Ordinanza cautelare 7 novembre 2013
Sentenza 22 marzo 2018
Decreto decisorio 17 luglio 2024
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02041/2025REG.PROV.COLL.
N. 02972/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Celant, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Eleonora Duse n. 3;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pezza, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via Luigi Porta n. 25;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-, con cui il T.a.r. Lombardia, dopo aver disposto la riunione del ricorso R.G. n. -OMISSIS- e di quello R.G. n. -OMISSIS-, proposti dal medesimo signor -OMISSIS- nei confronti del Comune di -OMISSIS-, ha dichiarato improcedibile il primo e respinto il secondo.
2. In punto di fatto, occorre premettere che il signor -OMISSIS-, ricorrente in primo grado e odierno appellante, è proprietario di un’area sita nel territorio del Comune di -OMISSIS-, la quale, ai sensi del P.R.G. risultante dalla variante generale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 7/3210 del 22 novembre 2000, era qualificata in parte come zona D2 industriale – artigianale di espansione e in parte come zona destinata a viabilità e/o servizi per l’industria.
Con riferimento all’anzidetta area, il signor -OMISSIS- aveva presentato, in data 5 febbraio 2008, una proposta di Piano di Lottizzazione, assunta al prot. n. 2348 del 2008, che prevedeva la realizzazione di due progetti, uno dei quali in variante al P.R.G.
A fronte di tale istanza, il Comune di -OMISSIS-, dapprima formulava un’articolata richiesta di integrazione documentale e, successivamente, in data 28 marzo 2008, con provvedimento prot. n. 5768/2008, comunicava l’esito negativo dell’istruttoria e il conseguente diniego della proposta di Piano Attuativo.
Peraltro, in data 5 ottobre 2006, era stata presentata un’analoga richiesta, respinta con provvedimento n. prot. 8383/2007 del 15 maggio 2007, che, tuttavia, non era stato impugnato.
Per contro, avverso l’anzidetto provvedimento prot. n. 5768/2008 del 28 marzo 2008, notificato il 29 aprile 2008, il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- chiedendone l’annullamento.
Successivamente, in data 3 novembre 2008 – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 2008 – è stato approvato il P.G.T. del Comune di -OMISSIS-, con pubblicazione sul B.U.R.L. del 18 febbraio 2009, e il signor -OMISSIS- ha impugnato anche tale deliberazione chiedendone, del pari, l’annullamento con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
3. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. Lombardia – previa riunione degli anzidetti ricorsi – in primo luogo ha respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, ritenendo infondate le censure proposte per l’annullamento del P.G.T. e, sul punto, ha richiamato i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, da un lato, le osservazioni del privato rispetto agli strumenti urbanistici generali configurano un mero apporto collaborativo e, dall’altro lato, le scelte discrezionali nell’ambito della pianificazione sono sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza, mentre, nel caso di specie, l’area risultava effettivamente agricola.
In secondo luogo, il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, relativo al provvedimento di diniego della proposta di P.U.A. ritenendo che i relativi effetti siano stati travolti dal successivo strumento di pianificazione urbanistica generale approvato dal Comune nel 2008, ossia il P.G.T. di cui alla deliberazione n. 51 del 2008, da reputarsi per l’appunto legittimo in ragione dell’infondatezza del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, con la conseguenza che, secondo il T.a.r., il ricorrente non avrebbe avuto più alcun interesse alla decisione del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, non potendo trarre utilità da un ipotetico accoglimento dello stesso.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-, formulando tre distinti motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo di appello, la sentenza è stata censurata per insufficiente motivazione in relazione ai motivi del ricorso di primo grado con i quali il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del procedimento di approvazione del P.G.T., poiché l’amministrazione avrebbe ignorato le osservazioni del ricorrente, pur tempestivamente presentate.
Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare il contenuto delle censure, poiché esse erano volte a contestare non già il mancato accoglimento delle osservazioni, bensì l’omesso esame delle medesime, il cui contenuto è stato sinteticamente richiamato nell’atto di appello.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il motivo del ricorso di primo grado con cui era stata prospettata l’illegittimità del P.G.T. con riferimento alla previsione della necessità di predisporre un P.U.A. per un’area che, a suo dire, sarebbe già completamente urbanizzata.
Nel contesto del secondo motivo di gravame, l’appellante ha altresì censurato la parte della sentenza concernente l’approvazione del progetto preliminare del collegamento tra la strada Provinciale e la via Edison, dal momento che l’esistenza di un progetto preliminare di viabilità già approvato nel 2006 – dunque prima dell’avvio del procedimento che aveva portato all’approvazione del P.G.T. – rappresenterebbe una circostanza rilevante che l’amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione ai fini istruttori per le determinazioni relative all’area che intendeva disciplinare con il P.G.T.; sotto un diverso profilo, poi, ha contestato le modifiche alla viabilità.
4.3. Con il terzo motivo di appello, infine, è stata censurata la parte della sentenza recante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, con cui il ricorrente aveva impugnato il diniego della proposta di Piano Attuativo.
Il giudice di primo grado, infatti, come già rilevato, ha fatto discendere dall’infondatezza del ricorso concernente il P.G.T. l’improcedibilità dell’ulteriore ricorso per l’annullamento del diniego della proposta di Piano Attuativo, i cui effetti sarebbero stati travolti dal successivo strumento di pianificazione urbanistica generale approvato dal Comune nel 2008, con il conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione dello stesso.
Per contro, secondo l’appellante, la sentenza, sul punto, sarebbe errata dal momento che l’art. 8, comma 4, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005, come sostituito dall’art. 2 della l.r. n. 1 del 2013, prevede che: “ Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all'articolo 25, comma 7 ”.
Il Comune di -OMISSIS- si sarebbe avvalso di tale facoltà, in quanto, con la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2014, ha prorogato la validità del P.G.T. fino alla data del 31 dicembre 2014 e successivamente non è intervenuto alcun ulteriore atto di proroga sicché sia al momento dell’udienza pubblica dinanzi al T.a.r. sia al momento del deposito della sentenza impugnata, ossia il 14 febbraio 2018, il P.G.T. risultava decaduto essendo ormai decorso il termine di validità quinquennale. Conseguentemente, secondo l’appellante, sarebbe venuto meno il presupposto della decisione del giudice di primo grado con riferimento alla sopravvenuta carenza d'interesse in relazione al diniego a fronte della proposta di P.U.A. a suo tempo presentata. Viceversa, “ la situazione di fatto e di diritto ” risultante dalla scadenza del documento di piano renderebbe attuale l’interesse dell’appellante alla decisione del ricorso proposto avverso il diniego impugnato. L’appellante ha, dunque, riproposto integralmente i motivi di censura prospettati con il ricorso R.G. n. -OMISSIS- e assorbiti dal T.a.r. in ragione della definizione del giudizio in rito.
5. Si è costituito il Comune di -OMISSIS- eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello.
6. Dopo la pronuncia dell’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, con la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23 marzo 2022 – il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul B.U.R.L. del 6 luglio 2022 –, il Comune di -OMISSIS- ha approvato la variante generale al P.G.T., che ha riperimetrato l’ambito di trasformazione oggetto dell’istanza presentata dal signor -OMISSIS- nell’anno 2008, allorquando era vigente il precedente P.R.G..
7. Inoltre, sempre in epoca successiva alla pronuncia della sentenza, in data 22 luglio 2022, le parti hanno stipulato un complesso accordo transattivo ove si legge, tra l’altro, che le stesse: “ dichiarano che vengono definite tutte le posizioni creditorie esistenti, conseguenti alle sentenze citate nell’allegato A, anche se non azionate, nei reciproci rapporti, nonché i giudizi indicati nel medesimo allegato A e, per l’effetto, di essere integralmente soddisfatte ”, con la precisazione che nel citato “ allegato A ” sono stati indicati i giudizi avanti al T.a.r. Milano R.G. n. -OMISSIS- e R.G. n. -OMISSIS-, definiti con la sentenza n. -OMISSIS- e oggetto del presente giudizio di appello.
Occorre ancora precisare che l’accordo transattivo del 22 luglio 2022 ha posto a carico del Comune di -OMISSIS- l’obbligo di provvedere al pagamento in favore del signor -OMISSIS- dell’importo di euro 348.000,00 in diverse rate, le quali sono state tutte versate dal Comune, con l’eccezione dell’ultima, che, tuttavia, non risulta ancora scaduta, dovendo essere corrisposta entro il 15 aprile 2025.
8. Nel corso del presente giudizio di appello, il signor -OMISSIS- ha revocato il mandato precedentemente conferito al difensore Avv. Antonio Carullo, nominando, in sua sostituzione,l’Avv. Marco Celant, il quale – dapprima con istanza del 14 febbraio 2023 e poi con successiva istanza del 14 marzo 2023 – ha chiesto il differimento dell’udienza di discussione fissata per il 20 aprile 2023, con adesione del Comune alla predetta richiesta.
All’udienza del 20 aprile 2023, la causa è stata cancellata dal ruolo e, successivamente, con decreto presidenziale del 17 luglio 2024 il giudizio è stato dichiarato perento.
Avverso tale decreto di perenzione l’appellante ha proposto opposizione, che è stata accolta da questa Sezione con l’ordinanza collegiale n. 9621 del 2 dicembre 2024 ed è, poi, stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso.
9. Con la memoria del 3 gennaio 2025, l’appellante ha preso atto della già rilevata circostanza che, nelle more del giudizio d’appello, il Consiglio Comunale di -OMISSIS-, con la deliberazione n. 11 del 23 marzo 2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 del 6 luglio 2022, ha approvato la Variante al P.G.T., introducendo una disciplina ad hoc per l’area di sua proprietà e ha osservato, sul punto, che le prescrizioni e le regole contenute nella stessa “ pur ricalcando, nella sostanza, la disciplina dello strumento urbanistico impugnato ” non solo avrebbero rimosso ogni causa ostativa all’approvazione dell’intervento oggetto del provvedimento di diniego del 2008, ma ne avrebbero “ persino reso più agevole l’esecuzione ”.
Sarebbe, dunque, per tale ragione che il signor -OMISSIS- avrebbe omesso di impugnare la Variante al P.G.T., non essendo stati rilevati particolari “ profili di lesione dei propri diritti ed interessi derivanti dalla citata Variante al PGT del 2022 ”.
In considerazione dell’approvazione della predetta Variante, il signor OÉ ha poi rilevato di non avere interesse a coltivare l’impugnazione con riferimento alla parte della sentenza appellata con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- poiché lo strumento urbanistico del 2008 risulta “ oramai più che decaduto ”, donde la rinuncia al primo e al secondo motivo di gravame.
Per contro, l’appellante ha confermato di conservare interesse all’accoglimento del terzo motivo di gravame, concernente la dichiarazione di improcedibilità della domanda diretta a ottenere l’annullamento del provvedimento del 28 marzo 2008, recante il diniego della proposta di Piano Attuativo del 5 febbraio 2008.
Nella prospettazione dell’appellante, infatti, poiché il diniego era fondato sulla pretesa difformità dell’anzidetto Piano Attuativo rispetto ad alcune previsioni dello strumento urbanistico vigente all’epoca, tali ragioni ostative sarebbero a suo dire venute meno proprio in ragione della Variante al P.G.T. del 2022, poiché “ nessuna delle medesime motivazioni mantiene alcun valore intrinseco ed attuale ”.
In altri termini, secondo l’appellante, sarebbe oggi venuto meno “ il presupposto giuridico ” su cui risulta fondata la decisione del giudice di primo grado con cui il ricorso proposto avverso il diniego della proposta di Piano Attuativo è stato dichiarato “ inammissibile ” ( rectius , improcedibile) per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto tutti i motivi di diritto prospettati con il ricorso di primo grado sarebbero “ attuali ” e “ gli effetti del diniego impugnato incidono con maggiore portata lesiva sulla sfera giuridica dell’appella nte” e, sotto tale profilo, la vigenza dalla più favorevole disciplina dell’attuale P.G.T. del 2022 non potrebbe essere considerata un motivo di improcedibilità del ricorso.
10. Il Comune di -OMISSIS- ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame, in considerazione, da un lato, dell’adozione della Variante al P.G.T. non impugnata dal signor -OMISSIS- e, dall’altro lato, della transazione depositata nel giudizio di appello il 21 dicembre 2024, recante l’espressa rinuncia ai procedimenti indicati nell’allegato A alla transazione medesima, che prevedeva il pagamento rateale da parte del Comune della somma di euro 348.000,00.
Il Comune ha, infatti, rilevato come l’appellante abbia già incassato tutte le rate tranne l’ultima la cui scadenza è prevista per il 15 aprile 2025 e tale circostanza non è stata specificamente contestata.
11. Con la memoria di replica del 16 gennaio 2025, l’appellante ha viceversa sostenuto che l’indicazione del giudizio R.G. n. -OMISSIS- nell’ambito della transazione sia stata inserita per un “ mero errore materiale ” poiché l’anzidetta transazione riguarderebbe una diversa vicenda, afferente al tracciato dello scarico delle acque fognarie realizzato abusivamente sulla proprietà dell’Ingegner -OMISSIS-, oggetto di esproprio.
12. Il Comune, con la memoria di replica del 16 gennaio 2025, ha, a sua volta, contestato l’asserita permanenza dell’interesse a ricorrere in capo all’appellante con riferimento al ricorso relativo al diniego della proposta di Piano Attuativo, rilevando come si tratti di una proposta di Piano Attuativo presentata nella vigenza del P.R.G. anteriore al P.G.T. del 2008 – e peraltro dichiaratamente non compatibile con quest’ultimo – sicché la stessa non potrebbe essere in alcun modo accolta nella vigenza di un nuovo e diverso strumento urbanistico, quale la Variante al P.G.T. del 2022, che prevede sull’area un’apposita scheda denominata AT11 – Via Edison.
Ad avviso del Comune, dunque, un eventuale annullamento del diniego non consentirebbe comunque il positivo riesame dell’istanza formulata nel 2008, quando era vigente una diversa disciplina urbanistica, essendo stata quest’ultima per l’appunto modificata dapprima nel 2008 e poi nel 2022. Per poter ottenere l’approvazione di un Piano Attuativo sull’area in questione, pertanto, sarebbe in ogni caso necessaria la presentazione di una nuova istanza per l’ambito di trasformazione AT11 – Via Edison, nel rispetto della disciplina del nuovo P.G.T. e, più in generale, della disciplina urbanistica attualmente vigente.
13. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 – reputa che l’appello sia improcedibile, per le ragioni che di seguito si espongono, con la precisazione che, in via preliminare, si deve prendere atto dell’espressa rinuncia ai primi due motivi di gravame, afferenti all’impugnazione del P.G.T. del 2008, rispetto ai quali l’appellante ha dichiarato di non aver più alcun interesse.
14. Ferma restando la considerazione che precede, ritiene il Collegio che l’appello sia improcedibile per due distinte e autonome ragioni.
14.1 In primo luogo, assume rilevanza preclusiva rispetto all’esame del merito del gravame la transazione stipulata tra il signor -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS- in data 22 luglio 2022, depositata in atti, attraverso la quale, come già rilevato, l’odierno appellante ha rinunciato ai giudizi indicati nell’ambito dell’allegato A, espressamente richiamato per relationem nel testo della transazione, a fronte del pagamento della somma di euro 348.000,00.
Tra i giudizi oggetto dell’anzidetta rinuncia che sono stati indicati nell’allegato A figurano chiaramente i ricorsi proposti al T.a.r. Milano R.G. n. -OMISSIS- e R.G. n. -OMISSIS-, definiti con la sentenza impugnata nell’ambito del presente giudizio. Al riguardo, l’appellante si è limitato a sostenere, per la prima volta nella memoria di replica del 16 gennaio 2025 e, successivamente, nel corso dell’udienza pubblica del 6 febbraio 2025, come risulta dal verbale d’udienza, che l’indicazione di tali giudizi sia il risultato di un “ mero errore materiale ”.
Ritiene il Collegio che tale generica prospettazione sia del tutto insufficiente per privare di effetti l’espressa rinuncia contenuta nell’atto transattivo, posto che il tenore letterale della transazione in questione è inequivocabile poiché reca l’espressa indicazione dei giudizi sopra menzionati.
Del resto, non risulta che sia stata proposta alcuna azione di annullamento per errore della transazione in questione, azione della quale non vi è né traccia né menzione negli atti del giudizio. Se, infatti, l’appellante avesse effettivamente ritenuto di aver commesso un errore materiale nell’indicare espressamente i sopra menzionati ricorsi, sarebbe stato suo preciso onere proporre la relativa azione di annullamento della transazione al fine di far valere l’anzidetto asserito errore. Per contro, non solo l’appellante non ha introdotto alcuna autonoma azione giudiziale per far valere tale – ipotetico – errore, ma non ha neppure ritenuto di sollevare la relativa eccezione nell’ambito del presente giudizio, essendosi viceversa limitato alle generiche e indimostrate affermazioni sopra riportate, posto che, a fronte dell’inequivocabile tenore letterale dell’accordo transattivo, sarebbe stata necessaria, al fine di superare il predetto tenore letterale e dimostrare così l’effettiva sussistenza di un errore, la prospettazione di elementi di apprezzabile consistenza oggettiva, che invece sono del tutto assenti.
Sotto un ulteriore profilo, si deve rilevare che l’appellante non si è limitato a sottoscrivere la transazione in esame ma ha altresì incassato la rilevante somma di euro 309.667,00, residuando soltanto l’ultima rata che non è stata ancora versata dal Comune poiché non è scaduta in quanto la scadenza del termine per provvedere al pagamento risulta fissata per il 15 aprile 2025.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, la rinuncia non è subordinata all’avveramento di una condizione sospensiva poiché, come si desume dalla clausola sub art. 2.2.b, la rinuncia è immediata e non condizionata, in considerazione del tenore letterale della precisazione che segue: “ l’Ingegner -OMISSIS- dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia…a tutti gli altri giudizi pendenti sulla medesima vicenda e dettagliati in allegato A ”.
Del resto, un’ulteriore conferma della circostanza che non sia stata pattuita una rinuncia sottoposta a condizione sospensiva può essere tratta dall’ulteriore passaggio riportato poco oltre, ove si è convenuto che: “ la rinuncia dell’Ingegner -OMISSIS- si deve intendere inefficace di diritto in caso di mancato pagamento delle residue somme a carico del Comune ”. Tale clausola, infatti, è da interpretare – a tutto concedere – come una condizione risolutiva di inadempimento e conferma che la rinuncia è quindi da intendersi immediatamente efficace poiché, altrimenti, non sarebbe possibile ipotizzare che essa diventi “ inefficace di diritto in caso di mancato pagamento ”. In altri termini, se le parti hanno previsto che l’accordo diventi inefficace in caso di mancato pagamento della somma pattuita, ciò implica necessariamente che l’accordo sia stato inteso come immediatamente produttivo di effetti e, dunque, che la rinuncia ai giudizi sopra menzionati era immediatamente efficace. È si vero che manca ancora il pagamento dell’ultima rata ma una valutazione complessiva del comportamento delle parti, alla luce della buona fede in pendenza della condizione, unitamente all’entità della somma residua, inducono a ritenere che la rinuncia sia comunque sufficiente a produrre gli effetti processuali relativi all’accertata mancanza di interesse alla definizione del presente giudizio.
Né si può pervenire a conclusioni diverse in base alla clausola sub art. 2.2.c, poiché il pagamento del saldo totale condiziona non già la rinuncia in sé e per sé considerata, bensì l’ulteriore e diverso impegno di “ far constare ” o di “ dichiarare ” la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quindi una condotta diversa e ulteriore rispetto alla mera rinuncia.
Da ultimo, non risulta ostativa in tal senso neppure la clausola sub art. 4.4, invocata dall’appellante e recante l’impegno del Comune a provvedere entro il termine del 15 settembre 2022 alla cancellazione “ di ogni e qualsiasi trascrizione presso la conservatoria dei beni immobiliari pregiudizievole per l’ingegner -OMISSIS- aventi ad oggetto le aree di cui ora si tratta ”. Infatti, tale clausola non introduce una condizione sospensiva di adempimento, poiché non subordina l’efficacia del patto alla cancellazione delle trascrizioni, ma prevede una controprestazione a carico del Comune.
In ogni caso, ove anche si volesse negare che dalla transazione di cui si tratta sia derivata la definitiva e immediata rinuncia ai giudizi sopra menzionati, si dovrebbe comunque – quantomeno – ritenere che l’accordo transattivo integri un pactum de non petendo , recante l’impegno a non chiedere la definizione del giudizio fino alla scadenza dell’ultima rata prevista per il 15 aprile 2025, sicché la condotta dell’odierno appellante che ha insistito per l’accoglimento dell’appello dopo aver incassato tutte le rate tranne l’ultima, per il complessivo importo, finora, di euro 309.667,00, integra una violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e un inadempimento del pactum de non petendo .
14.2. Sotto un ulteriore e autonomo profilo, l’appello è altresì improcedibile in ragione dell’approvazione della Variante al P.G.T. del 2022, che l’appellante non ha impugnato ma dalla quale ha ritenuto di poter desumere il superamento del P.G.T. impugnato del 2008 e, conseguentemente, ha rinunciato ai primi due motivi di appello, insistendo tuttavia per l’accoglimento del terzo motivo afferente all’annullamento del diniego della proposta di Piano Attuativo ritenuto conforme alla Variante.
La tesi prospettata dall’appellante è infondata poiché ipotizza che il diniego del Piano Attuativo presentato nel 2008 sia superabile in ragione del diverso P.G.T. del 2022. Per contro, il superamento del P.G.T. del 2008 per effetto della Variante non impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una pronuncia sull’impugnato diniego, poiché l’omessa impugnazione del P.G.T. del 2022 e – dunque – il suo consolidamento nei confronti dell’appellante determina la conseguente necessità di presentare una nuova proposta di Piano Attuativo al fine di consentire all’amministrazione di valutarne la compatibilità rispetto al nuovo P.G.T., a maggior ragione, ove, come nel caso di specie, l’appellante ritenga che la proposta sia compatibile con la nuova Variante.
15. Dalle considerazioni che precedono deriva la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
16. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’appellante -OMISSIS- alla rifusione, in favore del Comune di -OMISSIS-, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO