TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6033/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6033/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. MORELLI ROBERTO e PARRILLO Parte_1 P.IVA_1
LUCA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRONACI Controparte_1 C.F._1
ANTONIO GIOVANNI
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 10.00 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per l'avv. MORELLI ROBERTO e l'avv. PARRILLO LUCA, oggi sostituiti dall'avv. Parte_1
Pistone Alberto
Nessuno è comparso per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'opposta precisa le conclusioni come da atti e difese insistendo nella preliminare eccezione di incompetenza per territorio del GI adito in sede monitoria, chiedendo la distrazione delle spese di giudizio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6033/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Modena, Via A. Morandi n. 34; rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv. MORELLI ROBERTO e PARRILLO LUCA, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in C.le Aida, 6 95034 Bronte;
Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRONACI ANTONIO GIOVANNI giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 22 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc , sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Catania , quale titolare dell'omonima ditta individuale, e proponeva Controparte_1
opposizione avverso il D.I. n. 1907/2024, emesso dal Tribunale di Catania in data 15.4.2024 , con cui le si ingiungeva il pagamento della somma di € 39.979,27, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo del corrispettivo di cui al contratto di subappalto stipulato inter partes in data 3.8.2022.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito con ricorso monitorio per quanto previsto all'art. 24 del citato contratto, nel quale si prevedeva per qualunque controversia la competenza esclusiva del Tribunale di Milano;
nel merito comunque contestava la debenza della somma ingiunta.
Chiedeva pertanto al Giudice adito : “In via pregiudiziale: - dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Milano;
In via preliminare: - non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito: - accertata la veridicità delle asserzioni attoree, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo R.G. n. 1907/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.4.2024, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte della odierna opponente le somme intimate dalla ricorrente nel summenzionato decreto ingiuntivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà dovuto all'esito dell'esperita istruttoria”.
Si costituiva in giudizio parte opposta e contestava in fatto e in diritto il fondamento della proposta opposizione, chiedendone il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il GI differiva l'udienza di comparizione all'11 dicembre 2024 e assegnava contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti insistevano nelle difese svolte anche nelle memorie ex art. 171 ter cpc e il difensore dell'opposta dichiarava in subordine di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 22.1.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 22 gennaio 2025 , sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 3 di 7 L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito va accolta.
In premessa va osservato in diritto che gli artt. 28 e 29 cpc prevedono un'eccezione di carattere generale al principio della inderogabilità della competenza sancito all'art. 6 cpc, stabilendo che la competenza per territorio possa essere derogata per accordo delle parti, tranne nei casi di inderogabilità espressamente indicati dalla legge.
Pertanto le parti, con accordo stipulato prima del processo, possono stabilire che, nel caso in cui sorgano delle controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite sia decisa da un Giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regola ordinarie.
Il comma 2 dell'.art. 29 cpc precisa poi che l'.accordo sulla competenza territoriale non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva, laddove ciò non sia espressamente stabilito;
come a dire che la volontà delle parti in questo senso debba emergere inequivocabilmente dalla clausola contrattuale.
È stato anche precisato dalla giurisprudenza che la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cd. “clausola asimmetrica”), comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l'altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass. n. 15202/2020; Cass. n. 15103/2016, che ha ritenuto valida la clausola contrattuale che consentiva ad un istituto di credito una più ampia facoltà di scelta del foro nelle controversie promosse contro il correntista, rispetto a quelle promosse da quest'ultimo nei suoi riguardi).
Sul punto, la Cassazione ha poi in più occasioni chiarito come l'.espressione inserita in una clausola contrattuale recante la formula “per qualsiasi controversia” sia inidonea ad identificare un foro esclusivo, perché diretta soltanto ad individuare l'.ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale e ritenendo, invece, necessario che l'esclusività del foro competente risulti espressamente dalla clausola convenzionale (Con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e
Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007n. 17449).
E invero, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da pagina 4 di 7 elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez.
2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; Cass. Sez. 6-2, ord.4 settembre 2014
n. 18707).
Orbene nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che alla clausola 24 contenuta nel citato contratto di subappalto, che rappresenta l'unica fonte negoziale su cui si fonda il rapporto obbligatorio tra le parti, si legge che “FORO COMPETENTE - : “Per ogni insorgenda controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Contratto, le parti convengono la competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Milano”.
Alla luce di quanto detto va dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio , essendo territorialmente competente il Tribunale di Milano.
Giova poi rilevare che la Suprema Corte ha affermato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo , il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art.279 comma 1 cpc, come modificato dall'art.46 L 69/2009 (Cass. 14594/2012).
Pertanto, facendo applicazione dei principi affermati e in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dall'opponente deve essere dichiarata con sentenza l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania ad emettere il d.i. oggetto di opposizione e, conseguentemente, la nullità del decreto medesimo.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla società opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.
Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice opponente.
Orbene, il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.
pagina 5 di 7 Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.
È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo poi ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale dell'opponente) la Corte di Cassazione ha, recentemente, chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.)”
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).
È evidente quindi come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 17854/2020).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale, peraltro proposta solo in mero subordine, pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.
Le spese del presente giudizio, quindi vanno regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc e quindi, atteso l'accoglimento in rito dell'opposizione vanno poste a carico dell'opposto nella misura liquidata coma da dispositivo secondo i criteri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e vanno distratte in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6033/2024 RG, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 1907/2024 e per l'effetto dichiara Pt_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, risultando competente il Tribunale di Milano , ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in euro
286,00 per spese e in euro 2.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania il 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6033/2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. MORELLI ROBERTO e PARRILLO Parte_1 P.IVA_1
LUCA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRONACI Controparte_1 C.F._1
ANTONIO GIOVANNI
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 10.00 innanzi al GI dott. Vera Marletta, è comparso:
Per l'avv. MORELLI ROBERTO e l'avv. PARRILLO LUCA, oggi sostituiti dall'avv. Parte_1
Pistone Alberto
Nessuno è comparso per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'opposta precisa le conclusioni come da atti e difese insistendo nella preliminare eccezione di incompetenza per territorio del GI adito in sede monitoria, chiedendo la distrazione delle spese di giudizio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6033/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Modena, Via A. Morandi n. 34; rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv. MORELLI ROBERTO e PARRILLO LUCA, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in C.le Aida, 6 95034 Bronte;
Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRONACI ANTONIO GIOVANNI giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 22 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc , sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Catania , quale titolare dell'omonima ditta individuale, e proponeva Controparte_1
opposizione avverso il D.I. n. 1907/2024, emesso dal Tribunale di Catania in data 15.4.2024 , con cui le si ingiungeva il pagamento della somma di € 39.979,27, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo del corrispettivo di cui al contratto di subappalto stipulato inter partes in data 3.8.2022.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito con ricorso monitorio per quanto previsto all'art. 24 del citato contratto, nel quale si prevedeva per qualunque controversia la competenza esclusiva del Tribunale di Milano;
nel merito comunque contestava la debenza della somma ingiunta.
Chiedeva pertanto al Giudice adito : “In via pregiudiziale: - dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Milano;
In via preliminare: - non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito: - accertata la veridicità delle asserzioni attoree, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo R.G. n. 1907/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.4.2024, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte della odierna opponente le somme intimate dalla ricorrente nel summenzionato decreto ingiuntivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà dovuto all'esito dell'esperita istruttoria”.
Si costituiva in giudizio parte opposta e contestava in fatto e in diritto il fondamento della proposta opposizione, chiedendone il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il GI differiva l'udienza di comparizione all'11 dicembre 2024 e assegnava contestualmente alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti insistevano nelle difese svolte anche nelle memorie ex art. 171 ter cpc e il difensore dell'opposta dichiarava in subordine di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 22.1.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 22 gennaio 2025 , sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 3 di 7 L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito va accolta.
In premessa va osservato in diritto che gli artt. 28 e 29 cpc prevedono un'eccezione di carattere generale al principio della inderogabilità della competenza sancito all'art. 6 cpc, stabilendo che la competenza per territorio possa essere derogata per accordo delle parti, tranne nei casi di inderogabilità espressamente indicati dalla legge.
Pertanto le parti, con accordo stipulato prima del processo, possono stabilire che, nel caso in cui sorgano delle controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite sia decisa da un Giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regola ordinarie.
Il comma 2 dell'.art. 29 cpc precisa poi che l'.accordo sulla competenza territoriale non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva, laddove ciò non sia espressamente stabilito;
come a dire che la volontà delle parti in questo senso debba emergere inequivocabilmente dalla clausola contrattuale.
È stato anche precisato dalla giurisprudenza che la clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale può essere validamente pattuita a favore anche solo di una parte (cd. “clausola asimmetrica”), comportando, così, la facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, essendo, invece, l'altro contraente obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass. n. 15202/2020; Cass. n. 15103/2016, che ha ritenuto valida la clausola contrattuale che consentiva ad un istituto di credito una più ampia facoltà di scelta del foro nelle controversie promosse contro il correntista, rispetto a quelle promosse da quest'ultimo nei suoi riguardi).
Sul punto, la Cassazione ha poi in più occasioni chiarito come l'.espressione inserita in una clausola contrattuale recante la formula “per qualsiasi controversia” sia inidonea ad identificare un foro esclusivo, perché diretta soltanto ad individuare l'.ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale e ritenendo, invece, necessario che l'esclusività del foro competente risulti espressamente dalla clausola convenzionale (Con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e
Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007n. 17449).
E invero, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da pagina 4 di 7 elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez.
2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; Cass. Sez. 6-2, ord.4 settembre 2014
n. 18707).
Orbene nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che alla clausola 24 contenuta nel citato contratto di subappalto, che rappresenta l'unica fonte negoziale su cui si fonda il rapporto obbligatorio tra le parti, si legge che “FORO COMPETENTE - : “Per ogni insorgenda controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Contratto, le parti convengono la competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Milano”.
Alla luce di quanto detto va dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio , essendo territorialmente competente il Tribunale di Milano.
Giova poi rilevare che la Suprema Corte ha affermato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo , il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art.279 comma 1 cpc, come modificato dall'art.46 L 69/2009 (Cass. 14594/2012).
Pertanto, facendo applicazione dei principi affermati e in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dall'opponente deve essere dichiarata con sentenza l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania ad emettere il d.i. oggetto di opposizione e, conseguentemente, la nullità del decreto medesimo.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla società opponente, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, essendo competente a decidere sulla pretesa azionata dall'opposta in sede monitoria, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.
Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice opponente.
Orbene, il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.
pagina 5 di 7 Infatti, la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.
È necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019).
Con specifico riguardo poi ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale dell'opponente) la Corte di Cassazione ha, recentemente, chiarito che “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite art. 91 c.p.c.)”
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 9035/19).
È evidente quindi come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 17854/2020).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale, peraltro proposta solo in mero subordine, pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.
Le spese del presente giudizio, quindi vanno regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cpc e quindi, atteso l'accoglimento in rito dell'opposizione vanno poste a carico dell'opposto nella misura liquidata coma da dispositivo secondo i criteri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata e vanno distratte in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6033/2024 RG, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. 1907/2024 e per l'effetto dichiara Pt_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, risultando competente il Tribunale di Milano , ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in euro
286,00 per spese e in euro 2.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania il 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Vera Marletta
pagina 7 di 7