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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/09/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4983/2024 posta in decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.07.2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Pennsylvania – Stati Uniti d'America) il 21.12.1963 e residente in 2614
Diamondwood Dr., Cedar Rapids, Iowa 52403 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
RB HI (Pennsylvania – Stati Uniti d'America) il 10.05.1993 e residente in
111 Lawrence Street, Brooklyn, New York 11201 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
(Texas – Stati Uniti d'America) il 25.12.2000 e residente in 25 E Superior Street,
Chicago, IL 60611, tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Permunian (C.F. ) del Foro di Rovigo e presso il suo studio CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati, ricorrenti
contro
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._5
legis domiciliato, resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 04.12.2024, le ricorrenti, ut supra generalizzate e difese, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Al fine di ottenere l'accertamento di tale status, esponevano: di discendere dalla sig.ra (altrimenti conosciuta come o Persona_1 Controparte_3 [...]
o , nata nel Comune di San Marco D'Alunzio (ME) il 12.08.1909 e ivi CP_4 CP_5
coniugatasi in data 25.03.1927 con il sig. (alias o Controparte_6 Persona_2
o ; che dal predetto matrimonio nasceva, in data 17.08.1936, a Reading CP_5 CP_7
(Pennsylvania – Stati Uniti d'America), la sig.ra alias Parte_4 [...]
che la sig.ra acquisiva la cittadinanza Persona_3 Persona_1
statunitense per naturalizzazione in data 29.05.1940, quando la figlia aveva 3 Pt_4
anni; che, in data 02.02.1957, a San Marco D'Alunzio (ME), la sig.ra Parte_4
alias o contraeva matrimonio con il sig. Persona_3 Pt_4 Persona_3 CP_8
, cittadino italiano naturalizzatosi statunitense, in data 08.11.1961 a Reading
[...]
(Pennsylvania – Stati Uniti d'America; che, in costanza di tali nozze, nasceva, a West
Reading (Pennsylvania – Stati Uniti d'America), la sig.ra il Parte_5
21.12.1963; che quest'ultima, in data 03.09.1988, sposava il sig. a Persona_4
Reading (Pennsylvania – Stati Uniti d'America), divenendo così Parte_1
che da tali nozze nasceva, in data 10.05.1993, la sig.ra a Parte_6
Upper RB HI (Pennsylvania – Stati Uniti d'America); che da suddetto legame matrimoniale nasceva altresì, in data 25.12.2000, la sig.ra Parte_3
a Lewisville (Texas – Stati Uniti d'America).
[...]
Rappresentavano, altresì, le odierne richiedenti, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, che, trattandosi di una discendenza in linea materna, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si può ottenere solo in via giudiziale, non essendo possibile esperire il procedimento amministrativo.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne richiedenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando che l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, non può applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.07.2025.
***
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022, sicché, essendo la sig.ra , ava delle odierne Persona_1
istanti, nata nel Comune di San Marco D'Alunzio (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, le richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto dal resistente, l'Autorità amministrativa non può CP_1
fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, i primi riferimenti normativi in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al
15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
Nel vigore delle summenzionate disposizioni, la Corte Costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. n. 555/1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero, e, successivamente, con la sentenza n.
30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. La Corte ha ritenuto che le scrutinate disposizioni sulla cittadinanza italiana violassero palesemente il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminavano una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponevano la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'applicazione delle decisioni del Giudice delle leggi, per di più a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, si deve alla pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 4466 del 25.02.2009), con cui è stato affermato il principio secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente da un'espressa dichiarazione, volta al riacquisto della cittadinanza, resa, ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, dalla donna che l' abbia perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la privazione della cittadinanza, senza la volontà della titolare, è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)”, e tale effetto pregiudizievole non si esaurisce con la perdita non volontaria dello status civitatis, dovuta al sorgere del vincolo coniugale con un cittadino straniero, ma continua a perdurare anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
In forza di tali principi, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (Cass. SS.UU. sent. n. 4466 del 2009), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, permanente e con effetti perduranti nel tempo, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni o dei rapporti esauriti, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità. Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n.
25318 del 24.08.2022).
Alla luce dell'esaminata evoluzione giurisprudenziale, a decorrere dal
01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza opera automaticamente in capo alla cittadina, che era stata impossibilitata a trasmetterlo in applicazione di una norma precostituzionale, dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, con analoghe conseguenze a cascata per tutti i discendenti, in virtù del rapporto di filiazione. Tale diritto non potrà negarsi neppure nel caso di morte degli ascendenti degli eventuali ricorrenti, salvo che vi sia stata da parte di costoro, rinuncia espressa alla cittadinanza prima della nascita del discendente, a cui l'hanno trasferita di diritto nel momento in cui è venuto ad esistenza.
Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre rilevare che la linea di discendenza ricostruita all'interno dell'atto introduttivo del giudizio trova corrispondenza nella documentazione allegata allo stesso, debitamente tradotta ed apostillata, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (c.d.
Convenzione sull'apostille). Gli atti di nascita e i certificati di matrimonio versati in atti dimostrano, infatti, il rapporto di discendenza che lega le ricorrenti all'ascendente italiana . Persona_1
Altresì documentata e dimostrata è la naturalizzazione dell'ava Persona_1
che, nel corso dell'anno 1940, perdeva la cittadinanza italiana, acquisendo quella statunitense (v. allegato n. 6 al ricorso). Più precisamente, l'ascendente italiana rinunciava alla cittadinanza in favore di quella straniera quando la figlia Persona_3
nata il [...], aveva circa quattro anni.
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel
Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se
l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso della sig.ra che, in quanto figlia minore di una cittadina Persona_3
italiana naturalizzata americana volontariamente, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e rimasto incontestato, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadina americana, in quanto nata negli Stati Uniti d'America.
Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età. Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n.
17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in Italia (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte della sig.ra al compimento della maggiore età. Persona_3
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema
Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912.
Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art
7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge
n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava Persona_1
ha inciso sullo stato di cittadinanza della figlia, che ha perso la cittadinanza italiana a sua volta. Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis della figlia ha, Pt_4
a valle, impedito l'acquisto della cittadinanza italiana da parte delle successive discendenti, che hanno fatto ricorso a questo Tribunale.
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte della di lei figlia Per_3
che non l'ha più riacquistata secondo i modi e i tempi previsti dalla legge;
[...]
quest'ultima, a causa di tale effetto caducatorio, non ha, pertanto, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie discendenti, oggi ricorrenti.
Per le sopraesposte ragioni, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Messina, 03.09.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Francesca Panarello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4983/2024 posta in decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.07.2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Pennsylvania – Stati Uniti d'America) il 21.12.1963 e residente in 2614
Diamondwood Dr., Cedar Rapids, Iowa 52403 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
RB HI (Pennsylvania – Stati Uniti d'America) il 10.05.1993 e residente in
111 Lawrence Street, Brooklyn, New York 11201 (Stati Uniti d'America);
(C.F. ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
(Texas – Stati Uniti d'America) il 25.12.2000 e residente in 25 E Superior Street,
Chicago, IL 60611, tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Permunian (C.F. ) del Foro di Rovigo e presso il suo studio CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati, ricorrenti
contro
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope C.F._5
legis domiciliato, resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 04.12.2024, le ricorrenti, ut supra generalizzate e difese, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Al fine di ottenere l'accertamento di tale status, esponevano: di discendere dalla sig.ra (altrimenti conosciuta come o Persona_1 Controparte_3 [...]
o , nata nel Comune di San Marco D'Alunzio (ME) il 12.08.1909 e ivi CP_4 CP_5
coniugatasi in data 25.03.1927 con il sig. (alias o Controparte_6 Persona_2
o ; che dal predetto matrimonio nasceva, in data 17.08.1936, a Reading CP_5 CP_7
(Pennsylvania – Stati Uniti d'America), la sig.ra alias Parte_4 [...]
che la sig.ra acquisiva la cittadinanza Persona_3 Persona_1
statunitense per naturalizzazione in data 29.05.1940, quando la figlia aveva 3 Pt_4
anni; che, in data 02.02.1957, a San Marco D'Alunzio (ME), la sig.ra Parte_4
alias o contraeva matrimonio con il sig. Persona_3 Pt_4 Persona_3 CP_8
, cittadino italiano naturalizzatosi statunitense, in data 08.11.1961 a Reading
[...]
(Pennsylvania – Stati Uniti d'America; che, in costanza di tali nozze, nasceva, a West
Reading (Pennsylvania – Stati Uniti d'America), la sig.ra il Parte_5
21.12.1963; che quest'ultima, in data 03.09.1988, sposava il sig. a Persona_4
Reading (Pennsylvania – Stati Uniti d'America), divenendo così Parte_1
che da tali nozze nasceva, in data 10.05.1993, la sig.ra a Parte_6
Upper RB HI (Pennsylvania – Stati Uniti d'America); che da suddetto legame matrimoniale nasceva altresì, in data 25.12.2000, la sig.ra Parte_3
a Lewisville (Texas – Stati Uniti d'America).
[...]
Rappresentavano, altresì, le odierne richiedenti, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, che, trattandosi di una discendenza in linea materna, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si può ottenere solo in via giudiziale, non essendo possibile esperire il procedimento amministrativo.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per Controparte_1
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne richiedenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando che l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, non può applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.07.2025.
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Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022, sicché, essendo la sig.ra , ava delle odierne Persona_1
istanti, nata nel Comune di San Marco D'Alunzio (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, le richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto dal resistente, l'Autorità amministrativa non può CP_1
fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, i primi riferimenti normativi in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al
15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
Nel vigore delle summenzionate disposizioni, la Corte Costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. n. 555/1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero, e, successivamente, con la sentenza n.
30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. La Corte ha ritenuto che le scrutinate disposizioni sulla cittadinanza italiana violassero palesemente il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminavano una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponevano la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'applicazione delle decisioni del Giudice delle leggi, per di più a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, si deve alla pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 4466 del 25.02.2009), con cui è stato affermato il principio secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente da un'espressa dichiarazione, volta al riacquisto della cittadinanza, resa, ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, dalla donna che l' abbia perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la privazione della cittadinanza, senza la volontà della titolare, è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)”, e tale effetto pregiudizievole non si esaurisce con la perdita non volontaria dello status civitatis, dovuta al sorgere del vincolo coniugale con un cittadino straniero, ma continua a perdurare anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
In forza di tali principi, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (Cass. SS.UU. sent. n. 4466 del 2009), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, permanente e con effetti perduranti nel tempo, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni o dei rapporti esauriti, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità. Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n.
25318 del 24.08.2022).
Alla luce dell'esaminata evoluzione giurisprudenziale, a decorrere dal
01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza opera automaticamente in capo alla cittadina, che era stata impossibilitata a trasmetterlo in applicazione di una norma precostituzionale, dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, con analoghe conseguenze a cascata per tutti i discendenti, in virtù del rapporto di filiazione. Tale diritto non potrà negarsi neppure nel caso di morte degli ascendenti degli eventuali ricorrenti, salvo che vi sia stata da parte di costoro, rinuncia espressa alla cittadinanza prima della nascita del discendente, a cui l'hanno trasferita di diritto nel momento in cui è venuto ad esistenza.
Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre rilevare che la linea di discendenza ricostruita all'interno dell'atto introduttivo del giudizio trova corrispondenza nella documentazione allegata allo stesso, debitamente tradotta ed apostillata, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (c.d.
Convenzione sull'apostille). Gli atti di nascita e i certificati di matrimonio versati in atti dimostrano, infatti, il rapporto di discendenza che lega le ricorrenti all'ascendente italiana . Persona_1
Altresì documentata e dimostrata è la naturalizzazione dell'ava Persona_1
che, nel corso dell'anno 1940, perdeva la cittadinanza italiana, acquisendo quella statunitense (v. allegato n. 6 al ricorso). Più precisamente, l'ascendente italiana rinunciava alla cittadinanza in favore di quella straniera quando la figlia Persona_3
nata il [...], aveva circa quattro anni.
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel
Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se
l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso della sig.ra che, in quanto figlia minore di una cittadina Persona_3
italiana naturalizzata americana volontariamente, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e rimasto incontestato, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadina americana, in quanto nata negli Stati Uniti d'America.
Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età. Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n.
17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in Italia (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte della sig.ra al compimento della maggiore età. Persona_3
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema
Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912.
Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art
7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge
n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava Persona_1
ha inciso sullo stato di cittadinanza della figlia, che ha perso la cittadinanza italiana a sua volta. Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis della figlia ha, Pt_4
a valle, impedito l'acquisto della cittadinanza italiana da parte delle successive discendenti, che hanno fatto ricorso a questo Tribunale.
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte della di lei figlia Per_3
che non l'ha più riacquistata secondo i modi e i tempi previsti dalla legge;
[...]
quest'ultima, a causa di tale effetto caducatorio, non ha, pertanto, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alle proprie discendenti, oggi ricorrenti.
Per le sopraesposte ragioni, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Messina, 03.09.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Francesca Panarello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.