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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10733 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13651 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 , vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella CARUGNO CUCCIA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Controparte_1
LA e IL OS per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 14333/2022 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto di “
1. Disporre che i1 sig. provveda integralmente al mantenimento Pt_1 Parte_1
ordinario del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
oltre Per_1 all'80% delle spese straordinarie necessarie per il figlio così come regolamentate dal protocollo
d'intesa del Tribunale di Roma;
2. Disporre che la signora contribuisca al 20 % Controparte_1 delle spese straordinarie necessarie per il figlio così come regolate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
3. Revocare l'assegnazione della casa familiare alla signora non ricorrendone CP_1 più i presupposti;
4. Dichiarare entrambi i coniugi tenuti a1 proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
5. Condannare la sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
La ha invece chiesto di: “disporre come segue in ordine alle condizioni accessorie: 1) CP_1
L'abitazione coniugale sita in Roma, alla Via delle Medaglie d'Oro, n. 203, rientrerà nella disponibilità della sig.ra 2)- Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente la somma mensile che sarà determinata in virtù dei requisiti di cui all'art. 337 ter c.c., comunque in misura non inferiore ad euro 1.000,00 (con adeguamento ISTAT), nonché contribuirà al pagamento delle spese universitarie e delle ulteriori spese di natura straordinaria occorrende per il figlio in via totalitaria.
3)- Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra l'assegno divorzile da quantificarsi in Pt_1 CP_1 misura non inferiore agli € 2.000,00 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat”. Stante l'omesso adempimento di parte ricorrente della produzione documentale così come disposto dal G.I. in data 4.04.2023, vorrà valutare il Giudicante di espletare indagini di Polizia
Tributaria e/o consulenza tecnica contabile volta ad accertare la reale, e notevole, capacità economico- patrimoniale del sig. Soltanto all'esito di tale produzione, si chiede termine per il deposito della Pt_1
memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. e di quello di replica”.
2 Orbene, quanto alle residue statuizioni relative alla casa familiare, al mantenimento in favore del figlio e all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, va premesso che con ordinanza presidenziale in data 19.2.2022 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “rilevato che allo stato non si ravvisano significative sopravvenienze modificative della situazione economica del in virtù della quale il Giudice della separazione ha Pt_1 ritenuto congruo porre a carico del predetto un assegno dell'importo di 2.000,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie e di 1.800,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 100% delle spese straordinarie per quest'ultimo; rilevato che la Per_1 CP_1 ha, invece, reperito nelle more un'attività lavorativa quale broker assicurativo, con un reddito mensile di circa 1.100,00 euro (vedi dichiarazione sostitutiva); rilevato che allo stato il figlio Per_1 attualmente maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, trascorre una settimana con il padre e un'altra con la madre;
rilevato che, in ragione dell'attuale reddito della l'assegno CP_1 di mantenimento dell'importo di 2.000,00 euro, riconosciutole in sede di separazione, va ridotto, a decorrere dal febbraio 2022, all'importo di 1.000,00 euro mensili, non ravvisandosi i presupposti per la sua eliminazione, potendo il su “ingenti disponibilità economiche”, secondo quanto Parte_2 accertato dalla sentenza di separazione irrevocabile, con conseguente persistenza della sperequazione economica tra le parti, salva ogni valutazione del Collegio in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile;
rilevato che, non essendo il figlio Per_1 attualmente collocato in via prevalente presso la madre, non si giustifica più l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, che va revocata, atteso che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico” (Cass. civ. 25604/18), esigenze evidentemente non più sussistenti nel caso di specie, in quanto la frequentazione alternata settimanale dei genitori da parte del figlio esclude che via sia allo stato un habitat domestico prevalente da conservare, considerata anche l'attuale età del ragazzo;
rilevato che, considerati gli attuali tempi paritetici di permanenza del figlio presso ciascun genitore e valutata nel contempo la persistente sperequazione tra le situazioni economiche delle parti (giustificante la conservazione dell'assegno di mantenimento alla moglie, seppur ridotto in ragione dell'attuale percezione di un reddito da attività
3 lavorativa), il padre dovrà continuare a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio nell'importo ridotto, a decorrere dal febbraio 2022, di 900,00 euro mensili, ferma restando la contribuzione paterna alla totalità delle spese straordinarie (non essendo il versamento diretto dell'assegno al ragazzo giustificato dal mero raggiungimento della maggiore età, in assenza di domanda del figlio e dovendo, comunque, la madre provvedere al mantenimento di quest'ultimo nei periodi di permanenza presso di lei)
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; in via provvisoria ed urgente: riduce, dal febbraio 2022, a 1.000,00 euro mensili e a 900,00 euro mensili gli importi degli assegni dovuti da a rispettivamente a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa e del figlio revoca l'assegnazione della ex casa familiare alla Per_1 CP_1
conferma nel resto le vigenti condizioni di separazione, eccezion fatta per l'affidamento, il
[...] collocamento e la frequentazione del figlio divenuto maggiorenne…”. Per_1
E' incontestato che, con ordinanza della Corte d'Appello (non prodotta, invero, da nessuna delle parti), in parziale modifica della suddetta ordinanza presidenziale, è stata disposta l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare, sita in Roma, via Delle Medaglie d'Oro n.
203, mentre l'assegno di mantenimento in favore della moglie è stato rideterminato, a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale, nell'importo mensile di 1.500,00 euro
(invece che di 1.000,00 euro).
Orbene, posto che il figlio delle parti, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, incontestatamente dal settembre 2021 si alterna settimanalmente tra le abitazioni dei genitori, avendo la Suprema Corte, successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale, espressamente chiarito che “il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita”, dovendo il giudice di merito valutare, in tal caso, se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del figlio (Cass. civ. 5738/23), il Tribunale ritiene di dover dare seguito al suddetto orientamento, confermando l'assegnazione alla dell'ex casa familiare, già disposta dalla Corte d'Appello in sede di reclamo CP_1
(secondo quanto concordemente rappresentato dalle parti), atteso che si tratta della casa ove il figlio è cresciuto ed è vissuto prima con entrambi i genitori e poi con la sola madre, sicchè, escluso il predetto automatismo alla luce della sopracitata sentenza, in mancanza di allegazione di uno specifico contrario beneficio derivante al ragazzo dal mutamento del
4 regime giuridico dell'immobile, sussiste l'interesse dello stesso a non veder modificato l'originario habitat domestico condiviso da ultimo con la sola madre.
Quanto alla ricostruzione delle rispettive capacità patrimoniali delle parti, occorre rilevare che il ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e di vivere grazie all'aiuto Pt_1
economico dei genitori e del fratello (noto finanziere). A tal proposito, la sentenza di separazione n. 3037/2020 emessa da questo Tribunale in data 13.11.2019, non impugnata e le cui statuizioni sono pertanto coperte dal giudicato, ha evidenziato che “In ordine alle partecipazioni societarie, premesso che l'indagine della Guardia di Finanza, estesa anche a tale ambito, non ha evidenziato l'esistenza di utili o proventi percepiti dal , devesi rilevare che dalla Pt_1 predetta relazione oltre che dalle visure camerali allegate dalla ricorrente risulta che è Parte_1 allo stato amministratore della esercente attività di Controparte_2
“compravendita di beni immobili su beni propri”, amministratore unico della Controparte_3 società “inattiva”, amministratore unico della Crypta Ferrata s.r.l., società “inattiva”, amministratore unico della La Monetella s.r.l., società “inattiva”.
Dal rapporto di allegato alla relazione della Guardia di Finanza risulta altresì che il Parte_3 resistente ha la delega ad operare su conti correnti intestati a società terze e ad accedere ad una cassetta di sicurezza del pari intestata ad una società terza, mentre dal rapporto di allegato alla Parte_4 medesima relazione emerge che il aveva potere di firma sul conto corrente aperto e chiuso nel Pt_1 novembre 2012 della costituenda società La Monetella s.r.l. e dal rapporto di CP_4 risulta che sono al indirettamente riconducibili in qualità di legale rappresentante della Pt_1
(capitale sociale euro 30.000), della Crypta Ferrata s.r.l. e Controparte_2 della la Monetella s.r.l. conti correnti e carte di credito aperti presso il medesimo istituto bancario.
Infine dalla nota dell'amministratore delegato della Finanziaria Romana dell'8 giugno 2017, del pari allegato alla relazione della Guardia di Finanza, risulta che il ha ricoperto presso la ridetta Pt_1 società la carica di consigliere di amministrazione dall'aprile 2008 allorché è stato nominato fino al 7 marzo 2014 allorché ha rassegnato le dimissioni, senza percepire alcun compenso ed avere alcuna delega operativa eccezion fatta per svolgere operazioni di “piccola cassa”. Nella stessa nota si legge che la è controllata dalla (società inattiva) di cui il Controparte_5 Controparte_3
è amministratore unico e socio al 41%; la stessa intrattiene un Pt_1 Controparte_5 rapporto di locazione con La Monetella s.r.l. (società inattiva), di cui il è amministratore unico Pt_1
e socio al 5%, proprietaria dell'immobile sito in Roma via Dora n. 1 locato ad uso ufficio alla
5 Finanziaria Romana fino al 31 dicembre 2018 al canone annuo di euro 72.000; la Finanziaria
Romana, inoltre, intrattiene un altro rapporto di locazione con la Controparte_2
(di cui il è amministratore unico ed il cui socio unico al 100% è la Pt_1 CP_3 CP_3 proprietaria dell'immobile sito in Roma Via Panama n. 94, locato alla Finanziaria Romana ad uso foresteria fino al 14 gennaio 2018 al canone annuo di euro 18.000. Per completezza mette, infine, conto evidenziare che non risultano intestati al resistente nè l'imbarcazione ormeggiata a Cala Pt_1
Galera (Argentario), di proprietà del fratello né la villa in Porto Santo Stefano, di Persona_2 proprietà dei genitori, beni comunque dallo stesso utilizzati per concessione della famiglia per le vacanze, al pari della casa in Alta Badia, come dal medesimo ammesso nei propri scritti difensivi.”.
Pertanto, il Giudice della separazione ha concluso “che, pur non risultando svolgere attività lavorativa retribuita, pur non avendo presentato dichiarazioni dei redditi dal 2011 in poi e pur non essendo intestatario di alcun bene immobile, nondimeno il può contare su ingenti disponibilità Pt_1 economiche provenienti dalla famiglia d'origine che opera da anni nel campo della finanza e degli investimenti in Italia e all'estero, come, per altro, dallo stesso dedotto…”.
Orbene, la suddetta situazione, come già emersa dagli accertamenti di Polizia Tributaria nel giudizio di separazione - la rinnovazione dei quali appare ultronea, non essendo state dedotte sopravvenienze modificative della situazione economica del ricorrente -, deve ritenersi inalterata. La esistenza delle suddette “ingenti disponibilità finanziarie” in capo al
(derivantegli, oltre che dagli aiuti economici familiari diretti, verosimilmente anche Pt_1
indirettamente dalle suddette partecipazioni e cariche societarie,) è anzi corroborata dalla condotta processuale dello stesso, rimasto ingiustificatamente inadempiente all'ordine di deposito della documentazione bancaria disposto dal G.I. con ordinanze in data 20.9.2022 e in data 4.4.2023. A tal proposito, va rilevato che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30
Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc,
6 contro la parte che tale obbligo abbia violato (come poi espressamente sancito dal vigente art. 473-bis.18 cpc).
Quanto alla la stessa - priva di redditi propri alla data della separazione, non CP_1 avendo incontestatamente svolto durante la convivenza matrimoniale alcuna attività lavorativa (come peraltro attestato dalla sentenza di separazione) - svolge dal 2019 attività di broker assicurativo (con la qualifica di “responsabile dell'attività di intermediazione della società Prosser Evans Srl, come da certificazione IVASS in atti) ed ha dichiarato negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 redditi in regime forfettario, al netto dei contributi e dell'imposta sostitutiva, rispettivamente pari a circa 14.000 euro, a circa 24.000 euro e a circa
16.000 euro, con una media annua nel triennio di circa 18.000,00 euro, a cui va aggiunta, dal dicembre 2022, un'ulteriore entrata fissa mensile di 500,00 euro, documentata dai bonifici ricevuti sul conto da con cui la coabita nella ex casa Parte_4 Persona_3 CP_1
familiare, secondo quanto riferito durante la escussione testimoniale dalla stessa, Per_3 sicchè è verosimile che detta somma venga corrisposta mensilmente a titolo di corrispettivo per il godimento dell'alloggio.
Orbene, tenuto conto della rilevante sperequazione reddituale tra le parti, considerato che la per effetto della richiesta conferma dell'assegnazione della ex casa familiare, CP_1
dovrà sopportarne i relativi oneri locativi (non potendo darsi rilievo alla libera scelta del di continuare a corrispondere il canone di locazione, pur non essendovi più tenuto in Pt_1 ragione della cessione ex lege del contratto all'assegnataria e dell'estinzione del rapporto di locazione in capo all'originario conduttore), anche per la quota astrattamente imputabile al figlio convivente con la stessa (in alternanza), considerato, altresì, l'elevato tenore di vita goduto dal ragazzo (che ha frequentato sin da piccolo scuole private e da ultimo l'università privata LUISS), garantito dalle risorse direttamente e indirettamente assicurate al padre dalla famiglia di origine, va confermato a carico del l'obbligo di contribuire Pt_1
al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di 900 euro, oltre adeguamento
Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, come rideterminato dall'ordinanza presidenziale (incontestatamente confermata sul punto dalla
Corte d'Appello), a decorrere dal febbraio 2022, oltre alla totalità delle spese straordinarie per il figlio come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
7 Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va evidenziato che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa- perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
Pur ritenuta persistente, nonostante i redditi percepiti dalla resistente, una rilevante sperequazione economica tra le parti, va esclusa la riconoscibilità alla di un CP_1 assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa, non essendo stata fornita prova alcuna del sacrificio da parte della stessa di concrete occasioni di lavoro e di guadagno, conseguenziale ad una assorbente dedizione all'accudimento del figlio e della famiglia, onde consentire al coniuge di dedicarsi completamente ai propri impegni lavorativi, così fornendo il proprio apporto alla formazione del patrimonio dell'altro (peraltro costituito da partecipazioni societarie che nemmeno è dimostrato siano state tutte acquisite in costanza
8 di convivenza matrimoniale). Del pari, tenuto conto del reperimento di un'attività lavorativa stabile da parte della e del relativo reddito medio ritratto nell'ultimo CP_1
triennio documentato (aumentato, peraltro, dall'ulteriore introito mensile di 500,00 euro emerso dagli estratti conto), non ricorrono i presupposti nemmeno per il riconoscimento dell'assegno in funzione assistenziale, tanto più considerato che l'assegno divorzile, come sopra evidenziato, è ormai del tutto svincolato dal parametro del tenore di vita matrimoniale. E' infine da escludere la riconoscibilità dell'assegno in funzione risarcitoria, invero nemmeno espressamente allegata.
La domanda di assegno divorzile va pertanto rigettata, ferma la debenza dell'assegno di mantenimento fino al passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile, come rideterminato con ordinanza della Corte d'Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, va disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) assegna a la ex casa familiare sita in Roma via Viale delle Controparte_1
Medaglie d'Oro, n. 203
2) pone a carico di un assegno, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, dell'importo di 900 euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, Per_4
da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
decorrere dal febbraio 2022, ferme per il pregresso le statuizioni della separazione;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla CP_1
4) spese compensate.
Roma, 11.7.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13651 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 , vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella CARUGNO CUCCIA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Controparte_1
LA e IL OS per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 14333/2022 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove orali ammesse, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto di “
1. Disporre che i1 sig. provveda integralmente al mantenimento Pt_1 Parte_1
ordinario del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
oltre Per_1 all'80% delle spese straordinarie necessarie per il figlio così come regolamentate dal protocollo
d'intesa del Tribunale di Roma;
2. Disporre che la signora contribuisca al 20 % Controparte_1 delle spese straordinarie necessarie per il figlio così come regolate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
3. Revocare l'assegnazione della casa familiare alla signora non ricorrendone CP_1 più i presupposti;
4. Dichiarare entrambi i coniugi tenuti a1 proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
5. Condannare la sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
La ha invece chiesto di: “disporre come segue in ordine alle condizioni accessorie: 1) CP_1
L'abitazione coniugale sita in Roma, alla Via delle Medaglie d'Oro, n. 203, rientrerà nella disponibilità della sig.ra 2)- Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente la somma mensile che sarà determinata in virtù dei requisiti di cui all'art. 337 ter c.c., comunque in misura non inferiore ad euro 1.000,00 (con adeguamento ISTAT), nonché contribuirà al pagamento delle spese universitarie e delle ulteriori spese di natura straordinaria occorrende per il figlio in via totalitaria.
3)- Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra l'assegno divorzile da quantificarsi in Pt_1 CP_1 misura non inferiore agli € 2.000,00 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat”. Stante l'omesso adempimento di parte ricorrente della produzione documentale così come disposto dal G.I. in data 4.04.2023, vorrà valutare il Giudicante di espletare indagini di Polizia
Tributaria e/o consulenza tecnica contabile volta ad accertare la reale, e notevole, capacità economico- patrimoniale del sig. Soltanto all'esito di tale produzione, si chiede termine per il deposito della Pt_1
memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. e di quello di replica”.
2 Orbene, quanto alle residue statuizioni relative alla casa familiare, al mantenimento in favore del figlio e all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, va premesso che con ordinanza presidenziale in data 19.2.2022 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “rilevato che allo stato non si ravvisano significative sopravvenienze modificative della situazione economica del in virtù della quale il Giudice della separazione ha Pt_1 ritenuto congruo porre a carico del predetto un assegno dell'importo di 2.000,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie e di 1.800,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 100% delle spese straordinarie per quest'ultimo; rilevato che la Per_1 CP_1 ha, invece, reperito nelle more un'attività lavorativa quale broker assicurativo, con un reddito mensile di circa 1.100,00 euro (vedi dichiarazione sostitutiva); rilevato che allo stato il figlio Per_1 attualmente maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, trascorre una settimana con il padre e un'altra con la madre;
rilevato che, in ragione dell'attuale reddito della l'assegno CP_1 di mantenimento dell'importo di 2.000,00 euro, riconosciutole in sede di separazione, va ridotto, a decorrere dal febbraio 2022, all'importo di 1.000,00 euro mensili, non ravvisandosi i presupposti per la sua eliminazione, potendo il su “ingenti disponibilità economiche”, secondo quanto Parte_2 accertato dalla sentenza di separazione irrevocabile, con conseguente persistenza della sperequazione economica tra le parti, salva ogni valutazione del Collegio in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla resistente di un assegno divorzile;
rilevato che, non essendo il figlio Per_1 attualmente collocato in via prevalente presso la madre, non si giustifica più l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, che va revocata, atteso che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico” (Cass. civ. 25604/18), esigenze evidentemente non più sussistenti nel caso di specie, in quanto la frequentazione alternata settimanale dei genitori da parte del figlio esclude che via sia allo stato un habitat domestico prevalente da conservare, considerata anche l'attuale età del ragazzo;
rilevato che, considerati gli attuali tempi paritetici di permanenza del figlio presso ciascun genitore e valutata nel contempo la persistente sperequazione tra le situazioni economiche delle parti (giustificante la conservazione dell'assegno di mantenimento alla moglie, seppur ridotto in ragione dell'attuale percezione di un reddito da attività
3 lavorativa), il padre dovrà continuare a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio nell'importo ridotto, a decorrere dal febbraio 2022, di 900,00 euro mensili, ferma restando la contribuzione paterna alla totalità delle spese straordinarie (non essendo il versamento diretto dell'assegno al ragazzo giustificato dal mero raggiungimento della maggiore età, in assenza di domanda del figlio e dovendo, comunque, la madre provvedere al mantenimento di quest'ultimo nei periodi di permanenza presso di lei)
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; in via provvisoria ed urgente: riduce, dal febbraio 2022, a 1.000,00 euro mensili e a 900,00 euro mensili gli importi degli assegni dovuti da a rispettivamente a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa e del figlio revoca l'assegnazione della ex casa familiare alla Per_1 CP_1
conferma nel resto le vigenti condizioni di separazione, eccezion fatta per l'affidamento, il
[...] collocamento e la frequentazione del figlio divenuto maggiorenne…”. Per_1
E' incontestato che, con ordinanza della Corte d'Appello (non prodotta, invero, da nessuna delle parti), in parziale modifica della suddetta ordinanza presidenziale, è stata disposta l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare, sita in Roma, via Delle Medaglie d'Oro n.
203, mentre l'assegno di mantenimento in favore della moglie è stato rideterminato, a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale, nell'importo mensile di 1.500,00 euro
(invece che di 1.000,00 euro).
Orbene, posto che il figlio delle parti, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, incontestatamente dal settembre 2021 si alterna settimanalmente tra le abitazioni dei genitori, avendo la Suprema Corte, successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale, espressamente chiarito che “il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita”, dovendo il giudice di merito valutare, in tal caso, se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del figlio (Cass. civ. 5738/23), il Tribunale ritiene di dover dare seguito al suddetto orientamento, confermando l'assegnazione alla dell'ex casa familiare, già disposta dalla Corte d'Appello in sede di reclamo CP_1
(secondo quanto concordemente rappresentato dalle parti), atteso che si tratta della casa ove il figlio è cresciuto ed è vissuto prima con entrambi i genitori e poi con la sola madre, sicchè, escluso il predetto automatismo alla luce della sopracitata sentenza, in mancanza di allegazione di uno specifico contrario beneficio derivante al ragazzo dal mutamento del
4 regime giuridico dell'immobile, sussiste l'interesse dello stesso a non veder modificato l'originario habitat domestico condiviso da ultimo con la sola madre.
Quanto alla ricostruzione delle rispettive capacità patrimoniali delle parti, occorre rilevare che il ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e di vivere grazie all'aiuto Pt_1
economico dei genitori e del fratello (noto finanziere). A tal proposito, la sentenza di separazione n. 3037/2020 emessa da questo Tribunale in data 13.11.2019, non impugnata e le cui statuizioni sono pertanto coperte dal giudicato, ha evidenziato che “In ordine alle partecipazioni societarie, premesso che l'indagine della Guardia di Finanza, estesa anche a tale ambito, non ha evidenziato l'esistenza di utili o proventi percepiti dal , devesi rilevare che dalla Pt_1 predetta relazione oltre che dalle visure camerali allegate dalla ricorrente risulta che è Parte_1 allo stato amministratore della esercente attività di Controparte_2
“compravendita di beni immobili su beni propri”, amministratore unico della Controparte_3 società “inattiva”, amministratore unico della Crypta Ferrata s.r.l., società “inattiva”, amministratore unico della La Monetella s.r.l., società “inattiva”.
Dal rapporto di allegato alla relazione della Guardia di Finanza risulta altresì che il Parte_3 resistente ha la delega ad operare su conti correnti intestati a società terze e ad accedere ad una cassetta di sicurezza del pari intestata ad una società terza, mentre dal rapporto di allegato alla Parte_4 medesima relazione emerge che il aveva potere di firma sul conto corrente aperto e chiuso nel Pt_1 novembre 2012 della costituenda società La Monetella s.r.l. e dal rapporto di CP_4 risulta che sono al indirettamente riconducibili in qualità di legale rappresentante della Pt_1
(capitale sociale euro 30.000), della Crypta Ferrata s.r.l. e Controparte_2 della la Monetella s.r.l. conti correnti e carte di credito aperti presso il medesimo istituto bancario.
Infine dalla nota dell'amministratore delegato della Finanziaria Romana dell'8 giugno 2017, del pari allegato alla relazione della Guardia di Finanza, risulta che il ha ricoperto presso la ridetta Pt_1 società la carica di consigliere di amministrazione dall'aprile 2008 allorché è stato nominato fino al 7 marzo 2014 allorché ha rassegnato le dimissioni, senza percepire alcun compenso ed avere alcuna delega operativa eccezion fatta per svolgere operazioni di “piccola cassa”. Nella stessa nota si legge che la è controllata dalla (società inattiva) di cui il Controparte_5 Controparte_3
è amministratore unico e socio al 41%; la stessa intrattiene un Pt_1 Controparte_5 rapporto di locazione con La Monetella s.r.l. (società inattiva), di cui il è amministratore unico Pt_1
e socio al 5%, proprietaria dell'immobile sito in Roma via Dora n. 1 locato ad uso ufficio alla
5 Finanziaria Romana fino al 31 dicembre 2018 al canone annuo di euro 72.000; la Finanziaria
Romana, inoltre, intrattiene un altro rapporto di locazione con la Controparte_2
(di cui il è amministratore unico ed il cui socio unico al 100% è la Pt_1 CP_3 CP_3 proprietaria dell'immobile sito in Roma Via Panama n. 94, locato alla Finanziaria Romana ad uso foresteria fino al 14 gennaio 2018 al canone annuo di euro 18.000. Per completezza mette, infine, conto evidenziare che non risultano intestati al resistente nè l'imbarcazione ormeggiata a Cala Pt_1
Galera (Argentario), di proprietà del fratello né la villa in Porto Santo Stefano, di Persona_2 proprietà dei genitori, beni comunque dallo stesso utilizzati per concessione della famiglia per le vacanze, al pari della casa in Alta Badia, come dal medesimo ammesso nei propri scritti difensivi.”.
Pertanto, il Giudice della separazione ha concluso “che, pur non risultando svolgere attività lavorativa retribuita, pur non avendo presentato dichiarazioni dei redditi dal 2011 in poi e pur non essendo intestatario di alcun bene immobile, nondimeno il può contare su ingenti disponibilità Pt_1 economiche provenienti dalla famiglia d'origine che opera da anni nel campo della finanza e degli investimenti in Italia e all'estero, come, per altro, dallo stesso dedotto…”.
Orbene, la suddetta situazione, come già emersa dagli accertamenti di Polizia Tributaria nel giudizio di separazione - la rinnovazione dei quali appare ultronea, non essendo state dedotte sopravvenienze modificative della situazione economica del ricorrente -, deve ritenersi inalterata. La esistenza delle suddette “ingenti disponibilità finanziarie” in capo al
(derivantegli, oltre che dagli aiuti economici familiari diretti, verosimilmente anche Pt_1
indirettamente dalle suddette partecipazioni e cariche societarie,) è anzi corroborata dalla condotta processuale dello stesso, rimasto ingiustificatamente inadempiente all'ordine di deposito della documentazione bancaria disposto dal G.I. con ordinanze in data 20.9.2022 e in data 4.4.2023. A tal proposito, va rilevato che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30
Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc,
6 contro la parte che tale obbligo abbia violato (come poi espressamente sancito dal vigente art. 473-bis.18 cpc).
Quanto alla la stessa - priva di redditi propri alla data della separazione, non CP_1 avendo incontestatamente svolto durante la convivenza matrimoniale alcuna attività lavorativa (come peraltro attestato dalla sentenza di separazione) - svolge dal 2019 attività di broker assicurativo (con la qualifica di “responsabile dell'attività di intermediazione della società Prosser Evans Srl, come da certificazione IVASS in atti) ed ha dichiarato negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 redditi in regime forfettario, al netto dei contributi e dell'imposta sostitutiva, rispettivamente pari a circa 14.000 euro, a circa 24.000 euro e a circa
16.000 euro, con una media annua nel triennio di circa 18.000,00 euro, a cui va aggiunta, dal dicembre 2022, un'ulteriore entrata fissa mensile di 500,00 euro, documentata dai bonifici ricevuti sul conto da con cui la coabita nella ex casa Parte_4 Persona_3 CP_1
familiare, secondo quanto riferito durante la escussione testimoniale dalla stessa, Per_3 sicchè è verosimile che detta somma venga corrisposta mensilmente a titolo di corrispettivo per il godimento dell'alloggio.
Orbene, tenuto conto della rilevante sperequazione reddituale tra le parti, considerato che la per effetto della richiesta conferma dell'assegnazione della ex casa familiare, CP_1
dovrà sopportarne i relativi oneri locativi (non potendo darsi rilievo alla libera scelta del di continuare a corrispondere il canone di locazione, pur non essendovi più tenuto in Pt_1 ragione della cessione ex lege del contratto all'assegnataria e dell'estinzione del rapporto di locazione in capo all'originario conduttore), anche per la quota astrattamente imputabile al figlio convivente con la stessa (in alternanza), considerato, altresì, l'elevato tenore di vita goduto dal ragazzo (che ha frequentato sin da piccolo scuole private e da ultimo l'università privata LUISS), garantito dalle risorse direttamente e indirettamente assicurate al padre dalla famiglia di origine, va confermato a carico del l'obbligo di contribuire Pt_1
al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di 900 euro, oltre adeguamento
Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, come rideterminato dall'ordinanza presidenziale (incontestatamente confermata sul punto dalla
Corte d'Appello), a decorrere dal febbraio 2022, oltre alla totalità delle spese straordinarie per il figlio come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
7 Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va evidenziato che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa- perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
Pur ritenuta persistente, nonostante i redditi percepiti dalla resistente, una rilevante sperequazione economica tra le parti, va esclusa la riconoscibilità alla di un CP_1 assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa, non essendo stata fornita prova alcuna del sacrificio da parte della stessa di concrete occasioni di lavoro e di guadagno, conseguenziale ad una assorbente dedizione all'accudimento del figlio e della famiglia, onde consentire al coniuge di dedicarsi completamente ai propri impegni lavorativi, così fornendo il proprio apporto alla formazione del patrimonio dell'altro (peraltro costituito da partecipazioni societarie che nemmeno è dimostrato siano state tutte acquisite in costanza
8 di convivenza matrimoniale). Del pari, tenuto conto del reperimento di un'attività lavorativa stabile da parte della e del relativo reddito medio ritratto nell'ultimo CP_1
triennio documentato (aumentato, peraltro, dall'ulteriore introito mensile di 500,00 euro emerso dagli estratti conto), non ricorrono i presupposti nemmeno per il riconoscimento dell'assegno in funzione assistenziale, tanto più considerato che l'assegno divorzile, come sopra evidenziato, è ormai del tutto svincolato dal parametro del tenore di vita matrimoniale. E' infine da escludere la riconoscibilità dell'assegno in funzione risarcitoria, invero nemmeno espressamente allegata.
La domanda di assegno divorzile va pertanto rigettata, ferma la debenza dell'assegno di mantenimento fino al passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile, come rideterminato con ordinanza della Corte d'Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale.
Stante la parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, va disposta la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) assegna a la ex casa familiare sita in Roma via Viale delle Controparte_1
Medaglie d'Oro, n. 203
2) pone a carico di un assegno, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, dell'importo di 900 euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, Per_4
da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
decorrere dal febbraio 2022, ferme per il pregresso le statuizioni della separazione;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla CP_1
4) spese compensate.
Roma, 11.7.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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