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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 3252/2024 promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ALMA LOLLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Lugo (RA), via Risorgimento n. 17/19
- ADOTTANTE - Nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Bologna, via A. Costa n. 71
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 13.03.2025, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere la domanda di adozione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 23.07.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra nata a [...] in Controparte_2
pagina 1 di 5 data 08.09.1951, a Lugo in data 24.12.1992, che dall'unione coniugale non erano nati figli, di non avere discendenti in linea retta e che la sig.ra aveva avuto due figli, , nato a [...] CP_2 Controparte_3 in data 14.01.1977, e , nato a [...] il [...], dalla precedente unione coniugale. Controparte_1
Il ricorrente deduceva altresì di aver un ottimo rapporto con i figli della moglie che conosce sin da quando erano bambini, di aver convissuto con loro dalla data del matrimonio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi e di essere intenzionato, stante il consenso della moglie e dei suoi figli ed il ricorrere di tutte le condizioni di legge, a dare una veste giuridica a tale relazione procedendo alla loro adozione. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di Parte_1 comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 312 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare l'adozione del Sig. nato a [...] il [...] Cod. Controparte_1
Fisc. e residente in [...] da parte del ricorrente nato C.F._2 Parte_1
a Lugo il 27.07.1956 Cod. Fisc. residente in [...], a tutti gli effetti C.F._1 di legge, posponendo il cognome al cognome di nascita Dapporto e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di Faenza (RA) di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 25.08.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 11.12.2024. In data 30.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza dell'11.12.2024, compariva solo il difensore dell'adottante, che dava atto dell'impedimento a comparire dell'adottante, come da certificato medico già depositato telematicamente, e chiedeva un differimento per i medesimi incombenti, preannunciando che avrebbe presumibilmente presentato istanza di svolgimento dell'udienza in modalità mista in presenza e da remoto per consentire all'adottando di esprimere il consenso all'adozione. Il Giudice delegato rinviava pertanto il processo all'udienza del 13.03.2025 e, su successiva istanza di parte, inviava il collegamento telematico alla propria stanza virtuale per consentire all'adottando di esprimere il suo consenso all'adozione da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.. Alla suddetta udienza, il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig.
[...]
e del sig. , collegatosi da remoto all'udienza, nonché l'assenso della sig.ra Parte_1 Controparte_1
e, all'esito di tali incombenti, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva Controparte_2 per l'accoglimento della domanda di adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per l'adozione. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere la domanda di adozione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004).
pagina 2 di 5 L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
“conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 68 anni mentre l'adottante ne ha 46, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e intercorrendo tra Parte_1 adottante e adottando più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e il sig. hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 Controparte_1 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. convissuto con l'adottando da quando lo stesso era bambino. Parte_1
Anche la sig.ra rispettivamente moglie e madre di adottante e adottando, ha espresso il Controparte_2 proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.. Il sig. non è sposato e, non avendo il sig. alcun discendente diretto e posto che, CP_1 Parte_1 come risulta dal relativo certificato prodotto agli atti, il sig. , padre dell'adottando, è Persona_1 deceduto in data 20.05.2015, alcun altro assenso deve essere pertanto acquisito. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottando, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottando assimilabile a quello padre-figlio, avendo il sig. Parte_1 contribuito alla crescita del sig. con cui ha convissuto per anni a seguito del matrimonio con la di CP_1 lui madre, non vi siano dubbi che l'adozione apporterà benefici all'adottando, consentendogli di rinsaldare il rapporto che lo lega all'adottante e, più in generale, accrescendo l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. In merito, si rileva come il sig. abbia presentato contestuale domanda di adozione Parte_1 anche nei confronti dell'altro figlio della moglie, sig. . Controparte_3
Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 15.11.2024 una breve relazione informativa pagina 3 di 5 sulla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando nonché sulla condotta, moralità e idoneità dell'adottante, riferendo specificatamente quanto segue: “(i)l nucleo familiare dei signori è composto come segue:
- il sig. risiede con la moglie, (8.9.1951, Fusignano), ha un fratello Parte_1 Controparte_2 Persona_2
(11.11.1947, Lugo) residente a [...]di Romagna, e un nipote (4.2.1968, Bologna) residente a [...]
Terme.
- il sig. risiede assieme alla compagna (28.5.1983, La Spezia) e alla di lei figlia CP_1 Parte_2 Persona_4 Per_ (4.9.2019, Milano). Ha due figlie (10.12.2017, Bologna) e (11.8.2014, Bologna) che hanno la residenza Per_6 presso la madre (23.4.1974, Verona) dalla quale il sig. è separato da anni. A settimane alterne Parte_3 CP_1 le bambine alloggiano presso di lui. La madre di , risiede a Lugo, mentre il padre è deceduto. Il sig. ha un fratello CP_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
(14.01.1977, Faenza) e zii paterni e cugini a Fusignano in provincia di Ravenna. I signori si conoscono da quando aveva circa tre anni. Il sig. conobbe la sig.ra nel 1981 CP_1 Parte_1 CP_2 quando lei si stava separando dal marito. Concluse le pratiche di divorzio con quest'ultimo, nel 1990 ha intrapreso CP_2 una convivenza con e si sono sposati nel 1992. e hanno sempre vissuto con la madre trascorrendo Pt_1 CP_1 CP_3 dal padre un fine settimana ogni quindici giorni. Il sig. è stato da subito una figura di riferimento significativa per Parte_1
si è occupato a tutti gli effetti della sua crescita, della sua educazione e del suo mantenimento assieme alla madre. CP_1
Secondo quanto riferito da entrambi, hanno instaurato fin dall'inizio una relazione caratterizzata da affetto, che nel tempo è maturata nel rispetto e nella stima reciproca. La decisione di richiedere l'adozione è stata proposta dal sig. a seguito di confronto con la moglie, mosso da Parte_1 motivazioni di “affetto, solidarietà, desiderio di stare vicini” come da lui stesso riferito. Il sig. ha accolto con piacere tale proposta;
egli riconosce il ruolo significativo che ha avuto per lui e per il CP_1 Pt_1 fratello. Nel mostrare apprezzamento per il rapporto che i due hanno instaurato, in particolare il sig. esprime Parte_1 gratitudine al sig. anche per avergli permesso di diventare nonno, in quanto ha consolidato un legame con le figlie di CP_1
e con la bambina della di lui compagna, che si sta intrecciando sempre più man mano che le bambine crescono. CP_1
Il sig. frequenta molto la casa della madre e di assieme alle bambine, in passato per impegni di lavoro ha CP_1 Pt_1 affidato spesso le figlie a loro, che le tenevano presso la propria abitazione per piccoli periodi. Continuano ad organizzare fine Per_ Pers settimana o piccole vacanze di e presso di loro, da qualche tempo anche assieme a Per_6
D'altra parte è presente per e per la madre in caso di necessità, anche in relazione al fatto che la madre dal CP_1 Pt_1
2017 è ipovedente per maculopatia degenerativa. Per quanto riguarda gli aspetti di ordine economico si riferisce quanto segue. Il sig. lavora come libero professionista presso varie società in ambito cinematografico e pubblicitario con un introito CP_1 mensile che mediamente varia tra 5000 e 6000 euro al mese. Vive in un appartamento di proprietà per il quale sta pagando un mutuo. Il sig. ha lavorato come ristoratore fino all'età della pensione assieme alla moglie;
ha venduto l'attività il Parte_1
31/12/2014 e dall'anno scorso percepisce una pensione di 840 euro al mese. La moglie percepisce 1250 euro di pensione alla quale si aggiunge un assegno di invalidità di 230 euro al mese. Riferisce che hanno risparmi e casa di proprietà. (..) Preso atto di quanto relazionato, si valuta che vi siano elementi positivi in ordine alla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando”. Considerando altresì che nel presente procedimento alcuna informazione è pervenuto dalla Questura di Ravenna sul sig. e che, sulla base di quanto riferito dalla Questura di Bologna, a carico del sig. Parte_1
risulta unicamente un precedente per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di CP_1 bevande alcoliche risalente nel tempo, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene il Collegio che pagina 4 di 5 non vi sia alcun elemento ostativo all'adozione e che pertanto la relativa domanda proposta dal sig. debba essere accolta. Parte_1
Il sig. ha altresì domandato, stante la volontà in tal senso manifestata dal sig. Parte_1 CP_1
anche in udienza, l'autorizzazione a posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottando.
[...]
Anche tale domanda è meritevole di accoglimento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 135/2023 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Nella suddetta sentenza, la Corte ha argomentato la propria decisione affermando che “(l)a rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età”. Il ricorso deve essere pertanto integralmente accolto e, alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da parte Controparte_1 di nato a [...] il [...]; Parte_1
- DISPONE che assuma il cognome “ , posponendolo al proprio Controparte_1 Parte_1 cognome “ ”, in modo tale da chiamarsi;
CP_1 Persona_7
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 30.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 3252/2024 promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ALMA LOLLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Lugo (RA), via Risorgimento n. 17/19
- ADOTTANTE - Nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Bologna, via A. Costa n. 71
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 13.03.2025, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere la domanda di adozione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 23.07.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra nata a [...] in Controparte_2
pagina 1 di 5 data 08.09.1951, a Lugo in data 24.12.1992, che dall'unione coniugale non erano nati figli, di non avere discendenti in linea retta e che la sig.ra aveva avuto due figli, , nato a [...] CP_2 Controparte_3 in data 14.01.1977, e , nato a [...] il [...], dalla precedente unione coniugale. Controparte_1
Il ricorrente deduceva altresì di aver un ottimo rapporto con i figli della moglie che conosce sin da quando erano bambini, di aver convissuto con loro dalla data del matrimonio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi e di essere intenzionato, stante il consenso della moglie e dei suoi figli ed il ricorrere di tutte le condizioni di legge, a dare una veste giuridica a tale relazione procedendo alla loro adozione. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di Parte_1 comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 312 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia dichiarare l'adozione del Sig. nato a [...] il [...] Cod. Controparte_1
Fisc. e residente in [...] da parte del ricorrente nato C.F._2 Parte_1
a Lugo il 27.07.1956 Cod. Fisc. residente in [...], a tutti gli effetti C.F._1 di legge, posponendo il cognome al cognome di nascita Dapporto e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1
Comune di Faenza (RA) di provvedere ad ogni conseguente adempimento”. Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 25.08.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 11.12.2024. In data 30.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza dell'11.12.2024, compariva solo il difensore dell'adottante, che dava atto dell'impedimento a comparire dell'adottante, come da certificato medico già depositato telematicamente, e chiedeva un differimento per i medesimi incombenti, preannunciando che avrebbe presumibilmente presentato istanza di svolgimento dell'udienza in modalità mista in presenza e da remoto per consentire all'adottando di esprimere il consenso all'adozione. Il Giudice delegato rinviava pertanto il processo all'udienza del 13.03.2025 e, su successiva istanza di parte, inviava il collegamento telematico alla propria stanza virtuale per consentire all'adottando di esprimere il suo consenso all'adozione da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.. Alla suddetta udienza, il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione del sig.
[...]
e del sig. , collegatosi da remoto all'udienza, nonché l'assenso della sig.ra Parte_1 Controparte_1
e, all'esito di tali incombenti, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva Controparte_2 per l'accoglimento della domanda di adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per l'adozione. In data 28.03.2025, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di accogliere la domanda di adozione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cu al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004).
pagina 2 di 5 L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione
“conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 68 anni mentre l'adottante ne ha 46, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e intercorrendo tra Parte_1 adottante e adottando più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e il sig. hanno manifestato in udienza il loro consenso Parte_1 Controparte_1 all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. convissuto con l'adottando da quando lo stesso era bambino. Parte_1
Anche la sig.ra rispettivamente moglie e madre di adottante e adottando, ha espresso il Controparte_2 proprio assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.. Il sig. non è sposato e, non avendo il sig. alcun discendente diretto e posto che, CP_1 Parte_1 come risulta dal relativo certificato prodotto agli atti, il sig. , padre dell'adottando, è Persona_1 deceduto in data 20.05.2015, alcun altro assenso deve essere pertanto acquisito. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottando, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottando assimilabile a quello padre-figlio, avendo il sig. Parte_1 contribuito alla crescita del sig. con cui ha convissuto per anni a seguito del matrimonio con la di CP_1 lui madre, non vi siano dubbi che l'adozione apporterà benefici all'adottando, consentendogli di rinsaldare il rapporto che lo lega all'adottante e, più in generale, accrescendo l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. In merito, si rileva come il sig. abbia presentato contestuale domanda di adozione Parte_1 anche nei confronti dell'altro figlio della moglie, sig. . Controparte_3
Alle medesime conclusioni sono del resto pervenuti anche i Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 15.11.2024 una breve relazione informativa pagina 3 di 5 sulla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando nonché sulla condotta, moralità e idoneità dell'adottante, riferendo specificatamente quanto segue: “(i)l nucleo familiare dei signori è composto come segue:
- il sig. risiede con la moglie, (8.9.1951, Fusignano), ha un fratello Parte_1 Controparte_2 Persona_2
(11.11.1947, Lugo) residente a [...]di Romagna, e un nipote (4.2.1968, Bologna) residente a [...]
Terme.
- il sig. risiede assieme alla compagna (28.5.1983, La Spezia) e alla di lei figlia CP_1 Parte_2 Persona_4 Per_ (4.9.2019, Milano). Ha due figlie (10.12.2017, Bologna) e (11.8.2014, Bologna) che hanno la residenza Per_6 presso la madre (23.4.1974, Verona) dalla quale il sig. è separato da anni. A settimane alterne Parte_3 CP_1 le bambine alloggiano presso di lui. La madre di , risiede a Lugo, mentre il padre è deceduto. Il sig. ha un fratello CP_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
(14.01.1977, Faenza) e zii paterni e cugini a Fusignano in provincia di Ravenna. I signori si conoscono da quando aveva circa tre anni. Il sig. conobbe la sig.ra nel 1981 CP_1 Parte_1 CP_2 quando lei si stava separando dal marito. Concluse le pratiche di divorzio con quest'ultimo, nel 1990 ha intrapreso CP_2 una convivenza con e si sono sposati nel 1992. e hanno sempre vissuto con la madre trascorrendo Pt_1 CP_1 CP_3 dal padre un fine settimana ogni quindici giorni. Il sig. è stato da subito una figura di riferimento significativa per Parte_1
si è occupato a tutti gli effetti della sua crescita, della sua educazione e del suo mantenimento assieme alla madre. CP_1
Secondo quanto riferito da entrambi, hanno instaurato fin dall'inizio una relazione caratterizzata da affetto, che nel tempo è maturata nel rispetto e nella stima reciproca. La decisione di richiedere l'adozione è stata proposta dal sig. a seguito di confronto con la moglie, mosso da Parte_1 motivazioni di “affetto, solidarietà, desiderio di stare vicini” come da lui stesso riferito. Il sig. ha accolto con piacere tale proposta;
egli riconosce il ruolo significativo che ha avuto per lui e per il CP_1 Pt_1 fratello. Nel mostrare apprezzamento per il rapporto che i due hanno instaurato, in particolare il sig. esprime Parte_1 gratitudine al sig. anche per avergli permesso di diventare nonno, in quanto ha consolidato un legame con le figlie di CP_1
e con la bambina della di lui compagna, che si sta intrecciando sempre più man mano che le bambine crescono. CP_1
Il sig. frequenta molto la casa della madre e di assieme alle bambine, in passato per impegni di lavoro ha CP_1 Pt_1 affidato spesso le figlie a loro, che le tenevano presso la propria abitazione per piccoli periodi. Continuano ad organizzare fine Per_ Pers settimana o piccole vacanze di e presso di loro, da qualche tempo anche assieme a Per_6
D'altra parte è presente per e per la madre in caso di necessità, anche in relazione al fatto che la madre dal CP_1 Pt_1
2017 è ipovedente per maculopatia degenerativa. Per quanto riguarda gli aspetti di ordine economico si riferisce quanto segue. Il sig. lavora come libero professionista presso varie società in ambito cinematografico e pubblicitario con un introito CP_1 mensile che mediamente varia tra 5000 e 6000 euro al mese. Vive in un appartamento di proprietà per il quale sta pagando un mutuo. Il sig. ha lavorato come ristoratore fino all'età della pensione assieme alla moglie;
ha venduto l'attività il Parte_1
31/12/2014 e dall'anno scorso percepisce una pensione di 840 euro al mese. La moglie percepisce 1250 euro di pensione alla quale si aggiunge un assegno di invalidità di 230 euro al mese. Riferisce che hanno risparmi e casa di proprietà. (..) Preso atto di quanto relazionato, si valuta che vi siano elementi positivi in ordine alla convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando”. Considerando altresì che nel presente procedimento alcuna informazione è pervenuto dalla Questura di Ravenna sul sig. e che, sulla base di quanto riferito dalla Questura di Bologna, a carico del sig. Parte_1
risulta unicamente un precedente per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di CP_1 bevande alcoliche risalente nel tempo, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene il Collegio che pagina 4 di 5 non vi sia alcun elemento ostativo all'adozione e che pertanto la relativa domanda proposta dal sig. debba essere accolta. Parte_1
Il sig. ha altresì domandato, stante la volontà in tal senso manifestata dal sig. Parte_1 CP_1
anche in udienza, l'autorizzazione a posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottando.
[...]
Anche tale domanda è meritevole di accoglimento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 135/2023 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 299 c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Nella suddetta sentenza, la Corte ha argomentato la propria decisione affermando che “(l)a rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età”. Il ricorso deve essere pertanto integralmente accolto e, alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da parte Controparte_1 di nato a [...] il [...]; Parte_1
- DISPONE che assuma il cognome “ , posponendolo al proprio Controparte_1 Parte_1 cognome “ ”, in modo tale da chiamarsi;
CP_1 Persona_7
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 30.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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