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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n°702/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°702 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, vertente
T R A
, (C.F. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
RR (AV) via Calvario, 31; , (C.F. Controparte_1 C.F._2
, ivi residente, via Calvario, 31; , (C.F.
[...] Controparte_2 [...]
), ivi residente, via Calvario, 31; C.F._3 [...]
, (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_4
Tedesco; , (C.F. , residente in CP_4 CodiceFiscale_5
Montefredane (AV), p.le Arcella;
, (C.F. Parte_2 [...]
, ivi residente, via Calvario, 31, tutti coeredi di C.F._6 Per_1
, nato in [...] P.U. (AV) il 25/8/1932, deceduto in Salerno il
[...]
5/8/1998, di seguito per brevità “ ”, rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. Gianfranco Grella (C.F. ) in virtù di CodiceFiscale_7 procura posta al margine dell'atto di citazione del 26/12/2000, introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Avellino (R.G.C.C.16/2001), definito con sentenza n°1165/2012 nonché al margine della comparsa di costituzione e risposta del 4/2/2013, depositata nel giudizio (R.G.C.C. 4362/2012) definito dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 5138/2017), nonché, disgiuntamente, limitatamente a , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
1 Proc. n°702/2021 R.G.
anche dall'avv. Modestino Acone (C.F. , in virtù CodiceFiscale_8 di procura rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche con firma digitale, congiunta all'atto di citazione in riassunzione mediante strumenti informatici ex art. 83, III, c.p.c. nonché ex art. 10 DPR 123/2011, elettivamente domiciliati con i difensori in Napoli, presso l'avv. Aida Giuliana Dascillo, con studio ivi, c.so Malta 150/b;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
in persona della Commissione Controparte_5
Straordinaria, nominata in virtù di decreto del Prefetto di Avellino, prot. n. 0064576 del 23.10.2020, (c.f. ), con sede in TO P.IVA_1
RR (Av), alla via G. Picardo, n. 32, rappresentato e difeso, in virtù di determina dirigenziale n. 21 del 21.06.2021 nonché di mandato apposto su foglio separato ex art. 83 comma III c.p.c. dall'avv. Katya Panza (c.f.
) con studio in TO RR (Av), alla via G. C.F._9
Picardo, n. 57, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Talete n. 20 presso lo studio dell'avv. Ermelinda De Marco;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
N O N C H E'
(P. Iva ), in persona del Direttore Controparte_6 P.IVA_2
Generale dott.ssa , con sede in Avellino, alla via degli CP_7
Imbimbo 10/12, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, nonché di delibera di incarico n. 897 del 04.06.2021, dall'Avv. Arturo Testa, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 15;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°5138/2017, disposta dalla S.C. con ordinanza n°32784/2019, appello già proposto
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A V V E R S O
La sentenza n°1165/2012 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Avellino in data 21.6.12, pubblicata il 26.6.12, con la quale l'adito giudice così provvedeva: “accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i convenuti corresponsabili del sinistro verificatosi in data 29.07 1998 ai danni di;
condanna solidalmente il Persona_1 [...]
in persona del sindaco p.t. e in persona del CP_5 CP_8 legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore di
[...] liquidati in complessivi € 1l9.666,40 oltre interessi Parte_1 decorrenti dal momento del fatto illecito (29 07 1998) al tasso annuo del 3% e calcolati sul valore delle somme devalutate alla data dell'illecito (29.07.198) e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna solidalmente il
[...]
in persona del sindaco p.t. e in persona Controparte_5 CP_8 del legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore di
, , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e liquidati nella somma per Controparte_3 CP_4 ciascuno di essi di € 109.578,28 pari a complessivi € 547.891,40, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (29.07.1998) al tasso annuo del 3% e calcolati sul valore delle somme devalutate alla data dell'illecito (29.07.1998) e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma cosi determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna solidalmente i convenuti a rimborsare in favore degli attori le spese processuali, che liquida in complessivi € 11.882,00, di cui € 150,00 per spese, € 3.217,00 per diritti ed € 8.515,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa a definitivo carico dei convenuti in solido e pro quota, con rimborso di quanto eventualmente anticipato dagli attori”.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 26/12/2000 gli “eredi ” convennero innanzi al CP_1
Tribunale civile di Avellino il e l' Controparte_9 [...]
(ora ), per ottenere il ristoro Controparte_10 Controparte_6 dei danni, iure proprio e iure hereditatis, assumendoli corresponsabili dell'occorso il 29.7.1998 in TO RR (AV), alle ore 7.35 circa, allorquando , loro marito e genitore, nel mentre Persona_1 Con percorreva via Longobardi alla guida del ciclomotore Piaggio in prossimità della statua della "Madonna del Rosario, veniva inseguito da alcuni cani randagi che gli ostacolavano la marcia azzannandolo agli arti inferiori e provocandone la caduta, a seguito della quale batteva il capo e la spalla sinistra sull'asfalto; che soccorso e trasferito in più ospedali, decedeva il 5.8.1998 per le gravi lesioni riportate nella caduta;
che la responsabilità dell'evento era ascrivile esclusivamente al e alla CP_5 Contr convenuti per violazione degli obblighi di cattura dei cani randagi e di attuazione dei programmi di prevenzione dei fenomeni di randagismo;
che l'evento causato danni morali ed economici ad essi eredi della vittima, danni per i quali chiedevano il risarcimento, quantificato in complessivi €. 600.000,00, salvo diverso importo ritenuto di giustizia, il tutto oltre interessi fino al soddisfo e spese di lite. I convenuti, costituitisi, eccepirono l'insussistenza di proprie responsabilità per l'accaduto assumendo di non avere omesso le condotte loro imposte dalla normativa in tema di accalappiamento dei cani randagi e contestarono sia i dedotti nessi eziologici sia l'an che il quantum della richiesta risarcitoria. Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. furono raccolti la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del Sindaco del V); quindi fu disposta Controparte_5
C.T.U., seguita da chiarimenti, sull'eziologia della morte del , CP_1 ricondotta dall'ausiliario alle lesioni dal predetto subite a causa della caduta dal motociclo. Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, il Tribunale di Avellino, con sentenza n°1165/2012, accolse la domanda, sia pure per un ammontare ridotto rispetto al petitum, e condannò in solido il e l' nei termini di Controparte_9 Controparte_6
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cui al dispositivo in epigrafe. Il propose CP_5 Controparte_9 appello affidato ai seguenti motivi: - insussistenza di proprie responsabilità, (riferibili tutt'al più all' ), non avendo Controparte_6 omesso le condotte prescritte dalla normativa in materia di prevenzione del randagismo e disposto di legge collegato. - Erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente in disamina, non essendo stata provata l'effettiva riconducibilità della caduta del all'aggressione dei cani CP_1 randagi, pur presenti in loco. Si costituì l' - appellante Controparte_6 incidentale - deducendo: - l'insussistenza di proprie responsabilità per l'occorso, riferibili tutt'al più al (AV), non Controparte_5 avendo omesso le condotte prescritte dalla normativa in materia di prevenzione del randagismo e disposto di legge collegato. - La fondatezza dei motivi di appello rassegnati dal CP_5 Controparte_9 relativi alla dinamica dell'aggressione e quindi dell'incidente
[...] oggetto di scrutinio e delle cause del decesso del . - L'assenza CP_1 di prove sulla natura di “randagi” dei cani autori dell'aggressione al
. - L'incomprensibilità dei criteri di quantificazione, sia del danno CP_1 morale, che jure proprio”. Non cumulabilità del primo con quello biologico-psichico. Si costituirono gli “eredi ” che, nel richiamare CP_1 le argomentazioni svolte nel precedente grado, indicarono il quadro normativo, in materia di prevenzione del randagismo e disposizioni collegate, applicabile in subiecta materia. La Corte di Appello di Napoli, applicato il principio della “ragione più liquida”, individuata nel motivo, favorevolmente scrutinato, della mancanza di prova del nesso di causalità tra la caduta del dal motociclo e l'exitus, pur ritenuto CP_1 sussistente dal C.T.U., in accoglimento degli appelli, principale ed incidentale, con sentenza n°5138/2017 dichiarò nulla la sentenza impugnata rigettando la domanda proposta dagli appellati, in proprio e quali eredi del , compensando integralmente le spese del doppio CP_1 grado di giudizio. Proposto dagli originari attori ricorso alla Suprema Corte sulla scorta di cinque motivi, con il primo di essi veniva censurato il decisum della Corte di Appello di Napoli che, in violazione degli artt. 156-157 c.p.c., nella lettura orientata indicata dal Supremo Collegio (Cass. n°11555/2013), aveva illegittimamente ritenuto “ridondante” nel
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presente processo, pur non sussistendone i presupposti, la nullità maturata in sede penale dell'esame autoptico sul corpo del , con CP_1 conseguente inutilizzabilità delle sue risultanze nel processo civile, stante la violazione del contraddittorio;
la S. C., con ordinanza n°32784/2019, accoglieva il ricorso ritenendo fondato il detto primo motivo dichiarando assorbiti gli altri. Con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. gli eredi convenivano nuovamente in appello CP_1
l' e il per sentire accogliere le Parte_4 CP_5 Controparte_5 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, Giudice di rinvio, rigettare il gravame ex adverso proposto – confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Avellino – e comunque accogliere la domanda proposta dagli esponenti innanzi al detto Tribunale con atto di citazione del 26/12/2000, come precisata nel quantum all'udienza del 7/12/2011: “… accertare e dichiarare, per le causali in atti - come esplicitate anche nelle note illustrative depositate in primo grado il 12 gennaio 2004 e nelle note di replica depositate ivi il 22 gennaio 2004 - che l'evento dannoso e funesto per cui è lite è avvenuto per esclusiva responsabilità dei convenuti e che vi è nesso eziologico tra le lesioni subite dal Sig. a causa della caduta provocata dal branco di cani CP_1 vaganti ed il decesso del predetto. - Per l'effetto, condannare in solido il e l' (ora Controparte_9 Controparte_10
) entrambi in persona dei legali Controparte_10 rappresentanti p.t., a risarcire agli attori tutti i danni nessuno escluso, da questi ultimi subiti a causa del detto evento illecito per cui è lite. Quanto innanzi nell'ammontare, a titolo meramente esemplificativo, di seguito indicato e senza alcuna rinunzia alle voci non espressamente menzionate - oltre rivalutazione ed interessi dall'accadimento dannoso fino all'effettivo soddisfo comunque da quantificarsi dall'Ill.mo Giudice adito (anche) secondo giustizia ed equità, con contestuale condanna in solido dei convenuti al pagamento dei detti importi in favore degli attori. a) Jure hereditatis: attori tutti. - Danno non patrimoniale (cd danno tanatologico) complessivo: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) nelle sue componenti, meramente indicative, di: danno biologico terminale e danno morale terminale. Il detto importo va attribuito e
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liquidato agli attori in ragione della quota parte di rispettiva spettanza per successione ab intestato con pari condanna dei convenuti in solido al relativo pagamento. b) Jure proprio. 1) Consolata Raio. - Danno (non patrimoniale) per la morte del coniuge non separato (cd danno per perdita del rapporto parentale): € 308.700,00 (euro trecentoottomilasettecento/00) - importo max tabelle Milano 2011-. 2)
, , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, : - Danno (non patrimoniale) in favore del figlio
[...] CP_4 per la morte del genitore (cd danno per perdita del rapporto parentale):
€. 308.700,00 (euro trecentoottomilasettecento/00) - importo max tabelle Milano 2011- per ciascuno dei predetti. Quanto innanzi ferma, comunque, ogni ulteriore voce risarcitoria, nessuna esclusa, da liquidare secondo equità. …”. Vittoria di spese e competenze professionali dei gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura Contr di legge ed accessori, con distrazione”. L'appellata in riassunzione riportandosi alle precedenti difese e al proposto appello incidentale così concludeva: “ - IN VIA PRINCIPALE: in riforma totale della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1165/2011, rigettare in tutto le domande proposte dai sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, e , quali legittimi Controparte_2 Controparte_3 CP_4 eredi del de cuius , in quanto infondate ed inammissibili Persona_1 in fatto ed in diritto per le argomentazioni e motivazioni innanzi esposte;
- IN VIA SUBORDINATA: in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1165/2011, limitare le pretese risarcitorie degli attori per i motivi di diritto esposti al punto 4 del presente atto;
- IN OGNI CASO: condannare le controparti, anche in solido fra loro, alla refusione delle spese e competenze dei gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione“. L'appellato in riassunzione
[...]
reiterava le argomentazioni di cui al già proposto Controparte_5 appello, laddove aveva dedotto tra i motivi di impugnazione: “I insussistenza di proprie responsabilità (riferibili tutt'al più all'
[...]
) per l'occorso non avendo omesso le condotte prescritte dalla CP_6 normativa in materia di prevenzione del randagismo e disposto di legge
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collegato. II - Erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente in disamina, non essendo stata provata l'effettiva riconducibilità della caduta del all'aggressione dei cani randagi, pur presenti in loco. CP_1
III - Erronea ricostruzione delle cause della morte del , CP_1 mancando la prova del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo che conduceva e le lesioni riportate, seguite dall'exitus. Sul punto, dedusse la P.A., che la CTU medico-legale era inidonea allo scopo avendo accertato il detto nesso eziologico analizzando anche le risultanze dell'esame autoptico sul corpo che fu del , effettuato nel CP_1 contesto della consulenza disposta dal P.M. Risultanze, di fatto, non utilizzabili per la dichiarata nullità in dibattimento (nel procedimento a carico del Sindaco del ) dell'esame autoptico Controparte_5 stesso per omesso avviso agli indagati. IV - Incomprensibilità del criterio di quantificazione del danno morale catastrofico o jure proprio e del riferimento alle tabelle Milanesi dell'anno 2011. Così concludeva: “1) Rigettare la domanda avanzata dagli eredi nell'atto di citazione CP_1 in rinvio ex art. 392 c.p.c. disponendo altresì che gli stessi eredi restituiscano a favore del comune di la somma complessiva CP_5 di € 205.000 e specificatamente euro 35.860,00, , Parte_1 CP_1
, e euro 32.828,00 ciascuno e CP_2 CP_4 Parte_2 CP_3
euro 37.828,00; 2) condannare gli eredi al pagamento
[...] CP_1 di tutte le spese dei vari gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Riprodottosi il contraddittorio nel giudizio di rinvio, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e quello di appello, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Il provvedimento rescindente è del seguente tenore: “La sentenza impugnata, per vero, non è in linea con i più recenti principi enunciati da questa Corte - in particolare, da Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11555, Rv. 626416-01 – circa condizioni e limiti di utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata, in altro
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procedimento (nella specie, penale), in violazione del principio del contraddittorio. Difatti, si è affermato che "il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto;
nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre;
nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost." (così Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.). Nondimeno, si è pure precisato che tale principio "convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice", principio dotato anch'esso di rilievo costituzionale, visto "che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost." (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.). Su tali basi, dunque, si è ritenuto che "una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del «thema probandum» di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti che, nell'ipotesi di consulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio", ovvero "possono ricorrere ad un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali", o, "in generale, possono svolgere valutazioni critiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa", laddove esse, invece, "non possono dedurre in sede di legittimità semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo (mancata disposizione di una nuova consulenza richiesta dalla parte;
mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc.)", visto che a "rilevare, infatti, è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita" (cfr., nuovamente, Cass.
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Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.). Ciò detto, tali principi vanno applicati al presente caso. Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado - secondo quanto emerge sia dalla sentenza oggi impugnata, che dagli scritti defensionali di tutte le parte del presente giudizio di legittimità - il procuratore costituito del
[...]
, nella prima udienza successiva al deposito della CP_5 consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'ausiliario del giudice avvalendosi dell'esame autoptico dichiarato inutilizzabile, in sede penale, per omesso avviso del suo svolgimento agli indagati, si limitò a "contestare l'elaborato peritale nella sua interezza, chiedendo ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti" del consulente. Solo con l'atto di appello, dunque, il (e, per adesione, la ) faceva CP_5 CP_6 valere - peraltro, nell'ambito di un motivo che contestava "erronea ricostruzione delle cause della morte del , mancando la prova CP_1 del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo che conduceva e le lesioni riportate" (così il motivo ricostruito nello stesso controricorso del
- l'inidoneità dell'espletata CTU a dimostrare il nesso causale, CP_5 giacché basata su di una consulenza, disposta dal P. M. in sede penale, effettuata, a propria volta, sulla base di esame autoptico compiuto in violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue, quindi, che - nella specie - risulta effettivamente essersi lamentata, in appello, "semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo". Difatti, a fronte dell'utilizzazione - nella consulenza espletata nel giudizio civile
- delle risultanze dell'esame autoptico, del quale, nel procedimento di provenienza, era stata dichiarata l'inutilizzabilità per carenza degli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen., i soggetti convenuti in sede civile, non potendo certo richiedere il rinnovato espletamento di quell'esame (data la sua natura irripetibile) avrebbero dovuto operare delle controdeduzioni volte a contestare quelle risultanze, o, almeno, eccepire tempestivamente la nullità della CTU per averle recepite. Non essendo ciò avvenuto, deve, dunque, concludersi nel senso che la violazione del principio del contraddittorio è rimasta, effettivamente, confinata - fino
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all'iniziativa poi assunta con l'appello - al giudizio di provenienza”. Alla stregua del riportato principio di diritto gli appelli, principale e incidentale Contr già proposti, rispettivamente, dal e dall' non possono che CP_5 rimanere travolti nel presente giudizio di rinvio, dovendo quest'ultimo, per sua natura “chiuso”, uniformarsi agli imposti dettami di legittimità ripercorrendo le motivazioni che avevano sostenuto la sentenza di primo grado onde verificarne, alla luce del principio stesso, come enunciato dalla S.C., logicità, congruenza e concludenza. Il giudice monocratico aveva così individuato i presupposti normativi della colpa fondante l'azionata pretesa risarcitoria: “La materia del risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo risulta regolata, nell'ambito della legge - quadro 14 agosto 1991, n. 281, da leggi regionali. In particolare, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del l99l demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo e, per quanto riguarda la Campania, la L.R. n. 36 del 1993 (successivamente abrogata dalla L. n. 16 del 2001, ma nel caso ratione temporis applicabile) dispone che alla sua attuazione "provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Contr Regione, í Comuní e le con la collaborazione di enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e aninalistiche" (art .1, comma 4). Prevede, quindi, l'istituzione dell'anagrafe canina (art. 3), la realizzazione di vaccinazioni e controlli sanitari (art. 4), la costruzione di "rifugi municipali per cani" (già canili municipali) (art. 5), il controllo del randagismo (art. 7), la promozione di iniziative di informazione e di educazione (art. l0), nonché l'esplicazione di attività di vigilanza a mezzo (anche) di guardie zoofile comunali (art. 11). Orbene, emerge già alla stregua di tali richiami che compiti di organizzazione, prevenzione e controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero "non tatuati") spettano sia alle aziende sanitarie locali, che ai Comuni, tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge ad adottare concrete iniziative ed ad assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza
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(c.f.r. Cass. n 17528 del 23/08/2011 e Cass. n. 10190 del 28/4/2010). Per quanto riguarda le poi occorre osservare che in seguito al CP_8 riordino del servizio sanitario conseguente al D. Lgs n. 502 del 1992, Parte risulta reciso il "cordone ombelicale fra Comuni e (così Corte cost, 24/06/2003 n°220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue che l'azienda sanitaria deve essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al CP_5 convenuto. ln tale prospettiva la Suprema Corte - con riferimento ad una controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla Parte soppressione delle e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, con riferimento al quadro normativo vigente all'epoca del sinistro per cui è causa e nell'ambito territoriale della regione Campania, ha ritenuto che la legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate spettasse sia Contr all' che al tenuto conto degli obblighi nomativi di entrambi CP_5 relativi alla attività di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo, ed affermando che la P.A., in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. (C.f.r. Cass. cit. n. l?528/201l)”. il ragionamento motivazione riprodotto, lineare e corretto, è pienamente condivisibile e merita indubbia ratifica. La fattispecie in scrutinio, risalente all'anno 1998, è disciplinata infatti, ratione temporis, dalla L. regione Campania n°36/1993, attuativa della L. n°281/91 - “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, sulla cui scorta la Suprema Corte (ex plurimis, Cass. III sez. civ. n. 17528/2011) ha affermato la responsabilità solidale dei Comuni con le Asl di competenza per i danni causati dai cani vaganti-randagi. Di fatto, la giurisprudenza invocata precipuamente dal è Controparte_5 decontestualizzata dalla fattispecie in esame. Attiene, invero, ad eventi dannosi in subiecta materia accaduti quando era già vigente la L. regione Campania n°16/2001 (o normativa successiva) oppure accaduti in
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regioni con disciplina legislativa diversa da quella della Campania. Risultano allora destituite di consistenza le eccezioni di “mancanza di responsabilità dell'ente comune” e di “difetto di legittimazione passiva”. Contrariamente agli assunti di parte già convenuta le evenienze istruttorie e documentali hanno provato che il CP_5 CP_5 ha disatteso – anche - l'obbligo di garantire la custodia dei cani vaganti, catturati e da catturare. In particolare, l' , con nota del 14 Controparte_6 maggio 1996, (agli atti della produzione degli appellanti in riassunzione nel grado innanzi al Tribunale di Avellino nonché doc. 12, sub n. 3,
“fascicoletto.zip” atti e documenti richiamati nell'atto di citazione in rinvio), indirizzata ai Sindaci dei Comuni di , Tufo e CP_5
Roccabascerana, comunicò di non essere in grado di effettuare gli interventi contemplati dalla Legge 281/1991, ivi compresa l'attività di accalappiamento dei cani “vaganti”, non avendo i suddetti Comuni provveduto a risanare i canili comunali esistenti e/o a realizzare nuove strutture di tale tipologia. Il teste Direttore del Dipartimento di Tes_1
Prevenzione , (escusso all'udienza dell'11 aprile 2003), (c.f.r. Parte_6 in fasc. uff. I° grado), aveva confermato la suddetta circostanza: “… preciso che gli interventi (di accalappiamento) erano comunque difficoltosi in quanto il Comune non aveva provveduto a risanare o comunque a costituire il rifugio per cani …”. Il dirigente dell'UTC del
, , escusso all'udienza dell'11 aprile 2003, Controparte_5 Per_2
(c.f.r. in fasc. uff. cit.), aveva riferito dell'esistenza di “cucce di legno” tenute dal nei pressi del mattatoio nei primi anni Controparte_5
90: “… il servizio di accalappiacani non c'era, però nei pressi del mattatoio avevamo delle cucce in legno dove i vigili tenevano i cani Contr prima dell'intervento dell' . Non mi ricordo in che periodo CP_10 queste cucce furono tenute e comunque ritengo nei primi anni '90 …”. Ciò conferma che a distanza di sei anni tali cucce non erano presenti, come rilevabile dalla suddetta nota dell' del 14 maggio Controparte_6
1996, né, quale elemento assorbente, vi era prova che tali cucce o strutture similari deputate allo scopo fossero presenti alla data dell'evento di cui si giudica. La sentenza penale evocata dalla difesa degli enti territoriali non era ovviamente, e non è, opponibile agli odierni
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appellanti in riassunzione (artt. 652 - 75 c.p.p.), non essendo stati parte del relativo procedimento, (come rilevabile anche dalla lettura della sentenza stessa), ed avendo esercitato l'azione civile nella presente sede processuale. In tal senso si era espresso puntualmente anche il Tribunale di Avellino. Sorte analoga segue, e non potrebbe essere altrimenti in forza delle inequivoche risultanze istruttorie, la sollevata, sempre da Contr parte di ed eccezione di “infondatezza della domanda di CP_5 risarcimento danni”. La difesa sua propugnatrice aveva, ed ha, revocato in dubbio la sussistenza del nesso eziologico tra l'aggressione dei cani
“vaganti” e la fatale caduta del ciclomotorista. Orbene, era stato assodato che né l' , né il , avevano Controparte_6 Controparte_5 effettuato interventi di prevenzione del randagismo e di accalappiamento dei cani “vaganti” sul territorio di stessa;
CP_5 né l' , né il , in relazione ai Controparte_6 Controparte_5 rispettivi obblighi, erano intervenuti per eliminare la presenza di cani
“vaganti” nel territorio di , né nell'imminenza CP_5 dell'aggressione subita dal , né successivamente all'aggressione CP_1 stessa. Sul punto, si ribadisce che la legge non richiede che l'intervento di accalappiamento sia preceduto da una segnalazione. Posto quanto innanzi ed applicando i succitati criteri dettati dalla Suprema Corte è assiomatico che la realizzazione anche di una sola delle azioni, di fatto omesse dai convenuti enti, avrebbe, con ogni ragionevole probabilità, evitato il tragico evento. Consequenziale, quindi, che anche una sola delle dette condotte omesse sia stata, di per sé, esaustiva ai fini della declaratoria della responsabilità dei convenuti per quanto verificatosi. Esaustività, di fatto, ridondante, tenuto conto della coesistenza di più omissioni fra di loro concorrenti e reiterate. Sicché, le condotte omesse dai convenuti avrebbero impedito, non già con mera ragionevole probabilità, (già di per sé sufficiente), bensì con quasi assoluta certezza, il decesso del . Indiscutibile discende, pertanto, la responsabilità CP_1 dell' e del in ordine all'evento di Controparte_6 Controparte_5 danno anche ex art. 2043 c.c., come già acclarato dal Tribunale di Avellino. Il testimoniale raccolto aveva confermato la dinamica del sinistro che aveva avuto la seguente progressione: a) il era CP_1
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stato inseguito da un branco di cani;
b) gli stessi lo avevano accerchiato ed avevano tentato di morderlo;
c) uno o due cani si erano messi davanti alla ruota anteriore del ciclomotore provocando la caduta del suo conducente. Tra l'attacco dei cani (condotta) e la caduta della vittima (evento) non si era frapposto alcun fatto o accadimento (prossimo, intermedio o remoto) così da essere l'evento stesso, senza soluzione di continuità alcuna, direttamente riconducibile alla menzionata condotta. Il nesso di causalità materiale assurge, nei divisati termini, al rango di nesso di causalità giuridica, quindi di relazione eziologica, quando tra la condotta e l'evento, come nella fattispecie, non vi siano fatti sopravvenuti autonomamente idonei a determinare l'evento stesso. Non a caso il Tribunale, preso atto di quanto narrato dai testi, aveva concluso: “… Dalle predette dichiarazioni, precise e concordanti, rese da testi della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, emerge con chiarezza la dinamica del sinistro, ossia l'aggressione subita da un branco di cani al motociclo condotto da , il quale per la Persona_1 pressione esercitata dai cani lanciatisi all'inseguimento, perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo e procurandosi lesioni personali, che poi ne hanno cagionato il decesso …”. Sulla connotazione “vagante” dei cani che avevano provocato la caduta del non si sarebbero CP_1 potuti nutrire dubbi di sorta. La normativa in materia di “animali di affezione e prevenzione del randagismo” utilizza sempre, come si è visto, l'aggettivo “vagante” anche per individuare i cani oggetto di accalappiamento (cattura) ad opera degli organi preposti. Sicché il servizio di accalappiamento ha - e deve avere - ad oggetto qualunque cane che, d'affezione” o randagio che sia, si trovi nella condizione di
“vagante”, quindi di animale liberamente circolante. Sempre stando alle dichiarazioni testimoniali, (c.f.r., in fasc. uff. primo grado deposizioni e ), era emerso che: i cani in oggetto circolavano lungo Tes_2 Tes_3 la pubblica via;
tale circolazione avveniva liberamente non essendovi la presenza di alcuna persona che li controllasse e/o li vigilasse;
i cani erano già sulla pubblica via quando ivi è transitato il . Oggettiva, CP_1 quindi, la caratteristica “vagante” dei cani resisi artefici dell'aggressione funesta, cani dei quali, ad abundantiam, può assumersi anche la natura
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di “randagi” non risultando dagli atti di causa alcun elemento che consenta di qualificarli di ”affezione”, (ad esempio, l'intervento del
”padrone” nell'immediatezza del post-sinistro). Né, sul punto, i convenuti enti avevano rassegnato prova alcuna. Ma il nesso eziologico ricorreva pure, e ricorre, tra le ferite/lesioni Riportate dal in CP_1 seguito alla caduta e il suo successivo decesso. Militavano e militano, in tal senso, gli esiti della C.T.U. espletata in primo grado, avendo la indagine peritale acclarato l'inequivoca sussistenza del nesso eziologico tra le ferite riportate dal ciclomotorista nella caduta e il suo exitus dopo qualche giorno. Sul punto, in sede di chiarimenti, il C.T.U. aveva precisato: “… il complesso patologico preesistente del Sig. non CP_1 può avere agito in modo significativo nel determinismo dell'exitus. Trattasi, pertanto, di concause patologiche preesistenti che non hanno interrotto in alcun modo il nesso di causalità esistente tra il trauma cranico del 29/7/1998 e l'exitus avvenuto il 5/8/1998 …”. Sul versante Contr del quantum debeatur censure ed eccezioni del e dell' non CP_5 sono in grado di scalfire la liquidazione dei danni operata dal primo giudice né con riguardo alle voci relative, di cui si è riconosciuto il diritto al risarcimento, né con riguardo al corrispondente computo. Premesso che in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale la difesa attorea, sulla base dei parametri tabellari milanesi del 2011, aveva rimodulato il petitum la cui originaria quantificazione risaliva all'anno 2000, ferma ed immutata restando la causa petendi, così da effettuare una consentita variazione puramente “numerica” non alterante in alcun modo i termini sostanziali della controversia e non introduttiva di nuovi temi di indagine (ex plurimis: Cass. III sez. civile 18 gennaio 2011, n. 1083), spettava agli istanti innanzitutto il risarcimento del danno iure hereditatis in considerazione dei giorni di sopravvivenza del , CP_1 dalla data dell'incidente (29 luglio 1998) all'exitus (5 agosto 1998). Per la quantificazione dell'ammontare, come indicato in sede di precisazione delle conclusioni, si era fatto riferimento alle tabelle milanesi 2011. Quanto al danno sofferto iure proprio si era tenuto conto delle circostanze rilevanti nella determinazione della posta risarcitoria atteso che alla data del sinistro, come rivelato sempre dal racconto
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testimoniale, convivevano con il la moglie ed i CP_1 Parte_1 figli , e , mentre le altre due figlie, e CP_1 Pt_2 CP_2 CP_4
, erano sposate e vivevano con il proprio nucleo familiare, CP_3
(c.f.r., in fasc. uff. primo grado, deposizioni , ). L'operato Tes_4 Pt_1 del giudice monocratico in proposito può dunque, e deve, essere integralmente confermato.
La soccombenza ultima delli appellati in riassunzione ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo con distrazione in favore dei costituiti avvocati antistatari.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto da , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , tutti coeredi di CP_3 CP_4 Parte_2 Per_1
, nei confronti del nonché
[...] Controparte_9 dell' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Parte_4 con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 11.2.21, così provvede:
1°) Rigettati gli appelli principale e incidentale già proposti, rispettivamente, dal e dalla conferma per l'effetto la CP_5 CP_8 sentenza di primo grado come da dispositivo in epigrafe;
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2°) Condanna gli appellati in riassunzione in solido alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 12.300,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 10.773,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 12.500,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai difensori anticipatari;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento degli appellati in riassunzione, già appellanti in via principale e incidentale nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, alla contribuzione ulteriore come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°702 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, vertente
T R A
, (C.F. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
RR (AV) via Calvario, 31; , (C.F. Controparte_1 C.F._2
, ivi residente, via Calvario, 31; , (C.F.
[...] Controparte_2 [...]
), ivi residente, via Calvario, 31; C.F._3 [...]
, (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_4
Tedesco; , (C.F. , residente in CP_4 CodiceFiscale_5
Montefredane (AV), p.le Arcella;
, (C.F. Parte_2 [...]
, ivi residente, via Calvario, 31, tutti coeredi di C.F._6 Per_1
, nato in [...] P.U. (AV) il 25/8/1932, deceduto in Salerno il
[...]
5/8/1998, di seguito per brevità “ ”, rappresentati e difesi Parte_3 dall'avv. Gianfranco Grella (C.F. ) in virtù di CodiceFiscale_7 procura posta al margine dell'atto di citazione del 26/12/2000, introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Avellino (R.G.C.C.16/2001), definito con sentenza n°1165/2012 nonché al margine della comparsa di costituzione e risposta del 4/2/2013, depositata nel giudizio (R.G.C.C. 4362/2012) definito dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 5138/2017), nonché, disgiuntamente, limitatamente a , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
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anche dall'avv. Modestino Acone (C.F. , in virtù CodiceFiscale_8 di procura rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche con firma digitale, congiunta all'atto di citazione in riassunzione mediante strumenti informatici ex art. 83, III, c.p.c. nonché ex art. 10 DPR 123/2011, elettivamente domiciliati con i difensori in Napoli, presso l'avv. Aida Giuliana Dascillo, con studio ivi, c.so Malta 150/b;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
in persona della Commissione Controparte_5
Straordinaria, nominata in virtù di decreto del Prefetto di Avellino, prot. n. 0064576 del 23.10.2020, (c.f. ), con sede in TO P.IVA_1
RR (Av), alla via G. Picardo, n. 32, rappresentato e difeso, in virtù di determina dirigenziale n. 21 del 21.06.2021 nonché di mandato apposto su foglio separato ex art. 83 comma III c.p.c. dall'avv. Katya Panza (c.f.
) con studio in TO RR (Av), alla via G. C.F._9
Picardo, n. 57, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Talete n. 20 presso lo studio dell'avv. Ermelinda De Marco;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
N O N C H E'
(P. Iva ), in persona del Direttore Controparte_6 P.IVA_2
Generale dott.ssa , con sede in Avellino, alla via degli CP_7
Imbimbo 10/12, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, nonché di delibera di incarico n. 897 del 04.06.2021, dall'Avv. Arturo Testa, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 15;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°5138/2017, disposta dalla S.C. con ordinanza n°32784/2019, appello già proposto
2 Proc. n°702/2021 R.G.
A V V E R S O
La sentenza n°1165/2012 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Avellino in data 21.6.12, pubblicata il 26.6.12, con la quale l'adito giudice così provvedeva: “accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i convenuti corresponsabili del sinistro verificatosi in data 29.07 1998 ai danni di;
condanna solidalmente il Persona_1 [...]
in persona del sindaco p.t. e in persona del CP_5 CP_8 legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore di
[...] liquidati in complessivi € 1l9.666,40 oltre interessi Parte_1 decorrenti dal momento del fatto illecito (29 07 1998) al tasso annuo del 3% e calcolati sul valore delle somme devalutate alla data dell'illecito (29.07.198) e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna solidalmente il
[...]
in persona del sindaco p.t. e in persona Controparte_5 CP_8 del legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore di
, , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e liquidati nella somma per Controparte_3 CP_4 ciascuno di essi di € 109.578,28 pari a complessivi € 547.891,40, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (29.07.1998) al tasso annuo del 3% e calcolati sul valore delle somme devalutate alla data dell'illecito (29.07.1998) e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma cosi determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
condanna solidalmente i convenuti a rimborsare in favore degli attori le spese processuali, che liquida in complessivi € 11.882,00, di cui € 150,00 per spese, € 3.217,00 per diritti ed € 8.515,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; Pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa a definitivo carico dei convenuti in solido e pro quota, con rimborso di quanto eventualmente anticipato dagli attori”.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 26/12/2000 gli “eredi ” convennero innanzi al CP_1
Tribunale civile di Avellino il e l' Controparte_9 [...]
(ora ), per ottenere il ristoro Controparte_10 Controparte_6 dei danni, iure proprio e iure hereditatis, assumendoli corresponsabili dell'occorso il 29.7.1998 in TO RR (AV), alle ore 7.35 circa, allorquando , loro marito e genitore, nel mentre Persona_1 Con percorreva via Longobardi alla guida del ciclomotore Piaggio in prossimità della statua della "Madonna del Rosario, veniva inseguito da alcuni cani randagi che gli ostacolavano la marcia azzannandolo agli arti inferiori e provocandone la caduta, a seguito della quale batteva il capo e la spalla sinistra sull'asfalto; che soccorso e trasferito in più ospedali, decedeva il 5.8.1998 per le gravi lesioni riportate nella caduta;
che la responsabilità dell'evento era ascrivile esclusivamente al e alla CP_5 Contr convenuti per violazione degli obblighi di cattura dei cani randagi e di attuazione dei programmi di prevenzione dei fenomeni di randagismo;
che l'evento causato danni morali ed economici ad essi eredi della vittima, danni per i quali chiedevano il risarcimento, quantificato in complessivi €. 600.000,00, salvo diverso importo ritenuto di giustizia, il tutto oltre interessi fino al soddisfo e spese di lite. I convenuti, costituitisi, eccepirono l'insussistenza di proprie responsabilità per l'accaduto assumendo di non avere omesso le condotte loro imposte dalla normativa in tema di accalappiamento dei cani randagi e contestarono sia i dedotti nessi eziologici sia l'an che il quantum della richiesta risarcitoria. Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. furono raccolti la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del Sindaco del V); quindi fu disposta Controparte_5
C.T.U., seguita da chiarimenti, sull'eziologia della morte del , CP_1 ricondotta dall'ausiliario alle lesioni dal predetto subite a causa della caduta dal motociclo. Esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, il Tribunale di Avellino, con sentenza n°1165/2012, accolse la domanda, sia pure per un ammontare ridotto rispetto al petitum, e condannò in solido il e l' nei termini di Controparte_9 Controparte_6
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cui al dispositivo in epigrafe. Il propose CP_5 Controparte_9 appello affidato ai seguenti motivi: - insussistenza di proprie responsabilità, (riferibili tutt'al più all' ), non avendo Controparte_6 omesso le condotte prescritte dalla normativa in materia di prevenzione del randagismo e disposto di legge collegato. - Erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente in disamina, non essendo stata provata l'effettiva riconducibilità della caduta del all'aggressione dei cani CP_1 randagi, pur presenti in loco. Si costituì l' - appellante Controparte_6 incidentale - deducendo: - l'insussistenza di proprie responsabilità per l'occorso, riferibili tutt'al più al (AV), non Controparte_5 avendo omesso le condotte prescritte dalla normativa in materia di prevenzione del randagismo e disposto di legge collegato. - La fondatezza dei motivi di appello rassegnati dal CP_5 Controparte_9 relativi alla dinamica dell'aggressione e quindi dell'incidente
[...] oggetto di scrutinio e delle cause del decesso del . - L'assenza CP_1 di prove sulla natura di “randagi” dei cani autori dell'aggressione al
. - L'incomprensibilità dei criteri di quantificazione, sia del danno CP_1 morale, che jure proprio”. Non cumulabilità del primo con quello biologico-psichico. Si costituirono gli “eredi ” che, nel richiamare CP_1 le argomentazioni svolte nel precedente grado, indicarono il quadro normativo, in materia di prevenzione del randagismo e disposizioni collegate, applicabile in subiecta materia. La Corte di Appello di Napoli, applicato il principio della “ragione più liquida”, individuata nel motivo, favorevolmente scrutinato, della mancanza di prova del nesso di causalità tra la caduta del dal motociclo e l'exitus, pur ritenuto CP_1 sussistente dal C.T.U., in accoglimento degli appelli, principale ed incidentale, con sentenza n°5138/2017 dichiarò nulla la sentenza impugnata rigettando la domanda proposta dagli appellati, in proprio e quali eredi del , compensando integralmente le spese del doppio CP_1 grado di giudizio. Proposto dagli originari attori ricorso alla Suprema Corte sulla scorta di cinque motivi, con il primo di essi veniva censurato il decisum della Corte di Appello di Napoli che, in violazione degli artt. 156-157 c.p.c., nella lettura orientata indicata dal Supremo Collegio (Cass. n°11555/2013), aveva illegittimamente ritenuto “ridondante” nel
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presente processo, pur non sussistendone i presupposti, la nullità maturata in sede penale dell'esame autoptico sul corpo del , con CP_1 conseguente inutilizzabilità delle sue risultanze nel processo civile, stante la violazione del contraddittorio;
la S. C., con ordinanza n°32784/2019, accoglieva il ricorso ritenendo fondato il detto primo motivo dichiarando assorbiti gli altri. Con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. gli eredi convenivano nuovamente in appello CP_1
l' e il per sentire accogliere le Parte_4 CP_5 Controparte_5 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, Giudice di rinvio, rigettare il gravame ex adverso proposto – confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Avellino – e comunque accogliere la domanda proposta dagli esponenti innanzi al detto Tribunale con atto di citazione del 26/12/2000, come precisata nel quantum all'udienza del 7/12/2011: “… accertare e dichiarare, per le causali in atti - come esplicitate anche nelle note illustrative depositate in primo grado il 12 gennaio 2004 e nelle note di replica depositate ivi il 22 gennaio 2004 - che l'evento dannoso e funesto per cui è lite è avvenuto per esclusiva responsabilità dei convenuti e che vi è nesso eziologico tra le lesioni subite dal Sig. a causa della caduta provocata dal branco di cani CP_1 vaganti ed il decesso del predetto. - Per l'effetto, condannare in solido il e l' (ora Controparte_9 Controparte_10
) entrambi in persona dei legali Controparte_10 rappresentanti p.t., a risarcire agli attori tutti i danni nessuno escluso, da questi ultimi subiti a causa del detto evento illecito per cui è lite. Quanto innanzi nell'ammontare, a titolo meramente esemplificativo, di seguito indicato e senza alcuna rinunzia alle voci non espressamente menzionate - oltre rivalutazione ed interessi dall'accadimento dannoso fino all'effettivo soddisfo comunque da quantificarsi dall'Ill.mo Giudice adito (anche) secondo giustizia ed equità, con contestuale condanna in solido dei convenuti al pagamento dei detti importi in favore degli attori. a) Jure hereditatis: attori tutti. - Danno non patrimoniale (cd danno tanatologico) complessivo: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) nelle sue componenti, meramente indicative, di: danno biologico terminale e danno morale terminale. Il detto importo va attribuito e
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liquidato agli attori in ragione della quota parte di rispettiva spettanza per successione ab intestato con pari condanna dei convenuti in solido al relativo pagamento. b) Jure proprio. 1) Consolata Raio. - Danno (non patrimoniale) per la morte del coniuge non separato (cd danno per perdita del rapporto parentale): € 308.700,00 (euro trecentoottomilasettecento/00) - importo max tabelle Milano 2011-. 2)
, , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, : - Danno (non patrimoniale) in favore del figlio
[...] CP_4 per la morte del genitore (cd danno per perdita del rapporto parentale):
€. 308.700,00 (euro trecentoottomilasettecento/00) - importo max tabelle Milano 2011- per ciascuno dei predetti. Quanto innanzi ferma, comunque, ogni ulteriore voce risarcitoria, nessuna esclusa, da liquidare secondo equità. …”. Vittoria di spese e competenze professionali dei gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura Contr di legge ed accessori, con distrazione”. L'appellata in riassunzione riportandosi alle precedenti difese e al proposto appello incidentale così concludeva: “ - IN VIA PRINCIPALE: in riforma totale della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1165/2011, rigettare in tutto le domande proposte dai sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, e , quali legittimi Controparte_2 Controparte_3 CP_4 eredi del de cuius , in quanto infondate ed inammissibili Persona_1 in fatto ed in diritto per le argomentazioni e motivazioni innanzi esposte;
- IN VIA SUBORDINATA: in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1165/2011, limitare le pretese risarcitorie degli attori per i motivi di diritto esposti al punto 4 del presente atto;
- IN OGNI CASO: condannare le controparti, anche in solido fra loro, alla refusione delle spese e competenze dei gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione“. L'appellato in riassunzione
[...]
reiterava le argomentazioni di cui al già proposto Controparte_5 appello, laddove aveva dedotto tra i motivi di impugnazione: “I insussistenza di proprie responsabilità (riferibili tutt'al più all'
[...]
) per l'occorso non avendo omesso le condotte prescritte dalla CP_6 normativa in materia di prevenzione del randagismo e disposto di legge
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collegato. II - Erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente in disamina, non essendo stata provata l'effettiva riconducibilità della caduta del all'aggressione dei cani randagi, pur presenti in loco. CP_1
III - Erronea ricostruzione delle cause della morte del , CP_1 mancando la prova del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo che conduceva e le lesioni riportate, seguite dall'exitus. Sul punto, dedusse la P.A., che la CTU medico-legale era inidonea allo scopo avendo accertato il detto nesso eziologico analizzando anche le risultanze dell'esame autoptico sul corpo che fu del , effettuato nel CP_1 contesto della consulenza disposta dal P.M. Risultanze, di fatto, non utilizzabili per la dichiarata nullità in dibattimento (nel procedimento a carico del Sindaco del ) dell'esame autoptico Controparte_5 stesso per omesso avviso agli indagati. IV - Incomprensibilità del criterio di quantificazione del danno morale catastrofico o jure proprio e del riferimento alle tabelle Milanesi dell'anno 2011. Così concludeva: “1) Rigettare la domanda avanzata dagli eredi nell'atto di citazione CP_1 in rinvio ex art. 392 c.p.c. disponendo altresì che gli stessi eredi restituiscano a favore del comune di la somma complessiva CP_5 di € 205.000 e specificatamente euro 35.860,00, , Parte_1 CP_1
, e euro 32.828,00 ciascuno e CP_2 CP_4 Parte_2 CP_3
euro 37.828,00; 2) condannare gli eredi al pagamento
[...] CP_1 di tutte le spese dei vari gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Riprodottosi il contraddittorio nel giudizio di rinvio, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e quello di appello, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Il provvedimento rescindente è del seguente tenore: “La sentenza impugnata, per vero, non è in linea con i più recenti principi enunciati da questa Corte - in particolare, da Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11555, Rv. 626416-01 – circa condizioni e limiti di utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata, in altro
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procedimento (nella specie, penale), in violazione del principio del contraddittorio. Difatti, si è affermato che "il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto;
nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre;
nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost." (così Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.). Nondimeno, si è pure precisato che tale principio "convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice", principio dotato anch'esso di rilievo costituzionale, visto "che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost." (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.). Su tali basi, dunque, si è ritenuto che "una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entra a far parte del «thema probandum» di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti che, nell'ipotesi di consulenza, possono: chiederne la rinnovazione, proprio per essere stata la consulenza svolta senza il contraddittorio, e il giudice deve provvedere alla rinnovazione, non potendo altrimenti decidere utilizzando la consulenza espletata in violazione del contraddittorio", ovvero "possono ricorrere ad un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali", o, "in generale, possono svolgere valutazioni critiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa", laddove esse, invece, "non possono dedurre in sede di legittimità semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo (mancata disposizione di una nuova consulenza richiesta dalla parte;
mancata ammissione di controdeduzioni della parte, ecc.)", visto che a "rilevare, infatti, è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita" (cfr., nuovamente, Cass.
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Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit.). Ciò detto, tali principi vanno applicati al presente caso. Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado - secondo quanto emerge sia dalla sentenza oggi impugnata, che dagli scritti defensionali di tutte le parte del presente giudizio di legittimità - il procuratore costituito del
[...]
, nella prima udienza successiva al deposito della CP_5 consulenza tecnica d'ufficio, espletata dall'ausiliario del giudice avvalendosi dell'esame autoptico dichiarato inutilizzabile, in sede penale, per omesso avviso del suo svolgimento agli indagati, si limitò a "contestare l'elaborato peritale nella sua interezza, chiedendo ed ottenendo la riconvocazione a chiarimenti" del consulente. Solo con l'atto di appello, dunque, il (e, per adesione, la ) faceva CP_5 CP_6 valere - peraltro, nell'ambito di un motivo che contestava "erronea ricostruzione delle cause della morte del , mancando la prova CP_1 del nesso eziologico tra la sua caduta dal motociclo che conduceva e le lesioni riportate" (così il motivo ricostruito nello stesso controricorso del
- l'inidoneità dell'espletata CTU a dimostrare il nesso causale, CP_5 giacché basata su di una consulenza, disposta dal P. M. in sede penale, effettuata, a propria volta, sulla base di esame autoptico compiuto in violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue, quindi, che - nella specie - risulta effettivamente essersi lamentata, in appello, "semplicemente la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest'ultimo processo". Difatti, a fronte dell'utilizzazione - nella consulenza espletata nel giudizio civile
- delle risultanze dell'esame autoptico, del quale, nel procedimento di provenienza, era stata dichiarata l'inutilizzabilità per carenza degli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen., i soggetti convenuti in sede civile, non potendo certo richiedere il rinnovato espletamento di quell'esame (data la sua natura irripetibile) avrebbero dovuto operare delle controdeduzioni volte a contestare quelle risultanze, o, almeno, eccepire tempestivamente la nullità della CTU per averle recepite. Non essendo ciò avvenuto, deve, dunque, concludersi nel senso che la violazione del principio del contraddittorio è rimasta, effettivamente, confinata - fino
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all'iniziativa poi assunta con l'appello - al giudizio di provenienza”. Alla stregua del riportato principio di diritto gli appelli, principale e incidentale Contr già proposti, rispettivamente, dal e dall' non possono che CP_5 rimanere travolti nel presente giudizio di rinvio, dovendo quest'ultimo, per sua natura “chiuso”, uniformarsi agli imposti dettami di legittimità ripercorrendo le motivazioni che avevano sostenuto la sentenza di primo grado onde verificarne, alla luce del principio stesso, come enunciato dalla S.C., logicità, congruenza e concludenza. Il giudice monocratico aveva così individuato i presupposti normativi della colpa fondante l'azionata pretesa risarcitoria: “La materia del risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo risulta regolata, nell'ambito della legge - quadro 14 agosto 1991, n. 281, da leggi regionali. In particolare, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del l99l demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo e, per quanto riguarda la Campania, la L.R. n. 36 del 1993 (successivamente abrogata dalla L. n. 16 del 2001, ma nel caso ratione temporis applicabile) dispone che alla sua attuazione "provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Contr Regione, í Comuní e le con la collaborazione di enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e aninalistiche" (art .1, comma 4). Prevede, quindi, l'istituzione dell'anagrafe canina (art. 3), la realizzazione di vaccinazioni e controlli sanitari (art. 4), la costruzione di "rifugi municipali per cani" (già canili municipali) (art. 5), il controllo del randagismo (art. 7), la promozione di iniziative di informazione e di educazione (art. l0), nonché l'esplicazione di attività di vigilanza a mezzo (anche) di guardie zoofile comunali (art. 11). Orbene, emerge già alla stregua di tali richiami che compiti di organizzazione, prevenzione e controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi "tatuati", e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero "non tatuati") spettano sia alle aziende sanitarie locali, che ai Comuni, tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge ad adottare concrete iniziative ed ad assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza
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(c.f.r. Cass. n 17528 del 23/08/2011 e Cass. n. 10190 del 28/4/2010). Per quanto riguarda le poi occorre osservare che in seguito al CP_8 riordino del servizio sanitario conseguente al D. Lgs n. 502 del 1992, Parte risulta reciso il "cordone ombelicale fra Comuni e (così Corte cost, 24/06/2003 n°220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue che l'azienda sanitaria deve essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al CP_5 convenuto. ln tale prospettiva la Suprema Corte - con riferimento ad una controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla Parte soppressione delle e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, con riferimento al quadro normativo vigente all'epoca del sinistro per cui è causa e nell'ambito territoriale della regione Campania, ha ritenuto che la legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate spettasse sia Contr all' che al tenuto conto degli obblighi nomativi di entrambi CP_5 relativi alla attività di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo, ed affermando che la P.A., in base al principio del "neminem laedere", è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. (C.f.r. Cass. cit. n. l?528/201l)”. il ragionamento motivazione riprodotto, lineare e corretto, è pienamente condivisibile e merita indubbia ratifica. La fattispecie in scrutinio, risalente all'anno 1998, è disciplinata infatti, ratione temporis, dalla L. regione Campania n°36/1993, attuativa della L. n°281/91 - “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, sulla cui scorta la Suprema Corte (ex plurimis, Cass. III sez. civ. n. 17528/2011) ha affermato la responsabilità solidale dei Comuni con le Asl di competenza per i danni causati dai cani vaganti-randagi. Di fatto, la giurisprudenza invocata precipuamente dal è Controparte_5 decontestualizzata dalla fattispecie in esame. Attiene, invero, ad eventi dannosi in subiecta materia accaduti quando era già vigente la L. regione Campania n°16/2001 (o normativa successiva) oppure accaduti in
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regioni con disciplina legislativa diversa da quella della Campania. Risultano allora destituite di consistenza le eccezioni di “mancanza di responsabilità dell'ente comune” e di “difetto di legittimazione passiva”. Contrariamente agli assunti di parte già convenuta le evenienze istruttorie e documentali hanno provato che il CP_5 CP_5 ha disatteso – anche - l'obbligo di garantire la custodia dei cani vaganti, catturati e da catturare. In particolare, l' , con nota del 14 Controparte_6 maggio 1996, (agli atti della produzione degli appellanti in riassunzione nel grado innanzi al Tribunale di Avellino nonché doc. 12, sub n. 3,
“fascicoletto.zip” atti e documenti richiamati nell'atto di citazione in rinvio), indirizzata ai Sindaci dei Comuni di , Tufo e CP_5
Roccabascerana, comunicò di non essere in grado di effettuare gli interventi contemplati dalla Legge 281/1991, ivi compresa l'attività di accalappiamento dei cani “vaganti”, non avendo i suddetti Comuni provveduto a risanare i canili comunali esistenti e/o a realizzare nuove strutture di tale tipologia. Il teste Direttore del Dipartimento di Tes_1
Prevenzione , (escusso all'udienza dell'11 aprile 2003), (c.f.r. Parte_6 in fasc. uff. I° grado), aveva confermato la suddetta circostanza: “… preciso che gli interventi (di accalappiamento) erano comunque difficoltosi in quanto il Comune non aveva provveduto a risanare o comunque a costituire il rifugio per cani …”. Il dirigente dell'UTC del
, , escusso all'udienza dell'11 aprile 2003, Controparte_5 Per_2
(c.f.r. in fasc. uff. cit.), aveva riferito dell'esistenza di “cucce di legno” tenute dal nei pressi del mattatoio nei primi anni Controparte_5
90: “… il servizio di accalappiacani non c'era, però nei pressi del mattatoio avevamo delle cucce in legno dove i vigili tenevano i cani Contr prima dell'intervento dell' . Non mi ricordo in che periodo CP_10 queste cucce furono tenute e comunque ritengo nei primi anni '90 …”. Ciò conferma che a distanza di sei anni tali cucce non erano presenti, come rilevabile dalla suddetta nota dell' del 14 maggio Controparte_6
1996, né, quale elemento assorbente, vi era prova che tali cucce o strutture similari deputate allo scopo fossero presenti alla data dell'evento di cui si giudica. La sentenza penale evocata dalla difesa degli enti territoriali non era ovviamente, e non è, opponibile agli odierni
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appellanti in riassunzione (artt. 652 - 75 c.p.p.), non essendo stati parte del relativo procedimento, (come rilevabile anche dalla lettura della sentenza stessa), ed avendo esercitato l'azione civile nella presente sede processuale. In tal senso si era espresso puntualmente anche il Tribunale di Avellino. Sorte analoga segue, e non potrebbe essere altrimenti in forza delle inequivoche risultanze istruttorie, la sollevata, sempre da Contr parte di ed eccezione di “infondatezza della domanda di CP_5 risarcimento danni”. La difesa sua propugnatrice aveva, ed ha, revocato in dubbio la sussistenza del nesso eziologico tra l'aggressione dei cani
“vaganti” e la fatale caduta del ciclomotorista. Orbene, era stato assodato che né l' , né il , avevano Controparte_6 Controparte_5 effettuato interventi di prevenzione del randagismo e di accalappiamento dei cani “vaganti” sul territorio di stessa;
CP_5 né l' , né il , in relazione ai Controparte_6 Controparte_5 rispettivi obblighi, erano intervenuti per eliminare la presenza di cani
“vaganti” nel territorio di , né nell'imminenza CP_5 dell'aggressione subita dal , né successivamente all'aggressione CP_1 stessa. Sul punto, si ribadisce che la legge non richiede che l'intervento di accalappiamento sia preceduto da una segnalazione. Posto quanto innanzi ed applicando i succitati criteri dettati dalla Suprema Corte è assiomatico che la realizzazione anche di una sola delle azioni, di fatto omesse dai convenuti enti, avrebbe, con ogni ragionevole probabilità, evitato il tragico evento. Consequenziale, quindi, che anche una sola delle dette condotte omesse sia stata, di per sé, esaustiva ai fini della declaratoria della responsabilità dei convenuti per quanto verificatosi. Esaustività, di fatto, ridondante, tenuto conto della coesistenza di più omissioni fra di loro concorrenti e reiterate. Sicché, le condotte omesse dai convenuti avrebbero impedito, non già con mera ragionevole probabilità, (già di per sé sufficiente), bensì con quasi assoluta certezza, il decesso del . Indiscutibile discende, pertanto, la responsabilità CP_1 dell' e del in ordine all'evento di Controparte_6 Controparte_5 danno anche ex art. 2043 c.c., come già acclarato dal Tribunale di Avellino. Il testimoniale raccolto aveva confermato la dinamica del sinistro che aveva avuto la seguente progressione: a) il era CP_1
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stato inseguito da un branco di cani;
b) gli stessi lo avevano accerchiato ed avevano tentato di morderlo;
c) uno o due cani si erano messi davanti alla ruota anteriore del ciclomotore provocando la caduta del suo conducente. Tra l'attacco dei cani (condotta) e la caduta della vittima (evento) non si era frapposto alcun fatto o accadimento (prossimo, intermedio o remoto) così da essere l'evento stesso, senza soluzione di continuità alcuna, direttamente riconducibile alla menzionata condotta. Il nesso di causalità materiale assurge, nei divisati termini, al rango di nesso di causalità giuridica, quindi di relazione eziologica, quando tra la condotta e l'evento, come nella fattispecie, non vi siano fatti sopravvenuti autonomamente idonei a determinare l'evento stesso. Non a caso il Tribunale, preso atto di quanto narrato dai testi, aveva concluso: “… Dalle predette dichiarazioni, precise e concordanti, rese da testi della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, emerge con chiarezza la dinamica del sinistro, ossia l'aggressione subita da un branco di cani al motociclo condotto da , il quale per la Persona_1 pressione esercitata dai cani lanciatisi all'inseguimento, perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo e procurandosi lesioni personali, che poi ne hanno cagionato il decesso …”. Sulla connotazione “vagante” dei cani che avevano provocato la caduta del non si sarebbero CP_1 potuti nutrire dubbi di sorta. La normativa in materia di “animali di affezione e prevenzione del randagismo” utilizza sempre, come si è visto, l'aggettivo “vagante” anche per individuare i cani oggetto di accalappiamento (cattura) ad opera degli organi preposti. Sicché il servizio di accalappiamento ha - e deve avere - ad oggetto qualunque cane che, d'affezione” o randagio che sia, si trovi nella condizione di
“vagante”, quindi di animale liberamente circolante. Sempre stando alle dichiarazioni testimoniali, (c.f.r., in fasc. uff. primo grado deposizioni e ), era emerso che: i cani in oggetto circolavano lungo Tes_2 Tes_3 la pubblica via;
tale circolazione avveniva liberamente non essendovi la presenza di alcuna persona che li controllasse e/o li vigilasse;
i cani erano già sulla pubblica via quando ivi è transitato il . Oggettiva, CP_1 quindi, la caratteristica “vagante” dei cani resisi artefici dell'aggressione funesta, cani dei quali, ad abundantiam, può assumersi anche la natura
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di “randagi” non risultando dagli atti di causa alcun elemento che consenta di qualificarli di ”affezione”, (ad esempio, l'intervento del
”padrone” nell'immediatezza del post-sinistro). Né, sul punto, i convenuti enti avevano rassegnato prova alcuna. Ma il nesso eziologico ricorreva pure, e ricorre, tra le ferite/lesioni Riportate dal in CP_1 seguito alla caduta e il suo successivo decesso. Militavano e militano, in tal senso, gli esiti della C.T.U. espletata in primo grado, avendo la indagine peritale acclarato l'inequivoca sussistenza del nesso eziologico tra le ferite riportate dal ciclomotorista nella caduta e il suo exitus dopo qualche giorno. Sul punto, in sede di chiarimenti, il C.T.U. aveva precisato: “… il complesso patologico preesistente del Sig. non CP_1 può avere agito in modo significativo nel determinismo dell'exitus. Trattasi, pertanto, di concause patologiche preesistenti che non hanno interrotto in alcun modo il nesso di causalità esistente tra il trauma cranico del 29/7/1998 e l'exitus avvenuto il 5/8/1998 …”. Sul versante Contr del quantum debeatur censure ed eccezioni del e dell' non CP_5 sono in grado di scalfire la liquidazione dei danni operata dal primo giudice né con riguardo alle voci relative, di cui si è riconosciuto il diritto al risarcimento, né con riguardo al corrispondente computo. Premesso che in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale la difesa attorea, sulla base dei parametri tabellari milanesi del 2011, aveva rimodulato il petitum la cui originaria quantificazione risaliva all'anno 2000, ferma ed immutata restando la causa petendi, così da effettuare una consentita variazione puramente “numerica” non alterante in alcun modo i termini sostanziali della controversia e non introduttiva di nuovi temi di indagine (ex plurimis: Cass. III sez. civile 18 gennaio 2011, n. 1083), spettava agli istanti innanzitutto il risarcimento del danno iure hereditatis in considerazione dei giorni di sopravvivenza del , CP_1 dalla data dell'incidente (29 luglio 1998) all'exitus (5 agosto 1998). Per la quantificazione dell'ammontare, come indicato in sede di precisazione delle conclusioni, si era fatto riferimento alle tabelle milanesi 2011. Quanto al danno sofferto iure proprio si era tenuto conto delle circostanze rilevanti nella determinazione della posta risarcitoria atteso che alla data del sinistro, come rivelato sempre dal racconto
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testimoniale, convivevano con il la moglie ed i CP_1 Parte_1 figli , e , mentre le altre due figlie, e CP_1 Pt_2 CP_2 CP_4
, erano sposate e vivevano con il proprio nucleo familiare, CP_3
(c.f.r., in fasc. uff. primo grado, deposizioni , ). L'operato Tes_4 Pt_1 del giudice monocratico in proposito può dunque, e deve, essere integralmente confermato.
La soccombenza ultima delli appellati in riassunzione ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo con distrazione in favore dei costituiti avvocati antistatari.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto da , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , tutti coeredi di CP_3 CP_4 Parte_2 Per_1
, nei confronti del nonché
[...] Controparte_9 dell' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Parte_4 con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 11.2.21, così provvede:
1°) Rigettati gli appelli principale e incidentale già proposti, rispettivamente, dal e dalla conferma per l'effetto la CP_5 CP_8 sentenza di primo grado come da dispositivo in epigrafe;
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2°) Condanna gli appellati in riassunzione in solido alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 12.300,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 10.773,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 12.500,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai difensori anticipatari;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento degli appellati in riassunzione, già appellanti in via principale e incidentale nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, alla contribuzione ulteriore come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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