TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9230 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV^Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 23 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 41496 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, in Viale Parte_1
Angelico, 70, presso lo studio degli Avv. Paolo Palma ed Elisa Cacciato
Insilla, che la rappresentano e difendono in virtù di delega allegata al ricorso;
ricorrente
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti, rogito per notaio di Roma;
Persona_1
resistente OGGETTO: opposizione ad A.T.P.;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024 - Parte_1
esposto di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1
L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento;
esposto di aver altresì esperito procedimento giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utili ai fini della concessione di detta prestazione e di aver contestato tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico legale relativo riconoscimento dello stato invalidante previsto dall'art. 1 L. 18/80 – ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla CP_1
prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
L' ritualmente citato si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda della ricorrente e concludendo per il suo rigetto.
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'udienza in data
23 settembre 2025 con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è inammissibile. Parte ricorrente non ha specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero rispondenti alle sue reali condizioni di salute, caratterizzate dalla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento. Secondo parte attrice, tale condizione sarebbe da ritenere sussistente in considerazione dell'omessa valutazione complessiva di tutte le patologie da cui la ricorrente sarebbe affetta;
per tale ragione, il CTU non avrebbe ritenuto sussistente il requisito sanitario prescritto perale provvidenza oggetto di giudizio. Tale tesi non risulta condivisibile.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e, in particolare, dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante dal quale è risultata affetta la ricorrente, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere le prestazioni oggetto di causa. Dette conclusioni, come detto, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene l'erroneità della valutazione espressa dal perito nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, senza alcun confronto con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale, limitandosi a riconsiderare in termini favorevoli alla ricorrente le certificazioni mediche in atti. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda, in considerazione della genericità delle censure sopra riportate.
Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili in ragione del reddito della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso.
-Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
Roma, 23 settembre 2025
Il Giudice
Paola Crisanti