Ordinanza cautelare 24 giugno 2022
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Piparo e Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vinchiaturo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
-dell’ordinanza di demolizione prot. n. 02 del 17.03.2022, adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo (n. prot. 2073, rif. n. 5080/2021), nella parte in cui prevede che in caso di inottemperanza all'ordine impartito il bene e l'area di sedime saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, nonché nella parte in cui concede all'autore dell'abuso la possibilità di sanare l'intervento edilizio abusivo ricadente sul fondo di proprietà del ricorrente;
-del provvedimento di diniego della revoca in autotutela della succitata ordinanza assunto al prot. n. 3791 del 16.05.2022 (prot. in uscita 18.05.2022) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo;
-nonché, per quanto di ragione:
--della Comunicazione di avvio del procedimento (n. prot. 5080 del 16.07.2021), a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo;
--della nota del Comune di Vinchiaturo prot. n. 7382 del 25.10.2021, con cui è stato disposto il “ Sopralluogo in data 02.11.2021 ”;
--del verbale di sopralluogo del 02.11.2021, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo e dal Comando di Polizia Municipale;
--della nota del Comune di Vinchiaturo prot. n. 8777 del 14.12.2021, avente ad oggetto la “ richiesta di trasmissione della Documentazione attestante esistenza di confini lungo le particelle catastali nn. -OMISSIS- ”, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vinchiaturo;
--della nota del Comune prot. n. 1307 del 18.02.2022 (prot. uscita 23.02.2022), attestante la “ mancata trasmissione da parte della Ditta -OMISSIS- della documentazione richiesta nel termine indicato dall'Ente comunale ”;
--della nota di riscontro del Comune prot. n.1870 del 11.03.2022 (data prot. in uscita 14.03.2022);
--di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vinchiaturo e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ER HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, odierno ricorrente, espone:
a) di essere proprietario del fondo sito in Vinchiaturo (CB) alla -OMISSIS-, e ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
b) che la confinante particella n. 426 del medesimo Foglio di mappa, invece, appartiene alla Società -OMISSIS-, e su di essa viene esercitata la relativa attività casearia;
c) che a seguito di un esposto, acquisito dal Comune di Vinchiaturo al n. prot. 4827 del 06.07.2021, la Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise - Stazione di San Giuliano del Sannio ha comunicato al Comune di Vinchiaturo l’avvenuta realizzazione di un “ muretto in cemento armato ” della lunghezza di circa 70 m, con altezza di circa 0.90 cm dal piano di campagna in prossimità del confine tra le Particelle nn. -OMISSIS-;
d) che il Comune di Vinchiaturo ha inoltrato alla società -OMISSIS- (proprietaria della p.lla 303 oggi 426) e al ricorrente (proprietario della p.lla 284) una formale comunicazione di avvio del procedimento n. prot. 5080 del 16.07.2021, al fine di verificare la regolarità urbanistica ed edilizia del su indicato manufatto, precisando che " dalla ricerca eseguita, non è stata reperita documentazione riferita all'opera realizzata e descritta dal precedente capoverso, pertanto si chiede alle S.V. di produrre, qualora in possesso, atti abilitativi circa l'opera più volte citata";
e) che con nota n. prot. 5474 del 05.08.2021 il Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Antonio Gianfelice, incaricato dalla Società -OMISSIS- della realizzazione del contestato intervento, ha rappresentato che le opere erano state assentite dal Comune;
f) che il Comune di Vinchiaturo, in data 2.11.2021, ha effettuato un sopralluogo (cui hanno partecipato oltre agli autori dell'abuso anche il ricorrente ed il tecnico dallo stesso incaricato, Ing. Testa Claudio), di cui è stato redatto apposito verbale, all’esito del quale i tecnici comunali hanno rilevato che l'opera abusiva era stata realizzata dalla -OMISSIS-, lungo il confine delle particelle n. 284 e 426, e consisteva in un muretto di cemento armato della lunghezza di circa 75 m ed altezza di 0,90 m., con spessore costante di 0,40 m; inoltre, il contributo documentale offerto dall’Ing. Testa, per conto dell’odierno ricorrente, ha consentito di attestare lo sconfinamento per circa 1,60 m del manufatto realizzato dalla società nella proprietà del ricorrente;
g) che la società controinteressata si è riservata di produrre “ entro il 08.12.2021 idonea documentazione atta a dimostrare la presenza di un termine di confine in adiacenza dello spigolo sud/ovest della fondazione del muro, risalente all’acquisto del lotto di terreno dalla precedente proprietà, tuttavia non rilevabile dalla documentazione prodotta dall’Ing. Testa ”: allo spirare del suddetto termine, “ il Comune di Vinchiaturo con nota n. prot. 8777 del 14.12.2021 (cfr ALL. n. 4) forniva nuovo termine di 15 giorni per la trasmissione di tal documentazione, anch'esso tuttavia nuovamente inutilmente elasso ” (cfr. ricorso, pag. 4);
h) che esso ricorrente si è attivato presso il Comune di Vinchiaturo per sollecitare l’adozione di un’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo, rappresentando altresì la propria estraneità alla realizzazione di quest’ultimo;
i) che il Comune di Vinchiaturo ha successivamente adottato l’ordinanza di demolizione n. 2 del 17.3.2022 n. prot. 2073, con la quale ha ingiunto, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, al ricorrente, in qualità di proprietario della particella n. -OMISSIS-, e alla Società -OMISSIS-, in qualità di responsabile dell’abuso e proprietaria della confinante particella 426, di demolire le “opere abusivamente realizzate” nel termine di 90 giorni, facendo salva la possibilità nel suddetto termine di richiedere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001; il suddetto provvedimento prevede altresì che, ai sensi del III comma dell'art.31 del T.U.E., in caso di inottemperanza, l'area sarebbe stata acquisita gratuitamente al patrimonio dell'ente;
j) che il Comune resistente ha successivamente adottato il provvedimento di cui alla nota n. prot. 3791 del 16 maggio 2022 (inviato in data 18.05.2022), con il quale è stata respinta l'istanza, promossa dal ricorrente, di revoca in autotutela della su indicata ordinanza di demolizione, sulla base della seguente motivazione: " (...) le argomentazioni asseritamente riferite in merito alla contestata esecuzione dell'opera abusiva da parte del suo assistito, non giustificano la circostanza che il proprietario, sig -OMISSIS-, avuta conoscenza dell'opera abusiva, non si è poi, di fatto, adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento ".
2. Tanto premesso, il ricorrente, assumendo l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 17.3.2022, del successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela della detta ordinanza, adottato con nota prot. n. 3791 del 16.5.2022, nonché degli altri atti in epigrafe meglio indicati, ha proposto l’odierno gravame, affidato alle seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ED INCOMPLETA ISTRUTTORIA E PER INGIUSTIZIA MANIFESTA;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001;
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 21 NONIES, OCTIES E QUINQUIES; DIFETTO ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE;
In estrema sintesi, con il primo mezzo il ricorrente ha dedotto che “ il provvedimento impugnato si fonda sull’erroneo presupposto che il -OMISSIS-, per il sol fatto di essere proprietario della particella su cui ricade il manufatto abusivo da altri realizzato, sia non meno responsabile della Società che ha di fatto commissionato la realizzazione del muretto di recinzione ” (cfr. ricorso, pag.9): sul punto l’interessato ha osservato, difatti, che il Comune, pur avendo piena contezza del fatto che il manufatto oggetto della gravata ordinanza di demolizione era stato realizzato esclusivamente dalla -OMISSIS- (anche) sul fondo del ricorrente, “ a insaputa di quest’ultimo e con spoglio clandestino e violento ” (cfr. ricorso, pag. 9), ha nondimeno disposto anche nei confronti del -OMISSIS- l’ingiunzione a demolire, esponendolo così alle conseguenze di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in caso di inottemperanza all’ingiunzione.
Con il secondo mezzo il ricorrente ha dedotto che “ l’ordinanza impugnata è altresì illegittima a fronte della possibilità, indicata nella relativa motivazione, di sanare il sopra menzionato intervento abusivo ricadente pacificamente sul fondo di proprietà del ricorrente ” (cfr. ricorso, pag. 13): sul punto l’interessato, richiamando i principi racchiusi nella sentenza n. 286/2022 della VI Sezione del Consiglio di Stato, ha precisato che “ non v’è possibilità per l’Amministrazione resistente di rilasciare eventualmente un titolo in sanatoria, posto che entrambi i presupposti non sono passibili di applicazione nel caso in esame per l’assoluto contrasto con il diritto di proprietà del -OMISSIS- ”, sul cui fondo è stato, sia pure in parte, realizzato il manufatto de quo .
Con il terzo mezzo il ricorrente ha, infine, censurato il provvedimento avente n. prot. 3791 del 16 maggio 2022, con il quale il Comune ha da ultimo respinto l’istanza di revoca in autotutela della gravata ordinanza di demolizione, rappresentando che, a differenza di quanto ritenuto dal Comune nel detto provvedimento del 16 maggio 2022, “ le attività poste in essere dal -OMISSIS- - sebbene stragiudiziali sono proporzionate e congrue con la finalità di ottenere la demolizione delle opere da parte del soggetto che le ha realizzate e, dunque, giustificavano una rivalutazione da parte dell'Amministrazione quantomeno in relazione alla prospettata acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime in caso di inottemperanza ” (cfr. ricorso, pag. 17).
3. Si è costituita in giudizio la controinteressata Centrale del latte Molise s.r.l., che ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, assumendo che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il manufatto non sarebbe ubicato nel terreno di proprietà del ricorrente e non sarebbe neppure abusivo, bensì regolarmente assentito con il P.d.C. n. 9/2018 e con le SCIA successive, come d’altronde illustrato nel ricorso n. 166/2022 con il quale la -OMISSIS- aveva impugnato, in qualità di responsabile dell’abuso, la medesima ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio.
La controinteressata ha inoltre dedotto quanto segue: “ l’Ordinanza di demolizione si limita a trascrivere le conseguenze previste dall’art. 31 TUEd - erroneamente ritenuta applicabile dal Comune - per l’ipotesi di inottemperanza. Non è ovviamente tale atto che determina l’applicazione della sanzione acquisitiva.
In caso di inottemperanza, infatti, il Comune deve adottare ulteriore provvedimento per dare esecuzione all’Ordinanza di demolizione e nel quale è altresì disposta, ove applicabile, l’acquisizione al patrimonio dell’opera abusiva e dell’area di sedime indicando, altresì, l’estensione dell’area che bisogna acquisire (ex art. 31 TUEd).
Solo avverso un simile atto il sig. -OMISSIS- potrebbe ipoteticamente agire per sostenere l’illegittimità della sanzione di acquisizione al patrimonio e, non certo, avverso l’ordinanza di demolizione ” (cfr. memoria del 16.6.2022, pag. 6).
Anche alla luce delle considerazioni sopra richiamate il ricorso, secondo la controinteressata, sarebbe inammissibile per carenza di interesse.
La -OMISSIS- s.r.l. ha infine dedotto l’inammissibilità della censura ricorsuale con cui viene contestata la gravata ordinanza di demolizione nella parte in cui vi è evocata la facoltà, per i suoi destinatari, di presentare una richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001: sul punto la controinteressata evidenzia che “ tale censura (oltre ad essere erronea in merito alla proprietà dell’area su cui è stato realizzato il muro) è chiaramente inammissibile. Infatti sotto tale profilo l’atto amministrativo non ha in alcun modo contenuto provvedimentale e, quindi, non potrebbe giammai ledere la sfera giuridica del ricorrente che, conseguentemente non ha interesse a contestarla ” (cfr. memoria del 16.6.2022, pag. 8).
4. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio anche il Comune di Vinchiaturo, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 22.6.2022 il Tribunale, con ordinanza n. 87/2022, ha respinto l’istanza cautelare articolata nel ricorso, sulla base della seguente motivazione:
“ Premesso che l’ordinanza di demolizione oggetto di contestazione è stata adottata, nei confronti del ricorrente, quale mero proprietario del suolo sul quale risulterebbe edificata l’opera di recinzione asseritamente abusiva;
Ritenuto che il ricorrente non vanta alcun interesse al mantenimento dell’opera in questione, ma solo quello ad evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare, nei suoi confronti, dall’inottemperanza all’ordine di demolizione;
Rilevato che con ricorso avanti a questo T.A.R. n. 166/2022 la medesima ingiunzione di demolizione è stata impugnata anche dalla società -OMISSIS- s.r.l., quale presunto responsabile dell’abuso edilizio;
Vista l’ordinanza cautelare n. 83/2022 con la quale il T.A.R., nel respingere la domanda di sospensiva dell’ordinanza di demolizione formante oggetto anche del presente giudizio, ne ha confermato l’esecutorietà nei confronti del citato autore materiale dell’opera, essendo questi pertanto tenuto alla sua pronta demolizione in adempimento del provvedimento non sospeso;
Ritenuto dunque che, in forza di tutto quanto precede, il pregiudizio lamentato dall’attuale ricorrente appare privo, oltre che di gravità, anche di stretta attualità, e potrà essere fatto valere, se del caso, nell’ipotesi di inadempimento da parte dell’autore dell’abuso, avverso l’eventuale atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 ”.
6. All’udienza pubblica del 18.6.2025 il Tribunale, ritenuta l’opportunità di differire, allo stato, la trattazione del ricorso per attendere le determinazioni che l’Amministrazione avrebbe assunto in ordine alla richiesta di sanatoria presentata, con SCIA, dalla controinteressata, ha rinviato la trattazione della causa all’udienza del 19 novembre 2025.
7. In vista della suddetta nuova udienza la controinteressata, con nota del 2.10.2025, ha avanzato istanza di ulteriore rinvio della causa, rappresentando che “ nelle more del giudizio la parte ricorrente ha acquistato il terreno oggetto di lite ”, e che “ entrambe le parti hanno presentato una SCIA in sanatoria che, ove accolta, farebbe venir meno l’interesse alla definizione del presente contenzioso ”.
8. All’udienza pubblica del 19.11.2025 il Tribunale ha tuttavia respinto la suddetta istanza di rinvio, avendo già concesso un precedente rinvio della trattazione della causa per attendere le determinazioni del Comune in ordine alla richiesta di sanatoria presentata dalla controinteressata, e, inoltre, in considerazione della circostanza che parte ricorrente, con nota del 13.11.2025, pur dichiarando di aderire alla istanza di rinvio articolata dalla controinteressata, ha nella medesima nota chiesto comunque il passaggio in decisione della causa senza discussione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente, il Tribunale deve esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controinteressata.
9.1. Come anticipato in narrativa, la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso asserendo che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il muro in cemento armato non sarebbe ubicato nel terreno di proprietà del ricorrente e non sarebbe nemmeno abusivo, bensì regolarmente assentito con il P.d.C. n. 9/2018 e con le SCIA successive, come d’altronde illustrato nel ricorso n. 166/2022 con il quale la -OMISSIS- ha impugnato, in qualità di responsabile dell’abuso, la medesima ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio.
Le dette eccezioni sono prive di pregio.
Al riguardo, il Collegio reputa sufficiente ricordare che con la sentenza n. 292/2023 di questo Tribunale (per la quale non risulta esser stato proposto appello), con la quale è stato definito il parallelo giudizio instaurato dalla controinteressata con il su indicato ricorso n. 166/2022, il Tribunale ha affermato: a) che il Comune si è attivato per la repressione dell’abuso, con l’adozione della suddetta ordinanza n. 2 del 17.3.2022, “ prescindendo dall’attribuzione della titolarità sull’esatta porzione di suolo occupata dall’edificazione. Il suo provvedimento, invero, unicamente diretto alla rimozione dell’opera abusiva, non prende posizione sull’esatto confine tra i due fondi…”; b) che “ la rivendicazione da parte della ricorrente del possesso dei titoli edilizi occorrenti a legittimare il muro è rimasta sfornita di riscontro probatorio, visto che né il permesso di costruire n. 9 del 5.7.2018, né la S.C.I.A. n. 30 del 29/10/2019, contemplavano specificamente la realizzazione del muro in questione: sicché non risulta assolto l’onere probatorio circa la non abusività dell’opera realizzata (oltretutto ricadente in area soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004)”.
9.2. È parimenti priva di pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla considerazione che “ l’Ordinanza di demolizione si limita a trascrivere le conseguenze previste dall’art. 31 TUEd - erroneamente ritenuta applicabile dal Comune - per l’ipotesi di inottemperanza. Non è ovviamente tale atto che determina l’applicazione della sanzione acquisitiva.
In caso di inottemperanza, infatti, il Comune deve adottare ulteriore provvedimento per dare esecuzione all’Ordinanza di demolizione e nel quale è altresì disposta, ove applicabile, l’acquisizione al patrimonio dell’opera abusiva e dell’area di sedime indicando, altresì, l’estensione dell’area che bisogna acquisire (ex art. 31 TUEd)”.
Al riguardo, come già affermato dal Tribunale in sede cautelare con l’ordinanza n. 87/2022, l’interesse dell’attuale ricorrente è proprio quello di evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare, nei suoi confronti, dall’inottemperanza altrui all’ordine di demolizione, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione (Ad. Plen. 16/2023)” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 9857/2025): da qui l’evidente interesse del sig. -OMISSIS- alla proposizione del presente ricorso, atteso che, in base ai principi testé richiamati, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure quale effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire.
9.3. Con riferimento, infine, all’ulteriore profilo di inammissibilità dedotto dalla controinteressata, e relativo alla censura ricorsuale, racchiusa nel terzo motivo di ricorso, con cui la gravata ordinanza di demolizione viene contestata nella parte vi è evocata la facoltà per i destinatari della detta ordinanza di presentare una richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001 si rimanda alle considerazioni che saranno svolte nel prosieguo della presente decisione, in occasione dello scrutinio del terzo motivo di ricorso.
10. Venendo al merito della controversia, il ricorso deve trovare parziale accoglimento per le ragioni, e nei limiti, che saranno di seguito illustrati, mentre per la restante parte deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
11. Il Collegio reputa necessario esaminare, in primis , le doglianze racchiuse nel primo e nel terzo motivo del ricorso, con le quali, come anticipato in narrativa, è stato rispettivamente lamentato:
a) che “ il provvedimento impugnato - l’ordinanza di demolizione n. 2 del 17.3.2022 - si fonda sull’erroneo presupposto che il -OMISSIS-, per il sol fatto di essere proprietario della particella su cui ricade il manufatto abusivo da altri realizzato, sia non meno responsabile della Società che ha di fatto commissionato la realizzazione del muretto di recinzione ” (cfr. ricorso, pag.9): e sul punto deve ricordarsi che l’interessato ha precisato come il Comune, pur avendo piena contezza del fatto che il manufatto oggetto della gravata ordinanza di demolizione fosse stato realizzato esclusivamente dalla -OMISSIS- (anche) sul fondo del ricorrente, “ a insaputa di quest’ultimo e con spoglio clandestino e violento ” (cfr. ricorso, pag. 9), ha nondimeno disposto anche a carico del -OMISSIS- l’ingiunzione a demolire, esponendo quindi anche il medesimo alle conseguenze di cui all’art. 31 DPR n. 380/2001 in caso di inottemperanza all’ingiunzione (I motivo);
b) la illegittimità del provvedimento n. prot. 3791 del 16 maggio 2022 con cui il Comune ha respinto l’istanza di revoca in autotutela della gravata ordinanza di demolizione, l’interessato rappresentando che, a differenza di quanto ritenuto dal Comune con il detto provvedimento, “ le attività poste in essere dal -OMISSIS- - sebbene stragiudiziali sono proporzionate e congrue con la finalità di ottenere la demolizione delle opere da parte del soggetto che le ha realizzate e, dunque, giustificavano una rivalutazione da parte dell'Amministrazione quantomeno in relazione alla prospettata acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime in caso di inottemperanza ” ( III motivo).
12. Il Collegio ritiene che le doglianze racchiuse nei motivi testé detti ben possano, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo profili di illegittimità intimamente connessi.
13. Le suddette censure sono fondate.
13.1. Al riguardo il Collegio ricorda che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l’art. 31, D.P.R. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso. Tale potere compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale. [.. omissis ..] L'ordine demolitorio, quindi, avendo natura reale, è correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell'illecito, che investe il diverso tema relativo alla sanzione amministrativa o al provvedimento acquisitivo. E, pertanto, il proprietario che non sia colpevole di abuso edilizio commesso da altri, qualora voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, dovrà provare di aver intrapreso tutte quelle iniziative utili che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi" - Consiglio di Stato, sent. n. 7882/2023. ” (cfr. T.A.R., Campania, Napoli, Sezione III, 02/12/2024, n. 671)” (cfr. TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 16273/2025).
In giurisprudenza è stato altresì precisato che, affinché il proprietario non sia perseguito come colpevole di abuso edilizio commesso da altri, il primo, qualora voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, deve provare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi.
Ai fini dell'esenzione del proprietario dalla responsabilità dell'abuso si richiede, pertanto, la prova di iniziative dimostrative di un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o altre iniziative di carattere ultimativo; al contrario, un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali, con mere dichiarazioni o affermazioni solo di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l'abuso (per esempio, risoluzione giudiziaria per inadempimento, diffida ad eliminare l'abuso, attività di ripristino, a maggior ragione se l'ordine non viene contestato), non sarebbe sufficiente a dimostrare l'estraneità del proprietario (Consiglio di Stato sez. VI, 11/01/2018, n. 147).
13.2. Ciò posto, il Collegio deve subito evidenziare che deve ritenersi pacifica, non formando nemmeno oggetto di contestazione, l’estraneità dell’odierno ricorrente alla realizzazione del manufatto oggetto della gravata ordinanza di demolizione: nel corpus di quest’ultima si afferma, d’altronde, che, “ in sede del sopracitato sopralluogo, alla presenza di tutti i convenuti, il Sig. NO RA ha dichiarato che l’opera abusiva, consistente in un muro in cemento armato della lunghezza di circa 75 m ed altezza di 0,90 m. con spessore costante di 0,40 m., è stato realizzato dalla -OMISSIS- S.r.l.” ( cfr. l’ordinanza di demolizione n. 2 del 17.3.2022).
Tanto premesso, il Collegio deve a questo punto rilevare che il ricorrente ha dimostrato di essersi tempestivamente attivato, in fase procedimentale, dopo essere venuto a conoscenza dell’abuso, al fine di addivenire alla sua eliminazione e/o per ripristinare lo status quo ante .
In primo luogo, è stato lo stesso interessato che ha richiesto al Comune di Vinchiaturo, con nota del 20.12.2021, l'emanazione dell'ordinanza repressiva dell'abuso (cfr. all. 9 del ricorso).
E, sempre in data 20.12.2021, il ricorrente ha diffidato anche la società -OMISSIS- a r.l. a rimuovere le opere abusive, con rilascio immediato dei beni di sua esclusiva proprietà (cfr. all. 10 del ricorso introduttivo).
Con ulteriore nota del 4.3.2022 il ricorrente ha poi nuovamente sollecitato il Comune ad adottare un’ordinanza di demolizione nei confronti del responsabile dell’abuso, ribadendo la propria estraneità alla realizzazione del manufatto (cfr. all. 12 del ricorso).
Il ricorrente ha altresì sottolineaato come la nota del 4.3.2022, che recava tra i suoi destinatari anche la Procura della Repubblica di Campobasso, “ veniva inviata - quale notizia di reato – anche alla competente Procura della Repubblica ” (cfr. ricorso, pag. 6): l’avvenuto inoltro della nota in discorso alla Procura non risulta, peraltro, oggetto di specifica controdeduzione da parte delle resistenti, sicché la sua trasmissione all’Autorità giudiziaria, quale comunicazione di notizia del reato previsto dall’art. 44 DPR n. 380/2001, con riferimento alla realizzazione del manufatto de quo , deve ritenersi provato alla luce del principio di non contestazione.
13.3. Le censure racchiuse nel primo e nel terzo motivo di ricorso sono pertanto fondate. L’Amministrazione comunale infatti, ha illegittimamente esteso l’ingiunzione a demolire racchiusa nella gravata ordinanza n. 2 del 17.3.2022 anche all’odierno ricorrente, benché fosse emerso, in sede procedimentale, non solo l’estraneità del ricorrente alla realizzazione dell’abuso, ma anche la tempestiva assunzione, da parte dell’interessato, di iniziative volte alla sua eliminazione e al ripristino dello status quo ante.
E l’omessa considerazione, da parte dell’Amministrazione, delle suddette iniziative determina altresì l’illegittimità del successivo provvedimento di rigetto dell’istanza del -OMISSIS- di revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione, adottato con nota del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale avente prot. n. 3791 del 16.5.2025.
14. Il Tribunale deve, a questo punto, passare a esaminare il residuo secondo motivo di ricorso, con il quale l’interessato ha dedotto che “ l’ordinanza impugnata è altresì illegittima a fronte della possibilità, indicata nella relativa motivazione, di sanare il sopra menzionato intervento abusivo ricadente pacificamente sul fondo di proprietà del ricorrente ” (cfr. ricorso, pag. 13).
15. Il motivo è inammissibile.
Come ricordato in precedenza, anche attraverso il richiamo alla sentenza n. 292/2023 di questo Tribunale, con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla controinteressata avverso la medesima ordinanza di demolizione in epigrafe, il detto provvedimento comunale non ha preso posizione sulla questione della collocazione del muro nella proprietà dell’uno o dell’altro vicino, non intervenendo quindi affatto nella pur già emersa disputa civilistica tra loro esistente.
Come illustrato nella citata sentenza n. 292/2023, l’Amministrazione, interessata all’individuazione, oltre che del responsabile dell’abuso edilizio, anche del proprietario dell’area, ha difatti inizialmente inteso attendere i chiarimenti promessi dai litiganti. Non essendo, tuttavia, pervenute informazioni atte a fare compiuta chiarezza sul punto, il Comune si è attivato poi senza ulteriore indugio per la repressione dell’abuso prescindendo dall’attribuzione della titolarità sull’esatta porzione di suolo occupata dall’edificazione. Il suo provvedimento, pertanto, unicamente diretto alla rimozione dell’opera abusiva, non ha preso posizione sull’esatto confine tra i due fondi, bensì si indirizzava:
- quale responsabile dell’abuso, alla sola società -OMISSIS- s.r.l.;
- quale soggetto proprietario dell’area, a entrambi i vicini – ovvero alla suddetta società e all’odierno ricorrente - quali destinatari ulteriori dell’ordinanza: circostanza, questa, che denota appunto la volontà comunale di non interferire nella disputa civilistica tra loro, lasciandola impregiudicata.
Da ciò consegue che l’astratto e meccanico richiamo, nel corpus della gravata ordinanza, alla facoltà del responsabile dell’abuso di avanzare - sussistendone i presupposti di legge - richiesta di rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, suscettibile magari d’imporsi anche al proprietario incolpevole, deve intendersi in concreto, siccome del tutto avulso dalla specifica vicenda fattuale nel cui ambito è stato adottato il gravato provvedimento, alla stregua di un mero refuso.
Da qui l’inammissibilità, per difetto di interesse, della censura in disamina, diretta a contestare il richiamo alla sanabilità ex art. 36 DPR n. 380/2001 dell’intervento abusivo sulla mera istanza della sola soc. -OMISSIS-.
16. Alla luce delle ragioni sopra esposte il ricorso deve dunque trovare parziale accoglimento, per la fondatezza del primo e del terzo motivo di gravame.
Ne consegue che la gravata ordinanza di demolizione n. 2 del 17.3.2022 deve essere annullata nella (sola) parte in cui estende l’ingiunzione a demolire, e le conseguenze di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per il caso di inottemperanza all’ingiunzione stessa, anche all’odierno ricorrente, indicato quale proprietario del suolo sul quale risulta realizzata parte del manufatto abusivo.
E deve essere altresì annullato, in ragione della fondatezza del III motivo, il provvedimento di rigetto della istanza di revoca in autotutela della suddetta ordinanza di demolizione, adottato con nota del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Vinchiaturo prot. n. 3791 del 16.5.2022.
17. Il ricorso deve essere infine dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, limitatamente alla censura, articolata nel secondo mezzo, vertente sull’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione nella parte in cui contempla, in tesi anche contro la volontà del -OMISSIS-, la sanabilità dell’abuso ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001.
18. Le peculiarità fattuali e giuridiche della vicenda oggetto della presente controversia e l’accoglimento solo parziale del ricorso giustificano, infine, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti e termini indicati in motivazione;
b) dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di interesse, per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private nominate nel presente provvedimento.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER HI | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.