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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. LU IT, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1354 Cont. dell'anno 2025
TRA
- C.F. , e - C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in via Premuda, n.
6 - Roma, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Viviana DEL PRETE, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura apposta in allegato al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F./P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1
- C.F./P.IVA in persona dei rispettivi Controparte_2 P.IVA_2 legali rappresentanti pro tempore;
PARTE RESISTENTE - contumace
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 27/10/2025): “La difesa di parte ricorrente deposita ricorso e decreto notificati a mezzo pec alle società convenute. Attesa la mancata costituzione delle stesse, chiede che la SV voglia dichiararne la contumacia ed insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni sia di merito che istruttorie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 2/04/2025, Parte_1
e hanno evocato in giudizio le società
[...] Parte_2 Controparte_1
e fine di sentir accertare e dichiarare la loro
[...] Controparte_2 responsabilità solidale per la mancata esecuzione a regola d'arte di una piscina, oggetto del contratto concluso tra le parti. In proposito hanno chiesto la risoluzione del contratto da essi concluso e la restituzione di quanto versato per un importo di €
18.246,56; contestualmente, hanno domandato che le società convenute fossero condannate al risarcimento dei danni cagionati, per un ammontare complessivo di €
19.549,20.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che, in data 17/03/2024, hanno commissionato alla la fornitura, compreso il Controparte_1 trasporto e montaggio, di una piscina prodotta dalla società che Controparte_2 si sarebbe dovuta ultimare nel termine di trenta giorni.
Nonostante il pagamento della complessiva somma di € 18.246,56, la consegna di quanto ordinato è avvenuta con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine convenuto;
inoltre, il manufatto sarebbe stato realizzato non a regola d'arte e l'ordine non sarebbe stato completato in quanto la piscina, oggetto del contratto, non sarebbe stata mai definitivamente installata.
In data 8/9 settembre 2024, espongono gli attori, la piscina avrebbe subito un crollo, causando anche danni alla proprietà confinante.
I ricorrenti, pertanto, hanno presentato istanza di un accertamento tecnico preventivo, rappresentando, già in quella sede, l'interesse a promuovere un giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti indicati;
ne è seguita l'instaurazione del giudizio (ATP) rubricato al n. 3590/2024 R.G., in cui è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, che, all'esito dell'indagine svolta, ha rilevato grave imperizia da parte delle resistenti nella realizzazione dell'opera commissionata. Ciò considerato, i ricorrenti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Ritualmente citate, le società convenute, contumaci anche nel giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, non si sono costituite.
Con ordinanza del 28/10/2025, verificata la ritualità della notifica, e dichiarata la contumacia delle società convenute, il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma e 281-terdecies, c.p.c..
2. La domanda dei ricorrenti è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
I ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto per l'inadempimento delle società resistenti e la restituzione di quanto versato, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Nello specifico, l'inadempimento si sarebbe identificato, in primo luogo, nella tardività della consegna del bene, che le parti attrici dichiarano essere avvenuto oltre tre mesi dalla data stipulata e in un momento dell'anno in cui il bene non avrebbe potuto consentire la propria utilizzazione (trattandosi di piscina scoperta consegnata dopo la stagione estiva).
Inoltre, secondo i ricorrenti, la fornitura ed installazione del bene non sarebbe stata realizzata a regola d'arte e l'ordine non sarebbe stato consegnato nei tempi previsti.
La fonte negoziale del diritto dedotto è costituita dal contratto stipulato tra i ricorrenti e la dell'8/04/2024, ove è espressamente pattuito che l'opera CP_2
(realizzazione e installazione piscina con struttura prefabbricata in carpenteria metallica zincata a caldo) avrebbe richiesto trenta giorni lavorativi per la consegna e sette giorni per la realizzazione, al prezzo netto pari ad € 22.862,00 più il 10% di
IVA.
La fornitura del materiale è risultata essere stata affidata dalla CP_2
(come emerge dall'allegato doc. 3b al ricorso per accertamento tecnico preventivo) alla che ha emesso due fatture, in data 30/04/2024, Controparte_1 per la somma di € 20.308,20 ed € 6.092,46.
Ulteriore fattura risulta emessa dalla , in data Controparte_1
12/06/2024, come fattura di acconto del 50% per la realizzazione del bene, pari ad €
10.154,10. I ricorrenti, nell'ambito del giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, hanno altresì allegato copia dei bonifici eseguiti in favore della Controparte_1
uno datato al 10/05/2024 per la somma di € 6.092,46 e uno datato al
[...]
5/07/2024 pari ad € 10.154,10.
Dalla documentazione fotografica allegata e dagli accertamenti svolti in sede di ATP emerge la sussistenza di vizi relativi al bene installato presso l'abitazione di proprietà di (v. doc. n. 6a, 6b e 6c allegati al ricorso per ATP), nonché Parte_1 la rovina della piscina oggetto del contratto;
la predetta documentazione fotografica mostra la distruzione del lato destro del manufatto, con contestuale danneggiamento del muro di confine.
2.1 In punto di diritto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, cristallizzato in un noto intervento delle Sezioni Unite, volte a dirimere un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio, alla stregua del quale “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533, seguita in conformità da innumerevoli pronunce).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Applicando tale principio di diritto al caso in esame, occorre rilevare come la fonte negoziale del diritto dedotto sia stata provata e l'inadempimento sia stato allegato, spettando alla convenuta provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame, nulla è stato allegato dalle parti convenute, al fine di contestare l'inadempimento dedotto dai ricorrenti, essendo esse rimaste contumaci nel presente giudizio come anche nel giudizio per l'accertamento tecnico preventivo. Può, dunque, ritenersi sussistente il grave inadempimento lamentato circa la mancata realizzazione ad opera d'arte del bene oggetto di causa, desumibile dalla sua rovina e dagli accertamenti effettuati in sede di ATP.
Considerato che “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per
i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art.
1668, comma 2, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, e ciò in aderenza alla norma generale di cui all'art.
1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto” (Cass. civ. sez. VI, 18/05/2012,
n.7942).
Nel caso di specie, il bene che è stato installato con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine pattuito da contratto, i cui vizi si sono rilevati già in data
14/08/2024, quando il difensore degli odierni ricorrenti ha inoltrato missiva in cui ha denunciato la sussistenza di vizi del bene e difformità rispetto a quanto stabilito tra le parti, in data 8/9 settembre, ha subìto un cedimento strutturale che ha cagionato la distruzione del bene stesso (per la parte ceduta al suolo), nonché la rovina del muro adiacente;
frattura tale da connotare di effettiva gravità l'inadempimento delle parti resistenti, che non hanno realizzato l'opera in maniera tale da servire, anche solo in minima parte, alla funzione per cui è stata commissionata.
Pertanto, alla luce del grave inadempimento accertato, il contratto intervenuto tra le odierne parti in giudizio va risolto.
2.2 A tale pronuncia, stante l'effetto retroattivo che la connota (art. 1458, primo comma, c.c.), consegue il venir meno del vincolo contrattuale, liberando le parti dalle obbligazioni reciproche contratte.
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo, espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
Rientra, infatti, nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere o meno la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasto senza causa.
A tal proposito, va richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale la risoluzione del contratto, pur comportando per l'effetto retroattivo sancito dall'art.
1458 c.c. l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Tale domanda di restituzione, inoltre, non può essere proposta per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di domanda nuova, rispetto a quella di risoluzione del contratto (Cass. civ., sez. III, 13/01/2015,
n. 296).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto la restituzione di quanto versato per la realizzazione dell'opera poi inservibile all'uso per cui era destinata.
In particolare, hanno allegato bonifici emessi in favore dei resistenti, in aggiunta a una somma versata in contanti pari ad € 2.000,00, per una somma complessiva versata per la costruzione della piscina, come da contratto, pari ad €
18.246,56, di cui hanno chiesto la restituzione.
Rilevato come “Ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (Cass. civ., ord., 8/11/2024, n. 28838), occorre rilevare come, nel caso di specie, i resistenti sono tenuti alla restituzione della somma versata dagli attori, pari a quanto indicato, attesa la specifica richiesta nell'atto introduttivo che consente di attivare il meccanismo restitutorio di cui all'art. 1458 c.c..
Per le ragioni sinora illustrate, la richiesta restitutoria della somma versata, pari ad € 18.246,56 deve trovare accoglimento nei confronti dell'accipiens e ad essa vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. La domanda di risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento lamentato è anch'essa fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno emergente, che consiste nella perdita economica che la parte subisce a seguito della mancata, inesatta o ritardata prestazione da parte del debitore, quantificato in € 19.549,20, derivante dalle spese sostenute per lo smaltimento della piscina ed dai costi per il rifacimento del muro di confine, come somma calcolata anche dal consulente tecnico nominato nel giudizio di ATP che ha anticipato il presente giudizio.
3.1 Dalla relazione depositata dal CTU nel più volte richiameto procedimento speciale, è emerso, infatti, che “all'atto del sopralluogo, la struttura della piscina si presentava dissestata come conseguenza dello “spanciamento” di un lato dei due lati lunghi della struttura della piscina rettangolare, e precisamente del lato ubicato in adiacenza al muretto di confine tra la proprietà e altra proprietà” (…)“il Pt_1 cedimento del lato privo di contrafforti aveva trascinato con sé la corrispondente porzione del muretto di confine, formato da semplici blocchetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso allettati con malta. La parte restante della piscina fuori terra si presentava completamente installata, al netto di alcune imprecisioni esecutive evidenti nella realizzazione delle opere di finitura, compresa la parte impiantistica. (…) il muretto di confine di altezza 1,6 m (…) si presentava completamente frantumato per una lunghezza di 13 m circa.
Tra le voci di danno di cui chiedono il risarcimento i ricorrenti, secondo quanto accertato dal CTU, rientrano, in primo luogo, le operazioni e attività di smaltimento della piscina che, secondo il consulente, risulterebbe “inservibile, non solo perché danneggiata nei propri componenti, ma soprattutto perché di errata concezione. Pertanto, tecnicamente, la stessa - nello stato in cui si trova - costituisce un rifiuto ovvero qualcosa di cui il detentore debba necessariamente disfarsi”.
La seconda voce di danno risarcibile può essere identificata nella ricostruzione del muretto danneggiato a causa del crollo di un lato della piscina.
Entrambe le voci, secondo il consulente, sono determinate in € 17.929,12.
Il danno emergente, per essere risarcito, deve essere sufficientemente provato nella misura in cui si deve identificare con un'effettiva perdita economica subita dal soggetto che ne richiede l'accertamento, per come derivante dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
I ricorrenti hanno allegato, nel presente giudizio, le fatture relative alle spese effettuate dalla società Iso Building Systems di per i lavori di CP_3 smaltimento del materiale di risulta inerente alla piscina dismessa e al ripristino del muro di confine, nella misura pari ad € 6.100,00 (fattura dell'11/03/2025), € 7.149,20
(fattura del 14/03/2025) ed € 6.000,00 (fattura del 18/03/2025), per un totale complessivo pari ad € 19.249,00.
La somma indicata rappresenta una perdita patrimoniale consistente per i ricorrenti, e risulta, come tale, cagionata interamente dalla condotta imperita delle società incaricate della fornitura dei materiali e realizzazione dell'opera in esame, atteso che, come anche rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, che ha sostenuto la
“grave imperizia” nella costruzione dell'opera in quanto “la struttura non è stata oggetto di progettazione a firma di professionista abilitato. È stato redatto dal fornitore un elaborato grafico generico, senza inserimento nel contesto di installazione, privo di informazioni sui materiali e relazione di verifica statica. In fase di installazione non sono stati previsti, né considerati, gli effetti della spinta idraulica sulle pareti della piscina, ma non è stata neanche riconosciuta, nella operatività delle operazioni di montaggio, la totale inadeguatezza del muretto di confine a sopportare qualsiasi azione di sovraccarico”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento del danno va accolta, con riferimento al danno emergente nei termini illustrati.
3.2 I danni da mancato utilizzo del bene sono meramente enunciati e non possono essere liquidati neppure equitativamente. È noto infatti che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato;
essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno.
La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse;
la liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica;
l'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi.
Essa dunque presuppone che la parte istante dimostri l' esistenza del danno, la sua riconducibilità alla condotta altrui e offra elementi idonei a consentirne la quantificazione.
Nessuno di tali elementi è stato offerto da parte attrice, cosicché non può farsi luogo ad alcuna liquidazione in via equitativa.
3.3 Quanto alla richiesta di rimborso delle spese della CTU svolta ante causam, va ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass. civ., sez. III, 06/11/2023, n. 30854). Non vi è adeguata prova dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute per l'ATP, cosicché neppure questa voce di danno può essere liquidata.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del carattere documentale della stessa;
esclusa la fase istruttoria, non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara risolto il contratto intervenuto tra e con Parte_1 Parte_2 oggetto di causa;
Controparte_4
- accoglie la domanda di restituzione delle somme versate per la realizzazione dell'opera oggetto del contratto risoluto e, per l'effetto, condanna la predetta società alla restituzione della somma pari ad € Controparte_4
18.246,56, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna la e la in solido tra di loro, al Controparte_5 Controparte_4 pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 19.249,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna le società resistenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 30/10/2025
Il giudice
LU IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. LU IT, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1354 Cont. dell'anno 2025
TRA
- C.F. , e - C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in via Premuda, n.
6 - Roma, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Viviana DEL PRETE, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura apposta in allegato al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F./P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1
- C.F./P.IVA in persona dei rispettivi Controparte_2 P.IVA_2 legali rappresentanti pro tempore;
PARTE RESISTENTE - contumace
OGGETTO: risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 27/10/2025): “La difesa di parte ricorrente deposita ricorso e decreto notificati a mezzo pec alle società convenute. Attesa la mancata costituzione delle stesse, chiede che la SV voglia dichiararne la contumacia ed insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni sia di merito che istruttorie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 2/04/2025, Parte_1
e hanno evocato in giudizio le società
[...] Parte_2 Controparte_1
e fine di sentir accertare e dichiarare la loro
[...] Controparte_2 responsabilità solidale per la mancata esecuzione a regola d'arte di una piscina, oggetto del contratto concluso tra le parti. In proposito hanno chiesto la risoluzione del contratto da essi concluso e la restituzione di quanto versato per un importo di €
18.246,56; contestualmente, hanno domandato che le società convenute fossero condannate al risarcimento dei danni cagionati, per un ammontare complessivo di €
19.549,20.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che, in data 17/03/2024, hanno commissionato alla la fornitura, compreso il Controparte_1 trasporto e montaggio, di una piscina prodotta dalla società che Controparte_2 si sarebbe dovuta ultimare nel termine di trenta giorni.
Nonostante il pagamento della complessiva somma di € 18.246,56, la consegna di quanto ordinato è avvenuta con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine convenuto;
inoltre, il manufatto sarebbe stato realizzato non a regola d'arte e l'ordine non sarebbe stato completato in quanto la piscina, oggetto del contratto, non sarebbe stata mai definitivamente installata.
In data 8/9 settembre 2024, espongono gli attori, la piscina avrebbe subito un crollo, causando anche danni alla proprietà confinante.
I ricorrenti, pertanto, hanno presentato istanza di un accertamento tecnico preventivo, rappresentando, già in quella sede, l'interesse a promuovere un giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei fatti indicati;
ne è seguita l'instaurazione del giudizio (ATP) rubricato al n. 3590/2024 R.G., in cui è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, che, all'esito dell'indagine svolta, ha rilevato grave imperizia da parte delle resistenti nella realizzazione dell'opera commissionata. Ciò considerato, i ricorrenti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Ritualmente citate, le società convenute, contumaci anche nel giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, non si sono costituite.
Con ordinanza del 28/10/2025, verificata la ritualità della notifica, e dichiarata la contumacia delle società convenute, il g.i. si è riservato di provvedere ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma e 281-terdecies, c.p.c..
2. La domanda dei ricorrenti è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
I ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto per l'inadempimento delle società resistenti e la restituzione di quanto versato, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Nello specifico, l'inadempimento si sarebbe identificato, in primo luogo, nella tardività della consegna del bene, che le parti attrici dichiarano essere avvenuto oltre tre mesi dalla data stipulata e in un momento dell'anno in cui il bene non avrebbe potuto consentire la propria utilizzazione (trattandosi di piscina scoperta consegnata dopo la stagione estiva).
Inoltre, secondo i ricorrenti, la fornitura ed installazione del bene non sarebbe stata realizzata a regola d'arte e l'ordine non sarebbe stato consegnato nei tempi previsti.
La fonte negoziale del diritto dedotto è costituita dal contratto stipulato tra i ricorrenti e la dell'8/04/2024, ove è espressamente pattuito che l'opera CP_2
(realizzazione e installazione piscina con struttura prefabbricata in carpenteria metallica zincata a caldo) avrebbe richiesto trenta giorni lavorativi per la consegna e sette giorni per la realizzazione, al prezzo netto pari ad € 22.862,00 più il 10% di
IVA.
La fornitura del materiale è risultata essere stata affidata dalla CP_2
(come emerge dall'allegato doc. 3b al ricorso per accertamento tecnico preventivo) alla che ha emesso due fatture, in data 30/04/2024, Controparte_1 per la somma di € 20.308,20 ed € 6.092,46.
Ulteriore fattura risulta emessa dalla , in data Controparte_1
12/06/2024, come fattura di acconto del 50% per la realizzazione del bene, pari ad €
10.154,10. I ricorrenti, nell'ambito del giudizio per l'accertamento tecnico preventivo, hanno altresì allegato copia dei bonifici eseguiti in favore della Controparte_1
uno datato al 10/05/2024 per la somma di € 6.092,46 e uno datato al
[...]
5/07/2024 pari ad € 10.154,10.
Dalla documentazione fotografica allegata e dagli accertamenti svolti in sede di ATP emerge la sussistenza di vizi relativi al bene installato presso l'abitazione di proprietà di (v. doc. n. 6a, 6b e 6c allegati al ricorso per ATP), nonché Parte_1 la rovina della piscina oggetto del contratto;
la predetta documentazione fotografica mostra la distruzione del lato destro del manufatto, con contestuale danneggiamento del muro di confine.
2.1 In punto di diritto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, cristallizzato in un noto intervento delle Sezioni Unite, volte a dirimere un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio, alla stregua del quale “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533, seguita in conformità da innumerevoli pronunce).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Applicando tale principio di diritto al caso in esame, occorre rilevare come la fonte negoziale del diritto dedotto sia stata provata e l'inadempimento sia stato allegato, spettando alla convenuta provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame, nulla è stato allegato dalle parti convenute, al fine di contestare l'inadempimento dedotto dai ricorrenti, essendo esse rimaste contumaci nel presente giudizio come anche nel giudizio per l'accertamento tecnico preventivo. Può, dunque, ritenersi sussistente il grave inadempimento lamentato circa la mancata realizzazione ad opera d'arte del bene oggetto di causa, desumibile dalla sua rovina e dagli accertamenti effettuati in sede di ATP.
Considerato che “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per
i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art.
1668, comma 2, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, e ciò in aderenza alla norma generale di cui all'art.
1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto” (Cass. civ. sez. VI, 18/05/2012,
n.7942).
Nel caso di specie, il bene che è stato installato con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine pattuito da contratto, i cui vizi si sono rilevati già in data
14/08/2024, quando il difensore degli odierni ricorrenti ha inoltrato missiva in cui ha denunciato la sussistenza di vizi del bene e difformità rispetto a quanto stabilito tra le parti, in data 8/9 settembre, ha subìto un cedimento strutturale che ha cagionato la distruzione del bene stesso (per la parte ceduta al suolo), nonché la rovina del muro adiacente;
frattura tale da connotare di effettiva gravità l'inadempimento delle parti resistenti, che non hanno realizzato l'opera in maniera tale da servire, anche solo in minima parte, alla funzione per cui è stata commissionata.
Pertanto, alla luce del grave inadempimento accertato, il contratto intervenuto tra le odierne parti in giudizio va risolto.
2.2 A tale pronuncia, stante l'effetto retroattivo che la connota (art. 1458, primo comma, c.c.), consegue il venir meno del vincolo contrattuale, liberando le parti dalle obbligazioni reciproche contratte.
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo, espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
Rientra, infatti, nell'autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere o meno la restituzione della prestazione eseguita in base al contratto risolto e rimasto senza causa.
A tal proposito, va richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale la risoluzione del contratto, pur comportando per l'effetto retroattivo sancito dall'art.
1458 c.c. l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice a emettere provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Tale domanda di restituzione, inoltre, non può essere proposta per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di domanda nuova, rispetto a quella di risoluzione del contratto (Cass. civ., sez. III, 13/01/2015,
n. 296).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto la restituzione di quanto versato per la realizzazione dell'opera poi inservibile all'uso per cui era destinata.
In particolare, hanno allegato bonifici emessi in favore dei resistenti, in aggiunta a una somma versata in contanti pari ad € 2.000,00, per una somma complessiva versata per la costruzione della piscina, come da contratto, pari ad €
18.246,56, di cui hanno chiesto la restituzione.
Rilevato come “Ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (Cass. civ., ord., 8/11/2024, n. 28838), occorre rilevare come, nel caso di specie, i resistenti sono tenuti alla restituzione della somma versata dagli attori, pari a quanto indicato, attesa la specifica richiesta nell'atto introduttivo che consente di attivare il meccanismo restitutorio di cui all'art. 1458 c.c..
Per le ragioni sinora illustrate, la richiesta restitutoria della somma versata, pari ad € 18.246,56 deve trovare accoglimento nei confronti dell'accipiens e ad essa vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3. La domanda di risarcimento del danno, derivante dall'inadempimento lamentato è anch'essa fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno emergente, che consiste nella perdita economica che la parte subisce a seguito della mancata, inesatta o ritardata prestazione da parte del debitore, quantificato in € 19.549,20, derivante dalle spese sostenute per lo smaltimento della piscina ed dai costi per il rifacimento del muro di confine, come somma calcolata anche dal consulente tecnico nominato nel giudizio di ATP che ha anticipato il presente giudizio.
3.1 Dalla relazione depositata dal CTU nel più volte richiameto procedimento speciale, è emerso, infatti, che “all'atto del sopralluogo, la struttura della piscina si presentava dissestata come conseguenza dello “spanciamento” di un lato dei due lati lunghi della struttura della piscina rettangolare, e precisamente del lato ubicato in adiacenza al muretto di confine tra la proprietà e altra proprietà” (…)“il Pt_1 cedimento del lato privo di contrafforti aveva trascinato con sé la corrispondente porzione del muretto di confine, formato da semplici blocchetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso allettati con malta. La parte restante della piscina fuori terra si presentava completamente installata, al netto di alcune imprecisioni esecutive evidenti nella realizzazione delle opere di finitura, compresa la parte impiantistica. (…) il muretto di confine di altezza 1,6 m (…) si presentava completamente frantumato per una lunghezza di 13 m circa.
Tra le voci di danno di cui chiedono il risarcimento i ricorrenti, secondo quanto accertato dal CTU, rientrano, in primo luogo, le operazioni e attività di smaltimento della piscina che, secondo il consulente, risulterebbe “inservibile, non solo perché danneggiata nei propri componenti, ma soprattutto perché di errata concezione. Pertanto, tecnicamente, la stessa - nello stato in cui si trova - costituisce un rifiuto ovvero qualcosa di cui il detentore debba necessariamente disfarsi”.
La seconda voce di danno risarcibile può essere identificata nella ricostruzione del muretto danneggiato a causa del crollo di un lato della piscina.
Entrambe le voci, secondo il consulente, sono determinate in € 17.929,12.
Il danno emergente, per essere risarcito, deve essere sufficientemente provato nella misura in cui si deve identificare con un'effettiva perdita economica subita dal soggetto che ne richiede l'accertamento, per come derivante dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
I ricorrenti hanno allegato, nel presente giudizio, le fatture relative alle spese effettuate dalla società Iso Building Systems di per i lavori di CP_3 smaltimento del materiale di risulta inerente alla piscina dismessa e al ripristino del muro di confine, nella misura pari ad € 6.100,00 (fattura dell'11/03/2025), € 7.149,20
(fattura del 14/03/2025) ed € 6.000,00 (fattura del 18/03/2025), per un totale complessivo pari ad € 19.249,00.
La somma indicata rappresenta una perdita patrimoniale consistente per i ricorrenti, e risulta, come tale, cagionata interamente dalla condotta imperita delle società incaricate della fornitura dei materiali e realizzazione dell'opera in esame, atteso che, come anche rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, che ha sostenuto la
“grave imperizia” nella costruzione dell'opera in quanto “la struttura non è stata oggetto di progettazione a firma di professionista abilitato. È stato redatto dal fornitore un elaborato grafico generico, senza inserimento nel contesto di installazione, privo di informazioni sui materiali e relazione di verifica statica. In fase di installazione non sono stati previsti, né considerati, gli effetti della spinta idraulica sulle pareti della piscina, ma non è stata neanche riconosciuta, nella operatività delle operazioni di montaggio, la totale inadeguatezza del muretto di confine a sopportare qualsiasi azione di sovraccarico”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento del danno va accolta, con riferimento al danno emergente nei termini illustrati.
3.2 I danni da mancato utilizzo del bene sono meramente enunciati e non possono essere liquidati neppure equitativamente. È noto infatti che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato;
essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno.
La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse;
la liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. “integrativa” o “suppletiva”: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica;
l'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi.
Essa dunque presuppone che la parte istante dimostri l' esistenza del danno, la sua riconducibilità alla condotta altrui e offra elementi idonei a consentirne la quantificazione.
Nessuno di tali elementi è stato offerto da parte attrice, cosicché non può farsi luogo ad alcuna liquidazione in via equitativa.
3.3 Quanto alla richiesta di rimborso delle spese della CTU svolta ante causam, va ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass. civ., sez. III, 06/11/2023, n. 30854). Non vi è adeguata prova dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute per l'ATP, cosicché neppure questa voce di danno può essere liquidata.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile;
scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del carattere documentale della stessa;
esclusa la fase istruttoria, non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara risolto il contratto intervenuto tra e con Parte_1 Parte_2 oggetto di causa;
Controparte_4
- accoglie la domanda di restituzione delle somme versate per la realizzazione dell'opera oggetto del contratto risoluto e, per l'effetto, condanna la predetta società alla restituzione della somma pari ad € Controparte_4
18.246,56, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna la e la in solido tra di loro, al Controparte_5 Controparte_4 pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 19.249,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna le società resistenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 30/10/2025
Il giudice
LU IT