Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00162/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 01104/2023
OGGETTO:
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla società Panchetti Immobiliare s.r.l. contro l’AR – Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Toscana, nei confronti del comune di San Giuliano Terme per l’annullamento: i ) della nota prot. n. 2021/20989/302756 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto “ Esito accertamenti analitici effettuati su campioni di rifiuti prelevati sul sito di via del Palazzetto, n.8, San Giuliano Terme (PI) ”, a firma del responsabile del dipartimento di Pisa dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana; ii ) della nota prot. n.2021/0026624 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto “ Accertamenti analitici effettuati su campioni prelevati presso la proprietà Panchetti Immobiliare s.r.l. di via del Palazzetto, n. 8, San Giuliano Terme (PI). Valutazioni ”, a firma responsabile del dipartimento di Pisa dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana; iii ) per quanto possa occorrere, della nota del 6 aprile 2021 a firma del responsabile del laboratorio dell’Area vasta sud di AR, allegata al provvedimento di diniego alla ripetizione delle analisi, avente ad oggetto “ Accertamenti analitici effettuati su campioni prelevati presso la proprietà Panchetti immobiliare srl di via del Palazzetto n. 8, San Giuliano Terme (PI). Valutazioni di Competenza ”.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 13 luglio 2021;
Vista la relazione istruttoria prot. n.0145666 del 14 settembre 2023, trasmessa con nota prot. n.0148836 del 20 settembre 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito: i ) dalla nota prot. n. 2021/20989/302756 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto “ Esito accertamenti analitici effettuati su campioni di rifiuti prelevati sul sito di via del Palazzetto, n.8, San Giuliano Terme (PI) ”, a firma del responsabile del dipartimento di Pisa dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana; ii ) dalla nota prot. n.2021/0026624 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto “ Accertamenti analitici effettuati su campioni prelevati presso la proprietà Panchetti Immobiliare s.r.l. di via del Palazzetto, n. 8, San Giuliano Terme (PI). Valutazioni ”, a firma responsabile del dipartimento di Pisa dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana; iii ) per quanto possa occorrere, dalla nota del 6 aprile 2021 a firma del responsabile del laboratorio dell’Area vasta sud di AR, allegata al provvedimento di diniego alla ripetizione delle analisi, ed avente ad oggetto “ Accertamenti analitici effettuati su campioni prelevati presso la proprietà Panchetti immobiliare srl di via del Palazzetto n. 8, San Giuliano Terme (PI). Valutazioni di Competenza ”.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificatamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:
a) La società ricorrente è proprietaria di un’area adibita a deposito di mezzi e materiali edili nel comune di San Giuliano Terme;
b) con nota prot. n.82628 del 5 novembre 2019, la polizia municipale del prefato comune, a seguito di un esposto, ha richiesto ad AR di procedere ad accertamenti analitici sull’area de qua ;
c) in data 7 novembre 2019, AR ha effettuato un sopralluogo sull’area, durante il quale sono stati accertati, inter alia : i ) un deposito di mezzi e materiali edili; ii ) cumuli di materiali e macerie di significativa dimensione, la cui natura non è stata individuata; iii ) diverse tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi); iv ) sversamenti di carburante sul suolo in adiacenza a un deposito di carburante; v ) bidoni in ferro di prodotti petroliferi privi di copertura; vi ) una macchina per il lavaggio mezzi ad acqua;
d) l’AR, con nota prot. n.89281 del 28 novembre 2019, nel riportare gli esiti del sopralluogo al comune, ha comunicato che “ i rifiuti presenti sul sito sono provenienti da cantieri estranei all’area di deposito ” ed ha ritenuto l’esistenza di “ un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi in violazione dell’art.192, comma 1, del d.lgs 152/2006 ”, rappresentando l’opportunità di adottare un’ordinanza di rimozione ex art. 192 comma 3 D.lgs. 152/2006;
e) con ordinanza di rimozione n.1 del 8 gennaio 2020, il sindaco del comune di San Giuliano Terme ha imposto la presentazione all’ente locale e ad AR di un piano di intervento finalizzato alla rimozione di tutti i rifiuti presenti sul sito e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché una successiva relazione tecnica illustrativa degli interventi effettuati, corredata dalle copie dei rapporti di prova, dalle copie di tutti i formulari di trasporto dei rifiuti allontanati e da documentazione fotografica;
f) in data 14 febbraio 2020 la società ricorrente ha trasmesso il piano di intervento per la rimozione dei rifiuti;
g) con nota prot. n.16651 del 6 marzo 2020, AR ha espresso parere favorevole riguardo al piano di intervento con alcune prescrizioni, riguardante la classificazione ed i test di cessione per l’eventuale invio a impianto di recupero di alcuni cumuli di rifiuti;
h) in data 19 novembre 2020, la società ricorrente ha proceduto al campionamento dei cumuli di rifiuti e. con successiva pec del 23 novembre 2020 ha trasmesso la planimetria dei cumuli campionati;
i) con nota del 22 dicembre 2020, l’interessata ha trasmesso al comune e all’AR i rapporti di prova delle analisi di classificazione e dei test di cessione sui rifiuti campionati, chiedendo una ulteriore proroga dei termini per il completamento dell’intervento (già concessa al 12 giugno 2021 con ordinanza n.3 del 14 gennaio 2021);
l) con nota prot. n.20989 del 19 marzo 2021, AR ha comunicato all’interessata e al comune gli esiti dei propri accertamenti analitici sui campioni prelevati: i risultati analitici sulla classificazione dei rifiuti sono risultati conformi a quelli del laboratorio di parte, mentre, il test di cessione ha evidenziato per alcuni cumuli valori di COD superiore al limite di 30 mg/l;
m) conseguentemente, AR ha invitato la società a formulare una proposta di gestione dei rifiuti conforme a quanto previsto dalla vigente normativa procedendo, nel caso di smaltimento in discarica, all’effettuazione dei relativi test di ammissibilità; l’interessata non ha inviato nessuna proposta;
n) con nota del 2 aprile 2021, la società ricorrente ha contestato che il disallineamento degli esiti analitici dei due laboratori riguarda solo il risultato del test di cessione relativo al parametro COD e che l’anomalo elevato valore rilevato da AR sarebbe incongruente con quanto riscontrato in fase di campionamento, chiedendo che venga effettuato un nuovo campionamento in sito, con conseguente nuovo test analitico;
o) con nota prot. n.26624 del 9 aprile 2021, l’AR, richiamando ed allegando la nota del responsabile del laboratorio con le valutazioni sulla correttezza degli esiti analitici, ha rigettato la richiesta di un nuovo campionamento.
3. L’interessata ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 13 luglio 2021, affidandosi a due motivi di ricorso, rispettivamente rubricati: i ) “ Illegittimità degli atti impugnati per la violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione e dei principi di imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti, del difetto di istruttoria, dell’illogicità manifesta e della motivazione insufficiente ed apodittica ”; ii ) “ Illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione e falsa applicazione dell’art.192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, dell’art.97 della Costituzione e dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché degli artt.5 e 11 del d.m. 5 febbraio 1998 e dell’Allegato 2 al d.m. 25 ottobre 1999, n. 471. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti, del difetto di istruttoria, dell’illogicità manifesta e della motivazione insufficiente ed apodittica ”.
3.1. In estrema sintesi, con il primo motivo, la società ricorrente sostiene che, in ragione della sostanziale differenza tra i risultati registrati da due laboratori per il solo valore COD, l’AR avrebbe dovuto procedere alla ripetizione delle analisi. Con il secondo motivo, lamenta la circostanza che, se per le operazioni di campionamento si può affermare che le stesse siano state compiute in contraddittorio con i propri tecnici – ancorché senza il prelievo di un terzo campione per le controanalisi – lo stesso non può dirsi per la verifica dei valori raccolti dai due laboratori, dove non è stata garantita la partecipazione procedimentale. In tesi della ricorrente, AR si è rifiutata illegittimamente di effettuare una nuova indagine sui campioni prelevati, impedendo così alla società di dare seguito al piano di intervento per la rimozione dei rifiuti ed il loro recupero; peraltro, quella del prelievo dei controcampioni, rappresenta una regola positivizzata dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 ed il criterio che deve informare ogni attività di campionamento propedeutica alla caratterizzazione del rifiuto.
4. Nel corso del procedimento:
a) l’AR ha fatto pervenire memorie datate 19 novembre 2021 a mezzo delle quali ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso, atteso che le note impugnate sono atti infraprocedimentali, successivi e conseguenti all’ordinanza sindacale n.1/2020, privi di valenza e di contenuto provvedimentale; e, comunque, l’infondatezza del gravame nel merito;
b) il competente Ministero, con nota prot. n.0148836 del 20 settembre 2023, ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n.0145666 datata 14 settembre 2023, condividendo il tenore delle memorie di AR;
c) con nota presidenziale del 10 maggio 2024, è stato chiesto alle parti se continui a sussistere l'interesse alla definizione del giudizio; se il ricorso sia stato eventualmente trasposto in sede giurisdizionale; se vi siano state sopravvenienze, nel corso del tempo, ulteriori rispetto a quelle già acquisite al fascicolo d'ufficio; se sussistano connessioni con altri ricorsi pendenti; con espresso avviso che il mancato riscontro alla sollecitazione presidenziale potrà essere valutato anche ai fini della eventuale declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, ovvero agli effetti di cui agli artt. 116, comma 2, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a.;
d) alla prefata sollecitazione presidenziale, peraltro ribadita dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con foglio prot. n.0104501 del 5 giugno 2024, ha reso riscontro solamente l’AR con nota del 13 giugno 2024, recante protocollo ministeriale in entrata n.0109256 di pari data, sostenendo la mancanza di elementi impediti alla decisione del ricorso.
5. Nell’adunanza del 19 febbraio 2025, l’affare è stato deciso.
6. La sezione ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto è stato proposto avverso atti non definitivi.
Le note impugnate, emesse nell’ambito del procedimento ex art.192 del d.lgs. n.152 del 2006, sono atti infraprocedimentali, successivi e conseguenti all’ordinanza sindacale n.1/2020, privi di valenza e di contenuto provvedimentale. Infatti, la società ricorrente non ha ancora presentato la proposta di gestione dei rifiuti richiesta con nota del 19 marzo 2021; l’AR non ha espresso alcun parere ed il Comune non ha, al momento, adottato alcun provvedimento contenente un divieto di recupero e/o un ordine di smaltimento dei rifiuti.
Gli atti impugnati non producono alcuna lesione della sfera giuridica della società ricorrente, conseguentemente non assumono alcuna valenza provvedimentale e non possono essere impugnati in via diretta ed autonoma.
7. Per quanto precede, la sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas