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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2621/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2621 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 2 SORA, presso lo studio dell'Avv.
BALESTRIERI RITA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA BORGONUOVO 105 ISOLA DEL LIRI, presso lo studio dell'Avv. IAFRATE
AMLETO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_2 CP_3
Sora il 22/11/1996 e , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati CP_4 in VIA BORGONUOVO 105 ISOLA DEL LIRI, presso lo studio dell'Avv. IAFRATE AMLETO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
E
, p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, via Mazzaroppi n. 4, presso lo studio dell'Avv.
1 N. 2621/2018 R.G.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Martini e Massimo Cocco, Parte_2
giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.01.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 società e , chiedendo CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare la proprietà/potestà/responsabilità dell'animale de quo in capo alle parti convenute cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido;
-accertare e dichiarare la sussistenza del collegamento causale tra il fatto dell'animale ed i danni riportati da parte attrice e della relazione (di proprietà e/o di uso) tra i convenuti ed il cane;
- accertata e dichiarata la sussistenza del collegamento causale tra il fatto dell'animale ed i danni riportati da parte attrice e della relazione (di proprietà e/o di uso) tra i convenuti ed il cane, dichiarare la conseguente responsabilità dei convenuti cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido ai sensi dell'art.
2052 c.c.; - accertare e dichiarare l'inadeguatezza della custodia del cane, ovvero la mancata adozione da parte dei convenuti di tutte le misure idonee ad evitare, in regime di normalità,
l'aggressione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il posizionamento del cane in apposito recinto e l'applicazione della museruola;
- accertata e dichiarata l'inadeguatezza della custodia del cane per non avere i convenuti adottato alcuna precauzione particolare ed alcuna misura idonea ad evitare, in regime di normalità, l'aggressione canina, pur avendo gli stessi la possibilità di esercitare sull'animale un effettivo potere di governo, dichiarare la responsabilità dei convenuti cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., condannare i convenuti, cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati da parte attrice per via ed a seguito dell'evento lesivo così come meglio evidenziati nella narrativa del presente atto, che, tenuto conto delle conclusioni medico-legali rassegnate dal Dott. nella perizia a sua firma del 07-03- Persona_1
2017, sono quantificati in complessivi euro 69.190,54 (sessantanovemilacentonovanta/54; somma comprensiva delle spese mediche quantificate in complessivi euro 4.373, 54 s.e.o.; calcolo effettuato sulla base delle Tabelle- Tribunale di Milano 2014 con personalizzazione massima), oltre accessori di legge, e/o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della consistente
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entità e della peculiarità di tutti i pregiudizi sofferti dalla sig. ra;
- condannare i Parte_1 convenuti cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido tra loro alla rifusione delle spese vive della fase stragiudiziale che oggi ammontano a complessivi euro 126,68 (comprensivi degli esborsi sostenuti per il procedimento di mediazione volontaria attivato da parte attrice); - accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, nella specie la società la sig. ra CP_1 [...]
, in proprio e n. q. di legale rappresentante di detta società, per non aver aderito al CP_2 procedimento di mediazione volontaria incardinato da parte attrice dinanzi all'organismo
Iformediate di Sora e recante prot. N. 137/2017; - accertata e dichiarata la responsabilità dei succitati convenuti per non aver aderito al procedimento di mediazione volontaria incardinato da parte attrice dinanzi all'organismo Iformediate di Sora e recante prot. N. 137/2017, condannare i medesimi anche in solido tra loro ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. n. 28/2010 ed alla rifusione degli esborsi sostenuti da parte attrice per la preventiva instaurazione della procedura di mediazione a titolo di maggior danno, ex art. 1218 e 1224, comma 2°, c.c.;”.
A tal fine, l'attrice deduceva: - che in data 26.10.2015 alle ore 14.30 circa stava passeggiando lungo via Aringo, in località San Paolo nel comune di Castelliri, in prossimità della società - che in dette circostanze un cane di taglia grande di colore bianco si scagliava CP_1
improvvisamente contro di lei;
- che detto animale azzannava l'attrice ad entrambe le gambe, immobilizzandola ed impedendole di fuggire;
- che giungeva un'autovettura il cui conducente, poi conosciuto come , vedendo l'aggressione in corso, suonava insistentemente il Persona_2
clacson nel vano tentativo di distrarre il cane;
- che il cane non lasciava la presa e continuava a mordere l'attrice alle gambe;
- che il arrestava il proprio senso di marcia e scendeva Per_2 dall'autovettura per prestare aiuto all'attrice; - che nell'immediatezza sopraggiungeva la sig.ra la quale provvedeva a richiamare a sé il cane;
- che la sig.ra necessitava di CP_3 Pt_1
cure mediche;
- che la sig.ra dichiarava di non poterla accompagnare in ospedale;
- che il sig. CP_1 accompagnava l'attrice a casa e successivamente la stessa veniva accompagnata dai suoi Per_2
genitori presso il Pronto Soccorso di Sora;
- che presso il PS sopraggiungevano anche la sig.ra e il sig. ; - che la sig.ra forniva i dati del cane e il Controparte_2 CP_4 CP_2
libretto sanitario;
- che all'attrice veniva diagnosticata ferita lacero del III medio gamba dx e del III sup gamba sin.; - che le ferite venivano medicate e suturate e veniva indicata la denuncia veterinaria;
- che in seguito alle cura resesi necessarie in data 20.01.2026 l'attrice veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti da valutare;
- che il dott. valutava i postumi nella misura del Per_1
15%, itt in gg 30 e itp in giorni 60 al 50%; - che la richiesta di risarcimento veniva respinta dall'assicurazione; - che la mediazione si concludeva negativamente.
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Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo CP_1
preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la e nel merito il Controparte_5
rigetto delle domande;
in subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., con condanna del terzo chiamato a manlevarla da eventuali condanne, anche a titolo di spese di lite.
Si costituivano anche e eccependo il Controparte_2 CP_4 CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la società proprietaria del cane, e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande.
Autorizzata la chiamata, si costituiva eccependo la mancanza di Controparte_5 copertura assicurativa alla data dell'infortunio, in quanto la polizza è emessa a favore di CP_1
mentre il proprietario del cane risulta , e nel merito chiedeva il rigetto della domanda. CP_6
Nella prima memoria istruttoria, parte attrice estendeva le domande nei confronti di
[...]
chiedendo la condanna dei convenuti in solido ex art. 96 c.p.c.. CP_5
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'udienza del 24.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. La causa veniva successivamente rimessa sul ruolo a seguito di istanza di correzione del verbale di udienza del 15.11.2022, presentata da e nuovamente rimessa in Controparte_5 decisione all'udienza del 15.01.2025, previa correzione del verbale di udienza del 15.11.2022, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dai convenuti, per essere il cane di proprietà della società CP_1
Giova premettere che la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito, e come tale rilevabile solo su eccezione di parte (cfr. Cass. 11284/2010). Orbene, nel caso di specie, con riferimento alla legittimazione ad agire in senso stretto, dalle prospettazioni di parte attrice non si evince alcun difetto di legittimazione passiva, assumendosi la responsabilità della convenuta, ed attenendo l'eventuale questione della titolarità in concreto del diritto al merito dalla causa.
Ancora in via preliminare deve ritenersi inammissibile l'estensione della domanda da parte dell'attrice nei confronti del terzo chiamato. Infatti, “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in
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mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).” (Cass. 15232/2021).
Tanto premesso, nel merito, la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Occorre premettere che l'art. 2052 c.c. - in base al quale “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”- trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso (v. Cass. 10189 del 28/04/2010). Pertanto, la responsabilità per il danno causato dall'animale incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario. Perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, tuttavia, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo.
Va evidenziato che, poiché l'art. 2052 c.c. impone l'obbligo di predisporre le necessarie cautele - fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito - indifferentemente sia al proprietario dell'animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso, il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo.
Invero, la responsabilità si fonda proprio sul rapporto di proprietà (G.d.P. Campobasso, 27.8.2019
n. 266), dando luogo ad una responsabilità oggettiva ( 20.8.2019), mentre il solo CP_7
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affidamento dell'animale per ragioni di custodia, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare l'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale stesso (Cass. 5226/1977; Cass. 14743/2002 e
12307/1998).
Il rapporto di “utenza” contemplato dalla disposizione normativa deriva dalla previgente codificazione (art. 1154 c.c. del 1865), mutuata dal Code Napoleon del 1804 (art. 1385), che per la situazione socioeconomica dell'epoca, considerava gli animali principalmente come cose strumentali all'attività lavorativa dell'uomo e, pertanto, in una concezione produttiva dedita allo sfruttamento per finalità prettamente economiche (da qui l'impiego di locuzioni come “uso” e “chi se ne serve”). Tuttavia, la necessaria evoluzione del diritto vivente ha portato gli interpreti a dover necessariamente adattare il rapporto di utenza e, quindi, l'individuazione del responsabile ex art. 2052 c.c., a tutte le ipotesi in cui l'utilizzatore, diverso dal proprietario dell'animale, assuma una relazione di fatto con quest'ultimo, in modo da trarne qualunque giovamento in termini di profitti, vantaggi o benefici, anche solo morali o non patrimoniali, purché ispirati dal perseguimento di un interesse proprio e autonomo rispetto a quello del proprietario (v. Cass., sez. III n. 22632/2012; v.
Cass. 14743/2002e Trib. Genova, sez. II, 24.03.2010 che escludono, pertanto, dall'uso rilevante ex art. 2052 c.c. la detenzione non qualificata dell'animale per mero spirito di cortesia). Così, quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia, la giurisprudenza ha sostenuto che la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario: fermo restando, ad evitare equivoci, che per custode e responsabile si intende non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario (quale il dipendente, lo stalliere, ecc.: cfr. Cass. n. 20189/2010), ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cass. 16023/2010; in motiv. Cass. 22632/2012; v. anche Cass. n. 19506/2019 e
Cass. n. 7703/2015). In ogni caso, non è da escludere che la responsabilità del proprietario dell'animale o del temporaneo utilizzatore possa concorrere, per l'altro soggetto, a diverso titolo ex art. 2043 c.c. e previo accertamento dei relativi presupposti (così Cass. n. 9661/2020).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi dimostrato che la proprietà – o comunque l'uso – del cane fosse in capo alla CP_1
Invero, il teste escusso all'udienza del 15.11.2022, ha dichiarato: “si è vero CP_6
(quel cane era mio) … Sul capitolo tre risponde: si confermo. l'accordo fu verbale non per iscritto.
Sul capitolo cinque risponde: Si è vero. Il cane fu acquistato proprio per la guardia dell'Attività
ADR sono un socio di capitale della società prima della cessione all'azienda il cane era CP_1 nella mia abitazione ed era il mio animale domestico. Il cane era in in regola.”. Anche la teste
, escussa all'udienza del 23.6.2022, ha riferito: “Sul cap 1) che viene letto al Testimone_1
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testimone risponde “ Si, il cane si chiamava DA. Si e vero era nato nel 2006 ed era di proprieta di . era anche socio della soc. Sul cap 2) che viene letto al CP_6 CP_8 CP_1 testimone risponde “Si e vero quanto mi si legge., Fui presente personalmente al momento della vendita. Furono dati 100 euro in contanti. Fu un accordo verbale tra e l CP_6 amministratore della Perna Gabriele Emilia. Alla occorreva un cane da guardia per il CP_1 proprio stabilimento. I cento ero li presi dalla cassa della Perna… Il cane fu acquistato per fare la guardia allo stabilimento e cosi fece fino alla morte avvenuta nel 2018”. Analoghe dichiarazioni ha reso la teste escussa il 17.01.2023. Testimone_2
La circostanza che sul libretto sanitario del cane, prodotto da fosse Controparte_5 annotato il nominativo di non risulta dunque incompatibile con la cessione di CP_6 proprietà dedotta dai convenuti, avendo tale libretto valore puramente indiziario. In ogni caso, anche in difetto di prova dell'iscrizione della cessione di proprietà presso l'anagrafe canina, dalle prove testimoniali espletate risulta che il cane fosse nel possesso della società al CP_1 momento del sinistro. Tale circostanza è altresì confermata anche dalla dichiarazione resa da
[...]
, testimone oculare, escusso all'udienza del 23.6.2022, il quale ha confermato la dinamica Per_2 del sinistro, riferendo che il cane era uscito dal cancello della società: “Interrogato sul capitolo 2 della memoria ex art. 183 c.p.c. term. II di parte attrice, di seguito formulato, “Vero che in dette circostanze di tempo e di luogo, in prossimità del cancello di ingresso della un cane di CP_1 taglia grande di colore bianco aggrediva parte attrice”, risponde: Si posso confermare. Ho visto il cane mordere l attrice. Il cane e uscito dal cancello ed ha morso la signora. Interrogato sul capitolo 3 di seguito formulato, “detto animale azzannava la signora alle gambe”…Il Pt_1 cane era grande ho suonato per spaventarlo quando si e allontanato ho soccorso la signora.
…“sopraggiungeva anche la sig.ra ”, risponde: Si si chiamava cosi se non sbaglio. CP_3
Costei arrivo da un cancello adiacente a quello della societa da cui era uscito il cane.”. CP_1
Ciò posto, quanto al criterio di imputazione, si osserva che è unanime e costante l'orientamento - a cui questo giudice intende dare continuità - secondo cui la responsabilità del proprietario dell'animale o di chi lo utilizza costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (in vigilando o in custodiendo), quanto piuttosto sul rapporto di fatto con l'animale, anche non continuativo, di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa (cfr. Cass. n. 12307/1998; ma v. più di recente Cass.
979/2010; Cass. 22632/2012; Cass. 2414/2014; Cass. n. 7703/2015; Cass. 28652/2017; Cass.
19506/2019; Cass. 9661/2020).
In questo senso, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della
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“imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”, con la conseguenza che “all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (cfr. Cass. n. 15895/2011).
La diligenza del legittimato passivo, secondo il carattere oggettivo dell'imputazione, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità (v. Cass. 75/1983, che ha escluso possa attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della ordinaria 'mansuetudine' di questo). In alter parole, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (“salvo che provi il caso fortuito”) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre il danno concretamente verificatosi a un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260/2013). Questo può anche consistere nel comportamento colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.), ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno (a sé stesso) deve assumere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale: Cass. n. 1400/1980, ovvero della condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso), in assenza della quale il danno vi sarebbe stato ugualmente ma con minore gravità.
Se la prova liberatoria non è fornita, il proprietario dell'animale è tenuto a risarcire i danni per l'intero, essendo irrilevante che il comportamento dannoso dell'animale sia stato causato dai suoi impulsi interni, imprevedibili o inevitabili (Cass. 75/1983).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova del fatto storico generatore delle lesioni subite e del nesso di causalità tra il cane e l'evento lesivo. Il teste ha infatti confermato la Per_2
dinamica descritta. Al contrario, i convenuti non hanno fornito la prova del caso fortuito.
Si ritiene, pertanto, che responsabile in via esclusiva del cane ex art. 2052 c.c. al momento del sinistro fosse la società proprietaria e utilizzatrice. CP_1
La domanda va invece respinta nei confronti di e Controparte_2 CP_4
, sia ai sensi dell'art. 2052 c.c., non essendo stato dimostrato che il cane fosse di CP_3
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proprietà o sotto la custodia o in uso esclusivo degli stessi, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice provato la sussistenza di una condotta colposa dei convenuti.
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU espletata in corso di causa, il dott. Per_3
sulla base dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine
[...]
serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni da ciascuno riportate con la descrizione del sinistro e ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 5%, un'inabilità temporanea totale di giorni 20 e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30.
Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla
Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
Ed invero, in tema di danno biologico, è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore
"equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13982 del
07/07/2015, Rv. 635965 - 01).
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 5% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 46 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari a complessivi € 8.436,00 (di cui € 6.479,00 per danno biologico ed € 1687,00 per incremento per sofferenza soggettiva) personalizzabile fino al 50% del danno biologico.
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Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass.
n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
10 N. 2621/2018 R.G.
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita (indicato sopra nella misura di €
1687,00), in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a interventi chirurgici, a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, è noto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore” (Cassazione ordinanza 15084/2019). Nel caso in decisione, i testi escussi (all'udienza del Testimone_3
17.01.2023) e (all'udienza del 15.11.2022) hanno evidenziato il disagio subito Tes_4 dall'attrice anche sul luogo di lavoro (v. testimonianza di la quale ha riferito: “la sig. Tes_4 ra è impiegata da più di trent'anni presso la nostra azienda, di cui Pt_1 Tes_4 Parte_3 sono l'amministratore unico. La signora è l'unica ad occuparsi di amministrazione e Pt_1 contabilità…(relativamente al capitolo 27) è vero per tanto tempo è venuta al lavoro vestita così ricordo che le venne dato un banchetto dove poter poggiare le gambe e le teneva sollevate”.).
Pertanto, si reputa congruo applicare una personalizzazione nella misura del 25%, per complessivi euro € 1619,75.
Ciò posto, poiché è accertata una durata della invalidità temporanea assoluta per 20 giorni e parziale al 50% di giorni 30 (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 2300,00 (115,00x20=2300,00), in € 1725,00 (115,00:2=57,50; 30x57,50=
1725,00).
All'attrice va pertanto liquidata la somma complessiva di € 14.080,75.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate e ritenute congrue dal CTU le spese mediche pari ad € 3.843,73, che rivalutate ad oggi sono pari ad € 4.662,44 all'attualità.
La va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma CP_1
complessiva di € 18.743,19 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva,
11 N. 2621/2018 R.G.
liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(26.10.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Deve infine essere esaminata la domanda di garanzia formulata dalla nei CP_1
confronti della compagnia assicuratrice.
Nel caso in esame, sono prodotte in atti copia della polizza di assicurazione, nonché copia della denuncia di sinistro, da cui risulta come il sinistro rientri senz'altro nell'oggetto dell'assicurazione.
Ne consegue che la compagnia assicuratrice va condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni esborso cui sia tenuto in favore dell'attrice in esito ed ottemperanza alla presente decisione, come da condizioni di polizza.
Le spese processuali tra parte attrice e e tra e terza chiamata seguono CP_1 CP_1
la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M.
55/2014, con riferimento al criterio del decisum (Cfr. Cass., Sez. Un., 19014/2007). A carico della convenuta sono poste anche le spese per la consulenza tecnica di parte attrice (v. fattura in atti, pari ad 350,14) in quanto tale consulenzaha natura di allegazione difensiva e le relative spese vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, non risultano eccessive o superflue(Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965), nonché le spese di mediazione. Non sussistono i presupposti per applicare la sanzione di cui all'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le altre parti, in considerazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni della decisione. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di e CP_1 Controparte_5
in solido.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di ex art. 2052 c.c.; CP_1
12 N. 2621/2018 R.G.
2) condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € CP_1 Parte_1
18.743,19 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (26.10.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda nei confronti di e Controparte_2 CP_4 CP_3
[...]
4) dichiara tenuta e per l'effetto condanna la terza chiamata a manlevare e tenere indenne da ogni esborso cui sia tenuta in favore dell'attrice, in esito ed ottemperanza CP_1
alla presente decisione, come da condizioni di polizza;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si CP_1 liquidano in € 5077,00 per compensi ed € 1290,97 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) condanna la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi documentati, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) compensa le spese di lite tra le altre parti;
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e CP_1 Controparte_5
in solido.
Così deciso in Cassino il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2621 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 2 SORA, presso lo studio dell'Avv.
BALESTRIERI RITA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA BORGONUOVO 105 ISOLA DEL LIRI, presso lo studio dell'Avv. IAFRATE
AMLETO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_2 CP_3
Sora il 22/11/1996 e , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati CP_4 in VIA BORGONUOVO 105 ISOLA DEL LIRI, presso lo studio dell'Avv. IAFRATE AMLETO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
E
, p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, via Mazzaroppi n. 4, presso lo studio dell'Avv.
1 N. 2621/2018 R.G.
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Martini e Massimo Cocco, Parte_2
giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.01.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 società e , chiedendo CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - accertare e dichiarare la proprietà/potestà/responsabilità dell'animale de quo in capo alle parti convenute cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido;
-accertare e dichiarare la sussistenza del collegamento causale tra il fatto dell'animale ed i danni riportati da parte attrice e della relazione (di proprietà e/o di uso) tra i convenuti ed il cane;
- accertata e dichiarata la sussistenza del collegamento causale tra il fatto dell'animale ed i danni riportati da parte attrice e della relazione (di proprietà e/o di uso) tra i convenuti ed il cane, dichiarare la conseguente responsabilità dei convenuti cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido ai sensi dell'art.
2052 c.c.; - accertare e dichiarare l'inadeguatezza della custodia del cane, ovvero la mancata adozione da parte dei convenuti di tutte le misure idonee ad evitare, in regime di normalità,
l'aggressione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il posizionamento del cane in apposito recinto e l'applicazione della museruola;
- accertata e dichiarata l'inadeguatezza della custodia del cane per non avere i convenuti adottato alcuna precauzione particolare ed alcuna misura idonea ad evitare, in regime di normalità, l'aggressione canina, pur avendo gli stessi la possibilità di esercitare sull'animale un effettivo potere di governo, dichiarare la responsabilità dei convenuti cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., condannare i convenuti, cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati da parte attrice per via ed a seguito dell'evento lesivo così come meglio evidenziati nella narrativa del presente atto, che, tenuto conto delle conclusioni medico-legali rassegnate dal Dott. nella perizia a sua firma del 07-03- Persona_1
2017, sono quantificati in complessivi euro 69.190,54 (sessantanovemilacentonovanta/54; somma comprensiva delle spese mediche quantificate in complessivi euro 4.373, 54 s.e.o.; calcolo effettuato sulla base delle Tabelle- Tribunale di Milano 2014 con personalizzazione massima), oltre accessori di legge, e/o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della consistente
2 N. 2621/2018 R.G.
entità e della peculiarità di tutti i pregiudizi sofferti dalla sig. ra;
- condannare i Parte_1 convenuti cumulativamente e/o alternativamente e/o in solido tra loro alla rifusione delle spese vive della fase stragiudiziale che oggi ammontano a complessivi euro 126,68 (comprensivi degli esborsi sostenuti per il procedimento di mediazione volontaria attivato da parte attrice); - accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, nella specie la società la sig. ra CP_1 [...]
, in proprio e n. q. di legale rappresentante di detta società, per non aver aderito al CP_2 procedimento di mediazione volontaria incardinato da parte attrice dinanzi all'organismo
Iformediate di Sora e recante prot. N. 137/2017; - accertata e dichiarata la responsabilità dei succitati convenuti per non aver aderito al procedimento di mediazione volontaria incardinato da parte attrice dinanzi all'organismo Iformediate di Sora e recante prot. N. 137/2017, condannare i medesimi anche in solido tra loro ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. n. 28/2010 ed alla rifusione degli esborsi sostenuti da parte attrice per la preventiva instaurazione della procedura di mediazione a titolo di maggior danno, ex art. 1218 e 1224, comma 2°, c.c.;”.
A tal fine, l'attrice deduceva: - che in data 26.10.2015 alle ore 14.30 circa stava passeggiando lungo via Aringo, in località San Paolo nel comune di Castelliri, in prossimità della società - che in dette circostanze un cane di taglia grande di colore bianco si scagliava CP_1
improvvisamente contro di lei;
- che detto animale azzannava l'attrice ad entrambe le gambe, immobilizzandola ed impedendole di fuggire;
- che giungeva un'autovettura il cui conducente, poi conosciuto come , vedendo l'aggressione in corso, suonava insistentemente il Persona_2
clacson nel vano tentativo di distrarre il cane;
- che il cane non lasciava la presa e continuava a mordere l'attrice alle gambe;
- che il arrestava il proprio senso di marcia e scendeva Per_2 dall'autovettura per prestare aiuto all'attrice; - che nell'immediatezza sopraggiungeva la sig.ra la quale provvedeva a richiamare a sé il cane;
- che la sig.ra necessitava di CP_3 Pt_1
cure mediche;
- che la sig.ra dichiarava di non poterla accompagnare in ospedale;
- che il sig. CP_1 accompagnava l'attrice a casa e successivamente la stessa veniva accompagnata dai suoi Per_2
genitori presso il Pronto Soccorso di Sora;
- che presso il PS sopraggiungevano anche la sig.ra e il sig. ; - che la sig.ra forniva i dati del cane e il Controparte_2 CP_4 CP_2
libretto sanitario;
- che all'attrice veniva diagnosticata ferita lacero del III medio gamba dx e del III sup gamba sin.; - che le ferite venivano medicate e suturate e veniva indicata la denuncia veterinaria;
- che in seguito alle cura resesi necessarie in data 20.01.2026 l'attrice veniva dichiarata guarita con postumi invalidanti da valutare;
- che il dott. valutava i postumi nella misura del Per_1
15%, itt in gg 30 e itp in giorni 60 al 50%; - che la richiesta di risarcimento veniva respinta dall'assicurazione; - che la mediazione si concludeva negativamente.
3 N. 2621/2018 R.G.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la chiedendo CP_1
preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la e nel merito il Controparte_5
rigetto delle domande;
in subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., con condanna del terzo chiamato a manlevarla da eventuali condanne, anche a titolo di spese di lite.
Si costituivano anche e eccependo il Controparte_2 CP_4 CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la società proprietaria del cane, e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande.
Autorizzata la chiamata, si costituiva eccependo la mancanza di Controparte_5 copertura assicurativa alla data dell'infortunio, in quanto la polizza è emessa a favore di CP_1
mentre il proprietario del cane risulta , e nel merito chiedeva il rigetto della domanda. CP_6
Nella prima memoria istruttoria, parte attrice estendeva le domande nei confronti di
[...]
chiedendo la condanna dei convenuti in solido ex art. 96 c.p.c.. CP_5
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'udienza del 24.10.2024 sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. La causa veniva successivamente rimessa sul ruolo a seguito di istanza di correzione del verbale di udienza del 15.11.2022, presentata da e nuovamente rimessa in Controparte_5 decisione all'udienza del 15.01.2025, previa correzione del verbale di udienza del 15.11.2022, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dai convenuti, per essere il cane di proprietà della società CP_1
Giova premettere che la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito, e come tale rilevabile solo su eccezione di parte (cfr. Cass. 11284/2010). Orbene, nel caso di specie, con riferimento alla legittimazione ad agire in senso stretto, dalle prospettazioni di parte attrice non si evince alcun difetto di legittimazione passiva, assumendosi la responsabilità della convenuta, ed attenendo l'eventuale questione della titolarità in concreto del diritto al merito dalla causa.
Ancora in via preliminare deve ritenersi inammissibile l'estensione della domanda da parte dell'attrice nei confronti del terzo chiamato. Infatti, “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in
4 N. 2621/2018 R.G.
mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).” (Cass. 15232/2021).
Tanto premesso, nel merito, la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Occorre premettere che l'art. 2052 c.c. - in base al quale “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”- trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso (v. Cass. 10189 del 28/04/2010). Pertanto, la responsabilità per il danno causato dall'animale incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario. Perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, tuttavia, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo.
Va evidenziato che, poiché l'art. 2052 c.c. impone l'obbligo di predisporre le necessarie cautele - fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito - indifferentemente sia al proprietario dell'animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso, il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo.
Invero, la responsabilità si fonda proprio sul rapporto di proprietà (G.d.P. Campobasso, 27.8.2019
n. 266), dando luogo ad una responsabilità oggettiva ( 20.8.2019), mentre il solo CP_7
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affidamento dell'animale per ragioni di custodia, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare l'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale stesso (Cass. 5226/1977; Cass. 14743/2002 e
12307/1998).
Il rapporto di “utenza” contemplato dalla disposizione normativa deriva dalla previgente codificazione (art. 1154 c.c. del 1865), mutuata dal Code Napoleon del 1804 (art. 1385), che per la situazione socioeconomica dell'epoca, considerava gli animali principalmente come cose strumentali all'attività lavorativa dell'uomo e, pertanto, in una concezione produttiva dedita allo sfruttamento per finalità prettamente economiche (da qui l'impiego di locuzioni come “uso” e “chi se ne serve”). Tuttavia, la necessaria evoluzione del diritto vivente ha portato gli interpreti a dover necessariamente adattare il rapporto di utenza e, quindi, l'individuazione del responsabile ex art. 2052 c.c., a tutte le ipotesi in cui l'utilizzatore, diverso dal proprietario dell'animale, assuma una relazione di fatto con quest'ultimo, in modo da trarne qualunque giovamento in termini di profitti, vantaggi o benefici, anche solo morali o non patrimoniali, purché ispirati dal perseguimento di un interesse proprio e autonomo rispetto a quello del proprietario (v. Cass., sez. III n. 22632/2012; v.
Cass. 14743/2002e Trib. Genova, sez. II, 24.03.2010 che escludono, pertanto, dall'uso rilevante ex art. 2052 c.c. la detenzione non qualificata dell'animale per mero spirito di cortesia). Così, quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia, la giurisprudenza ha sostenuto che la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario: fermo restando, ad evitare equivoci, che per custode e responsabile si intende non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario (quale il dipendente, lo stalliere, ecc.: cfr. Cass. n. 20189/2010), ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cass. 16023/2010; in motiv. Cass. 22632/2012; v. anche Cass. n. 19506/2019 e
Cass. n. 7703/2015). In ogni caso, non è da escludere che la responsabilità del proprietario dell'animale o del temporaneo utilizzatore possa concorrere, per l'altro soggetto, a diverso titolo ex art. 2043 c.c. e previo accertamento dei relativi presupposti (così Cass. n. 9661/2020).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria deve ritenersi dimostrato che la proprietà – o comunque l'uso – del cane fosse in capo alla CP_1
Invero, il teste escusso all'udienza del 15.11.2022, ha dichiarato: “si è vero CP_6
(quel cane era mio) … Sul capitolo tre risponde: si confermo. l'accordo fu verbale non per iscritto.
Sul capitolo cinque risponde: Si è vero. Il cane fu acquistato proprio per la guardia dell'Attività
ADR sono un socio di capitale della società prima della cessione all'azienda il cane era CP_1 nella mia abitazione ed era il mio animale domestico. Il cane era in in regola.”. Anche la teste
, escussa all'udienza del 23.6.2022, ha riferito: “Sul cap 1) che viene letto al Testimone_1
6 N. 2621/2018 R.G.
testimone risponde “ Si, il cane si chiamava DA. Si e vero era nato nel 2006 ed era di proprieta di . era anche socio della soc. Sul cap 2) che viene letto al CP_6 CP_8 CP_1 testimone risponde “Si e vero quanto mi si legge., Fui presente personalmente al momento della vendita. Furono dati 100 euro in contanti. Fu un accordo verbale tra e l CP_6 amministratore della Perna Gabriele Emilia. Alla occorreva un cane da guardia per il CP_1 proprio stabilimento. I cento ero li presi dalla cassa della Perna… Il cane fu acquistato per fare la guardia allo stabilimento e cosi fece fino alla morte avvenuta nel 2018”. Analoghe dichiarazioni ha reso la teste escussa il 17.01.2023. Testimone_2
La circostanza che sul libretto sanitario del cane, prodotto da fosse Controparte_5 annotato il nominativo di non risulta dunque incompatibile con la cessione di CP_6 proprietà dedotta dai convenuti, avendo tale libretto valore puramente indiziario. In ogni caso, anche in difetto di prova dell'iscrizione della cessione di proprietà presso l'anagrafe canina, dalle prove testimoniali espletate risulta che il cane fosse nel possesso della società al CP_1 momento del sinistro. Tale circostanza è altresì confermata anche dalla dichiarazione resa da
[...]
, testimone oculare, escusso all'udienza del 23.6.2022, il quale ha confermato la dinamica Per_2 del sinistro, riferendo che il cane era uscito dal cancello della società: “Interrogato sul capitolo 2 della memoria ex art. 183 c.p.c. term. II di parte attrice, di seguito formulato, “Vero che in dette circostanze di tempo e di luogo, in prossimità del cancello di ingresso della un cane di CP_1 taglia grande di colore bianco aggrediva parte attrice”, risponde: Si posso confermare. Ho visto il cane mordere l attrice. Il cane e uscito dal cancello ed ha morso la signora. Interrogato sul capitolo 3 di seguito formulato, “detto animale azzannava la signora alle gambe”…Il Pt_1 cane era grande ho suonato per spaventarlo quando si e allontanato ho soccorso la signora.
…“sopraggiungeva anche la sig.ra ”, risponde: Si si chiamava cosi se non sbaglio. CP_3
Costei arrivo da un cancello adiacente a quello della societa da cui era uscito il cane.”. CP_1
Ciò posto, quanto al criterio di imputazione, si osserva che è unanime e costante l'orientamento - a cui questo giudice intende dare continuità - secondo cui la responsabilità del proprietario dell'animale o di chi lo utilizza costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (in vigilando o in custodiendo), quanto piuttosto sul rapporto di fatto con l'animale, anche non continuativo, di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa (cfr. Cass. n. 12307/1998; ma v. più di recente Cass.
979/2010; Cass. 22632/2012; Cass. 2414/2014; Cass. n. 7703/2015; Cass. 28652/2017; Cass.
19506/2019; Cass. 9661/2020).
In questo senso, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della
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“imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”, con la conseguenza che “all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (cfr. Cass. n. 15895/2011).
La diligenza del legittimato passivo, secondo il carattere oggettivo dell'imputazione, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità (v. Cass. 75/1983, che ha escluso possa attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della ordinaria 'mansuetudine' di questo). In alter parole, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (“salvo che provi il caso fortuito”) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre il danno concretamente verificatosi a un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 7260/2013). Questo può anche consistere nel comportamento colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.), ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno (a sé stesso) deve assumere i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale: Cass. n. 1400/1980, ovvero della condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso), in assenza della quale il danno vi sarebbe stato ugualmente ma con minore gravità.
Se la prova liberatoria non è fornita, il proprietario dell'animale è tenuto a risarcire i danni per l'intero, essendo irrilevante che il comportamento dannoso dell'animale sia stato causato dai suoi impulsi interni, imprevedibili o inevitabili (Cass. 75/1983).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito la prova del fatto storico generatore delle lesioni subite e del nesso di causalità tra il cane e l'evento lesivo. Il teste ha infatti confermato la Per_2
dinamica descritta. Al contrario, i convenuti non hanno fornito la prova del caso fortuito.
Si ritiene, pertanto, che responsabile in via esclusiva del cane ex art. 2052 c.c. al momento del sinistro fosse la società proprietaria e utilizzatrice. CP_1
La domanda va invece respinta nei confronti di e Controparte_2 CP_4
, sia ai sensi dell'art. 2052 c.c., non essendo stato dimostrato che il cane fosse di CP_3
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proprietà o sotto la custodia o in uso esclusivo degli stessi, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice provato la sussistenza di una condotta colposa dei convenuti.
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate, attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU espletata in corso di causa, il dott. Per_3
sulla base dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine
[...]
serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni da ciascuno riportate con la descrizione del sinistro e ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 5%, un'inabilità temporanea totale di giorni 20 e un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30.
Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla
Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
Ed invero, in tema di danno biologico, è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore
"equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13982 del
07/07/2015, Rv. 635965 - 01).
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 5% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 46 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari a complessivi € 8.436,00 (di cui € 6.479,00 per danno biologico ed € 1687,00 per incremento per sofferenza soggettiva) personalizzabile fino al 50% del danno biologico.
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Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass.
n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
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17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita (indicato sopra nella misura di €
1687,00), in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a interventi chirurgici, a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, è noto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore” (Cassazione ordinanza 15084/2019). Nel caso in decisione, i testi escussi (all'udienza del Testimone_3
17.01.2023) e (all'udienza del 15.11.2022) hanno evidenziato il disagio subito Tes_4 dall'attrice anche sul luogo di lavoro (v. testimonianza di la quale ha riferito: “la sig. Tes_4 ra è impiegata da più di trent'anni presso la nostra azienda, di cui Pt_1 Tes_4 Parte_3 sono l'amministratore unico. La signora è l'unica ad occuparsi di amministrazione e Pt_1 contabilità…(relativamente al capitolo 27) è vero per tanto tempo è venuta al lavoro vestita così ricordo che le venne dato un banchetto dove poter poggiare le gambe e le teneva sollevate”.).
Pertanto, si reputa congruo applicare una personalizzazione nella misura del 25%, per complessivi euro € 1619,75.
Ciò posto, poiché è accertata una durata della invalidità temporanea assoluta per 20 giorni e parziale al 50% di giorni 30 (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 2300,00 (115,00x20=2300,00), in € 1725,00 (115,00:2=57,50; 30x57,50=
1725,00).
All'attrice va pertanto liquidata la somma complessiva di € 14.080,75.
In merito ai danni patrimoniali subiti sono documentate e ritenute congrue dal CTU le spese mediche pari ad € 3.843,73, che rivalutate ad oggi sono pari ad € 4.662,44 all'attualità.
La va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma CP_1
complessiva di € 18.743,19 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva,
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liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(26.10.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Deve infine essere esaminata la domanda di garanzia formulata dalla nei CP_1
confronti della compagnia assicuratrice.
Nel caso in esame, sono prodotte in atti copia della polizza di assicurazione, nonché copia della denuncia di sinistro, da cui risulta come il sinistro rientri senz'altro nell'oggetto dell'assicurazione.
Ne consegue che la compagnia assicuratrice va condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni esborso cui sia tenuto in favore dell'attrice in esito ed ottemperanza alla presente decisione, come da condizioni di polizza.
Le spese processuali tra parte attrice e e tra e terza chiamata seguono CP_1 CP_1
la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M.
55/2014, con riferimento al criterio del decisum (Cfr. Cass., Sez. Un., 19014/2007). A carico della convenuta sono poste anche le spese per la consulenza tecnica di parte attrice (v. fattura in atti, pari ad 350,14) in quanto tale consulenzaha natura di allegazione difensiva e le relative spese vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, non risultano eccessive o superflue(Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del
2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965), nonché le spese di mediazione. Non sussistono i presupposti per applicare la sanzione di cui all'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le altre parti, in considerazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni della decisione. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di e CP_1 Controparte_5
in solido.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di ex art. 2052 c.c.; CP_1
12 N. 2621/2018 R.G.
2) condanna al pagamento in favore di della somma pari ad € CP_1 Parte_1
18.743,19 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (26.10.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda nei confronti di e Controparte_2 CP_4 CP_3
[...]
4) dichiara tenuta e per l'effetto condanna la terza chiamata a manlevare e tenere indenne da ogni esborso cui sia tenuta in favore dell'attrice, in esito ed ottemperanza CP_1
alla presente decisione, come da condizioni di polizza;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si CP_1 liquidano in € 5077,00 per compensi ed € 1290,97 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) condanna la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi documentati, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) compensa le spese di lite tra le altre parti;
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e CP_1 Controparte_5
in solido.
Così deciso in Cassino il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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