Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice Rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 80/2022 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01/01/1955, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. AN SA del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brugherio (MB), 20861, Via Oberdan n. 27,
ATTORE
contro
:
( ) nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
14/02/1953
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_3
, ( nato a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_4
tutti rappresentati assistiti e difesi dall'avv.PASSERINI MAURIZIO del foro di Sondrio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIALE STAMPA , 4 22015
GRAVEDONA ed UNITI (CO) e al domicilio digitale all'indirizzo pec
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pagina 1 di 20
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
- INTERVENUTO-
Oggetto: Impugnazione del testamento e azione di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: previa formazione ex art. 556 c.c. della massa di tutti i beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte, riunendovi fittiziamente i beni di cui la SI.ra ha disposto Controparte_3
a titolo di donazione in favore dei SI.ri e Parte_2 Controparte_1 CP_2
secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 c.c.,
[...]
e previa conseguente determinazione dell'ammontare della quota di cui la defunta SI.ra
[...]
non poteva liberamente disporre, accertare e dichiarare la lesione della quota di CP_3
legittima spettante al legittimario SI. e, conseguentemente, accertare e Parte_1 dichiarare l'inefficacia nei confronti del SI. delle disposizioni del Parte_1
testamento della SI.ra e delle donazioni dalla stessa effettuate in favore dei Controparte_3
SI.ri e nella parte in cui ledono la quota di legittima CP_1 CP_2 Parte_2 del SI. e, per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima Parte_1
spettante al SI. mediante riduzione delle disposizioni del testamento della Parte_1
SI.ra e delle donazioni dalla stessa effettuate in favore dei SI.ri Controparte_3 CP_1
e nella parte in cui ledono la quota di legittima del SI.
[...] CP_2 Parte_2 [...]
Parte_1
Per l'ulteriore effetto, ordinare la trascrizione nei pubblici registri immobiliari delle quote di comproprietà o proprietà spettanti al legittimario SI. in conseguenza del Parte_1
reintegro della sua quota di legittima mediante riduzione.
Per l'ulteriore effetto, ordinare la divisione della massa ereditaria della SI.ra Controparte_3
mediante assegnazione e attribuzione a ciascun coerede della quota ad esso spettante e, in particolar modo, assegnando e attribuendo al SI. la quota ad esso Parte_1
pagina 2 di 20 spettante in forza della reintegrazione della sua quota di legittima conseguente all'accoglimento dell'azione di riduzione, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi di compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi in base al mutato valore del bene alla data dell'ultimazione delle operazioni divisionali, ordinando altresì la corresponsione in favore del SI. dei frutti Parte_1
civili sugli immobili oggetto della divisione a titolo di ristoro della privazione dell'utilizzazione pro quota dei beni comuni, calcolati con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della stima per la divisione e da individuarsi per i beni immobili, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili.
Condannare parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in favore dell'attore.
Disporre, con Ordinanza, la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive utilizzate da parte convenuta nella propria comparsa e nei propri atti, prendendo al contempo gli provvedimenti opportuni e necessari affinché la correlata violazione dell'art. 52 del Codice
Deontologico Forense commessa dall'Avv. Maurizio Passerini sia portata all'attenzione e conoscenza dell'organo disciplinare competente mediante apposita segnalazione di modo che lo stesso possa assumere i provvedimenti ritenuti adeguati in relazione alla violazione deontologica, e condannare, con la sentenza che decide la causa, parte convenuta a pagare a parte attrice una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, ivi comprese le spese di avvio della mediazione, quelle di trascrizione della domanda giudiziale e quelle di pubblicazione del testamento, e compensi di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi precedute dalla locuzione “vero che” ed emendate da qualsiasi elemento negativo o valutativo, con riserva di articolare ulteriori capitoli di prova ed indicare testi nei termini ex art. 183 c.p.c.;
- Ammettersi prova contraria sui capitoli avversari, ove dedotti ed ammessi, anche con i testi che verranno successivamente indicati nei termini di rito;
pagina 3 di 20 - Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché il nominando Consulente Tecnico
d'Ufficio:
a. determini la consistenza e il valore dell'asse ereditario (c.d. relictum) al momento dell'apertura della successione della SI.ra (anche procedendo, ove ritenuto Controparte_3
opportuno, all'analisi dei singoli "movimenti in dare" del conto corrente n. 002 007 0821121-
59), determini la consistenza e il valore delle donazioni effettuate dal de cuius in favore dei figli SI.ri e e proceda quindi alla sommatoria del relictum Controparte_2 Parte_2
con il donatum, per poi calcolare, sulla base dell'asse così formato, il valore della quota disponibile e di quella di legittima spettante all'istante SI. ai sensi Parte_1 dell'art.537, co. 2, c.c.;
b. proceda, una volta riscontrata la lesione della quota di legittima del SI. Parte_1
alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate dal de cuius
[...] fino all'integrazione della quota lesa;
c. formi un progetto divisionale dei beni relitti fra gli eredi della SI.ra Controparte_3 indicando le quote spettanti agli eredi sulla base dell'attuale valore dei beni, all'uopo indicando gli eventuali conguagli da versare nei rapporti reciproci e predisponendo il tipo di frazionamento dei beni;
- Con la più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. che ci si riserva sin da ora di chiedere.
CONCLUSIONI PER PARTI CONVENUTE
in via preliminare: accertato e dichiarato che comproprietarie dell'immobile sito in Lissone
(MB), via Matteotti n. 126, sono, altresì, le signore , nata a [...] il Controparte_4
30/12/1939, C.F. , nata a [...] il C.F._5 Controparte_5
30/05/1964, C.F. , nonché , nata a [...] il C.F._6 Controparte_6
13/02/1971, C.F. , e che, dell'immobile sito in Viterbo (VT), Frazione C.F._7
San Martino al Cimino, via Lazio n. 3, è, altresì, comproprietaria la NO , Controparte_7
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. , che l'attore ha instaurato il C.F._8 Parte_1
pagina 4 di 20 presente giudizio unicamente nei confronti dei convenuti Controparte_1 CP_2
e , omettendo di citare in giudizio le suddette parti litisconsorti
[...] Parte_2 necessarie, attesa, per l'effetto, vigenza di difetto di contraddittorio, oggetto di eccezione da parte dei convenuti esponenti stessi, voler ordinare a parte attrice acconcia integrazione del contraddittorio;
nel merito: attese le disposizioni testamentarie a mezzo testamento olografo del 10/11/2009 della NO
pubblicato in data 09/12/2020 in Monza (MB), notaio n. Controparte_3 Persona_1
1610 di rep.- n. 1139 di racc., attesa la mancata opposizione dei convenuti al riconoscimento in capo all'attore Parte_1
di quota di legittima relativamente alla successione della madre , dato
[...] Controparte_3
corso agli incombenti di rito e di necessità, voler accertare e determinare la massa ereditaria di cui alla defunta NO con esclusione dalla medesima, giusta tutto Controparte_3
quanto dedotto, motivato, eccepito ed opposto nella comparsa di costituzione e risposta per i convenuti e del 05/07/2022, Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 dell'immobile sito in Lissone (MB), via Cavour e via Don Minzoni (già via S.S. Pietro e
Paolo), di proprietà del convenuto signor , e con esclusione dalla medesima, Parte_2
giusta tutto quanto dedotto, motivato, eccepito ed opposto nella comparsa di costituzione e risposta per i convenuti e del Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
05/07/2022, dell'immobile sito in Viterbo (VT), Frazione San Martino al Cimino, via Lazio n.
3, di proprietà del convenuto e della NO , ed, all'esito, Controparte_2 Controparte_7
voler disporre per la divisione della massa ereditaria medesima in favore degli eredi
[...]
e per le rispettive quote di legittima nonché di disponibile, CP_1 Controparte_2
atteso il contenuto del testamento olografo materno di cui meglio sopra, ed in favore dell'erede legittimario, attore , per la sola quota legittima, con rigetto di Parte_1
ogni altra diversa richiesta ed istanza contraria.
Voler integralmente rigettare, per tutto quanto dedotto, motivato, eccepito ed opposto nella comparsa di costituzione e risposta per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
del 05/07/2022, la domanda di ristoro per la paventata privazione Parte_2 dell'utilizzazione pro quota dei beni ereditari avanzata dall'attore . Parte_1
pagina 5 di 20 Voler integralmente rigettare, per tutto quanto dedotto, motivato, eccepito ed opposto nella comparsa di costituzione e risposta per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
del 05/07/2022, la domanda di rimborso spese avanzata dall'attore Parte_2 Parte_1
.
[...]
Con condanna dell'attore , giusta tutto quanto dedotto, motivato, eccepito Parte_1
ed opposto nella comparsa di costituzione e risposta per i convenuti Controparte_1
e del 05/07/2022, al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_2 Parte_2
aggravata ex art. 96 cpc in favore di ogni parte convenuta, signori Pt_1 CP_1
e . Controparte_2 Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali 15% ed oneri accessori.
Si formula, sin da ora, giusta tutto quanto dedotto, motivato, eccepito ed opposto nella comparsa di costituzione e risposta per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
del 05/07/2022, riserva di azione nelle competenti sedi ad acconcia integrale Parte_2
tutela.
***
In via istruttoria: attesa la non intellegibilità degli assunti attorei di cui a pag. 19, da riga 05
a riga 11 della prima memoria ex art. 183 VI comma cpc del 19/02/2024 –“Tale firma è
“ ” e corrisponde al nome effettivo dell'attore (cfr. pag. 1 atto di citazione, Parte_1 doc. 29 attore e doc. 6 controparte). Invece, il doc. 8 di controparte è intestato a “ Pt_1
[...
” ed è firmato ” nonostante sia datato anch'esso all'8.07.1993 (doc. 8 Parte_1 controparte); anche il doc. 10 riporta due firme entrambe come “ ” (pag. 2 e Parte_1
ultima pagina doc. 10 controparte), datate 2.12.93 e 17.09.94: ebbene, non è questo il nome dell'attore, né la sua firma;
…”-, ove parte attrice avesse inteso disconoscere le sottoscrizioni ex art. 214 cpc, se ne eccepiscono tardività e modalità.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi che quanto sopra venisse considerato quale disconoscimento da parte dell'attore stesso, si propone, sin d'ora, istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 cpc.
Pertanto, ove occorresse, si avanza sin da ora istanza di perizia calligrafica con saggio grafico in capo al signor con riferimento alle sottoscrizioni di cui ai docc. Parte_1
n. 8 e n. 10 prodotti da parti convenute.
pagina 6 di 20 Quale scrittura comparativa si potrà utilizzare la firma apposta dal signor Parte_1 sulla procura speciale rilasciata relativamente al presente giudizio in favore dell'avv. AN
SA.
Parti convenute si rendono naturalmente disponibili a depositare gli originali di cui ai docc. n.
8 e n. 10 giusta modalità e tempistiche che verranno indicate dall'Ill.mo Giudicante.
Ed ancora, a prova contraria sugli assunti di controparte di cui a seconda memoria ex art. 183
VI comma cpc del 22/03/2024, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
a) Vero che il signor dall'anno 2014, risulta domiciliato nell'appartamento Controparte_2
sito in Gravedona ed Uniti (CO), viale Stampa n. 4, piano secondo, ove vive con la propria famiglia, NO e ? Controparte_7 Persona_2
Si indicano a testi i signori:
- ; Testimone_1
- Testimone_2
- ; Testimone_3
- ; Testimone_4
- ; Tes_5
- CP_8
- CP_9
- ; CP_10
- Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha per oggetto l'impugnazione del testamento di Controparte_3
deceduta il 19 febbraio 2020, da parte del figlio in quanto lesivo dei suoi Parte_1
diritti come legittimario.
Il testamento è stato pubblicato, avanti a Notaio, il 9 dicembre 2020, su richiesta di AN
SA e di (rispettivamente figlio e nuora di , è Persona_4 Parte_1
pagina 7 di 20 datato 10 novembre 2009 e consiste nella semplice frase “Nomino eredi generali i miei due figli e f.to . CP_2 Controparte_11 Controparte_3
ha impugnato detto testamento per violazione dei suoi diritti quale Parte_1
legittimario, chiedendo l'applicazione dell'art. 457, co. 3 c.c. nella parte in cui stabilisce che
“le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Ha chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni previa dichiarazione della loro inefficacia nei propri confronti, nella parte in cui sono lesive della sua quota di legittima.
Ha inoltre chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare in conseguenza della nullità della divisione operata dal de cuius, la divisione della massa ereditaria e la assegnazione e attribuzione a ciascun coerede della quota ad esso spettante, sulla base di stima attuata con CTU.
I convenuti si sono costituiti dichiarando di non opporsi e di non essersi mai opposti al riconoscimento, previsto ex lege, di quota di legittima in favore del fratello Parte_1
sui beni di cui era titolare la madre al momento del decesso (relictum) mentre hanno
[...] contestato l'esistenza di donazioni, dirette o indirette, da parte della madre.
Si è costituito in giudizio anche l'erede legittimario altresì pretermesso nel Parte_2
testamento, dichiarando di rinunziare ad esercitare il proprio diritto all'azione di riduzione.
Parte attrice nella prima memoria ex art.183 c.p.c. ha modificato la propria domanda, in conseguenza della rinunzia operata dal fratello affermando un diritto di Parte_2
accrescimento dei propri diritti quale legittimario chiedendo che vengano computati su un terzo (e non più su un quarto) della quota di riserva.
Parte attrice ha infine chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti, essendo i beni mobili e immobili già di proprietà della de cuius rimasti nella disponibilità dei soli figli
, e e parte attrice ne ha chiesto i frutti. Pt_2 CP_2 CP_1
pagina 8 di 20 Sulla azione di riduzione delle disposizioni testamentarie
E' incontestato che il SI. abbia diritto ad ottenere la reintegrazione nei Parte_1
propri diritti di figlio legittimario e che, pertanto, sia fondata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie.
L'azione di riduzione ha natura personale, in quanto non è volta a far valere un diritto reale bensì a rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal testatore.
E'domanda distinta da quella di divisione dei beni ereditari e riguardo alla stessa non sono litisconsorti necessari soggetti terzi (quali i comproprietari di beni intestati pro quota al de cuius), in quanto privi di interesse.
Nel caso di accoglimento della domanda di riduzione, la sentenza è titolo di acquisto per il legittimario che, a seguito della risoluzione del diritto dei successori testamentari, diviene titolare dei beni a lui riservati dalla legge. L'azione di riduzione è volta pertanto ad un accertamento costitutivo del diritto.
Sulla entità della quota riservata all'attore
La quota spettante a ciascun erede legittimario, cosiddetta quota di riserva, deve venire stabilita secondo quanto previsto all'art. 537 c.c.: “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
In conseguenza della rinunzia, da parte del fratello ad impugnare il testamento Parte_2
per lesione della propria quota di legittima, l'attore nella prima memoria ha modificato la domanda chiedendo il riconoscimento del diritto a un terzo (e non più solo un quarto) della quota di riserva, affermando sussista un diritto di accrescere alla propria quota di riserva la frazione di quota già spettante al fratello legittimario rinunziante.
Sul punto si è pronunziata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella Sentenza n. 13429 del
09/06/2006, in una analoga situazione nella quale una figlia, totalmente pretermessa nel testamento redatto dalla madre (con il quale la de cuius aveva istituito eredi i figli delle altre tre figlie) ha impugnato il testamento chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e l'attribuzione della quota di legittima. Le altre sorelle sono qualificate dalla Corte di pagina 9 di 20 legittimità come legittimarie pretermesse che avevano tacitamente rinunziato ad esperire l'azione di riduzione, facendo acquiescenza alla volontà della de cuius. Il principio di diritto espresso dalla Cassazione è il seguente: In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Non sussiste, pertanto, alcun diritto di accrescimento e la domanda di reintegrazione può essere accolta solo nei limiti di un quarto della quota di riserva, pari ai due terzi della massa ereditaria, quindi in definitiva per un sesto della massa ereditaria.
Nella presente causa è controverso sia quale sia il relictum sia quale sia il donatum ai fini di determinare il valore della quota di legittima spettante all'attore.
RELICTUM
A) Conto corrente
E' incontestato che l'attivo presente, al momento del decesso, sul conto corrente 002 007
082121-59, aperto presso la Banca di Credito Cooperativo IBAN: IT 74 Y Controparte_12
08440 33270 000000082121, intestato alla de cuius e sul quale era delegata ad operare la NO sia parte dell'asse ereditario. Controparte_1
E' altresì incontestato quanto affermato dai convenuti, secondo cui la de cuius non avrebbe avuto, negli ultimi vent'anni, disponibilità di capitali ed avrebbe solamente avuto una modesta entrata da pensione pari a €636,00.
Parte attrice ha osservato che nei dieci anni che hanno preceduto la morte della SI.ra
[...]
(periodo 31.12.2009 – 19.02.2020), sono transitate sul conto corrente a lei CP_3
intestato, a titolo di “movimenti in avere”, somme per complessivi €83.418,62 (doc.21).
pagina 10 di 20 Parte attrice ha depositato estratto del conto corrente intestato alla de cuius dal 1 gennaio 2010 al 19 febbraio 2020.
Per calcolare l'attivo esistente al momento del decesso (19 febbraio 2020) , occorre tenere conto anche dell'assegno di €2.200,00 per cui l'attivo ereditario deve ritenersi ammontare a
€2.901,77.
Parte attrice ha analizzato i prelievi effettuati durante la vita della de cuius, attuati per “conto tondo” , ha affermato che “dato che i movimenti in dare effettuati su tale conto non sono pagamenti o spese ma meri prelievi, nell'imputare agli eredi la rispettiva quota del denaro che
è circolato sul predetto conto corrente occorre tenere presente tutti i predetti “movimenti in avere”, pari a € 83.418,62 per i dieci anni antecedenti la morte del de cuius.”
La domanda è manifestamente infondata.
Il saldo iniziale riportato nell'estratto conto al 31 marzo 2010 era di €5.693,92 e le movimentazioni sul conto in entrata consistono sostanzialmente nella pensione INPS spettante alla NO Trattandosi di circa €10.000 annui si può presumere che la somma di CP_3 meno di €1.000 al mese sia stata interamente destinata al sostentamento della anziana madre.
Anzi, le nozioni di comune esperienza conducono semmai a ritenere che tale somma non sia stata nemmeno sufficiente a provvedere alle necessità della de cuius e che sia stata integrata da chi la accudiva. Tali considerazioni rendono irrilevante l'osservazione di parte attrice, che i pagina 11 di 20 prelievi effettuati in vita dalla figlia fossero “in conto tondo” e quindi non riferibili a specifici acquisti: per l'età e la condizione di salute della madre è presumibile che gli acquisti siano stati effettuati poi materialmente dai figli.
Del resto, parte attrice non ha indicato quali potrebbero essere state, per la madre, altre fonti di sostentamento rispetto alla propria pensione.
La domanda è da rigettare anche in quanto non si comprende in base a quale titolo si debbano imputare agli eredi le entrate di dieci anni, al netto di qualunque spesa.
L'entità delle somme presenti sul conto all'apertura della successione, che vanno a comporre la massa ereditaria, viene pertanto determinata in €2.901,77.
B) Deposito a risparmio
La de cuius era altresì intestataria di un deposito a risparmio presso la Banca di Credito
Cooperativo di Carate Brianza – filiale di Lissone (MB), 20851, Viale della Repubblica n. 40, avente i seguenti dati identificativi:
- numero deposito 007/360191/30;
- rapporto n. 0021/007/360191/30;
- codice mastro: 2001; N.A.G. 00024983;
- numero economale: 23520 (cfr. doc. 22).
Il saldo contabile del predetto deposito era, alla data della morte della SI.ra Controparte_3 di € 230,88 (cfr. doc. 22), somma che deve ritenersi comporre la massa ereditaria.
C) Mobilio e arredi
Parte attrice ha chiesto vengano conteggiati, nella quota allo stesso spettante, anche i beni mobili contenuti nella casa di Via Matteotti 126, Lissone, costituiti da mobili opere artistiche e di design di alto pregio e ha chiesto una perizia ai fini di determinarne il valore.
Tuttavia, tali mobili non sono in alcun modo individuati né parte attrice ha fornito elementi ai fini di una loro individuazione.
La istanza istruttoria presentata da parte attrice, di nominare un perito per determinarne il valore, non può essere accolta in quanto la Consulenza tecnica d'ufficio non può sopperire al pagina 12 di 20 mancato assolvimento dell'onere della prova, non essendo un mezzo di prova bensì uno strumento per valutare prove già acquisite agli atti.
I convenuti hanno contestato l'esistenza di mobili di pregio e collezioni di pellicce e gioielli.
Parte attrice ha prodotto una fotografia della madre che indossava una pelliccia e, per quanto riguarda i mobili, ha fatto riferimento all'attività di famiglia che aveva per oggetto arredamento “di alta fascia”, sostanzialmente chiedendo di provare per presunzioni il contenuto di arredo della casa familiare.
La domanda deve venire rigettata in quanto indeterminata.
Il deve in conclusione quantificarsi, in quanto a beni mobili, nella somma CP_13 complessiva di €3.132,65.
D) Beni Immobili siti in Via Matteotti n. 126 a Lissone
La NO al momento dell'apertura della successione era proprietaria al Controparte_3
50% per quota indivisa di un ampio complesso immobiliare sito in Via Matteotti n. 126 a
Lissone, ai subalterni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foglio 15, particella 232.
La quota formalmente indivisa del 50% del complesso immobiliare in oggetto, costituito da più unità immobiliari distinte, risulta tuttora a catasto essere di proprietà di terzi e precisamente degli eredi di in (coniuge) e Persona_5 Controparte_4 CP_3
e (figlie). CP_5 Controparte_6
nell'atto a citazione ha allegato che “è dal 1939 che l'immobile di cui trattasi è Parte_1
stato ripartito in 4 unità distinte: una di queste (un quarto del totale) era di proprietà della
SI.ra sin da tale data (ben 82 anni fa), un'altra (un altro quarto della Controparte_3
proprietà, originariamente nella titolarità della sorella è divenuta di proprietà della Per_6
stessa dal 1981 (ben 40 anni fa). Pertanto, la quota dell'immobile oggetto dell'eredità della
SI.ra non è null'altro che la parte del medesimo che è nella disponibilità della CP_3
famiglia da ben 40 anni e che risulta ben identificabile e già delimitata e Controparte_14
distinta da quella della famiglia composta dalla SI.ra e dalle figlie”. CP_4
pagina 13 di 20 Con successiva nota 20 febbraio 2023 parte attrice ha sostenuto l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte della de cuius, della porzione occupata.
Le parti convenute hanno aderito alla domanda di ricomprendere detto complesso immobiliare nell'asse ereditario, tuttavia in ragione di quota indivisa di ½, affermando che per la restante quota risulta intestato a soggetti terzi, ed hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle comproprietarie.
La prospettazione di parte attrice è palesemente infondata.
Non è consentito un accertamento incidentale di intervenuta usucapione, trattandosi di domanda volta ad una pronuncia costitutiva di diritti reali.
Il “relictum” è pertanto costituito dalla proprietà di quota indivisa pari al 50% di un ampio complesso immobiliare sito in Via Matteotti n. 126 a Lissone, ai subalterni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foglio 15, particella 232.
La causa viene rimessa in istruttoria per consentire ai comproprietari, in quanto litisconsorti necessari nella domanda di divisione del compendio, di costituirsi in giudizio, previa instaurazione di procedura di mediazione obbligatoria.
CP_15
i proprietà di
[...] Parte_2
[...]
è proprietario esclusivo dei seguenti immobili:
[...]
a) Immobile sito in via Don Giovanni Minzoni n.7 a Lissone foglio 28, particella 79, subalterno 703
b) Immobile sito in via Conte Camillo Benso di Cavour n.20/A a Lissone foglio 28
- particella 78, subalterno 706
- particella 79, subalterno 701
- particella 79 subalterno 702
Tutti gli immobili sopra identificati erano originariamente di proprietà esclusiva di
[...]
marito della de cuius e padre di attore e convenuti. Per_2
pagina 14 di 20 Al suo decesso, avvenuto il 13 novembre 1990, ha ereditato la quota del Controparte_3
33.33% ed i figli, in parti eguali, le residue quote.
Con atto notarile 21 ottobre 1993 la de cuius ha alienato la propria quota a Parte_2 [...]
ha alienato la sua quota a (tramite procura a e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
così anche i fratelli e si che è divenuto CP_2 CP_1 CP_1 Parte_2
proprietario esclusivo degli immobili (doc.29).
Parte attrice ha qualificato l'atto di vendita del 21 ottobre 1993 come una donazione, per la quota del 33,33% spettante alla madre NO in quanto il prezzo indicato Controparte_3 nell'atto sarebbe meramente simbolico rispetto al reale valore dell'area immobiliare venduta e in quanto non vi sarebbe evidenza dell'effettivo pagamento del prezzo.
Parte attrice ha inoltre riportato, quale elemento di interpretazione della volontà dei contraenti, il seguente passaggio dell'atto notarile: la NO dichiara di essere CP_3
madre del signor e che nessuna donazione è intervenuta anteriormente tra Parte_2
loro.
L'attore ha chiesto che la quota di 33,33% di tali immobili venga sommata al relictum ai fini del computo della quota di legittima spettante al sig.Ivo e che sia fatta oggetto Parte_1
di azione di riduzione, nella misura in cui ritenuta lesiva dei diritti dell'attore quale legittimario.
Orbene, nel calcolo dei beni donati – volto a determinare la misura della quota di legittima – possono venire inclusi anche i beni simulatamente alienati dal defunto quando, per effetto di una sentenza costitutiva di accertamento, venga dichiarata la simulazione assoluta oppure quando venga accertata la simulazione relativa ed il negozio simulato copra un negozio dissimulato nullo.
La domanda è infondata in quanto parte attrice, che ne era onerata, non ha dato prova della simulazione del contratto di compravendita.
Sussistono anzi elementi in senso contrario: l'odierno attore non ha partecipato personalmente all'atto di compravendita del 29 ottobre 1993 bensì in forza di procura speciale da lui rilasciata a in data 8 luglio 1993 a cedere e vendere a chi crederà e per il Controparte_2
pagina 15 di 20 prezzo che riterrà del caso i diritti al mandante spettanti in forza di successione in morte del signor … sul seguente immobile: laboratorio sito in Comune di Lissone via Persona_2
Don Minzoni 1 (doc.6 convenuti), come risulta dal testo dell'atto notarile (doc.9).
Contestualmente al conferimento della procura, (in accordo con il coniuge Parte_1
) ha pattuito il prezzo della propria quota dell'immobile (pari ad 1/6) nella Persona_4
complessiva somma di lire 16.000.000, come risulta da scrittura privata redatta contestualmente alla procura in data 8 luglio 1993, e ne ha concordato le modalità di pagamento come segue: lire 4.000.000 in acconto alla data della sottoscrizione ed il restante a mezzo n. 10 assegni circolari, 8 dei quali portanti ciascuno la somma di lire 1.000.000 e gli ultimi due portanti ciascuno la somma di lire 2.000.000 (doc. n. 10).
All'esito dei pagamenti il ha rilasciato la seguente dichiarazione liberatoria: CP_16 Pt_1
“Ho ricevuto tutto il saldo come stabilito nell'accordo stipulato dal notaio. Nulla ho più a ricevere. 17/09/94”.
L'immobile nell'atto notarile è descritto come “immobile ad uso laboratorio con annesso servizio al piano terra in pessimo stato di conservazione” ed il prezzo complessivo è indicato in Lire 65.000.000.
Parte attrice non ha svolto istanze istruttorie tese a dimostrare la affermata natura irrisoria del prezzo pattuito né la sua asserita mancata corresponsione e, pur essendone acquirente ed avendone pattuito un prezzo, non ha fornito un principio di prova circa la natura irrisoria di tale prezzo.
Le parti convenute hanno contestato si trattasse di donazione indiretta ed hanno affermato che il prezzo pattuito fosse del tutto congruo, se non superiore all'effettivo valore dell'immobile, considerate le gravi condizioni di ammaloramento in cui si trovava, descritto come un
“rudere”.
Parte attrice non ha proposto istanze istruttorie volte a provare che l'atto notarile di compravendita 21 ottobre 1993 debba qualificarsi come donazione indiretta per la parte riguardante l'alienazione della quota spettante alla madre, in contrasto con la sua formulazione letterale quale atto a titolo oneroso. La domanda di includere il valore della quota del 33,33% dell'immobile nella massa ereditaria ai fini del calcolo della quota di pagina 16 di 20 legittima deve pertanto venire rigettata per carenza di prova della affermata donazione indiretta.
Immobile sito a Viterbo di proprietà di e della moglie Controparte_2
il 2 marzo 2020 ha acquistato, in comproprietà con sua moglie, un immobile Controparte_2
sito in Viterbo, via Lazio n.3, foglio 269, particella 207 e 208, subalterno 1 (doc. 25).
L'attore ha affermato che l'acquisto sia avvenuto con denaro proveniente dalla SI.ra
[...]
CP_3
L'azione revocatoria astrattamente può avere ad oggetto una donazione indiretta avvenuta tramite consegna del denaro necessario per la compravendita di un immobile (Cass.
Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023). Tuttavia, l'attore che chieda di computare tali somme ai fini di determinare la quota di riserva è onerato di provare i fatti a fondamento della propria domanda.
L'attore ha chiesto di provare la donazione indiretta per presunzioni.
Tale richiesta è astrattamente ammissibile, qualificandosi l'attore come terzo, tuttavia la prova per presunzioni non può ritenersi avverata in quanto gli elementi di prova allegati non sono gravi, precisi e concordanti. L'attore ha infatti chiesto di desumere il fatto ignoto (donazione di denaro proveniente dalla madre) dai seguenti fatti:
- Il rogito sarebbe stato effettuato a soli 12 giorni dal decesso della madre;
- Il sig. non sarebbe stato “economicamente autosufficiente” prima Controparte_2
della morte della madre in quanto né lui né sua moglie avrebbero svolto attività sufficientemente remunerate;
- I soldi per l'acquisto della casa non potevano provenire né dalla moglie né dal sig. di modo che, di conseguenza, è palese che essi non potessero che Controparte_2
pervenire dal de cuius;
- Il sig. e la moglie hanno vissuto in casa con la madre e suocera perché Controparte_2
“non economicamente autosufficienti” e non si sarebbero pertanto potuti permettere una “casa vacanze” a Viterbo.
pagina 17 di 20 Il in sostanza chiede di ritenere provata la donazione da parte della madre a CP_17
di una somma di denaro pari al prezzo dell'immobile di Viterbo desumendo Controparte_2
la donazione per presunzioni non dal patrimonio e dai redditi della madre e da una diminuzione patrimoniale nell'attivo appartenente alla madre asserita donante a beneficio di asserito donatario, bensì unicamente da elementi relativi al reddito di Controparte_2
Controparte_2
Quest'ultimo ha replicato affermando di avere da decenni svolto attività remunerata, di avere inizialmente collaborato nell'azienda di famiglia, pervenendo al ruolo di amministratore unico nella metà degli anni '90, di avere successivamente intrapreso collaborazione professionale, a livello dirigenziale, con altra società, Il Mobile Srl di Viterbo (VT) e di essere divenuto socio legale rappresentante della società sino all'anno 2013. Di avere poi cambiato Parte_3
professione, conseguendo la qualifica di osteopata ed esercitando detta attività professionale in regime di libera professione.
Ha inoltre esposto che il contratto preliminare di acquisto dell'immobile è stato stipulato in data 11 ottobre 2018 (quindi ben prima del decesso della madre, avvenuto il 19 febbraio
2020), con dazione di caparra pari ad €30.000.
La domanda proposta da in merito alla affermata donazione indiretta di Parte_1 denaro per l'acquisto dell'immobile in Viterbo è del tutto indeterminata e sfornita di qualunque principio di prova e pertanto non può venire accolta.
Parte attrice non ha chiarito innanzitutto l'epoca della donazione, che dovrebbe necessariamente essere avvenuta in vita dalla de cuius per venire ricompresa quale donatum nel calcolo delle quote di legittima spettanti all'attore. L'attore ha chiesto di ritenere come donate da parte della madre somme pari all'intero prezzo indicato nel rogito notarile, presumendo la totale assenza di un patrimonio proprio del fratello e della Controparte_2
sua consorte.
A questo proposito, parrebbe ricompresa nella richiesta attorea anche la somma di €30.000 corrisposta da prima del decesso a titolo di caparra. Controparte_2
Alcuni passaggi delle difese, nei quali l'attore ha insistito sul fatto che l'acquisto dell'immobile fosse intervenuto poco dopo il decesso, parrebbero riferirsi a somme prelevate pagina 18 di 20 successivamente al decesso, tuttavia in tal caso la fattispecie non sarebbe qualificabile come donazione e per la ripetizione delle somme non sarebbe esperibile azione revocatoria.
La domanda non merita accoglimento: l'onere della prova della donazione di denaro incombe su parte ricorrente, che non ha fornito gli elementi fattuali sufficienti ai fini di assolvervi.
L'attore non ha fornito elementi di prova da cui si possa desumere la disponibilità di somme significative in capo alla madre, anzi, non ha contestato che la stessa fosse titolare di una piccola pensione ed ha prodotto l'estratto del conto corrente intestato alla madre, nel quale sono riportate movimentazioni molto contenute, con un saldo iniziale al 31 dicembre 2009 pari a €5.972,39 e saldi mensili solitamente inferiori a €5.000.
I convenuti hanno contestato che la de cuius fosse intestataria di un patrimonio ulteriore rispetto alla quota di ½ del complesso immobiliare in via Matteotti, più volte citato.
Le istanze istruttorie avanzate dall'attore, che consistono nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi del SI. dell'anno 2019 Controparte_2
(relativa all'anno 2018) e 2020 (relativa all'anno 2019) non sono state ammesse in quanto non dirimenti sul punto.
Sulle spese si provvede al definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , E Parte_1 CP_1 CP_2 Pt_2
on citazione iscritta a ruolo in data 10/01/2022 , così provvede:
[...]
I. In accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie redatte il
10 novembre 2009 da (deceduta il 19 febbraio 2020 in Lissone) Controparte_3
pubblicate il 9 dicembre 2020 con atto Notaio n.1610 rep n.1139 Persona_1
raccolta (doc.14 parte attrice) dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_1
delle disposizioni testamentarie e per l'effetto dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante a mediante riduzione delle disposizioni del Parte_1
pagina 19 di 20 testamento di nella parte in cui ledono la quota di legittima di Controparte_3 [...]
cui spetta la quota di riserva pari a 1/6; Parte_1
II. Accerta che all'apertura della successione di l'attivo ereditario era Controparte_3
composto da €3.132,65 dalla proprietà al 50% del complesso immobiliare sito in
Lissone, via Giacomo Matteotti n.126, meglio identificato in motivazione;
III. Rigetta la domanda di riduzione delle donazioni proposta da parte attrice con riferimento ai beni immobili siti in Lissone alla via Don Giovanni Minzoni n.7 ed alla via Conte Camillo Benso di Cavour n.20/A nonché con riferimento all'immobile sito in Viterbo, via Lazio n.3, meglio identificati in motivazione;
IV. Rimette la causa in istruttoria per l'ulteriore corso con separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Monza il 16 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Caterina Caniato
IL PRESIDENTE
Dott. Laura Paola L. Gaggiotti
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