CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.692/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Spanò. Parte_1
- APPELLANTE - contro
CP_1
- APPELLATA CONTUMACE - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 26.06.2025 il procuratore della parte appellante ha concluso come da verbale in atti. In Fatto e in Diritto Con sentenza n.13/2023, pubblicata il 13.01.2023, il Tribunale di Trapani G.L., ha condannato la al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€5.168,07 a titolo di differenze retributive e maggiorazione T.F.R. con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 15 marzo 2018 al 9 novembre 2018. Per la parziale riforma della predetta sentenza ha interposto gravame Parte_1 dolendosi dell'erronea valutazione delle risultanze processuali per avere il primo giudice, omettendo di esaminare compiutamente le dichiarazioni della teste (così Tes_1 identificata nel corso dell'escussione del 13.04.2022), ritenuto provato l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente limitatamente a cinque ore al giorno e non a nove ore come domandato in ricorso. Nessuno si è costituito per la CP_1
Indi, all'udienza del 26.06.2025, la causa, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio. CP_1
Passando al merito della vertenza, l'appello non può trovare accoglimento. Invero, ritiene questo collegio che le dichiarazioni rese dalla teste non possano Tes_1 condurre a modificare le determinazioni volitive assunte dal primo giudice in tema di orario di lavoro osservato dalla ricorrente in costanza di rapporto. La teste, già incerta nell'identificazione dell'arco temporale di riferimento (“Ho lavorato per la società per pochi mesi tra maggio e ottobre del 2017 o del 2018, però non sono sicura degli anni”), non ha mai prestato attività lavorativa contestualmente alla (“ci Pt_1 davamo i cambi essendo colleghe di lavoro”), la incontrava solo al cambio del turno (per cui, lavorando la ricorrente prevalentemente la mattina, non poteva essere certa di quando quest'ultima iniziava a prestare servizio) e riferisce infine alcune circostanze (“poteva succedere specie nella giornata del sabato che io facevo la mattina e la ricorrente il pomeriggio … La giornata intera, che osservavamo alternativamente io o la ricorrente, cadeva nel mezzo della settimana”), non compatibili con quanto esposto in ricorso dall'odierna appellante (la quale ha narrato di essere stata impegnata per l'intera giornata lavorativa proprio di sabato e non nel corso della settimana). Per quanto suesposto la sentenza può trovare integrale conferma. Nulla per le spese del presente grado stante la mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia della conferma la sentenza CP_1
n.13/2023, emessa dal Tribunale di Trapani G.L. il 13 gennaio 2023. Nulla per le spese dell'appello. Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria