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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5272/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROVIELLO DONATELLA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Roviello e dall'avv. Gianluigi Controparte_1
Carossia, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 22.01.2025.
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Grugliasco il 23/05/2009.
Dal matrimonio è nato un figlio in data 02.02.2008 a Rivoli. Per_1
Con ricorso depositato il 22/03/2024, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione, mantenimento della prole minorenne, e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese.
All'udienza del 16/01/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
I coniugi venivano autorizzati a vivere separati, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto. pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
ASSEGNA alla sig.ra la casa coniugale sita in Grugliasco (TO), Via Fratelli Bandiera Controparte_1
n. 21 interno 2, di proprietà esclusiva della IG.ra , la quale ivi abiterà con il figlio che CP_1 Per_1 ivi avrà la residenza anagrafica;
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 con tempi di permanenza presso i genitori, a settimane alternate mamma/papà e suddivisione dei periodi di ferie/vacanze tra i genitori come da piano genitoriale già prodotto (Doc. 29 e doc. 30 fascicolo
), stabilendo che i medesimi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore CP_1 interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
DISPONE che viva presso l'abitazione di ciascun genitore a settimane alternate;
Per_1
DISPONE che le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio nel tempo di permanenza del medesimo presso ciascun genitore;
nessun importo è reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole;
DISPONE che il sig. sostenga integralmente (al 100%) le spese straordinarie, sino al Pt_1 raggiungimento dell'autonomia economica del figlio (rinunciando altresì a ripetere le eventuali spese anticipate sinora), nonché le spese per il cane RG, come da Protocollo di Intesa Magistrati-Avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che il IG. rinuncia alle somme anticipate a titolo di mutuo (sino alla data del Pt_1
31.12.2024) e la IG.ra nulla avrà a richiedere a titolo di mantenimento per il figlio per il periodo CP_1 pregresso;
DÀ ATTO che le parti dichiarano concordemente che l'assegno unico resterà integralmente a disposizione della moglie;
DÀ ATTO che la sig.ra provvederà al pagamento della rata integrale di mutuo sulla casa di CP_1 proprietà (già casa coniugale) a decorrere dal mese di gennaio 2025, con impegno alla sostituzione del
IG. quale garante del mutuo secondo le disposizioni bancarie;
Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pagina 3 di 4
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5272/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROVIELLO DONATELLA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Roviello e dall'avv. Gianluigi Controparte_1
Carossia, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 22.01.2025.
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Grugliasco il 23/05/2009.
Dal matrimonio è nato un figlio in data 02.02.2008 a Rivoli. Per_1
Con ricorso depositato il 22/03/2024, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione, mantenimento della prole minorenne, e assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e Controparte_1 formulando le proprie difese.
All'udienza del 16/01/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
I coniugi venivano autorizzati a vivere separati, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto. pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
ASSEGNA alla sig.ra la casa coniugale sita in Grugliasco (TO), Via Fratelli Bandiera Controparte_1
n. 21 interno 2, di proprietà esclusiva della IG.ra , la quale ivi abiterà con il figlio che CP_1 Per_1 ivi avrà la residenza anagrafica;
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 con tempi di permanenza presso i genitori, a settimane alternate mamma/papà e suddivisione dei periodi di ferie/vacanze tra i genitori come da piano genitoriale già prodotto (Doc. 29 e doc. 30 fascicolo
), stabilendo che i medesimi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore CP_1 interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
DISPONE che viva presso l'abitazione di ciascun genitore a settimane alternate;
Per_1
DISPONE che le parti provvedano al mantenimento diretto del figlio nel tempo di permanenza del medesimo presso ciascun genitore;
nessun importo è reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole;
DISPONE che il sig. sostenga integralmente (al 100%) le spese straordinarie, sino al Pt_1 raggiungimento dell'autonomia economica del figlio (rinunciando altresì a ripetere le eventuali spese anticipate sinora), nonché le spese per il cane RG, come da Protocollo di Intesa Magistrati-Avvocati del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che il IG. rinuncia alle somme anticipate a titolo di mutuo (sino alla data del Pt_1
31.12.2024) e la IG.ra nulla avrà a richiedere a titolo di mantenimento per il figlio per il periodo CP_1 pregresso;
DÀ ATTO che le parti dichiarano concordemente che l'assegno unico resterà integralmente a disposizione della moglie;
DÀ ATTO che la sig.ra provvederà al pagamento della rata integrale di mutuo sulla casa di CP_1 proprietà (già casa coniugale) a decorrere dal mese di gennaio 2025, con impegno alla sostituzione del
IG. quale garante del mutuo secondo le disposizioni bancarie;
Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pagina 3 di 4
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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