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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. RC NE - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto collocazione figlio minore in affidamento condiviso e relativo assegno di mantenimento proposta da:
nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata presso la persona e lo studio dell'Avv. Claudia Volpi in Carrara (MS), Via Don Giovanni Minzoni, 21 (c.f. ), (Pec C.F._1 Email_1
- Fax 0585-1810991), come da procura in calce
-Appellante- contro nato a [...]06.1960 a AI El EL (LBN), residente in [...]
Bonanni, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Bascherini del C.F._2
Foro di Massa Carrara (C.F. ), (P.e.c. , ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara (MS), Corso Carlo Rosselli n. 27, come da procura in atti
-Appellato- avverso la sentenza n. 138/2025 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 13.01.2025 nel procedimento per R.G. n. 1981/2020
Conclusioni per parte appellante
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza disattesa, in riforma totale della sentenza appellata, accogliere la domanda spiegata nel primo grado di giudizio, come si seguito meglio riportate: in via preliminare:
Piaccia a questa Ill.ma Corte d'Appello, sospendere la sentenza di primo grado quanto all'assegno di mantenimento;
in via principale:
Piaccia a questa Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere le richieste formulate, ovvero:
– in primis modificare gli orari di permanenza di in quelli concordati fra le parti, Per_1
– in secundis revocare la statuizione di un assegno di mantenimento a carico di . Persona_2
per i motivi meglio sopra esposti in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto.
-In via principale: rigettare il secondo motivo di appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1 quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 26/2025, cron. N. 138/2025 pubblicata dal Tribunale di Massa in data 13.01.2025 nella parte in cui pone a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere al Sig. la Pt_1 CP_1 somma di almeno € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1
- In parziale riforma del capo della sentenza relativo al diritto di visita: accogliere il primo motivo di appello e, per l'effetto, disporre che la frequentazione infrasettimanale tra la madre e il figlio si svolga secondo le modalità concordate tra le parti in sede di CTU, con rientro del minore Per_1 presso l'abitazione paterna alle ore 21:30, come da relazione della Dott.ssa depositata nel Per_3 giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
In data 27.01.2001 contraeva matrimonio con in Libano e dall'unione Parte_1 CP_1 nascevano tre figli: il 12.08.2002, il 28.10.2005 e il 26.11.2013. Per_4 Per_5 Per_1
Con ricorso del 30.10.2020, adiva il Tribunale di Massa affinché fosse dichiarata la Parte_1 separazione personale dal coniuge. La ricorrente chiedeva, inoltre, l'addebito della separazione al marito, l'affidamento dei figli minori presso di sé, un assegno mensile a carico del marito per il contributo al mantenimento dei figli, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese di € 250,00, per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
Con comparsa del 9.2.2021, si costituiva l' il quale non si opponeva alla separazione e CP_1 resisteva nel merito quanto alle ulteriori domande: in particolare, chiedeva il rigetto dell'istanza di addebito della separazione, l'affido condiviso dei figli minori e ma con Persona_6 Persona_7 collocazione prevalente dei medesimi presso di sé e con determinazione dei tempi e modalità di frequentazione da parte della madre come ritenuto opportuno dal Tribunale, con assegnazione della casa coniugale a sé, quale genitore collocatario.
All'udienza del 23.3.21 erano ascoltati i figli minorenni della coppia, e . Per_1 Per_5
In data 18.5.21, in sede di udienza presidenziale, erano adottati provvedimenti provvisori come di seguito: ‣ collocazione del minore (nato il [...] ) presso il padre;
in caso di assenze per Per_1 motivi lavorativi di il minore sarebbe stato collocato, nei soli giorni di assenza, CP_1 Per_1 presso la madre ‣ collocazione prevalente della (all'epoca) minore (nata il Parte_1 Per_5
28.10.2005) presso la madre, con possibilità di frequentare il padre nei fine settimana o, comunque, quando lo desiderasse;
‣ mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), non Per_4 economicamente autonomo, interamente a carico del padre con cui coabitava;
CP_1 Per_4
‣ integrale mantenimento del figlio minore da parte del padre;
‣ integrale mantenimento della Per_1 figlia a carico della madre. Per_5
La causa era istruita documentalmente.
Era inoltre nominato CTU al fine di effettuare una valutazione psicosociale della genitorialità.
All'udienza del 6.9.24, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190.
Con sentenza n. 138/2025, pubblicata in data 13.01.2025, il Tribunale di Massa così decideva:
“definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. Dispone che e provvedano al mantenimento diretto rispetto a Parte_1 CP_1 ciascun figlio convivente;
3. Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_6 presso il padre;
CP_1
4. Dispone che corrisponda, entro il 10 di ogni mese, a , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario del minore , la somma di € 150 mensili, Persona_6 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
5. Dispone il regime delle frequentazioni come in parte motiva;
6. Dichiara integralmente compensate le spese;
7. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi compresa la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune ove l'atto di matrimonio fu trascritto della sentenza di separazione giudiziale”.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito, dichiarava così la separazione personale tra i coniugi, in ragione dell'intollerabilità della convivenza, come si evinceva anche dal contegno processuale delle parti, che conducevano da anni una vita autonoma.
Quanto agli esiti della CTU, dalla quale il Giudice di primo grado non si discostava, tenuto conto anche delle risultanze dell'ascolto di e – all'epoca entrambi minori -, nonché vista la Per_5 Per_1 completezza ed esaustività della stessa e la mancanza di osservazioni critiche ad opera delle parti, la relazione evidenziava la collaborazione di entrambi i genitori nel garantire il reciproco accesso nel rapporto con il figlio, cui venivano garantiti un adeguato supporto ed una cura costante.
Il Tribunale, pertanto, disponeva il seguente regime di affidamento del minore: “in applicazione del principio dell'alternanza, si dispone che la prole minore trascorra con la madre un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra le parti – in caso di disaccordo il mercoledì - dall'uscita di scuola alle ore 19.00 (con pranzo a carico della madre, che provvederà entro tale orario a riaccompagnarlo dal padre); nel periodo estivo (al termine della scuola) un pomeriggio a settimana, da individuarsi a cura delle parti – in caso di disaccordo il mercoledì – dalle ore 12.00 alle ore 21.30 (con pranzo e cena a carico della madre, che provvederà a riaccompagnarlo entro tale orario dal padre); week end alternati, con pernottamento dalla madre, dal venerdì all'uscita da scuola alle ore 19.00 della domenica (con cena a carico del padre, presso cui sarà riaccompagnato dalla madre entro Per_1 tale orario). Nel periodo estivo (a conclusione della scuola), si conferma il regime dell'alternanza con previsione di week end alternati dal venerdì alle ore 12.00 fino alla domenica ore 21.30 (con pasti a carico della madre, che provvederà a riaccompagnare il minore dal padre entro tale orario); Per quanto concerne le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo: i primi 15 giorni di luglio); festività e ponti scolastici secondo il regime dell'alternanza in modo da trascorrere le festività ad anni alterni con entrambi i genitori (es. anno 2025: Natale con la madre;
26.12 con il padre;
anno 2026: Natale con il padre;
26.12 con la madre e via dicendo)”.
Avverso la predetta sentenza, proponeva i seguenti due motivi di appello: Parte_1
- “Inesistente motivazione relativamente alla riduzione dell'orario di permanenza presso la madre del minore . Per_1
L'appellante deduceva come il figlio minorenne, fosse sempre stato collocato Per_1 prevalentemente presso il padre e come l'espletata CTU in primo grado avesse messo d'accordo entrambi i genitori sugli orari di visita, definiti da tutti e due soddisfacenti: il padre accettava di aumentare le ore di permanenza di dalla madre, che aveva fatto richiesta in tal senso per il Per_1 tramite del proprio legale.
La maturità dimostrata da entrambi i genitori aveva così portato ad un risultato condiviso anche dalla CTU, che desumeva come le parti fossero genitori in grado di adempiere correttamente agli obblighi genitoriali, garantendo ad ognuno l'accesso all'altro genitore.
Il riconoscimento delle competenze genitoriali in capo ad entrambi faceva sì che la proposta, condivisa da entrambi i genitori per il bene dei figli, fosse che per il minore i periodi di Per_1 permanenza fossero pressoché uguali, con proroga della durata del giorno infrasettimanale sino alle 21,30.
Tale risultato veniva disatteso dal Tribunale, senza motivazione e senza che la riduzione di orario fosse dovuta ad un superiore interesse del minore ed in spregio a quanto convenuto dai genitori, da cui la richiesta di riforma della sentenza impugnata nel capo relativo.
- “Insufficiente motivazione relativamente alla condanna della ricorrente al pagamento di una somma a titolo di mantenimento del minore”.
Parte appellante riteneva che la “somma autoresponsabilizzante” di € 150 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento per il figlio Per_1 rappresentasse una sanzione a suo carico. Ella contestava come la somma in questione, essendo entrambe le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, potesse mutare e sconvolgere gli equilibri faticosamente raggiunti dalle parti, posto che la ricorrente percepiva solo un'indennità di disoccupazione, a differenza dell'ex marito, libero professionista, il cui reddito, pur variato nel tempo, era in media molto superiore a quello della ex moglie;
divario reddituale-patrimoniale cui si aggiungeva l'accesso del padre ad un'abitazione di edilizia popolare, a fronte del canone di locazione versato dalla madre per provvedere alla sua esigenza abitativa.
Sotto il profilo dei figli collocati presso la madre, quest'ultima dava atto di come il figlio maggiorenne avesse sempre percepito borse di studio (da cui una forte riduzione, se non l'annullamento Per_4 dei costi di frequenza all'Università), mentre l'altra figlia , invece, aveva problemi di salute e Per_5 nessuna agevolazione scolastica.
Il Tribunale sosteneva come “appaia poco credibile che i redditi effettivamente goduti da entrambe le parti siano soltanto quelli dichiarati”, ma non motivava in alcun modo perché l'unico genitore tenuto al pagamento di una somma dovesse essere percettrice di un reddito inferiore: Parte_1 per la verifica dell'effettività dei redditi e delle condizioni di vita si sarebbero potuti disporre accertamenti specifici delle forze dell'ordine, senza la necessità di mettere in discussione i documenti prodotti nel fascicolo e la veridicità dei fatti in essi riportati.
In particolare, l'appellante evidenziava la diversa situazione lavorativa propria e dell'ex marito: l'uno un professionista, che lavorava in proprio e commerciava in marmo;
l'altra, studentessa all'istituto alberghiero serale ed impiegata in cucina come aiuto cuoca presso una mensa scolastica, incarico poi non confermato con conseguente status di disoccupazione.
A ciò aggiungeva come la stessa tenesse con sé il figlio per un tempo mediamente uguale a Per_1 quello del marito, da cui l'esclusione di un assegno di mantenimento a suo carico, connotato da un'evidente funzione punitiva, pur avendo la CTU escluso qualsiasi comportamento censurabile nei rapporti con i figli a lei addebitabile: quindi, oltre a non essere stata motivata la condanna sul punto della somma a titolo di mantenimento, la sentenza avrebbe errato anche dal punto di vista contabile, motivo per cui la motivazione era da censurare.
- “Istanza di sospensione della sentenza di primo grado quanto al versamento dell'assegno di mantenimento”.
Contestualmente, l'appellante instava per la sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata, adducendo come il Tribunale di Massa avesse posto a carico della il pagamento di una Pt_1 somma mensile di € 150, sottoposti ad aumento ISTAT, esclusa dalla sua disponibilità per lo stato di disoccupazione e per la parità di tempo trascorso dal minorenne con entrambi i genitori. Per_1
Aggiungeva poi che l'AD era stato anch'egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato: perciò, se la avesse pagato il proprio debito nei suoi confronti, non avrebbe poi avuto modo di Pt_1 recuperare la somma in caso di ribaltamento della decisione.
La dimostrazione di questa impossibilità sarebbe emersa per tabulas, essendo i documenti relativi al reddito prodotti da parte di entrambi.
La lunghezza del giudizio di secondo grado avrebbe potuto pregiudicare i diritti della ricorrente dal punto di vista economico, visto il mantenimento della figlia , non autosufficiente, a suo carico. Per_5
Chiedeva, pertanto, la sospensione della sentenza in punto di corresponsione della somma attribuita a favore dell'AD a titolo di mantenimento del figlio minore. In data 26.11.2025 si costituiva in giudizio il Procuratore Generale, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in appello che svolgeva le seguenti difese. CP_1
- SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SULLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI PERMANENZA DEL MINORE YASSER PRESSO LA MADRE.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamentava la riduzione, asseritamente immotivata, dell'orario di visita infrasettimanale con il figlio minore che il Tribunale aveva fissato fino Per_1 alle ore 19:00, discostandosi da quanto concordato dalle parti in sede di CTU (rientro alle ore 21:30).
Sul punto, l'odierno appellato non poteva che rilevare la fondatezza della doglianza.
Come emergeva chiaramente dalla CTU e come ribadito dallo AD in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, le parti avevano raggiunto un sereno accordo per ampliare il tempo di permanenza del minore presso la madre.
In particolare, la CTU aveva suggerito: - Con la madre: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola alle ore 21.30 (ore 19 quando il giorno dopo ha delle verifiche scolastiche) e due fine Per_1 settimana, dall'uscita di scuola il venerdì alle ore 19.00 della domenica (a cui si alternerà un fine settimana con il padre).
L'AD, animato esclusivamente dal desiderio di tutelare il benessere del figlio e di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, aveva prestato il proprio pieno consenso a tale ampliamento.
La decisione del Tribunale di ridurre tale orario senza una specifica motivazione, discostandosi da un accordo pienamente rispondente all'interesse del minore, appariva pertanto non condivisibile.
Per tali ragioni, l'AD, in un'ottica di piena collaborazione e coerenza con la posizione sempre mantenuta, non si opponeva alla richiesta di riforma della sentenza su questo specifico punto, auspicando il ripristino del regime di visite concordato tra le parti e validato dalla CTU.
- SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO: SULL'INFONDATEZZA DELLA CENSURA RELATIVA AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO.
Del tutto infondato e da rigettare sarebbe stato, invece, il secondo motivo di appello, con cui la contestava la corresponsione dell'assegno di € 150,00 mensili per il mantenimento del figlio Pt_1
Per_1
L'appellante definiva tale contributo una "sanzione", travisandone completamente la natura e la ratio.
La decisione del Tribunale di Massa sarebbe stata, al contrario, giuridicamente ineccepibile, equa e pienamente conforme ai principi che regolano la materia del mantenimento della prole.
L'art. 337-ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto di una serie di criteri, tra cui le esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza e, soprattutto, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe correttamente ponderato la situazione economica complessiva delle parti. Da un lato, vi era l' genitore collocatario del minore su cui gravavano le rispettive CP_1 Per_1 spese.
Egli, inoltre, provvedeva integralmente al mantenimento del figlio maggiore studente Per_4 universitario di medicina, con tutti i notevoli oneri economici che tale percorso di studi comportava. In realtà, il figlio fino all'anno 2024 era riuscito a mantenersi all'università grazie alla vincita Per_4 di una borsa di studio che prevedeva l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, l'alloggio e la mensa gratuiti.
Purtroppo, il ragazzo nel 2024 perdeva la borsa di studio nell'anno 2024, era costretto a fare il pendolare tra la provincia di Carrara e di Pisa e cercava di guadagnare qualche soldo con lavoretti occasionali, stante l'impossibilità economica del proprio padre a far fronte agli ingenti costi universitari.
La situazione economica dell' già compromessa a seguito della crisi del suo settore lavorativo CP_1
(intermediazione marmi con il Medio Oriente), era tutt'altro che florida, al punto che percepiva l'assegno di inclusione per un importo di circa € 941,00 mensili e spesso, come già dimostrato nel primo grado di giudizio, era costretto a fare affidamento sull'aiuto della propria famiglia d'origine per far fronte alle necessità sue e dei figli con lui conviventi.
Dall'altro lato, la pur dichiarando redditi modesti, svolgeva attività lavorativa come cuoca;
Pt_1 inoltre, la figlia , maggiorenne e convivente con la madre, svolgeva attività lavorativa presso Per_5 un bar carrarese, contribuendo così al menage familiare ed alleggerendo l'onere economico gravante sull'appellante.
In questo quadro, la richiesta di un contributo di soli € 150,00 mensili non solo non avrebbe costituito una "sanzione", ma rappresentava un importo minimo, quasi simbolico, volto a dare concreta attuazione al principio di bigenitorialità e alla correlata responsabilità di entrambi i genitori nel provvedere ai bisogni dei figli.
Secondo l'appellante, pertanto, quanto sopra sarebbe in linea con la giurisprudenza di merito secondo cui l'obbligo di mantenimento sussisterebbe anche a carico del genitore disoccupato, purché dotato di capacità lavorativa, salva la prova dell'assoluta impossibilità a far fronte alle obbligazioni, potendo il giudice prevedere un assegno di importo minimo proprio per riaffermare tale dovere.
La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — avrebbe imposto il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi avesse un'occupazione, essendo rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso.
Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento.
La qualificazione di tale somma come "autoresponsabilizzante" da parte del Giudice di prime cure sarebbe stata, dunque, perfettamente calzante: essa serviva a ricordare alla che il dovere di Pt_1 contribuire al sostentamento dei figli non viene meno con la separazione e non può essere interamente scaricato sull'altro genitore, specialmente quando quest'ultimo versi in condizioni economiche precarie.
Purtroppo, però, dalla data di pubblicazione della sentenza, la non solo non provvedeva a Pt_1 versare, nemmeno una volta, il contributo posto a suo carico, dimostrando una totale refrattarietà ai propri doveri genitoriali e costringendo l'AD a sostenere da solo tutte le spese per il figlio Per_1 (scuola, abbigliamento, medicine, libri scolastici…), ma non corrispondeva all'AD nemmeno il 50
% delle spese straordinarie sostenute per tutti i propri figli.
L'appello sul punto, pertanto, sarebbe stato manifestamente infondato e da rigettare, in quanto volto unicamente a sottrarsi a un obbligo di legge primario e inderogabile.
Con ordinanza del 21.11.2025, questa Corte, rilevato in via preliminare che la presente impugnazione, avente ad oggetto una sentenza di separazione, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.30 e ss. c.p.c., trattandosi di controversia in materia di famiglia, visto l'art. 473bis.34 c.p.c., stante la richiesta delle parti di un termine difensivo, fissava nuova udienza di discussione al 4.12.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concedendo alle parti termine fino all'1.12.2025 per il deposito di note difensive conclusive.
Le parti provvedevano al deposito delle note scritte e la causa era trattenuta in decisione.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Le condizioni di affidamento del minore, suggerite dalla CTU e concordate dai coniugi già in sede di istruttoria e conclusioni in primo grado, sono prive di profili d'illegittimità ed anzi adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, il Tribunale prende atto delle stesse – su cui le parti avevano peraltro raggiunto un accordo e concluso in modo congiunto - e riforma il relativo capo della sentenza impugnata, disponendo la proroga della durata del giorno infrasettimanale sino alle 21,30 (cfr. Trib. Padova, sez. I, 7.09.2025, n. 1240).
Il secondo motivo di appello è invece infondato.
Sul punto, osta all'accoglimento del gravame proposto dalla il costante e granitico Pt_1 orientamento della Corte di Cassazione che, in diversi precedenti, ha statuito che “il genitore separato
o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (ex multis, Cass., sez. I, ordinanza del 7.05.2024, n.12283).
Anche il genitore disoccupato, pertanto, è tenuto ad osservare l'obbligo di mantenimento del figlio nel rispetto del principio di proporzionalità al proprio reddito, secondo i criteri dettati dall'art. 337- ter, co. 4 c.c., trovando così applicazione l'attuazione dei doveri di bigenitorialità insiti nella scelta di costituire un nucleo familiare e nel dovere di mantenimento dei figli sancito dall'art. 30 Cost.
Nella specie, il contributo posto a carico dell'appellante appare davvero quasi simbolico ed è stato condivisibilmente previsto per incentivare la madre a “responsabilizzarsi” per far fronte anche alle esigenze materiali della prole.
Da qui il rigetto dell'appello sul punto.
Data la pronuncia sul merito, si intende assorbito l'esame dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Accolto parzialmente l'appello avverso la sentenza impugnata, viste le conclusioni conformi delle parti sul primo motivo di gravame, questa Corte compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
- Dispone che la frequentazione infrasettimanale tra la madre e il figlio si svolga secondo le Per_1 modalità concordate tra le parti in sede di CTU svolta in primo grado, con rientro del minore presso l'abitazione paterna alle ore 21:30,
- Fermo il resto,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 4/12/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
RC NE
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. RC NE - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto collocazione figlio minore in affidamento condiviso e relativo assegno di mantenimento proposta da:
nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata presso la persona e lo studio dell'Avv. Claudia Volpi in Carrara (MS), Via Don Giovanni Minzoni, 21 (c.f. ), (Pec C.F._1 Email_1
- Fax 0585-1810991), come da procura in calce
-Appellante- contro nato a [...]06.1960 a AI El EL (LBN), residente in [...]
Bonanni, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Bascherini del C.F._2
Foro di Massa Carrara (C.F. ), (P.e.c. , ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara (MS), Corso Carlo Rosselli n. 27, come da procura in atti
-Appellato- avverso la sentenza n. 138/2025 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 13.01.2025 nel procedimento per R.G. n. 1981/2020
Conclusioni per parte appellante
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza disattesa, in riforma totale della sentenza appellata, accogliere la domanda spiegata nel primo grado di giudizio, come si seguito meglio riportate: in via preliminare:
Piaccia a questa Ill.ma Corte d'Appello, sospendere la sentenza di primo grado quanto all'assegno di mantenimento;
in via principale:
Piaccia a questa Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere le richieste formulate, ovvero:
– in primis modificare gli orari di permanenza di in quelli concordati fra le parti, Per_1
– in secundis revocare la statuizione di un assegno di mantenimento a carico di . Persona_2
per i motivi meglio sopra esposti in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto.
-In via principale: rigettare il secondo motivo di appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1 quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 26/2025, cron. N. 138/2025 pubblicata dal Tribunale di Massa in data 13.01.2025 nella parte in cui pone a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere al Sig. la Pt_1 CP_1 somma di almeno € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1
- In parziale riforma del capo della sentenza relativo al diritto di visita: accogliere il primo motivo di appello e, per l'effetto, disporre che la frequentazione infrasettimanale tra la madre e il figlio si svolga secondo le modalità concordate tra le parti in sede di CTU, con rientro del minore Per_1 presso l'abitazione paterna alle ore 21:30, come da relazione della Dott.ssa depositata nel Per_3 giudizio di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
In data 27.01.2001 contraeva matrimonio con in Libano e dall'unione Parte_1 CP_1 nascevano tre figli: il 12.08.2002, il 28.10.2005 e il 26.11.2013. Per_4 Per_5 Per_1
Con ricorso del 30.10.2020, adiva il Tribunale di Massa affinché fosse dichiarata la Parte_1 separazione personale dal coniuge. La ricorrente chiedeva, inoltre, l'addebito della separazione al marito, l'affidamento dei figli minori presso di sé, un assegno mensile a carico del marito per il contributo al mantenimento dei figli, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese di € 250,00, per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
Con comparsa del 9.2.2021, si costituiva l' il quale non si opponeva alla separazione e CP_1 resisteva nel merito quanto alle ulteriori domande: in particolare, chiedeva il rigetto dell'istanza di addebito della separazione, l'affido condiviso dei figli minori e ma con Persona_6 Persona_7 collocazione prevalente dei medesimi presso di sé e con determinazione dei tempi e modalità di frequentazione da parte della madre come ritenuto opportuno dal Tribunale, con assegnazione della casa coniugale a sé, quale genitore collocatario.
All'udienza del 23.3.21 erano ascoltati i figli minorenni della coppia, e . Per_1 Per_5
In data 18.5.21, in sede di udienza presidenziale, erano adottati provvedimenti provvisori come di seguito: ‣ collocazione del minore (nato il [...] ) presso il padre;
in caso di assenze per Per_1 motivi lavorativi di il minore sarebbe stato collocato, nei soli giorni di assenza, CP_1 Per_1 presso la madre ‣ collocazione prevalente della (all'epoca) minore (nata il Parte_1 Per_5
28.10.2005) presso la madre, con possibilità di frequentare il padre nei fine settimana o, comunque, quando lo desiderasse;
‣ mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), non Per_4 economicamente autonomo, interamente a carico del padre con cui coabitava;
CP_1 Per_4
‣ integrale mantenimento del figlio minore da parte del padre;
‣ integrale mantenimento della Per_1 figlia a carico della madre. Per_5
La causa era istruita documentalmente.
Era inoltre nominato CTU al fine di effettuare una valutazione psicosociale della genitorialità.
All'udienza del 6.9.24, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190.
Con sentenza n. 138/2025, pubblicata in data 13.01.2025, il Tribunale di Massa così decideva:
“definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. Dispone che e provvedano al mantenimento diretto rispetto a Parte_1 CP_1 ciascun figlio convivente;
3. Affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_6 presso il padre;
CP_1
4. Dispone che corrisponda, entro il 10 di ogni mese, a , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento ordinario del minore , la somma di € 150 mensili, Persona_6 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
5. Dispone il regime delle frequentazioni come in parte motiva;
6. Dichiara integralmente compensate le spese;
7. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi compresa la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune ove l'atto di matrimonio fu trascritto della sentenza di separazione giudiziale”.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito, dichiarava così la separazione personale tra i coniugi, in ragione dell'intollerabilità della convivenza, come si evinceva anche dal contegno processuale delle parti, che conducevano da anni una vita autonoma.
Quanto agli esiti della CTU, dalla quale il Giudice di primo grado non si discostava, tenuto conto anche delle risultanze dell'ascolto di e – all'epoca entrambi minori -, nonché vista la Per_5 Per_1 completezza ed esaustività della stessa e la mancanza di osservazioni critiche ad opera delle parti, la relazione evidenziava la collaborazione di entrambi i genitori nel garantire il reciproco accesso nel rapporto con il figlio, cui venivano garantiti un adeguato supporto ed una cura costante.
Il Tribunale, pertanto, disponeva il seguente regime di affidamento del minore: “in applicazione del principio dell'alternanza, si dispone che la prole minore trascorra con la madre un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi tra le parti – in caso di disaccordo il mercoledì - dall'uscita di scuola alle ore 19.00 (con pranzo a carico della madre, che provvederà entro tale orario a riaccompagnarlo dal padre); nel periodo estivo (al termine della scuola) un pomeriggio a settimana, da individuarsi a cura delle parti – in caso di disaccordo il mercoledì – dalle ore 12.00 alle ore 21.30 (con pranzo e cena a carico della madre, che provvederà a riaccompagnarlo entro tale orario dal padre); week end alternati, con pernottamento dalla madre, dal venerdì all'uscita da scuola alle ore 19.00 della domenica (con cena a carico del padre, presso cui sarà riaccompagnato dalla madre entro Per_1 tale orario). Nel periodo estivo (a conclusione della scuola), si conferma il regime dell'alternanza con previsione di week end alternati dal venerdì alle ore 12.00 fino alla domenica ore 21.30 (con pasti a carico della madre, che provvederà a riaccompagnare il minore dal padre entro tale orario); Per quanto concerne le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo: i primi 15 giorni di luglio); festività e ponti scolastici secondo il regime dell'alternanza in modo da trascorrere le festività ad anni alterni con entrambi i genitori (es. anno 2025: Natale con la madre;
26.12 con il padre;
anno 2026: Natale con il padre;
26.12 con la madre e via dicendo)”.
Avverso la predetta sentenza, proponeva i seguenti due motivi di appello: Parte_1
- “Inesistente motivazione relativamente alla riduzione dell'orario di permanenza presso la madre del minore . Per_1
L'appellante deduceva come il figlio minorenne, fosse sempre stato collocato Per_1 prevalentemente presso il padre e come l'espletata CTU in primo grado avesse messo d'accordo entrambi i genitori sugli orari di visita, definiti da tutti e due soddisfacenti: il padre accettava di aumentare le ore di permanenza di dalla madre, che aveva fatto richiesta in tal senso per il Per_1 tramite del proprio legale.
La maturità dimostrata da entrambi i genitori aveva così portato ad un risultato condiviso anche dalla CTU, che desumeva come le parti fossero genitori in grado di adempiere correttamente agli obblighi genitoriali, garantendo ad ognuno l'accesso all'altro genitore.
Il riconoscimento delle competenze genitoriali in capo ad entrambi faceva sì che la proposta, condivisa da entrambi i genitori per il bene dei figli, fosse che per il minore i periodi di Per_1 permanenza fossero pressoché uguali, con proroga della durata del giorno infrasettimanale sino alle 21,30.
Tale risultato veniva disatteso dal Tribunale, senza motivazione e senza che la riduzione di orario fosse dovuta ad un superiore interesse del minore ed in spregio a quanto convenuto dai genitori, da cui la richiesta di riforma della sentenza impugnata nel capo relativo.
- “Insufficiente motivazione relativamente alla condanna della ricorrente al pagamento di una somma a titolo di mantenimento del minore”.
Parte appellante riteneva che la “somma autoresponsabilizzante” di € 150 mensili, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento per il figlio Per_1 rappresentasse una sanzione a suo carico. Ella contestava come la somma in questione, essendo entrambe le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, potesse mutare e sconvolgere gli equilibri faticosamente raggiunti dalle parti, posto che la ricorrente percepiva solo un'indennità di disoccupazione, a differenza dell'ex marito, libero professionista, il cui reddito, pur variato nel tempo, era in media molto superiore a quello della ex moglie;
divario reddituale-patrimoniale cui si aggiungeva l'accesso del padre ad un'abitazione di edilizia popolare, a fronte del canone di locazione versato dalla madre per provvedere alla sua esigenza abitativa.
Sotto il profilo dei figli collocati presso la madre, quest'ultima dava atto di come il figlio maggiorenne avesse sempre percepito borse di studio (da cui una forte riduzione, se non l'annullamento Per_4 dei costi di frequenza all'Università), mentre l'altra figlia , invece, aveva problemi di salute e Per_5 nessuna agevolazione scolastica.
Il Tribunale sosteneva come “appaia poco credibile che i redditi effettivamente goduti da entrambe le parti siano soltanto quelli dichiarati”, ma non motivava in alcun modo perché l'unico genitore tenuto al pagamento di una somma dovesse essere percettrice di un reddito inferiore: Parte_1 per la verifica dell'effettività dei redditi e delle condizioni di vita si sarebbero potuti disporre accertamenti specifici delle forze dell'ordine, senza la necessità di mettere in discussione i documenti prodotti nel fascicolo e la veridicità dei fatti in essi riportati.
In particolare, l'appellante evidenziava la diversa situazione lavorativa propria e dell'ex marito: l'uno un professionista, che lavorava in proprio e commerciava in marmo;
l'altra, studentessa all'istituto alberghiero serale ed impiegata in cucina come aiuto cuoca presso una mensa scolastica, incarico poi non confermato con conseguente status di disoccupazione.
A ciò aggiungeva come la stessa tenesse con sé il figlio per un tempo mediamente uguale a Per_1 quello del marito, da cui l'esclusione di un assegno di mantenimento a suo carico, connotato da un'evidente funzione punitiva, pur avendo la CTU escluso qualsiasi comportamento censurabile nei rapporti con i figli a lei addebitabile: quindi, oltre a non essere stata motivata la condanna sul punto della somma a titolo di mantenimento, la sentenza avrebbe errato anche dal punto di vista contabile, motivo per cui la motivazione era da censurare.
- “Istanza di sospensione della sentenza di primo grado quanto al versamento dell'assegno di mantenimento”.
Contestualmente, l'appellante instava per la sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata, adducendo come il Tribunale di Massa avesse posto a carico della il pagamento di una Pt_1 somma mensile di € 150, sottoposti ad aumento ISTAT, esclusa dalla sua disponibilità per lo stato di disoccupazione e per la parità di tempo trascorso dal minorenne con entrambi i genitori. Per_1
Aggiungeva poi che l'AD era stato anch'egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato: perciò, se la avesse pagato il proprio debito nei suoi confronti, non avrebbe poi avuto modo di Pt_1 recuperare la somma in caso di ribaltamento della decisione.
La dimostrazione di questa impossibilità sarebbe emersa per tabulas, essendo i documenti relativi al reddito prodotti da parte di entrambi.
La lunghezza del giudizio di secondo grado avrebbe potuto pregiudicare i diritti della ricorrente dal punto di vista economico, visto il mantenimento della figlia , non autosufficiente, a suo carico. Per_5
Chiedeva, pertanto, la sospensione della sentenza in punto di corresponsione della somma attribuita a favore dell'AD a titolo di mantenimento del figlio minore. In data 26.11.2025 si costituiva in giudizio il Procuratore Generale, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in appello che svolgeva le seguenti difese. CP_1
- SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SULLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI PERMANENZA DEL MINORE YASSER PRESSO LA MADRE.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamentava la riduzione, asseritamente immotivata, dell'orario di visita infrasettimanale con il figlio minore che il Tribunale aveva fissato fino Per_1 alle ore 19:00, discostandosi da quanto concordato dalle parti in sede di CTU (rientro alle ore 21:30).
Sul punto, l'odierno appellato non poteva che rilevare la fondatezza della doglianza.
Come emergeva chiaramente dalla CTU e come ribadito dallo AD in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, le parti avevano raggiunto un sereno accordo per ampliare il tempo di permanenza del minore presso la madre.
In particolare, la CTU aveva suggerito: - Con la madre: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola alle ore 21.30 (ore 19 quando il giorno dopo ha delle verifiche scolastiche) e due fine Per_1 settimana, dall'uscita di scuola il venerdì alle ore 19.00 della domenica (a cui si alternerà un fine settimana con il padre).
L'AD, animato esclusivamente dal desiderio di tutelare il benessere del figlio e di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, aveva prestato il proprio pieno consenso a tale ampliamento.
La decisione del Tribunale di ridurre tale orario senza una specifica motivazione, discostandosi da un accordo pienamente rispondente all'interesse del minore, appariva pertanto non condivisibile.
Per tali ragioni, l'AD, in un'ottica di piena collaborazione e coerenza con la posizione sempre mantenuta, non si opponeva alla richiesta di riforma della sentenza su questo specifico punto, auspicando il ripristino del regime di visite concordato tra le parti e validato dalla CTU.
- SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO: SULL'INFONDATEZZA DELLA CENSURA RELATIVA AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO.
Del tutto infondato e da rigettare sarebbe stato, invece, il secondo motivo di appello, con cui la contestava la corresponsione dell'assegno di € 150,00 mensili per il mantenimento del figlio Pt_1
Per_1
L'appellante definiva tale contributo una "sanzione", travisandone completamente la natura e la ratio.
La decisione del Tribunale di Massa sarebbe stata, al contrario, giuridicamente ineccepibile, equa e pienamente conforme ai principi che regolano la materia del mantenimento della prole.
L'art. 337-ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto di una serie di criteri, tra cui le esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza e, soprattutto, "le risorse economiche di entrambi i genitori".
Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe correttamente ponderato la situazione economica complessiva delle parti. Da un lato, vi era l' genitore collocatario del minore su cui gravavano le rispettive CP_1 Per_1 spese.
Egli, inoltre, provvedeva integralmente al mantenimento del figlio maggiore studente Per_4 universitario di medicina, con tutti i notevoli oneri economici che tale percorso di studi comportava. In realtà, il figlio fino all'anno 2024 era riuscito a mantenersi all'università grazie alla vincita Per_4 di una borsa di studio che prevedeva l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, l'alloggio e la mensa gratuiti.
Purtroppo, il ragazzo nel 2024 perdeva la borsa di studio nell'anno 2024, era costretto a fare il pendolare tra la provincia di Carrara e di Pisa e cercava di guadagnare qualche soldo con lavoretti occasionali, stante l'impossibilità economica del proprio padre a far fronte agli ingenti costi universitari.
La situazione economica dell' già compromessa a seguito della crisi del suo settore lavorativo CP_1
(intermediazione marmi con il Medio Oriente), era tutt'altro che florida, al punto che percepiva l'assegno di inclusione per un importo di circa € 941,00 mensili e spesso, come già dimostrato nel primo grado di giudizio, era costretto a fare affidamento sull'aiuto della propria famiglia d'origine per far fronte alle necessità sue e dei figli con lui conviventi.
Dall'altro lato, la pur dichiarando redditi modesti, svolgeva attività lavorativa come cuoca;
Pt_1 inoltre, la figlia , maggiorenne e convivente con la madre, svolgeva attività lavorativa presso Per_5 un bar carrarese, contribuendo così al menage familiare ed alleggerendo l'onere economico gravante sull'appellante.
In questo quadro, la richiesta di un contributo di soli € 150,00 mensili non solo non avrebbe costituito una "sanzione", ma rappresentava un importo minimo, quasi simbolico, volto a dare concreta attuazione al principio di bigenitorialità e alla correlata responsabilità di entrambi i genitori nel provvedere ai bisogni dei figli.
Secondo l'appellante, pertanto, quanto sopra sarebbe in linea con la giurisprudenza di merito secondo cui l'obbligo di mantenimento sussisterebbe anche a carico del genitore disoccupato, purché dotato di capacità lavorativa, salva la prova dell'assoluta impossibilità a far fronte alle obbligazioni, potendo il giudice prevedere un assegno di importo minimo proprio per riaffermare tale dovere.
La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — avrebbe imposto il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi avesse un'occupazione, essendo rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso.
Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento.
La qualificazione di tale somma come "autoresponsabilizzante" da parte del Giudice di prime cure sarebbe stata, dunque, perfettamente calzante: essa serviva a ricordare alla che il dovere di Pt_1 contribuire al sostentamento dei figli non viene meno con la separazione e non può essere interamente scaricato sull'altro genitore, specialmente quando quest'ultimo versi in condizioni economiche precarie.
Purtroppo, però, dalla data di pubblicazione della sentenza, la non solo non provvedeva a Pt_1 versare, nemmeno una volta, il contributo posto a suo carico, dimostrando una totale refrattarietà ai propri doveri genitoriali e costringendo l'AD a sostenere da solo tutte le spese per il figlio Per_1 (scuola, abbigliamento, medicine, libri scolastici…), ma non corrispondeva all'AD nemmeno il 50
% delle spese straordinarie sostenute per tutti i propri figli.
L'appello sul punto, pertanto, sarebbe stato manifestamente infondato e da rigettare, in quanto volto unicamente a sottrarsi a un obbligo di legge primario e inderogabile.
Con ordinanza del 21.11.2025, questa Corte, rilevato in via preliminare che la presente impugnazione, avente ad oggetto una sentenza di separazione, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.30 e ss. c.p.c., trattandosi di controversia in materia di famiglia, visto l'art. 473bis.34 c.p.c., stante la richiesta delle parti di un termine difensivo, fissava nuova udienza di discussione al 4.12.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concedendo alle parti termine fino all'1.12.2025 per il deposito di note difensive conclusive.
Le parti provvedevano al deposito delle note scritte e la causa era trattenuta in decisione.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Le condizioni di affidamento del minore, suggerite dalla CTU e concordate dai coniugi già in sede di istruttoria e conclusioni in primo grado, sono prive di profili d'illegittimità ed anzi adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, il Tribunale prende atto delle stesse – su cui le parti avevano peraltro raggiunto un accordo e concluso in modo congiunto - e riforma il relativo capo della sentenza impugnata, disponendo la proroga della durata del giorno infrasettimanale sino alle 21,30 (cfr. Trib. Padova, sez. I, 7.09.2025, n. 1240).
Il secondo motivo di appello è invece infondato.
Sul punto, osta all'accoglimento del gravame proposto dalla il costante e granitico Pt_1 orientamento della Corte di Cassazione che, in diversi precedenti, ha statuito che “il genitore separato
o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (ex multis, Cass., sez. I, ordinanza del 7.05.2024, n.12283).
Anche il genitore disoccupato, pertanto, è tenuto ad osservare l'obbligo di mantenimento del figlio nel rispetto del principio di proporzionalità al proprio reddito, secondo i criteri dettati dall'art. 337- ter, co. 4 c.c., trovando così applicazione l'attuazione dei doveri di bigenitorialità insiti nella scelta di costituire un nucleo familiare e nel dovere di mantenimento dei figli sancito dall'art. 30 Cost.
Nella specie, il contributo posto a carico dell'appellante appare davvero quasi simbolico ed è stato condivisibilmente previsto per incentivare la madre a “responsabilizzarsi” per far fronte anche alle esigenze materiali della prole.
Da qui il rigetto dell'appello sul punto.
Data la pronuncia sul merito, si intende assorbito l'esame dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Accolto parzialmente l'appello avverso la sentenza impugnata, viste le conclusioni conformi delle parti sul primo motivo di gravame, questa Corte compensa le spese di lite del presente grado di giudizio. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
- Dispone che la frequentazione infrasettimanale tra la madre e il figlio si svolga secondo le Per_1 modalità concordate tra le parti in sede di CTU svolta in primo grado, con rientro del minore presso l'abitazione paterna alle ore 21:30,
- Fermo il resto,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 4/12/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
RC NE
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri