Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 173.
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/02/2022, n. 4726Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; Penale Ord. Sez. 7 Num. 4726 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 22/10/2021 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 07/02/2019, nei confronti di LA CA in relazione al reato di cui all'art. 173, comma primo, lett. b), e comma secondo, lett. b), legge n. 633 del 1941. Propone ricorso per …Leggi di più...
- sindacato di legittimità·
- inammissibilità ricorso·
- spese processuali·
- inosservanza art. 62-bis cod. pen.·
- plurimi precedenti penali·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- vizio di motivazione·
- art. 610 cod. proc. pen.·
- violazione norma incriminatrice·
- attenuanti generiche