TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 95/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa KA Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
ER il 27.10.1977 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco
RO NA;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 30.08.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.01.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile in Piazza ER, in data 28.09.2000, atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza
ER, Numero 14, Parte I, Uff. 1, Anno 2000, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 Parte_3 il 17.07.2008), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.01.2025 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 2.7.2025, di seguito trascritte:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'obbligo in capo al sig.
[...]
di lasciare la casa coniugale, la quale verrà affidata alla sig.ra che l'abiterà Pt_2 Pt_1 unitamente ai due figli e KA, con l'obbligo in capo a quest'ultima sia nel presente che nel Per_1 futuro di non far accede all'interno della stessa abitazione nessun nuovo compagno;
- nulla viene statuito a titolo di mantenimento in favore dell'altro stante l'indipendenza economica di ognuno dei coniugi;
- i figli vivranno entrambi con la madre all'interno della casa coniugale sita in via V. Bellini n. 1 a
Piazza ER (EN) con la facoltà di vedere il padre secondo le determinazioni di cui al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi che si allega al presente ricorso per quanto concerne la figlia minore KA, mentre in relazione al figlio maggiorenne ogni qualvolta lo desiderano Per_1
e previo accordo tra gli stessi potendo autodeterminarsi autonomamente;
- il sig. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese un assegno a titolo Parte_2 di mantenimento ed a beneficio di entrambi i figli KA e dell'importo complessivo di euro Per_1
200,00 (duecento/00) suddivisi a metà per ognuno, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
Inoltre, si impegna a lasciare l'intera somma pari al 100% dell'assegno unico spettante ai figli alla sig.ra ”. Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figli, e Per_2
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso Per_3 dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio del
2.7.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Piazza ER, in data 28.09.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza ER, Atto n. 14, Parte I, Anno
2000;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.01.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.7.2025;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa KA Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa KA Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
ER il 27.10.1977 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco
RO NA;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 30.08.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.01.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio civile in Piazza ER, in data 28.09.2000, atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza
ER, Numero 14, Parte I, Uff. 1, Anno 2000, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_1 Parte_3 il 17.07.2008), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.01.2025 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 2.7.2025, di seguito trascritte:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'obbligo in capo al sig.
[...]
di lasciare la casa coniugale, la quale verrà affidata alla sig.ra che l'abiterà Pt_2 Pt_1 unitamente ai due figli e KA, con l'obbligo in capo a quest'ultima sia nel presente che nel Per_1 futuro di non far accede all'interno della stessa abitazione nessun nuovo compagno;
- nulla viene statuito a titolo di mantenimento in favore dell'altro stante l'indipendenza economica di ognuno dei coniugi;
- i figli vivranno entrambi con la madre all'interno della casa coniugale sita in via V. Bellini n. 1 a
Piazza ER (EN) con la facoltà di vedere il padre secondo le determinazioni di cui al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi che si allega al presente ricorso per quanto concerne la figlia minore KA, mentre in relazione al figlio maggiorenne ogni qualvolta lo desiderano Per_1
e previo accordo tra gli stessi potendo autodeterminarsi autonomamente;
- il sig. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese un assegno a titolo Parte_2 di mantenimento ed a beneficio di entrambi i figli KA e dell'importo complessivo di euro Per_1
200,00 (duecento/00) suddivisi a metà per ognuno, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
Inoltre, si impegna a lasciare l'intera somma pari al 100% dell'assegno unico spettante ai figli alla sig.ra ”. Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figli, e Per_2
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso Per_3 dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio del
2.7.2025, insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Piazza ER, in data 28.09.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza ER, Atto n. 14, Parte I, Anno
2000;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.01.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.7.2025;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa KA Motta