Sentenza breve 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 17/03/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2024, proposto da RI ON, rappresentata e difesa dagli avv. ti Antonio Giordano e Filomena Di Donna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio fisico eletto presso il Responsabile p.t. dell’Ufficio di Segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa in Napoli Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
“dell’ordinanza n. 82 del 07/02/2024 e n. 77 del 29.01.2024, e richiesta di sospensione del provvedimento di sgombero in danno della Sig.ra ON RI, emessa dal Sindaco di Napoli, in data 02.02.2024 e notificata contestualmente avente ad oggetto: “ Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio ERP di proprietà del Comune di Napoli, sito in quartiere Piscinola, Via Giovanni Ansaldo n.8, Edificio 7, Scala B, piano 3, Int. 23, per il rilascio immediato di alloggio di proprietà del Comune di Napoli codice alloggio”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e che, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione della sentenza in forma semplificata, “ può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
CONSIDERATO che con ricorso, depositato in data 18 aprile 2024, RI ON ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 77 del 29 gennaio 2024 e dell’ordinanza n. 82 del 2 febbraio 2024, di rettifica della precedente, emesse dal Comune di Napoli nei suoi confronti, aventi ad oggetto: “ Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio ERP di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli - quartiere Piscinola - Via Giovanni Ansaldo n. 8, Edificio 7, Scala B, Piano 3°, Int. 23 – B.U. 910021015, abusivamente occupato dalla sig.ra ON RI nata a…il….., unitamente al proprio numero familiare. ”;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I. Violazione di legge (art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione al comma 4/bis), eccesso di potere (carenza assoluta del presupposto – arbitrarietà – sviamento – violazione del giusto procedimento – abnormità – difetto di motivazione – difetto di istruttoria, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; Violazione del principio della tutela dell’affidamento, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per carenza di motivazione, eccesso di potere per illogicità manifesta, eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
CONSIDERATO che il Comune di Napoli:
- si è costituito a resistere in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso in quanto parte ricorrente, entro il temine di 60 giorni previsto dal d.P.R. n. 1199/1971, si sarebbe limitata a depositare il ricorso innanzi a questo Tribunale senza notificare alcun avviso o atto di trasposizione ad esso Comune opponente che era venuto a conoscenza della pendenza del presente giudizio solo nei giorni precedenti e per puro caso, a seguito di interlocuzione relativa al ricorso straordinario con la Prefettura di Napoli; ne ha comunque dedotto l’infondatezza e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;
- ha poi depositato la Relazione illustrativa del Servizio Politiche della Casa prot. n. PG/276541 del 25 marzo 2024 con i relativi allegati;
- ha prodotto una memoria con la quale ha rappresentato di avere denegato la regolarizzazione del rapporto locativo in merito all’alloggio per cui è causa, richiesta da parte ricorrente, con Disposizione Dirigenziale n. 42 del 17 luglio 2023 e nel contempo di avere diffidato l’odierna ricorrente a lasciare l’alloggio libero da persone e cose entro 60 giorni dalla notifica; ha altresì rappresentato che, non avendo parte ricorrente ottemperato erano state adottate l’ordinanza n. 77 del 29 gennaio 2024 (e n. 82 del 2 febbraio 2024 di rettifica di errore materiale circa il codice alloggio) con cui era stato disposto lo sgombero coatto del cespite; ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto le doglianze di cui all’odierno ricorso sarebbero state dedotte unicamente avverso le motivazioni contenute nella citata Disposizione Dirigenziale n. 42 del 17 luglio 2023, quale atto presupposto non impugnato e quindi intangibile, mentre non sarebbe stata fatta alcuna deduzione sugli atti esecutivi di detta disposizione; ha infine comunque ribadito l’infondatezza nel merito del ricorso stesso;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 13 marzo 2025 il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e i difensori nulla hanno osservato in merito. Inoltre è stato dato avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;
RITENUTO di confermare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, di cui all’avviso del Collegio alla camera di consiglio del 13 marzo 2025, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
RITENUTO infatti:
- che la presente controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attenendo al rapporto paritetico originatosi dall’occupazione (titolata o meno) dell’immobile, rispetto al quale tale ultimo giudice può eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo;
- si attaglia al caso di specie l’insegnamento del supremo giudice della giurisdizione, fatto proprio dalla Sezione ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 dicembre 2024, n. 7412, 11 novembre 2024, n. 6076, 5 giugno 2024, n. 3563, 19 aprile 2023, n. 2401e 17 febbraio 2022, n. 1081) e dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, con il quale in tema di alloggi ERP ha avuto modo, anche di recente, di precisare quanto segue: “ Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). ” (così Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021 n. 621; i suddetti concetti sono stati ribaditi nella successiva sentenza delle SS.UU. 20 luglio 2021 n. 20761 e ordinanza delle SS.UU. 9 febbraio 2023, n. 4012);
RILEVATO che con la suddetta ordinanza è stato disposto lo sgombero di un alloggio espressamente dichiarato di proprietà del Comune di Napoli “ di edilizia residenziale pubblica ” (ERP) in applicazione dell’art. 30 del regolamento regionale n. 11/2019, richiamato nello stesso provvedimento, il cui comma 2 consente all’amministrazione comunale territorialmente competente di disporre “ con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo ”, a seguito dell’adozione della Disposizione Dirigenziale n. 42 del 17 luglio 2023, con cui il medesimo Comune di Napoli ha disposto il diniego dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo in merito all’alloggio per cui è causa, presentata da parte ricorrente, e la contestuale diffida, che parte resistente assume non essere stata impugnata, circostanza non contestata da parte ricorrente;
RITENUTO che, applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie oggetto di gravame, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge ex art. 11 c.p.a.;
RITENUTO equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto anche dell’esito in rito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO