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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3451/2017 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. CHENG CHI CHANG MARIO Parte_1
ATTORE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI GIUSEPPE
[...] Persona_1
CONVENUTI
Controparte_5
[...]
[...]
CHIAMATE CONTUMACI
[...] pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 6/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6-12 ottobre 2017, il SI. conveniva in giudizio la HDI Parte_1
Ass.ni SpA ed il SI. deducendo che: Persona_1
- in data 3 settembre 2015, alle ore 17.00 circa, percorreva la S.P. 365 con direzione di marcia Basciano-
Bisenti alla guida dell'autovettura Toyota Yaris, Tg. EL438ER, di proprietà della
[...]
e, giunto nei pressi dell'intersezione con la strada secondaria Parte_2 denominata C.da Vallone del Comune di Basciano, il veicolo da lui condotto veniva urtato dall'autovettura Toyota Rav4, tg. CE198ER, condotta dal proprietario, SI. il Persona_1 quale, provenendo dalla detta strada laterale, aveva omesso di concedergli la dovuta precedenza;
- in conseguenza del sinistro, veniva trasportato tramite ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Teramo, ove gli veniva diagnosticato un “trauma rachide cervicale con deficit arti superiori e inferiori bilateralmente” e, successivamente, veniva trasferito presso la divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale di Teramo sino al 14 settembre 2015, giorno in cui veniva dimesso per recarsi presso la struttura riabilitativa accreditata “Villa Serena” di Città Sant'Angelo, con diagnosi di “trauma cervicale complicato da sindrome centro-midollare acuta”;
- il proprio CTP, Dott. , attestava che le lesioni subite gli avessero comportato un Persona_2 residuo di postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 55% di danno biologico, con riduzione della capacità lavorativa specifica del 25% e con una ITT di gg. 120, una ITP al 75% di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30, totalizzando un danno complessivo di € 573.946,56, specificato come segue: €
428.506,00 per danno biologico al 55%, € 14.400,00 per 120 giorni di ITT, € 2.700,00 per 30 giorni di
ITP al 75%, € 1.800,00 per 30 giorni di ITP al 50%, € 111.851,50 per aumento personalizzato 25%, €
14.729,06 per spese mediche documentate;
- la Compagnia convenuta gli aveva già versato, in data 27.01.2016, la somma di € 20.000,00, nonché quella ulteriore di € 30.000,00 in esito al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 in seno al procedimento n. 1131/2016 RG;
pagina 2 di 14 CP_
- trattandosi di infortunio “in itinere” anche l' aveva provveduto a riconoscergli un indennizzo sottoforma di rendita.
Con comparsa di risposta del 04.01.2018 si costituiva la , contestando an e quantum, Controparte_7 rilevando che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva o quantomeno prevalente dell'attore, anche alla luce della ricostruzione dell'evento operata dal Consulente Tecnico all'uopo incaricato, Ing. Per_3
[...]
La Compagnia convenuta, inoltre, eccepiva che l'attore aveva omesso l'uso della cintura di sicurezza, che era stata rinvenuta perfettamente allocata nella posizione di origine, e rilevava che, in ogni caso, nessuna somma avrebbe potuto essere pretesa dalla controparte, avendo egli già ottenuto dall' un complessivo CP_6 ed equo ristoro, sia per ratei già pagati e sia per il valor capitale della rendita erogata, per cui il SI. Pt_1 difettava persino di legittimazione attiva rispetto alle ulteriori istanze risarcitorie avanzate.
La convenuta confermava, inoltre, di aver già provveduto a versare alla controparte la somma complessiva di
€ 50.000,00, di cui € 20.000,00 in data 27.01.2016, quale acconto volontario come atto di mera liberalità senza nulla riconoscere, ed € 30.000,00 in esito al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 nel procedimento n. 1131/2016 RG.
Provvedeva, altresì, a costituirsi in giudizio il convenuto anch'egli contestando Persona_1
“an” e “quantum” e proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento del danno sofferto dal convenuto stesso, a dire del quale, la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere imputata al solo attore in ragione della sua guida imprudente.
In prima udienza, il Giudice autorizzava l'attore a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni CP_5
quale impresa garante per la RCA dell'autovettura Toyota Yaris tg. EL438ER, ordinando
[...] contestualmente l'integrazione del contraddittorio ex artt. 102 e 107 c.p.c. nei confronti della
[...]
quale proprietaria del medesimo autoveicolo. Controparte_8
A tanto provvedeva la parte attrice, per cui, dichiarata la contumacia delle terze chiamate e esaurita la fase della trattazione mediante il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., venivano ammesse ed espletate le prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) richieste dalle parti, nonché CTU medico legale.
pagina 3 di 14 In corso di causa veniva a mancare il convenuto per cui, all'udienza del 07.06.2022, Persona_1 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, poi riassunto da parte attrice con la conseguente costituzione degli eredi SI.ri , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 06.10.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le eventuali repliche.
Va, preliminarmente, segnalata l'incapacità a testimoniare di (eccepita dalla compagnia CP_9 assicurativa sia all'esito dell'assunzione testimoniale, sia in sede di precisazione delle conclusioni attraverso il richiamo alle eccezioni già sollevate), in quanto soggetto trasportato sul veicolo attoreo che ha subito danni in seguito al sinistro stradale, pertanto, come da consolidata giurisprudenza, ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento, come avvenuto nella specie (ex multis, Cass. sez. VI, 17/07/2019, n. 19121).
Tanto premesso, deve ritenersi, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta a colpa esclusiva di Persona_1
In assenza di testimoni oculari diversi dall'attore, dal convenuto e dal (la cui Persona_1 CP_9 testimonianza, come detto, non è utilizzabile), si deve attribuire rilievo dirimente al prontuario redatto dagli agenti di Polizia stradale nelle immediatezze del sinistro: in esso, infatti, emerge che, all'intersezione presente sulla SP 35, in contrada Vallone, incrocio con via comunale S.M. di Basciano, il veicolo Toyota RAV, condotto dal non si arrestava e non concedeva la precedenza al veicolo attoreo, proveniente dalla propria Persona_1 sinistra, ossia dalla SP 365 diretta verso Bisenti. Nello stesso prontuario è appositamente attestato che sul tratto di strada percorso dal veicolo Toyota RAV era presente la segnaletica verticale del dare precedenza e che il
[...] nulla poteva fare per evitare l'impatto, nonostante il tentativo di deviazione alla propria sinistra, sicché Pt_1 andava a collidere con la parte anteriore centrodestra dell'altro veicolo contro la parte anteriore sinistra del proprio.
Nel contempo, nel predetto modulo gli agenti hanno redatto uno schizzo della dinamica del sinistro e del punto d'urto tra i mezzi pienamente confermativo della dinamica del sinistro prospettata, sia ante causam che nel giudizio, dall'odierno attore.
pagina 4 di 14 Corrobora ulteriormente tale versione la comminazione della sanzione di cui all'art. 145, co. 4 e 10, Cds in capo al volta a punire la condotta di chi non osservi la precedenza, confermata con sentenza del Persona_1
Giudice di Pace di Atri dell'1/2/2016, a seguito di opposizione spiegata dal convenuto stesso, da ritenersi definitiva, in assenza di indicazioni relative ad un'eventuale impugnazione.
Si deve simmetricamente attribuire rilievo al fatto che le parti convenute, pur sostenendo perentoriamente che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi a colpa esclusiva dell'attore, non hanno mai fornito (né ante causam, né in corso di causa) alcuna prova in ordine all'elevata velocità a cui l'attore asseritamente viaggiava, né alcuna dimostrazione del fatto che questi non indossava, al momento dell'impatto, le cinture di sicurezza.
Circostanze, peraltro, smentite dalle prove positive di segno contrario riscontrate nello stesso prontuario, ove si legge chiaramente che gli agenti provvedevano a verificare, in capo ad entrambe le parti, l'utilizzo delle cinture di sicurezza, come visibile dalla barratura delle relative caselle. Non pare sufficientemente idonea ad inficiare tali risultanze documentali la dichiarazione del teste (agente di polizia redattore del Testimone_1 prontuario insieme a , resa all'udienza del 10.1.2024, che ha affermato di non aver verificato Testimone_2 se l'attore indossasse le cinture di sicurezza, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché, nella valutazione comparata di attendibilità si ritiene di attribuire maggior credito al contenuto di un documento redatto nelle immediatezze del sinistro rispetto ad una dichiarazione fondata su un ricordo di circa dieci anni prima e, in secondo luogo, perché il prontuario risulta compilato da un ulteriore agente di polizia, non Testimone_2 escusso nel processo, il quale potrebbe aver provveduto ad effettuare l'accertamento di corretto utilizzo delle cinture di sicurezza cristallizzato nel prontuario, sicchè sarebbe chiara la ragione per la quale il ha Tes_1 sostenuto, in sede di escussione testimoniale, di non aver effettuato detta verifica.
Ancora, quanto all'eccezione di parte convenuta, secondo cui il veicolo attoreo viaggiava ad eccessiva velocità, va rilevato, oltre alla totale assenza di prove di supporto, che, in virtù del fatto notorio e delle comuni massime di esperienza, deve ritenersi che quell'urto – definito di “media entità” nel prontuario - sarebbe stato “forte” se i veicoli stessero procedendo – prima dell'impatto – ad elevata velocità, il che lascia presumere un andatura in linea con i limiti di velocità previsti.
In definitiva, è emerso – come già ampiamente evidenziato – che l'improvviso e imprevedibile (ex ante) comportamento del il quale violava l'obbligo di dare la precedenza, è stato il fattore causale Persona_1 esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del nel segnalato contesto spazio temporale con Pt_1
l'adozione di idonee manovre di emergenza.
pagina 5 di 14 La presente ricostruzione del sinistro e il conseguente addebito di responsabilità esclusiva al Persona_1 determina il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo, con cui ha inteso richiedere la condanna dell'attore al risarcimento dei danni conseguenti alla sua presunta responsabilità nella causazione dell'incidente stradale.
Passando a questo punto alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore – dei quali soli ha chiesto di essere risarcito in questa sede (fatta eccezione per le spese sanitarie sostenute) - giova ribadire che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008).
Orbene, il CTU ha accertato nell'elaborato peritale, cui si presta piena adesione, che l'attore, ha riportato, a seguito del sinistro in esame, le seguenti lesioni: “Tetraparesi da trauma cervicale complicato da sindrome centro midollare estesa C3-C4. Depressione reattiva di grado moderato in disturbo post-traumatico da stress”, assenti precedenti morbosi. L'inabilità temporanea totale al 100% è stata di gg.75, l'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di gg.60, l'inabilità temporanea parziale al 50% è stata di gg. 65. Allo stato attuale il signor presenta menomazioni anatomo-funzionali permanenti che configurano un danno Parte_1 all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, comprensivo di danno alla capacità lavorativa generica, valutabile nella misura del 55%, non suscettibile di miglioramento né di peggioramento.
Nel determinare la somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, il Tribunale ritiene di non fare applicazione della tabella unica nazionale introdotta a marzo 2025 e pubblicata con il dpr n. 12 del 13/01/2025 (g.u. n. 40 del 18/02/2025). A tal proposito, si rammenta che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 n. 4915, ha sollevato la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sul "se, in relazione alla controversia sub judice, relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del
5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.PR. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T UN. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private, il giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall di Milano Controparte_10
(ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e pagina 6 di 14 2056 cod. civ."; 2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la Cont
, avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.PR. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene CP_1 salute approvata dall Giustizia di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della Controparte_10 fattispecie concreta".
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento reso in data 16/9/2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 363 bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, ed ha assegnato la questione alla Terza Sezione Civile, cui è demandato il quesito relativo alla applicabilità/inapplicabilità retroattiva delle TUN rispetto alle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, così confermandosi implicitamente la valenza paranormativa di dette tabelle (e non di altre) e la attualità e necessità che i giudici di merito continuino ad applicare le tabelle di Milano (Cassazione civile sez. III,
06/10/2025, n.26826).
Si osserva a tale proposito che, come di recente osservato dalla S.C. di legittimità, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
c.ass.” (così Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n° 7892).
Orbene, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975) trova soddisfazione nella scelta di adottare le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano. Tenuto conto che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico- relazionale (essendo pagina 7 di 14 state allegate circostanze normalmente connesse al grado di invalidità riconosciuto e alla giovane età del danneggiato, pertanto, già considerate nella liquidazione ordinaria del danno – invero, la prova testimoniale resa sul punto dal teste dà conto soltanto di una modifica del ruolo dell'attore all'interno della Testimone_3 società calcistica di appartenenza, da allenatore a dirigente, senza tuttavia fornire prova dei conseguenti disagi sofferti nella propria sfera relazionale) laddove le Tabelle di Milano applicate contemplano, nella determinazione del punto di invalidità, in aggiunta alla componente consistente nella lesione alla salute strettamente intesa, una componente di danno da sofferenza soggettiva mediamente conseguente alla lesione alla salute, ne discende che una invalidità del 55% in un soggetto di 45 anni al momento del fatto comporterà una liquidazione del danno biologico di € 510.993,00 valutato all'attualità; appare utile precisare che detta somma contempla sia il danno biologico permanente c.d. “puro” subìto dall'attore (per € 340.662,00) che la componente relativa alla
“sofferenza soggettiva interiore” (pari ad € 170.331,00). Al suddetto importo dovrà poi aggiungersi la somma di
€ 17.537,50 a titolo di invalidità temporanea (laddove per ogni giorno di invalidità, in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza di particolari e straordinarie circostanze, deve tenersi in considerazione l'importo minimo di € 115,00 per ogni giorno di invalidità al 100%, ridotto proporzionalmente per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, e pertanto: € 8625,00 per gg. 75 di I.T.T., € 5175,00 per gg. 60 di I.T.P. al 75%, €
3737,50 per gg. 65 di I.T.P. al 50%), per un totale di € 528.530,50 a titolo di danno non patrimoniale.
La liquidazione del suddetto danno non patrimoniale è da intendersi effettuata all'attualità, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione.
Deve essere poi riconosciuto in favore di parte attrice il danno patrimoniale quale danno emergente, consistente negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrati con la produzione dei documenti attestanti tali spese e ritenute congrue dal c.t.u. per un totale di € 14.729,06, come richiesto nell'atto di citazione, non potendosi tener conto delle ulteriori spese domandate allo stesso titolo dopo il maturare delle preclusioni allegatorie ed istruttorie (dopo le quali l'importo veniva elevato dall'attore a € 21.888,00). A tal proposito, in CP_ assenza di allegazioni contrarie e in considerazione del prospetto prodotto dall' detti esborsi non appaiono oggetto di duplicazione risarcitoria, non essendo emersi elementi tali da ritenere che detto pregiudizio sia già stato liquidato in favore dell'attore. Si aggiunga che, diversamente da come dedotto dalla compagnia assicurativa, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto o escluso per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale poichè la Corte di legittimità ha affermato, a più riprese, che "l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5801, non massimata;
spunti anche in Cass. Sez. 6-3, ord. 13 dicembre 2021, n. 39504, anch'essa non massimata).
pagina 8 di 14 Il complessivo danno risarcibile a favore di parte attrice ammonta quindi ad un totale di € 543.259,56, di cui €
14729,06 a titolo di danno patrimoniale ed € 528.530,50 per danno non patrimoniale.
E' appena il caso di ricordare che l'attore ha affermato di aver percepito dalla compagnia assicurativa della convenuta € 50.000,00, nonché l'ulteriore somma versata in suo favore dall' a titolo di indennizzo (come CP_6 rendita) del danno riportato, venendo in evidenza un incidente “in itinere”,
E' noto, infatti, che in forza del D.P.R. n. 1124-65 (Testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il risarcimento del danno spettante all'infortunato o ai suoi "aventi diritto" sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall in dipendenza dell'infortunio (Cass. CP_6
Sez. 3, Sentenza n. 10035 del 25/05/2004; Cass. 26/05/2001, n. 7195; Cass. 12/12/1996, n. 1107).
Ciò al fine di evitare alcuna ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, che diversamente percepirebbero in relazione al medesimo infortunio sia l'intero danno che le indennità - queste ultime traenti fondamento dal medesimo fatto lesivo sul quale si fonda il diritto al risarcimento del danno (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10035 del 25/05/2004; Cass. 26/05/2001, n. 7195; Cass. 12/12/1996, n. 1107).
Il principio de quo vale ovviamente anche alla luce della riforma della materia di cui al Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 50). - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e successivo decreto del Ministero del Lavoro del 12 luglio 2000.
In tal senso anche la sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (n. 12566 del 22.5.2018), secondo cui, se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
Questo principio è desumibile dall'art. 1223 c.c., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse - se, cioè, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell'illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso - il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. 3^, 11 luglio 1978, n. 3507).
pagina 9 di 14 In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
Controversi sono piuttosto la portata e l'ambito di operatività della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti.
E' la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale: si pensi all'assicurazione privata contro i danni, nella quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro;
si considerino i benefici della sicurezza e dell'assistenza sociale, da quelli legati al rapporto di lavoro (e scaturenti dalla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali) a quelli rivolti ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere una tutela assistenziale;
si pensi, ancora, alle numerose previsioni di legge che contemplano indennizzi o speciali elargizioni che lo Stato corrisponde, per ragioni di solidarietà, a coloro che subiscono un danno in occasione di disastri o tragedie e alle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
La vicenda concreta esaminata delle Sezioni Unite si colloca in quest'ambito. In caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall CP_6
e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità.
Il duplice rapporto bilaterale è quindi rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile.
In questa ed in altre fattispecie similari si tratta di stabilire se l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione pagina 10 di 14 causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento.
Orbene, ai fini della delineazione di un criterio di selezione, occorre muovere dalla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.
E' un approccio ermeneutico, questo, che da tempo la scienza giuridica offre alla comunità interpretante, rilevando che la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicchè in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.
Date queste premesse e venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, occorre in primo luogo considerare che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita costituisce una CP_6 prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal D. Lgs. 23.2.2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro. Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, la rendita corrisposta dall soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina CP_6 della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio subito dal lavoratore.
D'altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio sul lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all l'importo corrispondente al valore della rendita costituita in favore del lavoratore assicurato. CP_6
Difatti, l'art. 1916 c.c. dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica, per espressa previsione, "anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali", estendendosi così il diritto di surrogazione agli enti esercenti le assicurazioni sociali (cfr. Cass., SS. UU., n. 3288 del 16.4.97). Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento pagina 11 di 14 dell'indennità, una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno (Cass., 16.1.1985, n. 99).
La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall a titolo di rendita vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso CP_6 titolo, dal responsabile al predetto danneggiato.
Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la
Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte Cost. n. 134 del 1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui
è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall . L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota CP_6 corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (Cass. n. 27869/2017).
Per altro verso, l'ente previdenziale, avendo provveduto all'erogazione delle prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, potrà pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, il rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell'intervento della protezione previdenziale in favore dell'infortunato, paghi soltanto il danno differenziale al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita da parte CP_6 dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno.
pagina 12 di 14 Avendo l , nel caso in esame, erogato all'attore una rendita per l'infortunio subito sul lavoro, il CP_6 danneggiato avrebbe diritto di agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all'ulteriore pregiudizio che egli dimostri di avere riportato, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente al valore capitale della rendita, nei soli confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale - ormai subentrato, a seguito del pagamento o del riconoscimento della spettanza della prestazione assicurativa, nei diritti dell'assicurato, e non più verso quest'ultimo, già indennizzato dall'istituto.
Dunque, il credito risarcitorio residuo (c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o
"voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro CP_6 siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
Sul punto, per completezza della trattazione dei principi che attengono alla liquidazione del danno differenziale, si richiama, condividendolo, il seguente principio affermato di recente dalla Corte di Cassazione: "In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, CP_6 va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore capitale della quota CP_6 di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale." (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016).
Il danno "differenziale" sarà quindi determinato nel caso di specie nella misura di € 157.614,23 − vale a dire la differenza tra il danno non patrimoniale liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., c.c., pari complessivamente a € 528.530,50 e le prestazioni liquidate dall a titolo CP_6 di danno biologico pari a € 309.986,27 (ossia € 219.121,41 quale valore capitale della rendita al 2.9.2025, in aggiunta ai ratei già erogati allo stesso titolo per € 83.890,32, oltre interessi per € 6974,54) unitamente agli acconti versati dalla compagnia assicurativa HDI per un totale di € 50.000,00 (di cui € 20.000,00 in data
27.01.2016, quale acconto ed € 30.000,00 in esito al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18/22.07.2016 nel procedimento n. 1131/2016 R.G.), somma quest'ultima che rivalutata alla data del 2.9.2025 ammonta a € 60.930,00.
Quanto, infine, alle spese mediche sostenute dall'attore, è appena il caso di evidenziare che, diversamente dal danno fin qui liquidato, esse sono sussumibili nella categoria del danno patrimoniale in senso stretto, pertanto, non saranno soggette all'operazione di defalco sopra effettuata in ordine al danno non patrimoniale.
pagina 13 di 14 Quindi, come anticipato, esse saranno riconosciute per un totale di € 14.729,06, come richiesto nell'atto di citazione, non potendosi tener conto delle ulteriori spese domandate allo stesso titolo dopo il maturare delle preclusioni allegatorie ed istruttorie (dopo le quali l'importo veniva elevato dall'attore a € 21.888,00).
In definitiva, il danno risarcibile all'attore ammonta ad € 172.343,29 (€ 157.614,23 per danno non patrimoniale
+ € 14.729,06 per danno patrimoniale) già all'attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché interessi legali sulla somma spettante a titolo di danno patrimoniale (€ 14729,06) dalla domanda (6/10/2017) alla data odierna, da porsi a carico solidale dei convenuti costituiti, Controparte_7 ed eredi di ( , Persona_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
. Controparte_2
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di Persona_1
[...]
- condanna le parti convenute al pagamento, in solido e in favore dell'attore, della somma di € 172.343,29 già all'attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché interessi legali sulla somma spettante a titolo di danno patrimoniale (€ 14729,06) dalla domanda (6/10/2017) alla data odierna;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dagli eredi di Persona_1
- condanna le parti convenute alla refusione, in solido e in favore dell'attore, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese di CTU, liquidate con decreto del
4/9/2024;
- compensa le spese tra le parti restanti.
Teramo, 10/12/2025. Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3451/2017 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. CHENG CHI CHANG MARIO Parte_1
ATTORE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI GIUSEPPE
[...] Persona_1
CONVENUTI
Controparte_5
[...]
[...]
CHIAMATE CONTUMACI
[...] pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 6/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6-12 ottobre 2017, il SI. conveniva in giudizio la HDI Parte_1
Ass.ni SpA ed il SI. deducendo che: Persona_1
- in data 3 settembre 2015, alle ore 17.00 circa, percorreva la S.P. 365 con direzione di marcia Basciano-
Bisenti alla guida dell'autovettura Toyota Yaris, Tg. EL438ER, di proprietà della
[...]
e, giunto nei pressi dell'intersezione con la strada secondaria Parte_2 denominata C.da Vallone del Comune di Basciano, il veicolo da lui condotto veniva urtato dall'autovettura Toyota Rav4, tg. CE198ER, condotta dal proprietario, SI. il Persona_1 quale, provenendo dalla detta strada laterale, aveva omesso di concedergli la dovuta precedenza;
- in conseguenza del sinistro, veniva trasportato tramite ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Teramo, ove gli veniva diagnosticato un “trauma rachide cervicale con deficit arti superiori e inferiori bilateralmente” e, successivamente, veniva trasferito presso la divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale di Teramo sino al 14 settembre 2015, giorno in cui veniva dimesso per recarsi presso la struttura riabilitativa accreditata “Villa Serena” di Città Sant'Angelo, con diagnosi di “trauma cervicale complicato da sindrome centro-midollare acuta”;
- il proprio CTP, Dott. , attestava che le lesioni subite gli avessero comportato un Persona_2 residuo di postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 55% di danno biologico, con riduzione della capacità lavorativa specifica del 25% e con una ITT di gg. 120, una ITP al 75% di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30, totalizzando un danno complessivo di € 573.946,56, specificato come segue: €
428.506,00 per danno biologico al 55%, € 14.400,00 per 120 giorni di ITT, € 2.700,00 per 30 giorni di
ITP al 75%, € 1.800,00 per 30 giorni di ITP al 50%, € 111.851,50 per aumento personalizzato 25%, €
14.729,06 per spese mediche documentate;
- la Compagnia convenuta gli aveva già versato, in data 27.01.2016, la somma di € 20.000,00, nonché quella ulteriore di € 30.000,00 in esito al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 in seno al procedimento n. 1131/2016 RG;
pagina 2 di 14 CP_
- trattandosi di infortunio “in itinere” anche l' aveva provveduto a riconoscergli un indennizzo sottoforma di rendita.
Con comparsa di risposta del 04.01.2018 si costituiva la , contestando an e quantum, Controparte_7 rilevando che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva o quantomeno prevalente dell'attore, anche alla luce della ricostruzione dell'evento operata dal Consulente Tecnico all'uopo incaricato, Ing. Per_3
[...]
La Compagnia convenuta, inoltre, eccepiva che l'attore aveva omesso l'uso della cintura di sicurezza, che era stata rinvenuta perfettamente allocata nella posizione di origine, e rilevava che, in ogni caso, nessuna somma avrebbe potuto essere pretesa dalla controparte, avendo egli già ottenuto dall' un complessivo CP_6 ed equo ristoro, sia per ratei già pagati e sia per il valor capitale della rendita erogata, per cui il SI. Pt_1 difettava persino di legittimazione attiva rispetto alle ulteriori istanze risarcitorie avanzate.
La convenuta confermava, inoltre, di aver già provveduto a versare alla controparte la somma complessiva di
€ 50.000,00, di cui € 20.000,00 in data 27.01.2016, quale acconto volontario come atto di mera liberalità senza nulla riconoscere, ed € 30.000,00 in esito al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18.07.2016 nel procedimento n. 1131/2016 RG.
Provvedeva, altresì, a costituirsi in giudizio il convenuto anch'egli contestando Persona_1
“an” e “quantum” e proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento del danno sofferto dal convenuto stesso, a dire del quale, la responsabilità dell'incidente avrebbe dovuto essere imputata al solo attore in ragione della sua guida imprudente.
In prima udienza, il Giudice autorizzava l'attore a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni CP_5
quale impresa garante per la RCA dell'autovettura Toyota Yaris tg. EL438ER, ordinando
[...] contestualmente l'integrazione del contraddittorio ex artt. 102 e 107 c.p.c. nei confronti della
[...]
quale proprietaria del medesimo autoveicolo. Controparte_8
A tanto provvedeva la parte attrice, per cui, dichiarata la contumacia delle terze chiamate e esaurita la fase della trattazione mediante il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., venivano ammesse ed espletate le prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) richieste dalle parti, nonché CTU medico legale.
pagina 3 di 14 In corso di causa veniva a mancare il convenuto per cui, all'udienza del 07.06.2022, Persona_1 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, poi riassunto da parte attrice con la conseguente costituzione degli eredi SI.ri , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 06.10.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le eventuali repliche.
Va, preliminarmente, segnalata l'incapacità a testimoniare di (eccepita dalla compagnia CP_9 assicurativa sia all'esito dell'assunzione testimoniale, sia in sede di precisazione delle conclusioni attraverso il richiamo alle eccezioni già sollevate), in quanto soggetto trasportato sul veicolo attoreo che ha subito danni in seguito al sinistro stradale, pertanto, come da consolidata giurisprudenza, ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento, come avvenuto nella specie (ex multis, Cass. sez. VI, 17/07/2019, n. 19121).
Tanto premesso, deve ritenersi, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta a colpa esclusiva di Persona_1
In assenza di testimoni oculari diversi dall'attore, dal convenuto e dal (la cui Persona_1 CP_9 testimonianza, come detto, non è utilizzabile), si deve attribuire rilievo dirimente al prontuario redatto dagli agenti di Polizia stradale nelle immediatezze del sinistro: in esso, infatti, emerge che, all'intersezione presente sulla SP 35, in contrada Vallone, incrocio con via comunale S.M. di Basciano, il veicolo Toyota RAV, condotto dal non si arrestava e non concedeva la precedenza al veicolo attoreo, proveniente dalla propria Persona_1 sinistra, ossia dalla SP 365 diretta verso Bisenti. Nello stesso prontuario è appositamente attestato che sul tratto di strada percorso dal veicolo Toyota RAV era presente la segnaletica verticale del dare precedenza e che il
[...] nulla poteva fare per evitare l'impatto, nonostante il tentativo di deviazione alla propria sinistra, sicché Pt_1 andava a collidere con la parte anteriore centrodestra dell'altro veicolo contro la parte anteriore sinistra del proprio.
Nel contempo, nel predetto modulo gli agenti hanno redatto uno schizzo della dinamica del sinistro e del punto d'urto tra i mezzi pienamente confermativo della dinamica del sinistro prospettata, sia ante causam che nel giudizio, dall'odierno attore.
pagina 4 di 14 Corrobora ulteriormente tale versione la comminazione della sanzione di cui all'art. 145, co. 4 e 10, Cds in capo al volta a punire la condotta di chi non osservi la precedenza, confermata con sentenza del Persona_1
Giudice di Pace di Atri dell'1/2/2016, a seguito di opposizione spiegata dal convenuto stesso, da ritenersi definitiva, in assenza di indicazioni relative ad un'eventuale impugnazione.
Si deve simmetricamente attribuire rilievo al fatto che le parti convenute, pur sostenendo perentoriamente che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi a colpa esclusiva dell'attore, non hanno mai fornito (né ante causam, né in corso di causa) alcuna prova in ordine all'elevata velocità a cui l'attore asseritamente viaggiava, né alcuna dimostrazione del fatto che questi non indossava, al momento dell'impatto, le cinture di sicurezza.
Circostanze, peraltro, smentite dalle prove positive di segno contrario riscontrate nello stesso prontuario, ove si legge chiaramente che gli agenti provvedevano a verificare, in capo ad entrambe le parti, l'utilizzo delle cinture di sicurezza, come visibile dalla barratura delle relative caselle. Non pare sufficientemente idonea ad inficiare tali risultanze documentali la dichiarazione del teste (agente di polizia redattore del Testimone_1 prontuario insieme a , resa all'udienza del 10.1.2024, che ha affermato di non aver verificato Testimone_2 se l'attore indossasse le cinture di sicurezza, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché, nella valutazione comparata di attendibilità si ritiene di attribuire maggior credito al contenuto di un documento redatto nelle immediatezze del sinistro rispetto ad una dichiarazione fondata su un ricordo di circa dieci anni prima e, in secondo luogo, perché il prontuario risulta compilato da un ulteriore agente di polizia, non Testimone_2 escusso nel processo, il quale potrebbe aver provveduto ad effettuare l'accertamento di corretto utilizzo delle cinture di sicurezza cristallizzato nel prontuario, sicchè sarebbe chiara la ragione per la quale il ha Tes_1 sostenuto, in sede di escussione testimoniale, di non aver effettuato detta verifica.
Ancora, quanto all'eccezione di parte convenuta, secondo cui il veicolo attoreo viaggiava ad eccessiva velocità, va rilevato, oltre alla totale assenza di prove di supporto, che, in virtù del fatto notorio e delle comuni massime di esperienza, deve ritenersi che quell'urto – definito di “media entità” nel prontuario - sarebbe stato “forte” se i veicoli stessero procedendo – prima dell'impatto – ad elevata velocità, il che lascia presumere un andatura in linea con i limiti di velocità previsti.
In definitiva, è emerso – come già ampiamente evidenziato – che l'improvviso e imprevedibile (ex ante) comportamento del il quale violava l'obbligo di dare la precedenza, è stato il fattore causale Persona_1 esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del nel segnalato contesto spazio temporale con Pt_1
l'adozione di idonee manovre di emergenza.
pagina 5 di 14 La presente ricostruzione del sinistro e il conseguente addebito di responsabilità esclusiva al Persona_1 determina il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo, con cui ha inteso richiedere la condanna dell'attore al risarcimento dei danni conseguenti alla sua presunta responsabilità nella causazione dell'incidente stradale.
Passando a questo punto alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore – dei quali soli ha chiesto di essere risarcito in questa sede (fatta eccezione per le spese sanitarie sostenute) - giova ribadire che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008).
Orbene, il CTU ha accertato nell'elaborato peritale, cui si presta piena adesione, che l'attore, ha riportato, a seguito del sinistro in esame, le seguenti lesioni: “Tetraparesi da trauma cervicale complicato da sindrome centro midollare estesa C3-C4. Depressione reattiva di grado moderato in disturbo post-traumatico da stress”, assenti precedenti morbosi. L'inabilità temporanea totale al 100% è stata di gg.75, l'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di gg.60, l'inabilità temporanea parziale al 50% è stata di gg. 65. Allo stato attuale il signor presenta menomazioni anatomo-funzionali permanenti che configurano un danno Parte_1 all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, comprensivo di danno alla capacità lavorativa generica, valutabile nella misura del 55%, non suscettibile di miglioramento né di peggioramento.
Nel determinare la somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, il Tribunale ritiene di non fare applicazione della tabella unica nazionale introdotta a marzo 2025 e pubblicata con il dpr n. 12 del 13/01/2025 (g.u. n. 40 del 18/02/2025). A tal proposito, si rammenta che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 n. 4915, ha sollevato la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sul "se, in relazione alla controversia sub judice, relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del
5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.PR. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T UN. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private, il giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall di Milano Controparte_10
(ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e pagina 6 di 14 2056 cod. civ."; 2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la Cont
, avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.PR. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene CP_1 salute approvata dall Giustizia di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della Controparte_10 fattispecie concreta".
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento reso in data 16/9/2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 363 bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, ed ha assegnato la questione alla Terza Sezione Civile, cui è demandato il quesito relativo alla applicabilità/inapplicabilità retroattiva delle TUN rispetto alle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, così confermandosi implicitamente la valenza paranormativa di dette tabelle (e non di altre) e la attualità e necessità che i giudici di merito continuino ad applicare le tabelle di Milano (Cassazione civile sez. III,
06/10/2025, n.26826).
Si osserva a tale proposito che, come di recente osservato dalla S.C. di legittimità, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
c.ass.” (così Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n° 7892).
Orbene, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975) trova soddisfazione nella scelta di adottare le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano. Tenuto conto che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico- relazionale (essendo pagina 7 di 14 state allegate circostanze normalmente connesse al grado di invalidità riconosciuto e alla giovane età del danneggiato, pertanto, già considerate nella liquidazione ordinaria del danno – invero, la prova testimoniale resa sul punto dal teste dà conto soltanto di una modifica del ruolo dell'attore all'interno della Testimone_3 società calcistica di appartenenza, da allenatore a dirigente, senza tuttavia fornire prova dei conseguenti disagi sofferti nella propria sfera relazionale) laddove le Tabelle di Milano applicate contemplano, nella determinazione del punto di invalidità, in aggiunta alla componente consistente nella lesione alla salute strettamente intesa, una componente di danno da sofferenza soggettiva mediamente conseguente alla lesione alla salute, ne discende che una invalidità del 55% in un soggetto di 45 anni al momento del fatto comporterà una liquidazione del danno biologico di € 510.993,00 valutato all'attualità; appare utile precisare che detta somma contempla sia il danno biologico permanente c.d. “puro” subìto dall'attore (per € 340.662,00) che la componente relativa alla
“sofferenza soggettiva interiore” (pari ad € 170.331,00). Al suddetto importo dovrà poi aggiungersi la somma di
€ 17.537,50 a titolo di invalidità temporanea (laddove per ogni giorno di invalidità, in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza di particolari e straordinarie circostanze, deve tenersi in considerazione l'importo minimo di € 115,00 per ogni giorno di invalidità al 100%, ridotto proporzionalmente per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, e pertanto: € 8625,00 per gg. 75 di I.T.T., € 5175,00 per gg. 60 di I.T.P. al 75%, €
3737,50 per gg. 65 di I.T.P. al 50%), per un totale di € 528.530,50 a titolo di danno non patrimoniale.
La liquidazione del suddetto danno non patrimoniale è da intendersi effettuata all'attualità, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione.
Deve essere poi riconosciuto in favore di parte attrice il danno patrimoniale quale danno emergente, consistente negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrati con la produzione dei documenti attestanti tali spese e ritenute congrue dal c.t.u. per un totale di € 14.729,06, come richiesto nell'atto di citazione, non potendosi tener conto delle ulteriori spese domandate allo stesso titolo dopo il maturare delle preclusioni allegatorie ed istruttorie (dopo le quali l'importo veniva elevato dall'attore a € 21.888,00). A tal proposito, in CP_ assenza di allegazioni contrarie e in considerazione del prospetto prodotto dall' detti esborsi non appaiono oggetto di duplicazione risarcitoria, non essendo emersi elementi tali da ritenere che detto pregiudizio sia già stato liquidato in favore dell'attore. Si aggiunga che, diversamente da come dedotto dalla compagnia assicurativa, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto o escluso per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale poichè la Corte di legittimità ha affermato, a più riprese, che "l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5801, non massimata;
spunti anche in Cass. Sez. 6-3, ord. 13 dicembre 2021, n. 39504, anch'essa non massimata).
pagina 8 di 14 Il complessivo danno risarcibile a favore di parte attrice ammonta quindi ad un totale di € 543.259,56, di cui €
14729,06 a titolo di danno patrimoniale ed € 528.530,50 per danno non patrimoniale.
E' appena il caso di ricordare che l'attore ha affermato di aver percepito dalla compagnia assicurativa della convenuta € 50.000,00, nonché l'ulteriore somma versata in suo favore dall' a titolo di indennizzo (come CP_6 rendita) del danno riportato, venendo in evidenza un incidente “in itinere”,
E' noto, infatti, che in forza del D.P.R. n. 1124-65 (Testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) il risarcimento del danno spettante all'infortunato o ai suoi "aventi diritto" sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall in dipendenza dell'infortunio (Cass. CP_6
Sez. 3, Sentenza n. 10035 del 25/05/2004; Cass. 26/05/2001, n. 7195; Cass. 12/12/1996, n. 1107).
Ciò al fine di evitare alcuna ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, che diversamente percepirebbero in relazione al medesimo infortunio sia l'intero danno che le indennità - queste ultime traenti fondamento dal medesimo fatto lesivo sul quale si fonda il diritto al risarcimento del danno (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10035 del 25/05/2004; Cass. 26/05/2001, n. 7195; Cass. 12/12/1996, n. 1107).
Il principio de quo vale ovviamente anche alla luce della riforma della materia di cui al Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 50). - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e successivo decreto del Ministero del Lavoro del 12 luglio 2000.
In tal senso anche la sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (n. 12566 del 22.5.2018), secondo cui, se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
Questo principio è desumibile dall'art. 1223 c.c., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse - se, cioè, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell'illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso - il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall'ordinamento giuridico (Cass., Sez. 3^, 11 luglio 1978, n. 3507).
pagina 9 di 14 In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
Controversi sono piuttosto la portata e l'ambito di operatività della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti.
E' la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale: si pensi all'assicurazione privata contro i danni, nella quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro;
si considerino i benefici della sicurezza e dell'assistenza sociale, da quelli legati al rapporto di lavoro (e scaturenti dalla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali) a quelli rivolti ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere una tutela assistenziale;
si pensi, ancora, alle numerose previsioni di legge che contemplano indennizzi o speciali elargizioni che lo Stato corrisponde, per ragioni di solidarietà, a coloro che subiscono un danno in occasione di disastri o tragedie e alle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
La vicenda concreta esaminata delle Sezioni Unite si colloca in quest'ambito. In caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall CP_6
e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità.
Il duplice rapporto bilaterale è quindi rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile.
In questa ed in altre fattispecie similari si tratta di stabilire se l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione pagina 10 di 14 causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento.
Orbene, ai fini della delineazione di un criterio di selezione, occorre muovere dalla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.
E' un approccio ermeneutico, questo, che da tempo la scienza giuridica offre alla comunità interpretante, rilevando che la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicchè in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.
Date queste premesse e venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, occorre in primo luogo considerare che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita costituisce una CP_6 prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal D. Lgs. 23.2.2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro. Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, la rendita corrisposta dall soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina CP_6 della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio subito dal lavoratore.
D'altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio sul lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all l'importo corrispondente al valore della rendita costituita in favore del lavoratore assicurato. CP_6
Difatti, l'art. 1916 c.c. dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica, per espressa previsione, "anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali", estendendosi così il diritto di surrogazione agli enti esercenti le assicurazioni sociali (cfr. Cass., SS. UU., n. 3288 del 16.4.97). Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento pagina 11 di 14 dell'indennità, una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno (Cass., 16.1.1985, n. 99).
La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall a titolo di rendita vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso CP_6 titolo, dal responsabile al predetto danneggiato.
Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la
Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte Cost. n. 134 del 1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui
è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall . L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota CP_6 corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (Cass. n. 27869/2017).
Per altro verso, l'ente previdenziale, avendo provveduto all'erogazione delle prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, potrà pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, il rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell'intervento della protezione previdenziale in favore dell'infortunato, paghi soltanto il danno differenziale al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita da parte CP_6 dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno.
pagina 12 di 14 Avendo l , nel caso in esame, erogato all'attore una rendita per l'infortunio subito sul lavoro, il CP_6 danneggiato avrebbe diritto di agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all'ulteriore pregiudizio che egli dimostri di avere riportato, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente al valore capitale della rendita, nei soli confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale - ormai subentrato, a seguito del pagamento o del riconoscimento della spettanza della prestazione assicurativa, nei diritti dell'assicurato, e non più verso quest'ultimo, già indennizzato dall'istituto.
Dunque, il credito risarcitorio residuo (c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o
"voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro CP_6 siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
Sul punto, per completezza della trattazione dei principi che attengono alla liquidazione del danno differenziale, si richiama, condividendolo, il seguente principio affermato di recente dalla Corte di Cassazione: "In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, CP_6 va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore capitale della quota CP_6 di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale." (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016).
Il danno "differenziale" sarà quindi determinato nel caso di specie nella misura di € 157.614,23 − vale a dire la differenza tra il danno non patrimoniale liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., c.c., pari complessivamente a € 528.530,50 e le prestazioni liquidate dall a titolo CP_6 di danno biologico pari a € 309.986,27 (ossia € 219.121,41 quale valore capitale della rendita al 2.9.2025, in aggiunta ai ratei già erogati allo stesso titolo per € 83.890,32, oltre interessi per € 6974,54) unitamente agli acconti versati dalla compagnia assicurativa HDI per un totale di € 50.000,00 (di cui € 20.000,00 in data
27.01.2016, quale acconto ed € 30.000,00 in esito al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Teramo in data 18/22.07.2016 nel procedimento n. 1131/2016 R.G.), somma quest'ultima che rivalutata alla data del 2.9.2025 ammonta a € 60.930,00.
Quanto, infine, alle spese mediche sostenute dall'attore, è appena il caso di evidenziare che, diversamente dal danno fin qui liquidato, esse sono sussumibili nella categoria del danno patrimoniale in senso stretto, pertanto, non saranno soggette all'operazione di defalco sopra effettuata in ordine al danno non patrimoniale.
pagina 13 di 14 Quindi, come anticipato, esse saranno riconosciute per un totale di € 14.729,06, come richiesto nell'atto di citazione, non potendosi tener conto delle ulteriori spese domandate allo stesso titolo dopo il maturare delle preclusioni allegatorie ed istruttorie (dopo le quali l'importo veniva elevato dall'attore a € 21.888,00).
In definitiva, il danno risarcibile all'attore ammonta ad € 172.343,29 (€ 157.614,23 per danno non patrimoniale
+ € 14.729,06 per danno patrimoniale) già all'attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché interessi legali sulla somma spettante a titolo di danno patrimoniale (€ 14729,06) dalla domanda (6/10/2017) alla data odierna, da porsi a carico solidale dei convenuti costituiti, Controparte_7 ed eredi di ( , Persona_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
. Controparte_2
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di Persona_1
[...]
- condanna le parti convenute al pagamento, in solido e in favore dell'attore, della somma di € 172.343,29 già all'attualità, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché interessi legali sulla somma spettante a titolo di danno patrimoniale (€ 14729,06) dalla domanda (6/10/2017) alla data odierna;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dagli eredi di Persona_1
- condanna le parti convenute alla refusione, in solido e in favore dell'attore, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese di CTU, liquidate con decreto del
4/9/2024;
- compensa le spese tra le parti restanti.
Teramo, 10/12/2025. Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
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