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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1135/2022 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 9 aprile 2025 e vertente:
TRA
in persona del Commissario Straordinario pro tempore Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tanzillo e dall'avv. P.IVA_1
IO LL e con questo elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Napoli alla Piazza Bovio n. 8, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ) residente in [...] C.F._1 Pt_1
Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune contro . Pt_1 Controparte_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola n.
1868/2021 del 2 novembre 2021, pubblicata in pari data ex art. 281 sexies c.p.c.,
R.G. n. 230/2020, non notificata, ad oggetto: proprietà.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 8 gennaio 2020 il Comune di Nola citava in giudizio innanzi al Tribunale di Nola per sentir così Controparte_1
dichiarare e provvedere: 1.- Accertare e dichiarare che la Sig.ra CP_1
occupa sine titulo l'immobile sito in alla Piazza Pisacane, già via
[...] Pt_1
Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B, riportato al Catasto del Comune di al fl 18, p.lla 922, sub13. 2.- Per l'effetto, condannare la convenuta Pt_1
Sig.ra : a) alla riconsegna e/o restituzione e/o al completo Controparte_1
rilascio, libero e vuoto da persone e cose in favore del Comune di Pt_1
dell'immobile suddetto sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, Pt_1
int.2, piano rialzato, fabbricato B, riportato al Catasto del Comune di al Pt_1
fl 18, p.lla 922, sub 13, meglio indicato e specificato nel menzionato decreto di assegnazione;
b) a titolo risarcitorio ed in subordine ex art. 2041 c.c. a titolo indennitario, al pagamento in favore del , della somma da essa Parte_1
dovuta per l'occupazione sine titulo del bene suindicato a far tempo dal decreto di assegnazione di cui in premessa e fino all'effettivo rilascio, somma da determinarsi in corso di giudizio, alla luce degli atti di e dei fatti tutti sopra esposti, previa se del caso CTU, e, comunque, equitativamente, in importo mensile, da incrementarsi in ragione della svalutazione monetaria e riconoscendosi sui canoni rivalutati anche gli interessi legali;
c.- in ogni caso, alla restituzione a favore del di tutti i frutti prodotti e comunque Parte_1
producibili dai precisati cespiti, a far tempo dall'inizio dell'occupazione illegittima, subordinatamente dalla data della domanda, e fino alla effettiva cessazione della detta occupazione, in somma da determinarsi, anche alla luce dei fatti tutti sopra esposti, in corso di causa e, comunque, subordinatamente,
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune di Nola contro . Controparte_1 secondo equità, con svalutazione monetaria e interessi (anatocistici dalla domanda) anche sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
3.- Vittoria di spese tutte di giudizio comprese spese gener. ex art. 15 T.P.
A sostegno della domanda deduceva che aveva assegnato a (con CP_2
proprio decreto di assegnazione provvisorio n. 20865 notificato in data 14 settembre 1991) l'alloggio ubicato in Nola (NA) alla via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B, composto di vani 3 più 1, ad esclusivo uso di civile abitazione del conduttore, riportato al Catasto del Comune di al fl 18, p.lla Pt_1
922, sub13.
Successivamente, a seguito del decesso di in data 8 aprile 1993, CP_2
subentrava la moglie che però non provvedeva a sottoscrivere Controparte_1
il contratto, né provvedeva al pagamento dell'indennità di occupazione.
La difesa del Comune di Nola dichiarava che la mancata sottoscrizione del contratto da parte della vedova rendeva la medesima occupante sine titulo.
1.1 , sebbene correttamente evocata in giudizio, restava Controparte_1
contumace.
2. Con la sentenza n. 1868/2021 il Tribunale di Nola ha preliminarmente qualificato la domanda quale azione di rivendicazione poiché la parte attrice ha dedotto l'assenza di qualsiasi titolo in capo alla convenuta. Ritenendo quindi che non era stata fornita la cd. prova diabolica della proprietà in capo all'Ente ha rigettato la domanda per mancanza di prova in relazione alla titolarità del bene rivendicato.
3. Il ha proposto appello contro la sentenza n. 1868/2021 con Parte_1
due motivi: - illegittima ed erronea qualificazione della domanda proposta dal
in azione di rivendica e non personale di restituzione. - sulla Parte_1
base dell'errata qualificazione della domanda il Tribunale, riteneva irrilevanti le attività istruttorie perché inidonee a dimostrare il diritto di proprietà del
Pt_1
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 Ha così concluso: A.- riformare la detta sentenza ex art. 281 sexies del 2.11.2021 resa dal Tribunale di Nola nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
230/2020, depositata in data 2.11.2021, non notificata, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
B.- regolare le spese tutte di primo grado e di appello
e condannare l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che di quelle d'appello, con attribuzione ai sottoscritti difensori per averne fatto anticipo.
Ha reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
4. Anche per il secondo grado è rimasta contumace. Controparte_1
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 9 aprile 2025, con provvedimento del 16 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 2 novembre 2021; b) la sentenza non risulta notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte ex art. 140 c.p.c., con compiuta giacenza della successiva raccomandata in data 19 aprile 2022, per l'udienza del
2 marzo 2023 (di ufficio al 7 marzo 2023).
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7 marzo 2023 la parte appellante ha così integrato le conclusioni dell'atto di appello: “- riformare la detta sentenza ex art. 281 sexies del 2.11.2021 resa dal Tribunale di Nola nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2020, depositata in data 2.11.2021, non notificata, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- 1. Accertare
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 e dichiarare che la sig.ra occupa sine titulo l'immobile sito Controparte_1
in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, Pt_1
fabbricato B. – 2.- Per l'effetto, condannare la convenuta sig.ra CP_1
: a) alla riconsegna e/o restituzione e/o al completo rilascio, libero e
[...]
vuoto da persone e cose in favore del Comune di dell'immobile suddetto Pt_1
sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, Pt_1
fabbricato B, meglio indicato e specificato nel menzionato decreto di assegnazione.- 3.- regolare le spese tutte di primo grado e di appello e condannare l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che di quelle d'appello, con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.”.
Si rileva che in sede di precisazione delle conclusioni in atto di appello, in note di trattazione scritta per l'udienza del 7 marzo 2023 ed in comparsa conclusionale, la parte appellante ha limitato la propria domanda all'ottenimento della “riconsegna e/o restituzione e/o al completo rilascio, libero e vuoto da persone e cose in favore del dell'immobile suddetto sito in Parte_1 Pt_1
alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B, meglio indicato e specificato nel menzionato decreto di assegnazione.” non avendo riproposto le conclusioni di cui ai punti b) e c) dell'atto di citazione (b)
a titolo risarcitorio ed in subordine ex art. 2041 c.c. a titolo indennitario, al pagamento in favore del , della somma da essa dovuta per l'occupazione sine titulo del bene Parte_1 suindicato a far tempo dal decreto di assegnazione di cui in premessa e fino all'effettivo rilascio, somma da determinarsi in corso di giudizio, alla luce degli atti di e dei fatti tutti sopra esposti, previa se del caso CTU, e, comunque, equitativamente, in importo mensile, da incrementarsi in ragione della svalutazione monetaria e riconoscendosi sui canoni rivalutati anche gli interessi legali;
c.- in ogni caso, alla restituzione a favore del di Parte_1 tutti i frutti prodotti e comunque producibili dai precisati cespiti, a far tempo dall'inizio dell'occupazione illegittima, subordinatamente dalla data della domanda, e fino alla effettiva cessazione della detta occupazione, in somma da determinarsi, anche alla luce dei fatti tutti
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune di Nola contro . Controparte_1 sopra esposti, in corso di causa e, comunque, subordinatamente, secondo equità, con svalutazione monetaria e interessi (anatocistici dalla domanda) anche sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
).
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (- illegittima ed erronea qualificazione della domanda proposta dal in azione di rivendica e non personale di Parte_1
restituzione.) la parte appellante ha sostenuto che il Tribunale ha erroneamente qualificato la domanda avanzata dal come azione di rivendica poiché Pt_1
era stato dedotto che “l'immobile oggetto di causa risulterebbe occupato, senza alcun titolo, dalla sig.ra , la quale iniziò ad occuparlo a Controparte_1
seguito della morte del marito , il quale era nella disponibilità CP_2
del bene, giusta decreto di assegnazione provvisorio n. 20865 e che tale ultimo provvedimento avrebbe perso efficacia al momento della morte del sig. CP_2
, senza che sia possibile la trasmissione, per via ereditaria, del rapporto
[...]
giuridico instauratosi a seguito dell'emanazione di tale decreto provvisorio”.
Ha quindi precisato che il Comune aveva dedotto “che l'immobile era occupato da per intervenuto subentro in seguito alla morte del marito Controparte_1
, originario assegnatario del medesimo in ragione del decreto di CP_2
assegnazione provvisorio n. 20865 notificato in data 14 settembre 1991 e, giammai ha affermato che la non potesse subentrare iure Controparte_1
proprio o hereditatis nel rapporto giuridico instauratosi con il Comune di Pt_1
mediante il menzionato decreto di assegnazione, ragion per cui doveva ritenersi occupante sine titulo sul presupposto che mancasse un titolo che ne giustificasse la detenzione.” (pag. 7 atto di appello).
Ha riconosciuto che è legittimo il subentro del coniuge nella detenzione dell'alloggio popolare a seguito del decesso dell'assegnatario, tenuto conto del nucleo familiare composto originariamente da tre persone, come da documentazione in atti. Tanto precisato e riconosciuto ha evidenziato che il
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 ha agito sulla base del venir meno del titolo di detenzione in capo alla Pt_1
, destinataria dell'azione personale di restituzione, al fine di Controparte_1
riottenere la disponibilità di un bene in precedenza assegnato provvisoriamente al nucleo familiare.
Il motivo di appello è fondato.
Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo.
(Cassazione civile n, 36272/2023).
Il Giudice, nel procedere ad interpretare e qualificare la domanda, deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa così come emerge dal tenore letterale degli atti, dalla natura di quanto rappresentato e dal tipo di provvedimento concreto richiesto.
Nel caso di specie risulta che l'azione proposta dal è di natura Parte_1
restitutoria dell'immobile precedentemente assegnato a , poi CP_2
deceduto, coniuge di . Controparte_1
L'originario titolo negoziale è venuto meno poichè non risulta alcuna attività da parte di a subentrare nel rapporto descritto nel decreto di Controparte_1
assegnazione originariamente in capo a . CP_2
Va quindi disposta la condanna a carico della predetta al rilascio CP_1
dell'immobile, tanto in accoglimento della richiesta di restituzione dell'immobile descritto nel decreto di assegnazione provvisoria del 12 settembre
1991.
8. Il secondo motivo di appello resta assorbito dalle argomentazioni articolate al punto 7).
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 9. In considerazione dell'accoglimento dell'appello la parte appellata CP_1
va condannata, in favore del Comune di al rilascio dell'immobile
[...] Pt_1
da lei detenuto, sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, Pt_1
piano rialzato, fabbricato B, come meglio descritto in decreto di assegnazione del 12 settembre 1991.
va condannata al pagamento delle spese di lite poiché Controparte_1
soccombente in relazione esclusivamente all'azione di rilascio, pertanto tenuto conto che la domanda relativa al pagamento dell'indennità di occupazione risulta abbandonata e che il procedimento è stato iscritto a ruolo quale procedimento relativo a locazione, comodato ed altro, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
1868/2021 del Tribunale di Nola, così definitivamente provvede:
- Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, condanna al rilascio immediato, in favore del Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano Pt_1
rialzato, fabbricato B, come meglio descritto in decreto di assegnazione del 12 settembre 1991, libero e vuoto da persone e da cose.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado Controparte_1
di giudizio che vengono così liquidate: € 103,30 per spese ed € 1500,00 per compensi per il primo grado, € 1165,50 per spese ed € 2500,00 per compensi per il secondo grado oltre rimborso forfettario ed IVA e CPA se dovuti e con attribuzione agli antistatari avv. Antonio Tanzillo ed avv. IO LL.
Così deciso in Napoli, in data 20 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
8 Pa Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune Nola contro . Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1135/2022 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 9 aprile 2025 e vertente:
TRA
in persona del Commissario Straordinario pro tempore Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tanzillo e dall'avv. P.IVA_1
IO LL e con questo elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Napoli alla Piazza Bovio n. 8, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ) residente in [...] C.F._1 Pt_1
Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B,
PARTE APPELLATA CONTUMACE
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune contro . Pt_1 Controparte_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola n.
1868/2021 del 2 novembre 2021, pubblicata in pari data ex art. 281 sexies c.p.c.,
R.G. n. 230/2020, non notificata, ad oggetto: proprietà.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 8 gennaio 2020 il Comune di Nola citava in giudizio innanzi al Tribunale di Nola per sentir così Controparte_1
dichiarare e provvedere: 1.- Accertare e dichiarare che la Sig.ra CP_1
occupa sine titulo l'immobile sito in alla Piazza Pisacane, già via
[...] Pt_1
Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B, riportato al Catasto del Comune di al fl 18, p.lla 922, sub13. 2.- Per l'effetto, condannare la convenuta Pt_1
Sig.ra : a) alla riconsegna e/o restituzione e/o al completo Controparte_1
rilascio, libero e vuoto da persone e cose in favore del Comune di Pt_1
dell'immobile suddetto sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, Pt_1
int.2, piano rialzato, fabbricato B, riportato al Catasto del Comune di al Pt_1
fl 18, p.lla 922, sub 13, meglio indicato e specificato nel menzionato decreto di assegnazione;
b) a titolo risarcitorio ed in subordine ex art. 2041 c.c. a titolo indennitario, al pagamento in favore del , della somma da essa Parte_1
dovuta per l'occupazione sine titulo del bene suindicato a far tempo dal decreto di assegnazione di cui in premessa e fino all'effettivo rilascio, somma da determinarsi in corso di giudizio, alla luce degli atti di e dei fatti tutti sopra esposti, previa se del caso CTU, e, comunque, equitativamente, in importo mensile, da incrementarsi in ragione della svalutazione monetaria e riconoscendosi sui canoni rivalutati anche gli interessi legali;
c.- in ogni caso, alla restituzione a favore del di tutti i frutti prodotti e comunque Parte_1
producibili dai precisati cespiti, a far tempo dall'inizio dell'occupazione illegittima, subordinatamente dalla data della domanda, e fino alla effettiva cessazione della detta occupazione, in somma da determinarsi, anche alla luce dei fatti tutti sopra esposti, in corso di causa e, comunque, subordinatamente,
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune di Nola contro . Controparte_1 secondo equità, con svalutazione monetaria e interessi (anatocistici dalla domanda) anche sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
3.- Vittoria di spese tutte di giudizio comprese spese gener. ex art. 15 T.P.
A sostegno della domanda deduceva che aveva assegnato a (con CP_2
proprio decreto di assegnazione provvisorio n. 20865 notificato in data 14 settembre 1991) l'alloggio ubicato in Nola (NA) alla via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B, composto di vani 3 più 1, ad esclusivo uso di civile abitazione del conduttore, riportato al Catasto del Comune di al fl 18, p.lla Pt_1
922, sub13.
Successivamente, a seguito del decesso di in data 8 aprile 1993, CP_2
subentrava la moglie che però non provvedeva a sottoscrivere Controparte_1
il contratto, né provvedeva al pagamento dell'indennità di occupazione.
La difesa del Comune di Nola dichiarava che la mancata sottoscrizione del contratto da parte della vedova rendeva la medesima occupante sine titulo.
1.1 , sebbene correttamente evocata in giudizio, restava Controparte_1
contumace.
2. Con la sentenza n. 1868/2021 il Tribunale di Nola ha preliminarmente qualificato la domanda quale azione di rivendicazione poiché la parte attrice ha dedotto l'assenza di qualsiasi titolo in capo alla convenuta. Ritenendo quindi che non era stata fornita la cd. prova diabolica della proprietà in capo all'Ente ha rigettato la domanda per mancanza di prova in relazione alla titolarità del bene rivendicato.
3. Il ha proposto appello contro la sentenza n. 1868/2021 con Parte_1
due motivi: - illegittima ed erronea qualificazione della domanda proposta dal
in azione di rivendica e non personale di restituzione. - sulla Parte_1
base dell'errata qualificazione della domanda il Tribunale, riteneva irrilevanti le attività istruttorie perché inidonee a dimostrare il diritto di proprietà del
Pt_1
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 Ha così concluso: A.- riformare la detta sentenza ex art. 281 sexies del 2.11.2021 resa dal Tribunale di Nola nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
230/2020, depositata in data 2.11.2021, non notificata, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
B.- regolare le spese tutte di primo grado e di appello
e condannare l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che di quelle d'appello, con attribuzione ai sottoscritti difensori per averne fatto anticipo.
Ha reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
4. Anche per il secondo grado è rimasta contumace. Controparte_1
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 9 aprile 2025, con provvedimento del 16 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 2 novembre 2021; b) la sentenza non risulta notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte ex art. 140 c.p.c., con compiuta giacenza della successiva raccomandata in data 19 aprile 2022, per l'udienza del
2 marzo 2023 (di ufficio al 7 marzo 2023).
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7 marzo 2023 la parte appellante ha così integrato le conclusioni dell'atto di appello: “- riformare la detta sentenza ex art. 281 sexies del 2.11.2021 resa dal Tribunale di Nola nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2020, depositata in data 2.11.2021, non notificata, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- 1. Accertare
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 e dichiarare che la sig.ra occupa sine titulo l'immobile sito Controparte_1
in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, Pt_1
fabbricato B. – 2.- Per l'effetto, condannare la convenuta sig.ra CP_1
: a) alla riconsegna e/o restituzione e/o al completo rilascio, libero e
[...]
vuoto da persone e cose in favore del Comune di dell'immobile suddetto Pt_1
sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, Pt_1
fabbricato B, meglio indicato e specificato nel menzionato decreto di assegnazione.- 3.- regolare le spese tutte di primo grado e di appello e condannare l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che di quelle d'appello, con attribuzione al sottoscritto difensore per averne fatto anticipo.”.
Si rileva che in sede di precisazione delle conclusioni in atto di appello, in note di trattazione scritta per l'udienza del 7 marzo 2023 ed in comparsa conclusionale, la parte appellante ha limitato la propria domanda all'ottenimento della “riconsegna e/o restituzione e/o al completo rilascio, libero e vuoto da persone e cose in favore del dell'immobile suddetto sito in Parte_1 Pt_1
alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano rialzato, fabbricato B, meglio indicato e specificato nel menzionato decreto di assegnazione.” non avendo riproposto le conclusioni di cui ai punti b) e c) dell'atto di citazione (b)
a titolo risarcitorio ed in subordine ex art. 2041 c.c. a titolo indennitario, al pagamento in favore del , della somma da essa dovuta per l'occupazione sine titulo del bene Parte_1 suindicato a far tempo dal decreto di assegnazione di cui in premessa e fino all'effettivo rilascio, somma da determinarsi in corso di giudizio, alla luce degli atti di e dei fatti tutti sopra esposti, previa se del caso CTU, e, comunque, equitativamente, in importo mensile, da incrementarsi in ragione della svalutazione monetaria e riconoscendosi sui canoni rivalutati anche gli interessi legali;
c.- in ogni caso, alla restituzione a favore del di Parte_1 tutti i frutti prodotti e comunque producibili dai precisati cespiti, a far tempo dall'inizio dell'occupazione illegittima, subordinatamente dalla data della domanda, e fino alla effettiva cessazione della detta occupazione, in somma da determinarsi, anche alla luce dei fatti tutti
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune di Nola contro . Controparte_1 sopra esposti, in corso di causa e, comunque, subordinatamente, secondo equità, con svalutazione monetaria e interessi (anatocistici dalla domanda) anche sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
).
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (- illegittima ed erronea qualificazione della domanda proposta dal in azione di rivendica e non personale di Parte_1
restituzione.) la parte appellante ha sostenuto che il Tribunale ha erroneamente qualificato la domanda avanzata dal come azione di rivendica poiché Pt_1
era stato dedotto che “l'immobile oggetto di causa risulterebbe occupato, senza alcun titolo, dalla sig.ra , la quale iniziò ad occuparlo a Controparte_1
seguito della morte del marito , il quale era nella disponibilità CP_2
del bene, giusta decreto di assegnazione provvisorio n. 20865 e che tale ultimo provvedimento avrebbe perso efficacia al momento della morte del sig. CP_2
, senza che sia possibile la trasmissione, per via ereditaria, del rapporto
[...]
giuridico instauratosi a seguito dell'emanazione di tale decreto provvisorio”.
Ha quindi precisato che il Comune aveva dedotto “che l'immobile era occupato da per intervenuto subentro in seguito alla morte del marito Controparte_1
, originario assegnatario del medesimo in ragione del decreto di CP_2
assegnazione provvisorio n. 20865 notificato in data 14 settembre 1991 e, giammai ha affermato che la non potesse subentrare iure Controparte_1
proprio o hereditatis nel rapporto giuridico instauratosi con il Comune di Pt_1
mediante il menzionato decreto di assegnazione, ragion per cui doveva ritenersi occupante sine titulo sul presupposto che mancasse un titolo che ne giustificasse la detenzione.” (pag. 7 atto di appello).
Ha riconosciuto che è legittimo il subentro del coniuge nella detenzione dell'alloggio popolare a seguito del decesso dell'assegnatario, tenuto conto del nucleo familiare composto originariamente da tre persone, come da documentazione in atti. Tanto precisato e riconosciuto ha evidenziato che il
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 ha agito sulla base del venir meno del titolo di detenzione in capo alla Pt_1
, destinataria dell'azione personale di restituzione, al fine di Controparte_1
riottenere la disponibilità di un bene in precedenza assegnato provvisoriamente al nucleo familiare.
Il motivo di appello è fondato.
Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo.
(Cassazione civile n, 36272/2023).
Il Giudice, nel procedere ad interpretare e qualificare la domanda, deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa così come emerge dal tenore letterale degli atti, dalla natura di quanto rappresentato e dal tipo di provvedimento concreto richiesto.
Nel caso di specie risulta che l'azione proposta dal è di natura Parte_1
restitutoria dell'immobile precedentemente assegnato a , poi CP_2
deceduto, coniuge di . Controparte_1
L'originario titolo negoziale è venuto meno poichè non risulta alcuna attività da parte di a subentrare nel rapporto descritto nel decreto di Controparte_1
assegnazione originariamente in capo a . CP_2
Va quindi disposta la condanna a carico della predetta al rilascio CP_1
dell'immobile, tanto in accoglimento della richiesta di restituzione dell'immobile descritto nel decreto di assegnazione provvisoria del 12 settembre
1991.
8. Il secondo motivo di appello resta assorbito dalle argomentazioni articolate al punto 7).
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro . Parte_1 Controparte_1 9. In considerazione dell'accoglimento dell'appello la parte appellata CP_1
va condannata, in favore del Comune di al rilascio dell'immobile
[...] Pt_1
da lei detenuto, sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, Pt_1
piano rialzato, fabbricato B, come meglio descritto in decreto di assegnazione del 12 settembre 1991.
va condannata al pagamento delle spese di lite poiché Controparte_1
soccombente in relazione esclusivamente all'azione di rilascio, pertanto tenuto conto che la domanda relativa al pagamento dell'indennità di occupazione risulta abbandonata e che il procedimento è stato iscritto a ruolo quale procedimento relativo a locazione, comodato ed altro, le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
1868/2021 del Tribunale di Nola, così definitivamente provvede:
- Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, condanna al rilascio immediato, in favore del Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in alla Piazza Pisacane, già via Muro Rosso, int.2, piano Pt_1
rialzato, fabbricato B, come meglio descritto in decreto di assegnazione del 12 settembre 1991, libero e vuoto da persone e da cose.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado Controparte_1
di giudizio che vengono così liquidate: € 103,30 per spese ed € 1500,00 per compensi per il primo grado, € 1165,50 per spese ed € 2500,00 per compensi per il secondo grado oltre rimborso forfettario ed IVA e CPA se dovuti e con attribuzione agli antistatari avv. Antonio Tanzillo ed avv. IO LL.
Così deciso in Napoli, in data 20 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
8 Pa Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Comune Nola contro . Controparte_1