniva già concesso all'udienza del 14.2.2022 quando la causa è stata rinviata per la discussione tenuto conto, inoltre, che la parte non ha dedotto motivi sopravvenuti che rendano necessarie ulteriori deduzioni;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 3 dicembre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 155 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), in persone del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Rosa Marino, presso il cui studio, in Senise (PZ) alla Via Cesare Donnaperna n. 37, è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE -
e
(c.f. ------), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
-APPELLATA-contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 351/2019 del Giudice di Pace di Chiaromonte;
opposizione a verbale di contestazione per violazione Codice della Strada;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con ricorso depositato in data 23.02.2019, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il Verbale n.
64/2019 del 17.01.2019 emesso dalla Polizia Municipale del con il Parte_1
quale veniva contestata alla predetta società, in quanto proprietaria del veicolo tg.
ET340BH, la violazione dell'art. 142, comma 8, CdS accertata in data 29.11.2018 sulla strada SS. 653 della Valle del Sinni al Km 42+870 del territorio del Comune di Pt_1
in direzione Jonica, a mezzo apparecchio autovelox a postazione fissa 105 SE, Matr.
909734, Omolog. Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti n. 1122 del 16.05.05, insistendo per la dichiarazione di annullamento, sia in ordine alla sanzione pecuniaria che per la decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida.
Ritualmente costituitosi in giudizio l'ente resistente, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., chiedeva il rigetto del ricorso nonché la conferma del verbale di contestazione impugnato.
Il Giudice di Pace di Chiaromonte con sentenza n. 351/2019, sulla scorta della documentazione e delle conclusioni in atti, in accoglimento del ricorso, annullava il verbale di contestazione n. 64/2019, motivando sulla carenza di prova in ordine alla verifica della perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della violazione contestata. Il tutto con integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione il ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) nullità della sentenza per erroneità e vizio di motivazione in ordine alla violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 e Circolare del Ministero dell'Interno n. 300-A-6045-17-144-5-20-
3 del 7 agosto 2017; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze documentali offerte dal Parte_1
Pertanto, l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello ed, in riforma della impugnata sentenza, per la conferma del verbale di accertamento n. 64/2019 elevato in danno della in persona del legale rappresentante p.t., con condanna Controparte_1
della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Regolarmente notificato il ricorso alla società appellata la stessa non si è costituita e ne
è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 21.7.2020 ad emenda del verbale del 6.7.2020.
Acquisito il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, mutata la persona del
Giudicante il procedimento è stato rinviato per la discussione.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
È ormai pacifico in giurisprudenza che gli autovelox e gli apparecchi similari devono essere sottoposti a verifica periodica della taratura e in assenza di tali controlli le sanzioni non sono valide.
Si tratta della già vexata quaestio della taratura degli autovelox, che aveva generato due contrapposti orientamenti giurisprudenziali: i giudici di merito deponevano a favore della tesi della necessaria taratura, mentre la giurisprudenza di legittimità era di diverso avviso.
Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 113 del
18.6.2015 che ha affermato la necessità dei controlli periodici (cd. “taratura”) delle apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Le ragioni di tale declaratoria, dunque, sono condivisibilmente illustratene nell'articolata motivazione di cui si riporta il seguente estratto: “quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche, e quindi a variazione dei valori misurati dovute ad invecchiamento, ad eventuali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.
I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo
l'affidabilità delle apparecchiature, ma la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale (…)”.
Per effetto della detta decisione della Corte Costituzionale, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 9645 dell'11.5.2016).
L'approvazione, inoltre, non è equipollente alla omologazione e l'art. 142 c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
L'art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495 del 1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni.
Ne consegue la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili e, quindi, la non sovrapponibilità tra omologazione e approvazione.
Riproducendo le precise argomentazioni della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 10505 del 2024), infatti, “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Ne consegue che “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo,
Cass. n. 14597/2021)”
Orbene, in primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, la parte ricorrente in primo grado aveva censurato nella propria opposizione la mancata prova della funzionalità del macchinario, della taratura dello stesso e della sua omologazione.
Parte resistente produceva:
1) Certificato di taratura del 16.1.2018;
2) Decreto direttore generale motorizzazione che decretava l'approvazione del dispositivo;
3) 3 verbali di verifica autovelox del Comando di Polizia Locale di verifica del corretto funzionamento del 10.3.2018, 25.8.2018 e 16.1.2019.
Tutto ciò considerato, osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto affermato dell'ente appellante con il proposto gravame, il giudice di prime cure ha correttamente accolto il ricorso.
Infatti, per quanto indicato non vi è prova dell'omologazione che consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.
Pertanto, difettando la prova della omologazione, se pur con motivazione diversa, la sentenza impugnata merita conferma e, conseguentemente, l'appello va rigettato. Quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'appellata, nulla va disposto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, sent. n.
351/2019 del Giudice di Pace di Chiaromonte;
• Nulla sulle spese.
• Dà atto della sussistenza dei requisiti di cui all'1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco