Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6147 del 2024, proposto da
-OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Samuele Miedico, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore;
contro
AIR CAMPANIA S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per la declaratoria
del diritto di accesso dei ricorrenti finalizzato ad acquisire integralmente la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 4 ottobre 2024 in ordine alla selezione, indetta dall’AIR Campania S.p.A., per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di 90 operatori di esercizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente gravame, i ricorrenti espongono di aver partecipato alla prova preselettiva relativa alla selezione, indetta dall’AIR Campania S.p.A. (d’ora in seguito per brevità anche AIR), per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di 90 operatori di esercizio, ma di non aver conseguito un punteggio utile per essere ammessi alle successive fasi della selezione;
- i medesimi riferiscono di aver presentato all’AIR, in data 4 ottobre 2024, istanza di accesso documentale finalizzata ad acquisire varia documentazione inerente all’espletata prova preselettiva, ma di aver ricevuto parziale soddisfazione, essendosi la società interpellata limitata a trasmettere, con riguardo alla posizione di ciascuno, “esclusivamente il verbale di correzione della prova, il foglio e il verbale della prova sostenuta”;
- pertanto, chiedono che sia riconosciuto il loro diritto di accesso e che sia ordinata all’AIR l’esibizione integrale dei documenti richiesti con l’istanza di accesso e, in particolare, che sia garantita l’ostensione delle seguenti evidenze: i) questionari sottoposti ai candidati ricorrenti e relativi fogli risposta; ii) questionari con indicate le risposte da considerare corrette e quelle errate (cd. questionari master); iii) documento e/o verbale dove è indicato il punteggio ottenuto da ciascuno dei candidati ricorrenti; iv) documento e/o verbale e/o atto comunque inteso contenente il punteggio ottenuto dai candidati in posizione utile ai fini dell’ammissione alle prove selettive e dai candidati in posizione non utile;
Considerato che:
- va accolta l’istanza di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa dell’AIR nella memoria depositata il 10 marzo 2025 e da ultimo ribadita nell’ulteriore memoria prodotta il 24 marzo 2025, fondata sull’argomento che sarebbe intervenuto, nelle more del giudizio, favorevole riscontro alla domanda di accesso proposta dai ricorrenti;
- infatti, l’argomento è da condividere perché trova conferma nel deposito documentale effettuato dalla difesa dell’AIR il 5 marzo 2025, nel quale è dato rinvenire la seguente documentazione ampiamente satisfattiva delle esigenze ostensive manifestate in questa sede: 1) schede anagrafiche dei ricorrenti corredate dal foglio domande somministrate, dal foglio risposte fornite e dall’elenco contenente le risposte esatte e quelle sbagliate (cd. questionario master); 2) verbali relativi allo svolgimento e alla correzione della prova preselettiva; 3) relativamente a tutti i candidati, collocati o meno in posizione utile, graduatoria pubblicata, graduatoria con punteggio unico e graduatoria con punteggio dettagliato; 4) verbale di insediamento della commissione con vademecum della prova preselettiva; 5) dichiarazioni sull’insussistenza di cause di conflitto di interessi;
- per converso, va disattesa l’eccezione della difesa attorea volta a paralizzare l’istanza in parola, che trae sostegno dal rilievo che nello specifico non sarebbero stati forniti in giudizio i “questionari con le risposte esatte (master)”, poiché il dato riceve smentita per tabulas dal suddetto deposito documentale, che ha riguardato (appunto) anche il questionario master inerente alla posizione di ognuno degli odierni ricorrenti;
Ritenuto, pertanto, che:
- alla luce di quanto esposto, la produzione documentale intervenuta in corso di causa determina la piena soddisfazione della pretesa ostensiva avanzata dai ricorrenti, come prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- sussistono giusti e particolari motivi, in ragione del complessivo svolgimento della vicenda processuale, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso a cura dell’AIR in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso a cura dell’AIR Campania S.p.A. in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dei ricorrenti e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.