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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori
All'udienza del 23/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. R.G. 10367/2024, cui sono riunite quelle aventi N. RG.
10370/2024 e 10373/2024 promosse da:
Parte 1 Parte 2 E
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte 3
RA FA come da procura in atti
RICORRENTI
contro
:
Controparte 1
[...] rapp.to e difeso dall'Avv. DI MICCO
DOMENICO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 02/05/2024 e successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe esponevano: di essere dipendenti della resistente società con contratto a tempo indeterminato e regime orario part-time, per Parte 1 a partire dal 5.1.2016; per Parte 2
a far data dal 7.4.2004 e per a partire Parte 3 dal 4.2.2019 con mansioni di logopedista per Pt 1 Parte 2 e con mansioni di terapista della
[...] e neuro e psicomotricità dell'età evolutiva per Parte 3
[...] ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al
31.10.2022 gli stessi erano stati inquadrati nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
che il Centro di Fisiocinesiterapia CP 1 aveva applicato il
,
c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS a partire dal 01.11.2022; in precedenza e fino al 31.10.2022 lo stesso aveva sempre applicato il c.c.n.l. Case di Cura Private Personale non
-
medico AIOP;
che, a seguito di ricorso ex art. 28 L. 300/70 per condotta antisindacale presentato dalla CP 2 CP_3 cui aderivano i ricorrenti, con decreto del 24.05.2023 il Controparte 1 era stato condannato ad applicare a tutti gli iscritti a tale sindacato (quindi anche ai ricorrenti) il c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico AIOP con il relativo trattamento economico e normativo;
che, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del predetto C.C.N.L., avendo maturato un'anzianità di servizio ultraventennale, avevano diritto al riconoscimento della progressione economica orizzontale.
Tanto premesso in punto di fatto, Parte 1 rassegnava le seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022; 2. Per l'effetto, ordinare al Controparte 1
P.IVA 1 ), in persona (C.F./P.I.:[...] dell'Amministratore Unico sig. CP 4 C.F.:
,
dom.to in Napoli (NA) alla Via Codice Fiscale 1
SS ON n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II
Traversa Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di
Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 4.732,75, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; Parte 2 rassegnava le seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento del ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020; 2. Per
l'effetto, ordinare al Controparte 1
P.IVA 1 ), in persona (C.F./P.I.:[...] dell'Amministratore Unico sig. CP 4 C.F.: dom.to in Napoli (NA) alla Via Codice Fiscale 1
SS ON n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II
Traversa Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare il ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 3.372,49, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; Parte 3 concludeva così: "1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020; 2. Per l'effetto, ordinare al
Controparte 1 (C.F./P.I.: P.IVA 1 ), in persona dell'Amministratore
Unico sig. CP 4 C.F.: C.F. 1
,
[...] , dom.to in Napoli (NA) alla Via SS ON n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa
Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura
Personale поп medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 3.372,49, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge". Si costituiva tempestivamente il [...] che rilevava Controparte 1
l'inapplicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL AIOP alle strutture sanitarie accreditate al CP 5 stante la nullità della norma contrattuale per contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari nonché di eguaglianza e non discriminazione. Eccepiva il difetto presupposti di fatto e di diritto della domanda giudiziale di condanna, il mancato assolvimento dei relativi oneri in punto di allegazione e di prova, infondatezza, inammissibilità, contestazione della somma richiesta rispetto alle ore effettivamente lavorate. Inoltre, chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione del riconoscimento, in via bonaria, della progressione economica di cui all'art. 48 del disdetto ccnl case di cura personale non medico AIOP.
Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Le domande sono fondate per quanto di ragione.
La questione oggetto del presente giudizio concerne la verifica della legittimità e della portata applicativa dell'art. 48, lett. B), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non medico delle Case di Cura AIOP, nella parte in cui disciplina un meccanismo di progressione economica orizzontale fondato unicamente sull'anzianità di servizio, con riferimento al personale dipendente da strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 16336 del 2019), il sistema di accreditamento delineato dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 502 del 1992, pur ispirandosi ai principi di equiparazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private, conserva tuttavia una natura giuridica di tipo concessorio.
Tale rapporto si caratterizza, secondo la Corte, per una peculiarità rispetto al regime preesistente, consistente nel fatto che "si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali". rapportoIn questo quadro, "l'instaurazione del concessorio di accreditamento comporta l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria".
Tuttavia, tale inserimento funzionale deve ritenersi circoscritto all'attività di erogazione del servizio pubblico. sanitario, senza estendersi alla disciplina dei rapporti di lavoro interni.
Invero, la regolamentazione dei rapporti di lavoro all'interno delle strutture private accreditate resta soggetta alla normativa di diritto privato e alle disposizioni della contrattazione collettiva di categoria.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella citata sentenza n. 16336/2019, "la particolare natura e l'ammontare delle prestazioni sanitarie erogabili" sono determinate negli accordi stipulati con le ma "l'eventuale naturaControparte_6 privatistica dello strumento negoziale" non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio reso. Ne consegue che, mentre l'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie è assoggettata ai vincoli e ai controlli propri del rapporto concessorio, la gestione dei rapporti di lavoro rimane nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale della struttura privata. Del resto, quando il legislatore ha inteso estendere la disciplina pubblicistica ai rapporti di lavoro, lo ha fatto in modo espresso, come nei casi previsti in materia di incompatibilità (art. 4, comma 7, L. n. 412/1991; art. 1, comma 5, L. n. 662/1996).
Pertanto, deve ritenersi che le disposizioni di cui al CCNL Case di Cura personale non medico AIOP, in tema di
-
progressione economica del personale, siano pienamente valide ed efficaci, costituendo legittima espressione dell'autonomia negoziale collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro, non essendo individuabile alcuna disposizione normativa che ne limiti l'applicabilità alle strutture accreditate.
Nel merito della domanda, occorre procedere all'esame del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del CCNL [...] Controparte_7 non medico AIOP, i quali disciplinano un sistema di progressione economica orizzontale fondato sull'anzianità di servizio.
In particolare, l'art. 48, lett. B), stabilisce che "con decorrenza dal 1°.
4.2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni". Dalla lettura coordinata delle predette disposizioni emerge che il CCNL prevede una progressione economica automatica, correlata al maturare dell'anzianità di servizio,
e che la riduzione dei requisiti temporali introdotta con decorrenza dal 1°.
4.2020 incide direttamente sulla decorrenza delle nuove posizioni economiche conseguibili dai dipendenti aventi diritto.
Pertanto, in applicazione della suddetta disciplina contrattuale e avuto riguardo all'anzianità di servizio dei ricorrenti, non contestata dalla parte resistente, deve essere accertato il diritto di all'inquadramentoParte 1 nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello
D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022, nonché il diritto di Parte 2 ad essere inquadrato nel livello D1 del medesimo CCNL con decorrenza dal
10.4.2020, nonché il diritto di Parte 3 all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura -
Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020.
Quanto alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo anteriore al mese di luglio 2024, tenuto conto dell'intervenuto accertamento del diritto al superiore inquadramento per il periodo successivo, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente, fondata sulla pretesa carenza di allegazione e di prova in ordine all'effettività della prestazione lavorativa e alle ore di lavoro effettivamente svolte.
Deve, infatti, osservarsi che, nel caso di specie, le differenze retributive rivendicate dai ricorrenti derivano unicamente dall'applicazione del superiore livello economico previsto dal contratto collettivo in relazione al riconosciuto inquadramento contrattuale, e non da un diverso contenuto o da un incremento delle prestazioni lavorative rese.
Pertanto, la retribuzione da assumere quale parametro di riferimento per il calcolo delle differenze rivendicate deve essere individuata in quella tabellare, corrispondente alle ore di lavoro contrattualmente previste.
Ne consegue che, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., incombeva sulla parte datoriale l'onere di allegare e provare eventuali difformità nell'esecuzione della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattuale ovvero nella retribuzione effettivamente corrisposta, qualora non conforme a quella stabilita dalla contrattazione collettiva applicabile.
Nel caso di specie, le contestazioni formulate dalla società resistente si sono, tuttavia, limitate a due specifici profili, concernenti, rispettivamente, i periodi di mancata prestazione lavorativa dei ricorrenti e la dedotta assenza di prova in ordine all'effettivo orario di lavoro svolto.
Le pretese economiche risultano, pertanto, circoscritte alle ore di lavoro contrattualmente previste, senza che siano state avanzate richieste riferite a prestazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle già formalizzate nel rapporto di lavoro.
Di tali rilievi si è tenuto conto nei conteggi integrativi depositati dai ricorrenti, come chiarito nel contraddittorio all'udienza odierna, nei quali gli importi dovuti sono stati opportunamente ricalcolati, escludendo i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero e per cassa integrazione, rispettivamente rilevanti, in relazione al periodo oggetto di causa, per i sigg. Parte 1
Parte 2 e Parte 3
Al di fuori di tali specifiche eccezioni, le ulteriori contestazioni formulate dalla CP 8 resistente si appalesano di carattere meramente generico e, pertanto, non suscettibili di accoglimento, in quanto riferite a circostanze di fatto delle quali il datore di lavoro deve ritenersi pienamente a conoscenza, non essendo stato in alcun modo dedotto, né tanto meno provato, che l'attività lavorativa sia stata svolta in misura diversa o ridotta rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Ne consegue la fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti in ordine al riconoscimento delle differenze retributive, negli importi rideterminati nei conteggi integrativi depositati in atti, i quali, in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni, devono ritenersi corretti e, pertanto, integralmente accolti.
Il Controparte_9 deve. conseguentemente, essere condannato al pagamento, in favore di: della somma di €. 3.225,27 Parte 1 della somma di €. 2.083,40 Parte 2
Parte 3 della somma di €. 2.254,24, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 potendosi a carico della società convenuta il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara il diritto di Parte 1 all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di
-Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022, nonché il diritto di
Parte 2 ad essere inquadrato nel livello D1 del medesimo CCNL con decorrenza dal 1°.4.2020, nonché il diritto di Parte 3 all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di
Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020;
b) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive maturate fino al
30.6.2024 per effetto del superiore inquadramento;
c) Condanna il Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento in favore:
Parte 1 della somma di €. 3.225,27
Parte_2 della somma di €. 2.083,40 Parte 3 della somma di €. 2.254,24, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
d) Condanna il Controparte 1 previa compensazione delle
[...] spese di lite nella misura di 1\3, al pagamento della somma residua che liquida in € 2.500,00 a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in data 23/10/2025. il Giudice
Dott. Manuela Montuori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori
All'udienza del 23/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. R.G. 10367/2024, cui sono riunite quelle aventi N. RG.
10370/2024 e 10373/2024 promosse da:
Parte 1 Parte 2 E
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte 3
RA FA come da procura in atti
RICORRENTI
contro
:
Controparte 1
[...] rapp.to e difeso dall'Avv. DI MICCO
DOMENICO come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 02/05/2024 e successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe esponevano: di essere dipendenti della resistente società con contratto a tempo indeterminato e regime orario part-time, per Parte 1 a partire dal 5.1.2016; per Parte 2
a far data dal 7.4.2004 e per a partire Parte 3 dal 4.2.2019 con mansioni di logopedista per Pt 1 Parte 2 e con mansioni di terapista della
[...] e neuro e psicomotricità dell'età evolutiva per Parte 3
[...] ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al
31.10.2022 gli stessi erano stati inquadrati nel livello D del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP;
che il Centro di Fisiocinesiterapia CP 1 aveva applicato il
,
c.c.n.l. Servizi Assistenziali AIAS a partire dal 01.11.2022; in precedenza e fino al 31.10.2022 lo stesso aveva sempre applicato il c.c.n.l. Case di Cura Private Personale non
-
medico AIOP;
che, a seguito di ricorso ex art. 28 L. 300/70 per condotta antisindacale presentato dalla CP 2 CP_3 cui aderivano i ricorrenti, con decreto del 24.05.2023 il Controparte 1 era stato condannato ad applicare a tutti gli iscritti a tale sindacato (quindi anche ai ricorrenti) il c.c.n.l. Case di Cura Private - Personale non medico AIOP con il relativo trattamento economico e normativo;
che, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del predetto C.C.N.L., avendo maturato un'anzianità di servizio ultraventennale, avevano diritto al riconoscimento della progressione economica orizzontale.
Tanto premesso in punto di fatto, Parte 1 rassegnava le seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022; 2. Per l'effetto, ordinare al Controparte 1
P.IVA 1 ), in persona (C.F./P.I.:[...] dell'Amministratore Unico sig. CP 4 C.F.:
,
dom.to in Napoli (NA) alla Via Codice Fiscale 1
SS ON n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II
Traversa Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di
Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 4.732,75, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; Parte 2 rassegnava le seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento del ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020; 2. Per
l'effetto, ordinare al Controparte 1
P.IVA 1 ), in persona (C.F./P.I.:[...] dell'Amministratore Unico sig. CP 4 C.F.: dom.to in Napoli (NA) alla Via Codice Fiscale 1
SS ON n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II
Traversa Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare il ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 3.372,49, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; Parte 3 concludeva così: "1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020; 2. Per l'effetto, ordinare al
Controparte 1 (C.F./P.I.: P.IVA 1 ), in persona dell'Amministratore
Unico sig. CP 4 C.F.: C.F. 1
,
[...] , dom.to in Napoli (NA) alla Via SS ON n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa
Campi Flegrei n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura
Personale поп medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 3.372,49, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge". Si costituiva tempestivamente il [...] che rilevava Controparte 1
l'inapplicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL AIOP alle strutture sanitarie accreditate al CP 5 stante la nullità della norma contrattuale per contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari nonché di eguaglianza e non discriminazione. Eccepiva il difetto presupposti di fatto e di diritto della domanda giudiziale di condanna, il mancato assolvimento dei relativi oneri in punto di allegazione e di prova, infondatezza, inammissibilità, contestazione della somma richiesta rispetto alle ore effettivamente lavorate. Inoltre, chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione del riconoscimento, in via bonaria, della progressione economica di cui all'art. 48 del disdetto ccnl case di cura personale non medico AIOP.
Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Le domande sono fondate per quanto di ragione.
La questione oggetto del presente giudizio concerne la verifica della legittimità e della portata applicativa dell'art. 48, lett. B), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non medico delle Case di Cura AIOP, nella parte in cui disciplina un meccanismo di progressione economica orizzontale fondato unicamente sull'anzianità di servizio, con riferimento al personale dipendente da strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 16336 del 2019), il sistema di accreditamento delineato dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 502 del 1992, pur ispirandosi ai principi di equiparazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private, conserva tuttavia una natura giuridica di tipo concessorio.
Tale rapporto si caratterizza, secondo la Corte, per una peculiarità rispetto al regime preesistente, consistente nel fatto che "si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali". rapportoIn questo quadro, "l'instaurazione del concessorio di accreditamento comporta l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria".
Tuttavia, tale inserimento funzionale deve ritenersi circoscritto all'attività di erogazione del servizio pubblico. sanitario, senza estendersi alla disciplina dei rapporti di lavoro interni.
Invero, la regolamentazione dei rapporti di lavoro all'interno delle strutture private accreditate resta soggetta alla normativa di diritto privato e alle disposizioni della contrattazione collettiva di categoria.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella citata sentenza n. 16336/2019, "la particolare natura e l'ammontare delle prestazioni sanitarie erogabili" sono determinate negli accordi stipulati con le ma "l'eventuale naturaControparte_6 privatistica dello strumento negoziale" non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio reso. Ne consegue che, mentre l'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie è assoggettata ai vincoli e ai controlli propri del rapporto concessorio, la gestione dei rapporti di lavoro rimane nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale della struttura privata. Del resto, quando il legislatore ha inteso estendere la disciplina pubblicistica ai rapporti di lavoro, lo ha fatto in modo espresso, come nei casi previsti in materia di incompatibilità (art. 4, comma 7, L. n. 412/1991; art. 1, comma 5, L. n. 662/1996).
Pertanto, deve ritenersi che le disposizioni di cui al CCNL Case di Cura personale non medico AIOP, in tema di
-
progressione economica del personale, siano pienamente valide ed efficaci, costituendo legittima espressione dell'autonomia negoziale collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro, non essendo individuabile alcuna disposizione normativa che ne limiti l'applicabilità alle strutture accreditate.
Nel merito della domanda, occorre procedere all'esame del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del CCNL [...] Controparte_7 non medico AIOP, i quali disciplinano un sistema di progressione economica orizzontale fondato sull'anzianità di servizio.
In particolare, l'art. 48, lett. B), stabilisce che "con decorrenza dal 1°.
4.2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni". Dalla lettura coordinata delle predette disposizioni emerge che il CCNL prevede una progressione economica automatica, correlata al maturare dell'anzianità di servizio,
e che la riduzione dei requisiti temporali introdotta con decorrenza dal 1°.
4.2020 incide direttamente sulla decorrenza delle nuove posizioni economiche conseguibili dai dipendenti aventi diritto.
Pertanto, in applicazione della suddetta disciplina contrattuale e avuto riguardo all'anzianità di servizio dei ricorrenti, non contestata dalla parte resistente, deve essere accertato il diritto di all'inquadramentoParte 1 nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura - Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello
D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022, nonché il diritto di Parte 2 ad essere inquadrato nel livello D1 del medesimo CCNL con decorrenza dal
10.4.2020, nonché il diritto di Parte 3 all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura -
Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020.
Quanto alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo anteriore al mese di luglio 2024, tenuto conto dell'intervenuto accertamento del diritto al superiore inquadramento per il periodo successivo, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente, fondata sulla pretesa carenza di allegazione e di prova in ordine all'effettività della prestazione lavorativa e alle ore di lavoro effettivamente svolte.
Deve, infatti, osservarsi che, nel caso di specie, le differenze retributive rivendicate dai ricorrenti derivano unicamente dall'applicazione del superiore livello economico previsto dal contratto collettivo in relazione al riconosciuto inquadramento contrattuale, e non da un diverso contenuto o da un incremento delle prestazioni lavorative rese.
Pertanto, la retribuzione da assumere quale parametro di riferimento per il calcolo delle differenze rivendicate deve essere individuata in quella tabellare, corrispondente alle ore di lavoro contrattualmente previste.
Ne consegue che, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., incombeva sulla parte datoriale l'onere di allegare e provare eventuali difformità nell'esecuzione della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattuale ovvero nella retribuzione effettivamente corrisposta, qualora non conforme a quella stabilita dalla contrattazione collettiva applicabile.
Nel caso di specie, le contestazioni formulate dalla società resistente si sono, tuttavia, limitate a due specifici profili, concernenti, rispettivamente, i periodi di mancata prestazione lavorativa dei ricorrenti e la dedotta assenza di prova in ordine all'effettivo orario di lavoro svolto.
Le pretese economiche risultano, pertanto, circoscritte alle ore di lavoro contrattualmente previste, senza che siano state avanzate richieste riferite a prestazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle già formalizzate nel rapporto di lavoro.
Di tali rilievi si è tenuto conto nei conteggi integrativi depositati dai ricorrenti, come chiarito nel contraddittorio all'udienza odierna, nei quali gli importi dovuti sono stati opportunamente ricalcolati, escludendo i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero e per cassa integrazione, rispettivamente rilevanti, in relazione al periodo oggetto di causa, per i sigg. Parte 1
Parte 2 e Parte 3
Al di fuori di tali specifiche eccezioni, le ulteriori contestazioni formulate dalla CP 8 resistente si appalesano di carattere meramente generico e, pertanto, non suscettibili di accoglimento, in quanto riferite a circostanze di fatto delle quali il datore di lavoro deve ritenersi pienamente a conoscenza, non essendo stato in alcun modo dedotto, né tanto meno provato, che l'attività lavorativa sia stata svolta in misura diversa o ridotta rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Ne consegue la fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti in ordine al riconoscimento delle differenze retributive, negli importi rideterminati nei conteggi integrativi depositati in atti, i quali, in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni, devono ritenersi corretti e, pertanto, integralmente accolti.
Il Controparte_9 deve. conseguentemente, essere condannato al pagamento, in favore di: della somma di €. 3.225,27 Parte 1 della somma di €. 2.083,40 Parte 2
Parte 3 della somma di €. 2.254,24, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 potendosi a carico della società convenuta il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara il diritto di Parte 1 all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di
-Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal 01.07.2022, nonché il diritto di
Parte 2 ad essere inquadrato nel livello D1 del medesimo CCNL con decorrenza dal 1°.4.2020, nonché il diritto di Parte 3 all'inquadramento nel livello D1 del c.c.n.l. Case di
Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020;
b) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive maturate fino al
30.6.2024 per effetto del superiore inquadramento;
c) Condanna il Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento in favore:
Parte 1 della somma di €. 3.225,27
Parte_2 della somma di €. 2.083,40 Parte 3 della somma di €. 2.254,24, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
d) Condanna il Controparte 1 previa compensazione delle
[...] spese di lite nella misura di 1\3, al pagamento della somma residua che liquida in € 2.500,00 a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Così deciso in data 23/10/2025. il Giudice
Dott. Manuela Montuori