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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.643 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 643 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra nata il [...] a [...] residente a [...]Parte_1
-loc. Morciola (PU), via Tarantelli n.35, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'
Avv. Pamela Pasquini,
E
Il sig. nato il [...] a [...] residente a [...]Parte_2
loc. Morciola (PU), via Tarantelli n.35 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'
Avv. Domenico Surace
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20 dicembre 2024, i ricorrenti, esponevano quanto segue: Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni: All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 05- 06.03.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 07 Giugno 2009 nel comune di Pesaro,
[...]
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Pesaro (PU) al N. 50 P. 1 anno
2009 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pesaro (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 21.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 643 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra nata il [...] a [...] residente a [...]Parte_1
-loc. Morciola (PU), via Tarantelli n.35, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'
Avv. Pamela Pasquini,
E
Il sig. nato il [...] a [...] residente a [...]Parte_2
loc. Morciola (PU), via Tarantelli n.35 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'
Avv. Domenico Surace
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20 dicembre 2024, i ricorrenti, esponevano quanto segue: Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni: All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 05- 06.03.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 07 Giugno 2009 nel comune di Pesaro,
[...]
trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Pesaro (PU) al N. 50 P. 1 anno
2009 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pesaro (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 21.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone