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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6660 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Luciana Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Sergio Viana e Samuele Viana, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
“La proposta conciliativa d'ufficio è stata accettata, si è provveduto al pagamento delle relative somme e si può dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con citazione notificata il 20 ottobre 2022, la ha Parte_1 convenuto in giudizio la in opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1458/2022, depositato l'8 settembre 2022 e notificato il 12 settembre
2022, per il pagamento della somma di Euro 20.550,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi di prestazioni di servizi contabili e amministrativi, in base a convenzione d'incarico e plurime fatture, contestando l'ammontare del credito, riconoscendolo per la minor somma di Euro 3.700,00, oltre a IVA, e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata e riconvenzionale, l'accertamento dell'invalidità dell'art. 1 delle condizioni generali e la condanna alla restituzione della somma pagata di Euro
16.850,00, oltre a IVA, o almeno la compensazione con la somma ingiunta.
Si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1 fondamento dei motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione e delle riconvenzionali e la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Con ordinanza del 13 febbraio 2025, il Giudice ha proposto alle parti di comporre la lite in via conciliativa, mediante la concessione del pagamento, a carico dell'opponente ed a favore dell'opposta, della minor somma di Euro
5.000,00, con la rinuncia tra le parti a ogni altra e superiore pretesa e la compensazione delle spese processuali per intero;
con successiva ordinanza del 16 luglio 2025, la proposta conciliativa è stata rivista, mediante la determinazione della somma lorda di Euro 5.550,00, al fine di comprendervi almeno in parte il carico dell'imposta.
All'udienza del 16 ottobre 2025, le parti hanno concordemente comunicato di accettare la proposta conciliativa d'ufficio, di aver già attuato l'accordo di conciliazione attraverso il pagamento convenuto e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del
2 contendere, sia sull'opposizione che sulle domande riconvenzionali. Nel corso del processo, infatti, dopo aver chiesto di differire la trattazione della causa in attesa del perfezionamento delle trattative, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario non solo del raggiungimento della transazione, ma anche del pagamento della minor somma convenuta in via transattiva. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata, previa revoca del decreto, come conseguenza della riconosciuta estinzione del debito.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6660 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Luciana Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Sergio Viana e Samuele Viana, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
“La proposta conciliativa d'ufficio è stata accettata, si è provveduto al pagamento delle relative somme e si può dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con citazione notificata il 20 ottobre 2022, la ha Parte_1 convenuto in giudizio la in opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1458/2022, depositato l'8 settembre 2022 e notificato il 12 settembre
2022, per il pagamento della somma di Euro 20.550,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivi di prestazioni di servizi contabili e amministrativi, in base a convenzione d'incarico e plurime fatture, contestando l'ammontare del credito, riconoscendolo per la minor somma di Euro 3.700,00, oltre a IVA, e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata e riconvenzionale, l'accertamento dell'invalidità dell'art. 1 delle condizioni generali e la condanna alla restituzione della somma pagata di Euro
16.850,00, oltre a IVA, o almeno la compensazione con la somma ingiunta.
Si è costituita in giudizio la contestando il Controparte_1 fondamento dei motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione e delle riconvenzionali e la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Con ordinanza del 13 febbraio 2025, il Giudice ha proposto alle parti di comporre la lite in via conciliativa, mediante la concessione del pagamento, a carico dell'opponente ed a favore dell'opposta, della minor somma di Euro
5.000,00, con la rinuncia tra le parti a ogni altra e superiore pretesa e la compensazione delle spese processuali per intero;
con successiva ordinanza del 16 luglio 2025, la proposta conciliativa è stata rivista, mediante la determinazione della somma lorda di Euro 5.550,00, al fine di comprendervi almeno in parte il carico dell'imposta.
All'udienza del 16 ottobre 2025, le parti hanno concordemente comunicato di accettare la proposta conciliativa d'ufficio, di aver già attuato l'accordo di conciliazione attraverso il pagamento convenuto e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del
2 contendere, sia sull'opposizione che sulle domande riconvenzionali. Nel corso del processo, infatti, dopo aver chiesto di differire la trattazione della causa in attesa del perfezionamento delle trattative, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario non solo del raggiungimento della transazione, ma anche del pagamento della minor somma convenuta in via transattiva. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata, previa revoca del decreto, come conseguenza della riconosciuta estinzione del debito.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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