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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 608/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Rosa Grimaldi giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/04/2017 , esponeva Parte_1
di aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della
[...] con sede in capaccio per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative Controparte_2
complessive, dal 28/04/2007 al 31/12/2007, rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la CP_1
restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito.
Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per: 1) “dichiarare […] esistito e valido il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'azienda agricola Società Barlotti S.R.L. nell'anno 2007 per n. 102 gg lavorative;
”; 2) “Conseguentemente, dichiarare illegittima la richiesta da parte dell' di restituzione della somma di € 1.439,64 per l'anno 2007”. Il CP_1
tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
Pag. 2 di 7 (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti,
Pag. 3 di 7 qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente
Pag. 4 di 7 valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
2.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia fornito prova sufficiente del CP_1
rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati.
I testi e hanno confermato entrambi, Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 01/02/2019, le circostanze dedotte in giudizio da parte ricorrente.
La valutazione delle dichiarazioni di questi testimoni tiene conto della circostanza che gli stessi, in qualità di lavoratori della stessa ditta, possano avere interesse nell'esito del presente giudizio.
Si ritiene tali prove sufficienti alla luce del contenuto del verbale ispettivo: il disconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' , è infatti in certi CP_1
punti contradditorio, basato su ragionamento induttivo e privo di un esame diretto dei luoghi in questione (al momento del verbale ispettivo la società risultava in liquidazione). La circostanza che ha propeso, per gli ispettori, per la riduzione dei contratti di lavoro è stata la mancata produzione dei contratti di fitto da parte della società.
Gli ispettori non hanno rilevato, pertanto, contestazioni in merito alla natura del rapporto subordinato, ma piuttosto la non corrispondenza delle risultanze documentali giustificanti la forza lavoro impiegata.
Rileva l'ispettore dapprima “poiché dall'analisi delle fatture si evince che la società in epigrafe vende anche altre tipologie di prodotti come meloni, rucola ed altro non indicati nella DA non è possibile identificare esattamente i prodotti trattati e neanche qualsiasi stima tecnica seppur di massima sul fabbisogno di manodopera utilizzabile”. E conclude con “la mancata produzione dei contratti
Pag. 5 di 7 di fitto stipulati con la Signora fa rideterminare la Controparte_3
superficie agricola utile in maniera nettamente inferiore a quella denunciata nella misura di oltre il 50%; per cui le giornate agricole denunciate risultano in esubero di circa il 100% del fabbisogno denunciato”.
Ebbene, è chiaro che l'ispettore non rileva in merito all'esistenza o meno del rapporto subordinato, ma semplicemente ridetermina il fabbisogno per la lavorazione in relazione alla documentazione, operando una valutazione approssimativa e presuntiva ai fini dell'ispezione, ma con scarsa valenza probatoria intrinseca.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento delle giornate lavorative svolte dalla ricorrente, nonché all'estensione dei fondi coltivati.
Ebbene, a fronte di tali testimonianze dirette non ci si può esimere dal valutare che l'elemento di segno contrario, su cui l' fonda il disconoscimento del CP_1
rapporto lavorativo alle dipendenze della azienda, con riferimento alla persona della ricorrente, presuntivo/deduttivo, e non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
4.1 L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14 (valore della causa dedotto giudizio rientrante nello scaglione da 1.101 e 5,200 euro); la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_4
Pag. 6 di 7 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e il ricorrente per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative Parte_1 complessive, per l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli CP_1
elenchi agricoli presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 900,00 oltre iva, cpa in favore di parte ricorrente.
Vallo della Lucania, così deciso il 15/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 608/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Rosa Grimaldi giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/04/2017 , esponeva Parte_1
di aver prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della
[...] con sede in capaccio per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative Controparte_2
complessive, dal 28/04/2007 al 31/12/2007, rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' chiedeva all'istante la CP_1
restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito.
Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per: 1) “dichiarare […] esistito e valido il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'azienda agricola Società Barlotti S.R.L. nell'anno 2007 per n. 102 gg lavorative;
”; 2) “Conseguentemente, dichiarare illegittima la richiesta da parte dell' di restituzione della somma di € 1.439,64 per l'anno 2007”. Il CP_1
tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
Pag. 2 di 7 (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti,
Pag. 3 di 7 qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente
Pag. 4 di 7 valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
2.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbia fornito prova sufficiente del CP_1
rapporto di lavoro agricolo relativo agli anni suindicati.
I testi e hanno confermato entrambi, Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 01/02/2019, le circostanze dedotte in giudizio da parte ricorrente.
La valutazione delle dichiarazioni di questi testimoni tiene conto della circostanza che gli stessi, in qualità di lavoratori della stessa ditta, possano avere interesse nell'esito del presente giudizio.
Si ritiene tali prove sufficienti alla luce del contenuto del verbale ispettivo: il disconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' , è infatti in certi CP_1
punti contradditorio, basato su ragionamento induttivo e privo di un esame diretto dei luoghi in questione (al momento del verbale ispettivo la società risultava in liquidazione). La circostanza che ha propeso, per gli ispettori, per la riduzione dei contratti di lavoro è stata la mancata produzione dei contratti di fitto da parte della società.
Gli ispettori non hanno rilevato, pertanto, contestazioni in merito alla natura del rapporto subordinato, ma piuttosto la non corrispondenza delle risultanze documentali giustificanti la forza lavoro impiegata.
Rileva l'ispettore dapprima “poiché dall'analisi delle fatture si evince che la società in epigrafe vende anche altre tipologie di prodotti come meloni, rucola ed altro non indicati nella DA non è possibile identificare esattamente i prodotti trattati e neanche qualsiasi stima tecnica seppur di massima sul fabbisogno di manodopera utilizzabile”. E conclude con “la mancata produzione dei contratti
Pag. 5 di 7 di fitto stipulati con la Signora fa rideterminare la Controparte_3
superficie agricola utile in maniera nettamente inferiore a quella denunciata nella misura di oltre il 50%; per cui le giornate agricole denunciate risultano in esubero di circa il 100% del fabbisogno denunciato”.
Ebbene, è chiaro che l'ispettore non rileva in merito all'esistenza o meno del rapporto subordinato, ma semplicemente ridetermina il fabbisogno per la lavorazione in relazione alla documentazione, operando una valutazione approssimativa e presuntiva ai fini dell'ispezione, ma con scarsa valenza probatoria intrinseca.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento delle giornate lavorative svolte dalla ricorrente, nonché all'estensione dei fondi coltivati.
Ebbene, a fronte di tali testimonianze dirette non ci si può esimere dal valutare che l'elemento di segno contrario, su cui l' fonda il disconoscimento del CP_1
rapporto lavorativo alle dipendenze della azienda, con riferimento alla persona della ricorrente, presuntivo/deduttivo, e non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
4.1 L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14 (valore della causa dedotto giudizio rientrante nello scaglione da 1.101 e 5,200 euro); la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_4
Pag. 6 di 7 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e il ricorrente per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative Parte_1 complessive, per l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli CP_1
elenchi agricoli presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 900,00 oltre iva, cpa in favore di parte ricorrente.
Vallo della Lucania, così deciso il 15/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7