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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 84168 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, posta in decisione alla data del
27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 quale erede di elett.te dom.to in Roma, in Via Crescenzio Persona_1
n. 20, presso lo studio dell'avv.to Gina Tralicci che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Nicola Staniscia, giusta procura in calce al ricorso
- ATTORE -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in Via Cesare Beccaria n. 20, presso lo studio dell'avv.to Simonetta Zannini Quirini che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma n° 80974/21569 del 21/7/15 Persona_2
- CONVENUTO -
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio di Persona_3
Roma in data 06.05.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022, n. 5514
- TERZA CHIAMATA -
NONCHE'
CP_3
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
E
1 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
Controparte_4
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attore: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività. Spese distratte”
per il convenuto: “… Dichiarare la citazione inammissibile/ improcedibile/estinta. Dichiarare la litispendenza essendo pendente il giudizio rg.41786/17 G. ud.15.6.18. Dichiarare comunque la nullità CP_5 del processo esecutivo ex adverso intrapreso, e già sospeso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento e la procedura esecutiva intera proposta. Comunque, respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Voglia comunque condannare controparte alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore dell' CP_1
per la terza chiamata “…si costituisce nel Controparte_2 giudizio sopra indicato, la Società terza pignorata ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio non essendo state spiegate doglianze al proprio operato”.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2017 Per_1
– premesso che con atto notificato in data 2.3.2016 aveva promosso ai
[...] danni dell' (debitore esecutato) e presso i terzi CP_1 Controparte_2
e (terzi pignorati), espropriazione
[...] CP_3 Controparte_4 forzata di crediti per l'esazione della complessiva somma di € 27.732,14 in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma (Sezione Lavoro) n.
4319/08 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 10.2.2016); che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E., all'esito della delibazione sommaria, con ordinanza del 29.9.2017, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine (sino al 31.12.2017) per l'introduzione del giudizio di merito – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, l' per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_1
2 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo che la citazione fosse dichiarata CP_1
“inammissibile/improcedibile/estinta”; eccependo “la litispendenza essendo pendente il giudizio rg.41786/17 G. Redavid ud.15.6.18” e, infine, ribadendo
“la nullità del processo esecutivo ex adverso intrapreso, e già sospeso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento e la procedura esecutiva intera proposta”
Con ordinanza depositata in data 22.1.2019 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'attore
Con ricorso ex art 303 c.p.c. depositato in data 3.6.2019 il giudizio veniva riassunto ad istanza di quale erede di Parte_1 Persona_1
Il Giudice, con ordinanza del 23.8.2022, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (quali litisconsorti necessari)
Integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (
[...]
e , si costituiva in giudizio Controparte_2 CP_3 Controparte_4 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte Controparte_2
Non si costituivano in giudizio la e la CP_3 Controparte_4
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Va anzitutto dichiarata la contumacia dei terzi e CP_3 CP_4 che, pur ritualmente citati, non si sono mai costituiti nel presente
[...] giudizio.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 305 e 307, u.c. c.p.c.
All'udienza del 22.1.2019 il procuratore dell'attore dichiarava - o comunque confermava - l'intervenuto decesso della parte assistita (art. 300 c.p.c.) e contestualmente dichiarava – così si legge nel verbale di udienza - di costituirsi “in prosecuzione degli eredi” (ai sensi dell'art. 302 c.p.c.): però di tale comparsa di costituzione (in prosecuzione) non vi è traccia negli atti di causa.
Piuttosto, risulta che il Giudice, con ordinanza depositata in data 22.1.2019 (vd., annotazione telematica), dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'attore.
3 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
Il processo veniva poi riassunto, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., con ricorso depositato in data 3.6.2019.
L'art. 300 c.p.c. prevede che il processo è interrotto “dal momento” in cui il procuratore della parte dichiara in udienza l'evento interruttivo o lo notifica alle altre parti.
Nella specie, l'evento interruttivo è stato dichiarato all'udienza del 22.1.2019.
L'art. 305 c.p.c. dispone che il processo deve essere riassunto “entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” e l'art. 307, u.c., c.p.c. dispone, a sua volta, che l'estinzione opera di diritto “ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”
Nel ricorso in riassunzione, depositato in data 3.6.2019, la parte, al fine evidente di comprovare la tempestività della riassunzione, ha dichiarato (ma non provato per tabulas) che l'ordinanza di interruzione le era stata
“notificata” (rectius, comunicata) soltanto in data 3.6.2019
Tuttavia, secondo la più autorevole e consolidata Giurisprudenza – recentemente ribadita - nell'ipotesi di eventi interruttivi che colpiscano, come nella specie, la parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore (art. 300 c.p.c.) “… l'interruzione del processo si verifica dal momento in cui il procuratore della parte dichiara in udienza l'evento interruttivo che ha colpito il proprio assistito o lo notifica alle altre parti, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine semestrale [oggi trimestrale – n.d.e.] per la riassunzione o la prosecuzione del processo, mentre non ha alcuna efficacia, al fine di uno spostamento del momento iniziale di operatività dell'interruzione, la circostanza che il provvedimento dichiarativo dell'interruzione sia stato pronunziato solo successivamente” (vd., Cass. SS.UU. n. 7443/2008)
Pertanto, agli effetti della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione, deve escludersi ogni rilevanza del provvedimento del giudice dichiarativo dell'interruzione, del quale, del resto, non è traccia negli artt. 299 e segg. c.p.c.: il giudice che è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni che possono sottrarlo al dovere di giudicare non compie, infatti, un vero e proprio accertamento degli effetti interruttivi - che comporterebbe l'apertura di una fase incidentale preliminare alla sua dichiarazione - ma procede solo ad una delibazione sommaria delle comunicazioni del procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo e dei fatti portati alla sua conoscenza, limitandosi a verificare se essi corrispondono alle ipotesi tipiche previste dalla legge e se concorrono tutte le condizioni necessarie a integrare la fattispecie interruttiva (ibidem).
4 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
In definitiva, l'evento della morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, II co., c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo “dal momento” di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, “… senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti” (ivi; e, più di recente, Cass. n. 27788/22).
La parte, pertanto, avrebbe dovuto riassumere il processo entro il termine trimestrale del 22.4.2019 (appunto decorrente dall'udienza del 22.1.2019): invece la riassunzione è avvenuta solo in data 3.6.2019 e quindi oltre il termine perentorio imposto dall'art. 305 c.p.c.
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del processo
Le spese vanno regolate ai sensi dell'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della e della CP_3 Controparte_4
2. dichiara l'estinzione del processo;
3. spese definitivamente a carico della parte che le ha anticipate
Così deciso in Roma il 6.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 84168 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017, posta in decisione alla data del
27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 quale erede di elett.te dom.to in Roma, in Via Crescenzio Persona_1
n. 20, presso lo studio dell'avv.to Gina Tralicci che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Nicola Staniscia, giusta procura in calce al ricorso
- ATTORE -
E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in Via Cesare Beccaria n. 20, presso lo studio dell'avv.to Simonetta Zannini Quirini che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atti notaio di Roma n° 80974/21569 del 21/7/15 Persona_2
- CONVENUTO -
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio di Persona_3
Roma in data 06.05.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022, n. 5514
- TERZA CHIAMATA -
NONCHE'
CP_3
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
E
1 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
Controparte_4
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'attore: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività. Spese distratte”
per il convenuto: “… Dichiarare la citazione inammissibile/ improcedibile/estinta. Dichiarare la litispendenza essendo pendente il giudizio rg.41786/17 G. ud.15.6.18. Dichiarare comunque la nullità CP_5 del processo esecutivo ex adverso intrapreso, e già sospeso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento e la procedura esecutiva intera proposta. Comunque, respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Voglia comunque condannare controparte alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore dell' CP_1
per la terza chiamata “…si costituisce nel Controparte_2 giudizio sopra indicato, la Società terza pignorata ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio non essendo state spiegate doglianze al proprio operato”.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2017 Per_1
– premesso che con atto notificato in data 2.3.2016 aveva promosso ai
[...] danni dell' (debitore esecutato) e presso i terzi CP_1 Controparte_2
e (terzi pignorati), espropriazione
[...] CP_3 Controparte_4 forzata di crediti per l'esazione della complessiva somma di € 27.732,14 in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma (Sezione Lavoro) n.
4319/08 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 10.2.2016); che, su opposizione del debitore esecutato, il G.E., all'esito della delibazione sommaria, con ordinanza del 29.9.2017, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine (sino al 31.12.2017) per l'introduzione del giudizio di merito – tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, l' per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_1
2 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo che la citazione fosse dichiarata CP_1
“inammissibile/improcedibile/estinta”; eccependo “la litispendenza essendo pendente il giudizio rg.41786/17 G. Redavid ud.15.6.18” e, infine, ribadendo
“la nullità del processo esecutivo ex adverso intrapreso, e già sospeso e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inammissibile e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento e la procedura esecutiva intera proposta”
Con ordinanza depositata in data 22.1.2019 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'attore
Con ricorso ex art 303 c.p.c. depositato in data 3.6.2019 il giudizio veniva riassunto ad istanza di quale erede di Parte_1 Persona_1
Il Giudice, con ordinanza del 23.8.2022, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (quali litisconsorti necessari)
Integrato il contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (
[...]
e , si costituiva in giudizio Controparte_2 CP_3 Controparte_4 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte Controparte_2
Non si costituivano in giudizio la e la CP_3 Controparte_4
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Va anzitutto dichiarata la contumacia dei terzi e CP_3 CP_4 che, pur ritualmente citati, non si sono mai costituiti nel presente
[...] giudizio.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 305 e 307, u.c. c.p.c.
All'udienza del 22.1.2019 il procuratore dell'attore dichiarava - o comunque confermava - l'intervenuto decesso della parte assistita (art. 300 c.p.c.) e contestualmente dichiarava – così si legge nel verbale di udienza - di costituirsi “in prosecuzione degli eredi” (ai sensi dell'art. 302 c.p.c.): però di tale comparsa di costituzione (in prosecuzione) non vi è traccia negli atti di causa.
Piuttosto, risulta che il Giudice, con ordinanza depositata in data 22.1.2019 (vd., annotazione telematica), dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'attore.
3 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
Il processo veniva poi riassunto, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., con ricorso depositato in data 3.6.2019.
L'art. 300 c.p.c. prevede che il processo è interrotto “dal momento” in cui il procuratore della parte dichiara in udienza l'evento interruttivo o lo notifica alle altre parti.
Nella specie, l'evento interruttivo è stato dichiarato all'udienza del 22.1.2019.
L'art. 305 c.p.c. dispone che il processo deve essere riassunto “entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue” e l'art. 307, u.c., c.p.c. dispone, a sua volta, che l'estinzione opera di diritto “ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”
Nel ricorso in riassunzione, depositato in data 3.6.2019, la parte, al fine evidente di comprovare la tempestività della riassunzione, ha dichiarato (ma non provato per tabulas) che l'ordinanza di interruzione le era stata
“notificata” (rectius, comunicata) soltanto in data 3.6.2019
Tuttavia, secondo la più autorevole e consolidata Giurisprudenza – recentemente ribadita - nell'ipotesi di eventi interruttivi che colpiscano, come nella specie, la parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore (art. 300 c.p.c.) “… l'interruzione del processo si verifica dal momento in cui il procuratore della parte dichiara in udienza l'evento interruttivo che ha colpito il proprio assistito o lo notifica alle altre parti, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine semestrale [oggi trimestrale – n.d.e.] per la riassunzione o la prosecuzione del processo, mentre non ha alcuna efficacia, al fine di uno spostamento del momento iniziale di operatività dell'interruzione, la circostanza che il provvedimento dichiarativo dell'interruzione sia stato pronunziato solo successivamente” (vd., Cass. SS.UU. n. 7443/2008)
Pertanto, agli effetti della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione, deve escludersi ogni rilevanza del provvedimento del giudice dichiarativo dell'interruzione, del quale, del resto, non è traccia negli artt. 299 e segg. c.p.c.: il giudice che è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni che possono sottrarlo al dovere di giudicare non compie, infatti, un vero e proprio accertamento degli effetti interruttivi - che comporterebbe l'apertura di una fase incidentale preliminare alla sua dichiarazione - ma procede solo ad una delibazione sommaria delle comunicazioni del procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo e dei fatti portati alla sua conoscenza, limitandosi a verificare se essi corrispondono alle ipotesi tipiche previste dalla legge e se concorrono tutte le condizioni necessarie a integrare la fattispecie interruttiva (ibidem).
4 dr. Alessandro CENTO n. 84618/2017 R.G.A.C.C.
In definitiva, l'evento della morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, II co., c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo “dal momento” di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, “… senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti” (ivi; e, più di recente, Cass. n. 27788/22).
La parte, pertanto, avrebbe dovuto riassumere il processo entro il termine trimestrale del 22.4.2019 (appunto decorrente dall'udienza del 22.1.2019): invece la riassunzione è avvenuta solo in data 3.6.2019 e quindi oltre il termine perentorio imposto dall'art. 305 c.p.c.
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del processo
Le spese vanno regolate ai sensi dell'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della e della CP_3 Controparte_4
2. dichiara l'estinzione del processo;
3. spese definitivamente a carico della parte che le ha anticipate
Così deciso in Roma il 6.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO