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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12/09/02 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2153/2023, assunta in decisione il 12.9.02, vertente tra:
c.f. ., rapp.ta e difesa dall'avv. Melina Parte_1 C.F._1
Consuelo Sangiovanni, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea trav. Priv. 5, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avvocati Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, Angelo Labrini, giusta C.F._2 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 22.9.2021, la Sig.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., Parte_1 volto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex art. 13 L.118/71 dalla data del
25.5.2021 (visita di revisione), o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il Persona_1 quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra la sussistenza dei requisiti Pt_1 sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento di prime cure recante il NRG 3326/2021, accertato che: “la ricorrente risulta affetta da: - Ritardo mentale moderato. Codice 1006: 61%; Psicosi d'innesto con turbe comportamentali.
Codice 2303 (analogico): 15%; Rinite ipertrofica. Codice 6010: 11%. Applicando la Formula di Balthazard per le patologie della paziente si raggiunge una percentuale pari al 70%.” concludeva che: “Non presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Percentuale riscontrata pari al 70%.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della Sig.ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale si richiedeva di accertare il Pt_1 diritto al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex art. 13 L.118/71 posto che: “visto il quadro complessivo particolarmente complesso, il CTU, sull'accertata percentuale del 70%, avrebbe dovuto applicare l'aumento del 5% per l'incidenza sulla capacità lavorativa, così come descritto nella prima parte delle modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità di cui al D.M. 05/02/1992, ai fini del raggiungimento del beneficio per cui è causa, in ragione anche dell'età della ricorrente ormai non più in grado di inserirsi nel mercato del lavoro con le residue capacità lavorative accertate.” Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Quanto al requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è
l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante indicata.: quindi non vi è alcun errore diagnostico né tantomeno alcuno sviamento dalle patologie già prese in (seria) considerazione.Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.”
Nel corso del presente giudizio, all'udienza dell'11.4.25, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la ctu, disponeva la nomina di nuovo consulente, nella persona del dott. Per_2
[...]
Il CTU, in data 8.7.02, depositava integrazione della relazione peritale, riconoscendo in capo alla sig.ra la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno Pt_1 mensile d'invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 (Percentuale riscontrata pari al 78%.), con decorrenza IO 02 (data visita).
La causa viene, pertanto, assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma,
c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo alla Sig.ra del diritto Parte_1 all'assegno mensile d'invalidità civile a far data da GG 02 (data della visita peritale) non ritenendo, peraltro, sussistenti elementi di rilievo tali da discostarsi dalla sopradetta decorrenza.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche al deposito del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 (percentuale riscontrata pari al 78%.), con decorrenza IO 02 (data visita), come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 8.7.02 dal Dott. Persona_2
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1 favore del Dott. e del Dott. come da separati Persona_1 Persona_2 provvedimenti.
Reggio Calabria, lì 12.9.02
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12/09/02 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2153/2023, assunta in decisione il 12.9.02, vertente tra:
c.f. ., rapp.ta e difesa dall'avv. Melina Parte_1 C.F._1
Consuelo Sangiovanni, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea trav. Priv. 5, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avvocati Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, Angelo Labrini, giusta C.F._2 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 22.9.2021, la Sig.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., Parte_1 volto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex art. 13 L.118/71 dalla data del
25.5.2021 (visita di revisione), o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il Persona_1 quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla sig.ra la sussistenza dei requisiti Pt_1 sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento di prime cure recante il NRG 3326/2021, accertato che: “la ricorrente risulta affetta da: - Ritardo mentale moderato. Codice 1006: 61%; Psicosi d'innesto con turbe comportamentali.
Codice 2303 (analogico): 15%; Rinite ipertrofica. Codice 6010: 11%. Applicando la Formula di Balthazard per le patologie della paziente si raggiunge una percentuale pari al 70%.” concludeva che: “Non presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Percentuale riscontrata pari al 70%.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della Sig.ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale si richiedeva di accertare il Pt_1 diritto al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ex art. 13 L.118/71 posto che: “visto il quadro complessivo particolarmente complesso, il CTU, sull'accertata percentuale del 70%, avrebbe dovuto applicare l'aumento del 5% per l'incidenza sulla capacità lavorativa, così come descritto nella prima parte delle modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità di cui al D.M. 05/02/1992, ai fini del raggiungimento del beneficio per cui è causa, in ragione anche dell'età della ricorrente ormai non più in grado di inserirsi nel mercato del lavoro con le residue capacità lavorative accertate.” Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Quanto al requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è
l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante indicata.: quindi non vi è alcun errore diagnostico né tantomeno alcuno sviamento dalle patologie già prese in (seria) considerazione.Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.”
Nel corso del presente giudizio, all'udienza dell'11.4.25, questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la ctu, disponeva la nomina di nuovo consulente, nella persona del dott. Per_2
[...]
Il CTU, in data 8.7.02, depositava integrazione della relazione peritale, riconoscendo in capo alla sig.ra la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno Pt_1 mensile d'invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 (Percentuale riscontrata pari al 78%.), con decorrenza IO 02 (data visita).
La causa viene, pertanto, assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma,
c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo alla Sig.ra del diritto Parte_1 all'assegno mensile d'invalidità civile a far data da GG 02 (data della visita peritale) non ritenendo, peraltro, sussistenti elementi di rilievo tali da discostarsi dalla sopradetta decorrenza.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche al deposito del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig.ra così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 (percentuale riscontrata pari al 78%.), con decorrenza IO 02 (data visita), come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 8.7.02 dal Dott. Persona_2
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1 favore del Dott. e del Dott. come da separati Persona_1 Persona_2 provvedimenti.
Reggio Calabria, lì 12.9.02
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino