Articolo 173 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 102 sex deciesArticolo 174
Versione
18 dicembre 1942
Art. 173.

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu' grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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