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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n.1377/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati: Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. Dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1377/2023
TRA
(10.06.1965- Barletta), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. to CO NT;
-Appellante- E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_1
Stato di Bari;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1910/2023 del 25.05.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva in parte la domanda proposta con ricorso del 21.12.2022 da Parte_1
, il quale aveva lamentato la propria indebita esclusione dall'assegnazione
[...] della c.d. Carta del docente, allegando all'uopo di aver prestato attività lavorativa, in qualità di docente, con contratti di insegnamento a tempo determinato, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 “fino al termine delle attività didattiche” (ovvero fino al 30 giugno di ogni anno scolastico) e, per l'effetto, dichiarava il diritto dello stesso a fruire del beneficio in questione limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, condannando il all'accredito della somma di € 500,00 sulla Controparte_1 carta elettronica a generarsi per l'anno in questione, rigettando nel resto il ricorso e compensando tra le parti le spese di lite. 2. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il docente ha interposto appello, per i motivi di seguito indicati e valutati, chiedendo, in parziale riforma della statuizione gravata, accogliersi integralmente la domanda come proposta in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Ripristinato il contraddittorio, il resisteva e Controparte_1 chiedeva confermarsi la sentenza gravata. Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti da parte appellante, questa Corte decideva la causa all'odierna udienza come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il Tribunale del lavoro di Foggia argomentava la decisione sulla base dei tempi a disposizione dei docenti di ruolo per la spendita delle somme caricate sulla carta (ex art. 3, commi 2 e 3 del D.P.C.M. del 23.9.2015, art. 3 comma 2 e art. 6 del D.P.C.M. del 28.11.2016) e della conseguente possibile discriminazione in favore dei docenti a tempo determinato qualora per questi ultimi fosse stato reso disponibile un importo per annualità per le quali i docenti a tempo indeterminato non avevano più la possibilità di spesa. Il primo giudice affermava, in sintesi, che “in definitiva, riconoscere l'accredito correlato a tutte le annualità azionate (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022) comporterebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo (poiché questi ultimi non possono più fruirne, spirati i termini normativamente previsti, né possono cumulare una somma superiore ad €.1.000,00, corrispondente a due annualità, ove la prima non sia stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito). Alla parte ricorrente spetta quindi: a) la carta elettronica per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso, in cui vi sia l'incarico di docenza;
b) l'annualità pregressa – relativa al corrispondente anno di servizio – solo ove, al momento del deposito del ricorso, la stessa sia ancora parimenti fruibile dal docente a tempo indeterminato”. Concludeva, affermando che “deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della complessiva somma di € 500,00, limitatamente all'anno scolastico
2021/2022, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del all'accredito del relativo CP_2 importo”. 4. L'appellante impugna la statuizione di primo grado tramite tre motivi di doglianza. 4.1. Censura l'impugnata sentenza laddove il Giudicante ha erroneamente applicato l'art. 3 D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 a mente del quale per i docenti di ruolo gli accrediti sulla Carta in esame sono utilizzabili (solo) nell'arco dell'anno scolastico di riferimento (ovvero dall'1 settembre al 31 agosto), fermo restando (v. comma 3) che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”; per cui, argomenta il primo giudice, “da tali coordinate normative si evince che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, sicché deve ritenersi che anche un docente a tempo indeterminato non abbia diritto al beneficio oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso. In un simile contesto occorre, pertanto, evitare che, nel singolo caso concreto, 2 l'applicazione del principio di non discriminazione finisca per attribuire ai precari condizioni di impego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato”. Evidenzia all'uopo l'appellante che la suddetta disposizione non implica in realtà alcuna decadenza implicita da un diritto attribuito per legge, posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale non attiene al diritto azionato bensì solo ad una facoltà ad esso inerente, osservando che il , mentre ha erogato CP_1 spontaneamente ai docenti di ruolo il suddetto beneficio tramite la cd. Carta del docente, ha negato l'identico beneficio al docente non di ruolo che quindi – cosa che il Tribunale non ha adeguatamente valutato – non ha mai potuto godere dello stesso vantaggio solo in ragione della tipologia di contrato di lavoro precario. 4.2. Con il secondo rilievo censorio si duole dell'omessa condanna, ai danni del
, al pagamento degli accessori di legge sull'importo complessivamente CP_1 spettante a titolo di carta elettronica del docente. 4.3. Si duole, infine, anche del capo relativo alle spese del giudizio, compensate dal primo giudice in ragione “della novità della vicenda”, invocando la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. CP_1
5. L'appello è fondato e va accolto. 5.1. Va premesso che, in tema, è intervenuta di recente la sentenza n. 29961/2023 della S.C. che ha affermato i seguenti principi: a) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
b) se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
c) al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. d) la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 3 e) Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità
f) se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. 5.2. Tanto rilevato, se è vero che (come peraltro riconosciuto in termini generali nell'impugnata sentenza) ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, è anche vero che non può ritenersi sussistente alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di parte di certa giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. Ed invero, la Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE. Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che qui non è in discussione avendo la docente documentato di essere stata assunta a tempo indeterminato dal dall'1.9.2022). CP_1
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, 4 secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016). Non si condivide dunque la sentenza impugnata in quanto alla Corte pare irragionevole limitare la fruizione del beneficio economico erogato tramite la c.d.
“Carta docente” sulla base di una sorta di decadenza ontologica dal diritto, in quanto strettamente connesso il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva in virtù dell'eventuale residuo, altrimenti vanificandosi la sua imprescindibile funzionalità formativa.
Come giustamente rilevato nel gravame, qualora si applicasse tale principio, si assisterebbe, inammissibilmente, alla imposizione di una vera e propria causa estintiva di un diritto espressamente attribuito per legge, al di fuori di qualsiasi originaria previsione normativa e al verificarsi di una decadenza alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento. Così operando si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. 6. In definitiva l'appello dev'essere accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannato il all'attribuzione, in Controparte_1 favore di parte appellante, della Carta Docente per un importo pari al valore di € 500,00 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, così come richiesti (gli accessori di legge) già nel ricorso introduttivo della lite. Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa alla esclusione dell'anno scolastico 2017/2018 (in relazione al quale vi è stata pronuncia di intervenuta prescrizione del relativo diritto, non impugnata dall'appellante, che anzi nell'atto di appello ha escluso detta annualità), nonché il motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese di lite di primo grado. In proposito, infatti, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo 5 regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n. 6259).
Nel caso in esame, le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopravvenuto nel corso del giudizio, e poste, nella restante parte, a carico del appellato, nella misura e con le modalità di cui al dispositivo, avuto CP_1 riguardo al valore della controversia, alla sua complessità ed all'attività processuale in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/22. Limitatamente al giudizio di appello, va disposta la maggiorazione dei compensi spettanti al difensore dell'appellante nella misura del 10%, in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali di cui è corredato l'atto di gravame. L'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, afferma che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. A fronte della sicura spettanza dell'aumento, rileva la Corte che i collegamenti ipertestuali (c.d. links) contenuti nel corpo del gravame si limitano ad un numero circoscritto di documenti, riguardanti la giurisprudenza di merito di altri Tribunali, la sentenza di primo grado e gli allegati al fascicolo di parte di primo grado (questi ultimi accorpati in un'unica cartella, suddivisa al suo interno in sottocartelle), sicchè si stima congruo contenere la prevista maggiorazione nella misura del 10%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data Parte_1
21.11.2023, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, avverso la sentenza n. 1910/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in data 25.05.2023, così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1 all'attribuzione, in favore di parte appellante, della Carta Docente per un importo complessivo pari al valore di € 500,00 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994; conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna il al pagamento di metà delle spese del doppio grado CP_1 del giudizio in favore di , che liquida, nell'intero, quelle di primo Parte_1 grado in € 1.500,00 e quelle di questo grado in € 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, e che distrae in favore dell'Avv. CO NT, dichiaratosi antistatario;
compensa la residua metà di dette spese. 6 Così deciso in Bari, il 21 gennaio 2025 Il Presidente Dott. ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Elvira Palma
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati: Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. Dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1377/2023
TRA
(10.06.1965- Barletta), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. to CO NT;
-Appellante- E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_1
Stato di Bari;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1910/2023 del 25.05.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva in parte la domanda proposta con ricorso del 21.12.2022 da Parte_1
, il quale aveva lamentato la propria indebita esclusione dall'assegnazione
[...] della c.d. Carta del docente, allegando all'uopo di aver prestato attività lavorativa, in qualità di docente, con contratti di insegnamento a tempo determinato, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 “fino al termine delle attività didattiche” (ovvero fino al 30 giugno di ogni anno scolastico) e, per l'effetto, dichiarava il diritto dello stesso a fruire del beneficio in questione limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, condannando il all'accredito della somma di € 500,00 sulla Controparte_1 carta elettronica a generarsi per l'anno in questione, rigettando nel resto il ricorso e compensando tra le parti le spese di lite. 2. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il docente ha interposto appello, per i motivi di seguito indicati e valutati, chiedendo, in parziale riforma della statuizione gravata, accogliersi integralmente la domanda come proposta in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Ripristinato il contraddittorio, il resisteva e Controparte_1 chiedeva confermarsi la sentenza gravata. Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti da parte appellante, questa Corte decideva la causa all'odierna udienza come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il Tribunale del lavoro di Foggia argomentava la decisione sulla base dei tempi a disposizione dei docenti di ruolo per la spendita delle somme caricate sulla carta (ex art. 3, commi 2 e 3 del D.P.C.M. del 23.9.2015, art. 3 comma 2 e art. 6 del D.P.C.M. del 28.11.2016) e della conseguente possibile discriminazione in favore dei docenti a tempo determinato qualora per questi ultimi fosse stato reso disponibile un importo per annualità per le quali i docenti a tempo indeterminato non avevano più la possibilità di spesa. Il primo giudice affermava, in sintesi, che “in definitiva, riconoscere l'accredito correlato a tutte le annualità azionate (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022) comporterebbe una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo (poiché questi ultimi non possono più fruirne, spirati i termini normativamente previsti, né possono cumulare una somma superiore ad €.1.000,00, corrispondente a due annualità, ove la prima non sia stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito). Alla parte ricorrente spetta quindi: a) la carta elettronica per l'anno scolastico in corso al momento del deposito del ricorso, in cui vi sia l'incarico di docenza;
b) l'annualità pregressa – relativa al corrispondente anno di servizio – solo ove, al momento del deposito del ricorso, la stessa sia ancora parimenti fruibile dal docente a tempo indeterminato”. Concludeva, affermando che “deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della complessiva somma di € 500,00, limitatamente all'anno scolastico
2021/2022, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del all'accredito del relativo CP_2 importo”. 4. L'appellante impugna la statuizione di primo grado tramite tre motivi di doglianza. 4.1. Censura l'impugnata sentenza laddove il Giudicante ha erroneamente applicato l'art. 3 D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 a mente del quale per i docenti di ruolo gli accrediti sulla Carta in esame sono utilizzabili (solo) nell'arco dell'anno scolastico di riferimento (ovvero dall'1 settembre al 31 agosto), fermo restando (v. comma 3) che “la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”; per cui, argomenta il primo giudice, “da tali coordinate normative si evince che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, sicché deve ritenersi che anche un docente a tempo indeterminato non abbia diritto al beneficio oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso. In un simile contesto occorre, pertanto, evitare che, nel singolo caso concreto, 2 l'applicazione del principio di non discriminazione finisca per attribuire ai precari condizioni di impego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato”. Evidenzia all'uopo l'appellante che la suddetta disposizione non implica in realtà alcuna decadenza implicita da un diritto attribuito per legge, posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale non attiene al diritto azionato bensì solo ad una facoltà ad esso inerente, osservando che il , mentre ha erogato CP_1 spontaneamente ai docenti di ruolo il suddetto beneficio tramite la cd. Carta del docente, ha negato l'identico beneficio al docente non di ruolo che quindi – cosa che il Tribunale non ha adeguatamente valutato – non ha mai potuto godere dello stesso vantaggio solo in ragione della tipologia di contrato di lavoro precario. 4.2. Con il secondo rilievo censorio si duole dell'omessa condanna, ai danni del
, al pagamento degli accessori di legge sull'importo complessivamente CP_1 spettante a titolo di carta elettronica del docente. 4.3. Si duole, infine, anche del capo relativo alle spese del giudizio, compensate dal primo giudice in ragione “della novità della vicenda”, invocando la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. CP_1
5. L'appello è fondato e va accolto. 5.1. Va premesso che, in tema, è intervenuta di recente la sentenza n. 29961/2023 della S.C. che ha affermato i seguenti principi: a) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
b) se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
c) al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. d) la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 3 e) Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità
f) se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. 5.2. Tanto rilevato, se è vero che (come peraltro riconosciuto in termini generali nell'impugnata sentenza) ai docenti ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, è anche vero che non può ritenersi sussistente alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di parte di certa giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. Ed invero, la Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE. Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale (ciò che qui non è in discussione avendo la docente documentato di essere stata assunta a tempo indeterminato dal dall'1.9.2022). CP_1
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, 4 secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016). Non si condivide dunque la sentenza impugnata in quanto alla Corte pare irragionevole limitare la fruizione del beneficio economico erogato tramite la c.d.
“Carta docente” sulla base di una sorta di decadenza ontologica dal diritto, in quanto strettamente connesso il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva in virtù dell'eventuale residuo, altrimenti vanificandosi la sua imprescindibile funzionalità formativa.
Come giustamente rilevato nel gravame, qualora si applicasse tale principio, si assisterebbe, inammissibilmente, alla imposizione di una vera e propria causa estintiva di un diritto espressamente attribuito per legge, al di fuori di qualsiasi originaria previsione normativa e al verificarsi di una decadenza alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento. Così operando si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. 6. In definitiva l'appello dev'essere accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannato il all'attribuzione, in Controparte_1 favore di parte appellante, della Carta Docente per un importo pari al valore di € 500,00 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, così come richiesti (gli accessori di legge) già nel ricorso introduttivo della lite. Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa alla esclusione dell'anno scolastico 2017/2018 (in relazione al quale vi è stata pronuncia di intervenuta prescrizione del relativo diritto, non impugnata dall'appellante, che anzi nell'atto di appello ha escluso detta annualità), nonché il motivo di gravame concernente la regolamentazione delle spese di lite di primo grado. In proposito, infatti, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo 5 regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n. 6259).
Nel caso in esame, le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopravvenuto nel corso del giudizio, e poste, nella restante parte, a carico del appellato, nella misura e con le modalità di cui al dispositivo, avuto CP_1 riguardo al valore della controversia, alla sua complessità ed all'attività processuale in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/22. Limitatamente al giudizio di appello, va disposta la maggiorazione dei compensi spettanti al difensore dell'appellante nella misura del 10%, in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali di cui è corredato l'atto di gravame. L'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, afferma che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. A fronte della sicura spettanza dell'aumento, rileva la Corte che i collegamenti ipertestuali (c.d. links) contenuti nel corpo del gravame si limitano ad un numero circoscritto di documenti, riguardanti la giurisprudenza di merito di altri Tribunali, la sentenza di primo grado e gli allegati al fascicolo di parte di primo grado (questi ultimi accorpati in un'unica cartella, suddivisa al suo interno in sottocartelle), sicchè si stima congruo contenere la prevista maggiorazione nella misura del 10%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data Parte_1
21.11.2023, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, avverso la sentenza n. 1910/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in data 25.05.2023, così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Controparte_1 all'attribuzione, in favore di parte appellante, della Carta Docente per un importo complessivo pari al valore di € 500,00 anche per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994; conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna il al pagamento di metà delle spese del doppio grado CP_1 del giudizio in favore di , che liquida, nell'intero, quelle di primo Parte_1 grado in € 1.500,00 e quelle di questo grado in € 1.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, e che distrae in favore dell'Avv. CO NT, dichiaratosi antistatario;
compensa la residua metà di dette spese. 6 Così deciso in Bari, il 21 gennaio 2025 Il Presidente Dott. ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Elvira Palma
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