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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BENDIA LINDA, Parte_1 C.F._1
per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSA Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Rimessa in decisione con discussione orale all'udienza del 9.6.2025
Parte ricorrente: come da ricorso introduttivo “ all'Ill.mo Tribunale di Macerata adito, contrariis reiectis, di Voler pronunciare ex art. 3, n.2 lett. b) la cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 concordatario e dunque lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/04/2001 dai coniugi
e anche in applicazione dell'art. 473 bis. 22, ultimo comma, c.p.c. Parte_1 Controparte_1 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto;
2) confermare che i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
3) accertare la sopravvenuta insussistenza delle condizioni o dei presupposti dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento stabilito nel Persona_1 decreto di omologa del Tribunale di Camerino a favore dello stesso ed a carico dell'odierno ricorrente,
pari ad €. 75,00 e pari ad €. 150,00 in occasione del rateo della pensione del mese di Parte_1 dicembre e con revoca dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie;
4) accertare la sopravvenuta insussistenza delle condizioni o dei presupposti dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento stabilito a favore Persona_2 dello stesso ed a carico dell'odierno ricorrente, pari ad €. 75,00 e pari ad €. 150,00 in Parte_1 occasione del rateo della pensione del mese di dicembre e con revoca dell'obbligo di corrispondere le spese straordinarie;
5) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Con vittoria di spese, onorari oltre accessori come per legge
Parte resistente: come da comparsa di costituzione “Piaccia al tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio per cui è causa. Nulla per le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.04.2001 con nel Controparte_1
Comune di Esanatoglia (cfr. estratto atto di matrimonio - doc. n. 1 di parte attrice) allegando che:
- dall'unione coniugale nasceva (il 16.05.2004) Persona_1
- che, prima di unirsi in matrimonio, era nato (01.01.1997) riconosciuto da Persona_2
entrambi i genitori;
- in data 23.11.2007 era omologata la separazione tra i coniugi da parte del Tribunale di
Camerino, che poneva in capo al il contributo di euro 150,00 quale mantenimento per i Pt_1 figli all'epoca minorenni, da versarsi mensilmente alla madre (cfr. doc. n. 2 Controparte_1
sentenza di separazione del Tribunale di Camerino);
pagina 2 di 5 - I figli avevano raggiunto l'indipendenza economica: nella specie, dipendente Persona_2
della Società SIOS S.r.l. sita in Taccoli a San Severino Marche risiedeva con la propria famiglia e pur mantenendo la residenza presso l'abitazione coniugale, Persona_1
viveva da qualche mese con il padre e svolgeva attività lavorativa percependo un reddito di circa euro 1.600,00 al mese;
- Il è titolare di pensione di circa euro 733,00 mensili e, a causa del mancato Pt_1
versamento del mantenimento per i figli, subiva due pignoramenti da parte della;
CP_1
- Le condizioni di salute del sono fortemente compresse, difatti il medesimo ha subiyo Pt_1 due ricoveri per “per edema polmonare acuto con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico bilaterale in corso di bpco riacutizzata in cardiopatia ischemica e
valvolare ad evoluzione dilatativo-ipocinetica; insufficienza renale cronica riacutizzata” ed attualmente è degente presso l'RSA dell'Ospedale di LI (cfr. lettera dimissione AST
Macerata- doc. n. 10 parte attrice)
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva parte convenuta , che non si opponeva alla cessazione degli effetti civili del divorzio e nulla Controparte_1
osservava circa il mantenimento dei figli ormai maggiorenni, trattandosi di questione ormai inter alios acta, contestava invece l'eventualità che le spese di lite potessero essere alla stessa addebitate.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi si presentava parte ricorrente, assistita dal proprio legale, chiedendo la pronuncia degli effetti civili del matrimonio nonché la revoca del contributo al mantenimento dei figli sul presupposto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei medesimi, e per parte convenuta compariva solo il difensore che si riportava ai propri scritti difensivi.
Ritenuto che non vi fosse bisogno di attività istruttoria ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., il
Giudice faceva discutere la causa oralmente e rimetteva al Collegio per la decisione.
***
Sussistono ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
La comunione di vita tra le parti è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita: dal decreto di omologa della separazione consensuale del 23.11.2007 le parti non hanno più ripreso la coabitazione (anzi risiedono in due comuni differenti e, inoltre, la ha intrapreso una nuova CP_1
frequentazione), dunque è trascorso ampiamente il termine di 6 mesi richiesto dalla legge.
Quanto al mantenimento dei figli e , appare evidente che deve dirsi cessato il dovere Per_2 Per_1
in capo ai genitori di mantenimento.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, i figli della coppia, ormai maggiorenni, hanno certamente raggiunto un'autosufficienza economica (essendo entrambi titolari di redditi da lavoro) tale che l'assegno mensile versato dal nei confronti di – quale contributo al mantenimento della prole – Pt_1 Controparte_1 non ha più ragione d'essere (cfr. Cass. Civ. sez. 6- 1, Ordinanza n. 2171 del 15/02/2012; Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 27377 del 06/12/2013).
Difatti, oltre a risultare in atti le buste paga, vi è una dichiarazione del figlio che Persona_1
dichiara di essere economicamente autosufficiente e pertanto di non necessitare più del mantenimento
(cfr. doc. n. 8 del 18.02.2025).
Pertanto, il Tribunale, in accoglimento della domanda del quanto alla revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento, ritiene di disporre la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del e Pt_1
rispetto a ciò non vi è contestazione neanche da parte resistente.
Quanto alle spese legali, parte ricorrente chiede che vengano addebitate alla convenuta, la quale si oppone non ravvisando soccombenza.
Orbene, riguardo a tale aspetto, va posto in luce che la valutazione suddetta si ispira alla soccombenza, che è espressione anch'essa del più generale principio di causalità.
Pertanto, deve essere posto in luce che parte convenuta non ha aderito all'invito di parte attrice – con raccomandata del 9.12.2024 (cfr. doc. n. 13 all. ricorso introduttivo) - di regolamentare in via congiunta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto il non ha avuto altra scelta Pt_1 che istaurare il presente giudizio, nell'ambito del quale però la ha comunque aderito alla CP_1
domanda di divorzio.
Quanto all'altra domanda (di revoca del contributo per i figli) parte convenuta ha sostenuto che si trattasse di contenzioso afferente altri soggetti, ma così non è, visto che:
- Era la destinataria del contributo al mantenimento posto a carico del CP_1 Pt_1
- aveva intimato precetto sul finire del 2023 per ottenere il mantenimento
[...] Controparte_1
dovuto dal 2018 per il figlio Per_1
- Pur se il non era stato regolare nel versamento dei contributi (come sostenuto dalla Pt_1
convenuta), l'ammontare della pensione veniva nella sostanza dichiarato pignorabile solo per la somma di euro 2,00 al mese
Pertanto, mentre per la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza dubbio non è corretto parlare di soccombenza e – del resto- la pronuncia giudiziale sarebbe stata certamente necessaria, quanto alla revoca del contributo per i figli la risulta soccombente perché né il né i figli potevano, CP_1 Pt_1
con la loro condotta e/o col loro accordo, far venir meno detto obbligo, pur essendo pacificamente intervenuta l'autosufficienza economica della prole.
pagina 4 di 5 Pertanto, in ragione di quanto evidenziato, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% mentre il restante 50% va posto a carico di , con pagamento da eseguirsi in favore Controparte_1
dello Stato (essendo il parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato). Pt_1
Esse devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, considerando il valore indeterminale, bassa complessità, valori minimi solo per la fase di studio, introduttiva e di decisione, in assenza di istruttoria, con dimezzamento per l'avvenuta compensazione.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Esanatoglia in data 22.4.2001tra e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Esanatoglia, anno 2001, numero 1, parte
II, serie A, ufficio 1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Esanatoglia di procedere all'annotazione della presente sentenza
- Revoca i contributi di mantenimento previsti a carico di per i figli e Parte_1 Per_1
Per_2
- Compensa le spese di lite per il 50%
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le residue spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che già tenuto conto della compensazione, sono liquidate in complessivi euro
1.453,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali al 15% e ad oneri fiscali e previdenziali (IVA se dovuta e CPA) nella misura di legge, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BENDIA LINDA, Parte_1 C.F._1
per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSA Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Rimessa in decisione con discussione orale all'udienza del 9.6.2025
Parte ricorrente: come da ricorso introduttivo “ all'Ill.mo Tribunale di Macerata adito, contrariis reiectis, di Voler pronunciare ex art. 3, n.2 lett. b) la cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 concordatario e dunque lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/04/2001 dai coniugi
e anche in applicazione dell'art. 473 bis. 22, ultimo comma, c.p.c. Parte_1 Controparte_1 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto;
2) confermare che i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
3) accertare la sopravvenuta insussistenza delle condizioni o dei presupposti dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento stabilito nel Persona_1 decreto di omologa del Tribunale di Camerino a favore dello stesso ed a carico dell'odierno ricorrente,
pari ad €. 75,00 e pari ad €. 150,00 in occasione del rateo della pensione del mese di Parte_1 dicembre e con revoca dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie;
4) accertare la sopravvenuta insussistenza delle condizioni o dei presupposti dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento stabilito a favore Persona_2 dello stesso ed a carico dell'odierno ricorrente, pari ad €. 75,00 e pari ad €. 150,00 in Parte_1 occasione del rateo della pensione del mese di dicembre e con revoca dell'obbligo di corrispondere le spese straordinarie;
5) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Con vittoria di spese, onorari oltre accessori come per legge
Parte resistente: come da comparsa di costituzione “Piaccia al tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio per cui è causa. Nulla per le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.04.2001 con nel Controparte_1
Comune di Esanatoglia (cfr. estratto atto di matrimonio - doc. n. 1 di parte attrice) allegando che:
- dall'unione coniugale nasceva (il 16.05.2004) Persona_1
- che, prima di unirsi in matrimonio, era nato (01.01.1997) riconosciuto da Persona_2
entrambi i genitori;
- in data 23.11.2007 era omologata la separazione tra i coniugi da parte del Tribunale di
Camerino, che poneva in capo al il contributo di euro 150,00 quale mantenimento per i Pt_1 figli all'epoca minorenni, da versarsi mensilmente alla madre (cfr. doc. n. 2 Controparte_1
sentenza di separazione del Tribunale di Camerino);
pagina 2 di 5 - I figli avevano raggiunto l'indipendenza economica: nella specie, dipendente Persona_2
della Società SIOS S.r.l. sita in Taccoli a San Severino Marche risiedeva con la propria famiglia e pur mantenendo la residenza presso l'abitazione coniugale, Persona_1
viveva da qualche mese con il padre e svolgeva attività lavorativa percependo un reddito di circa euro 1.600,00 al mese;
- Il è titolare di pensione di circa euro 733,00 mensili e, a causa del mancato Pt_1
versamento del mantenimento per i figli, subiva due pignoramenti da parte della;
CP_1
- Le condizioni di salute del sono fortemente compresse, difatti il medesimo ha subiyo Pt_1 due ricoveri per “per edema polmonare acuto con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico bilaterale in corso di bpco riacutizzata in cardiopatia ischemica e
valvolare ad evoluzione dilatativo-ipocinetica; insufficienza renale cronica riacutizzata” ed attualmente è degente presso l'RSA dell'Ospedale di LI (cfr. lettera dimissione AST
Macerata- doc. n. 10 parte attrice)
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva parte convenuta , che non si opponeva alla cessazione degli effetti civili del divorzio e nulla Controparte_1
osservava circa il mantenimento dei figli ormai maggiorenni, trattandosi di questione ormai inter alios acta, contestava invece l'eventualità che le spese di lite potessero essere alla stessa addebitate.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi si presentava parte ricorrente, assistita dal proprio legale, chiedendo la pronuncia degli effetti civili del matrimonio nonché la revoca del contributo al mantenimento dei figli sul presupposto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei medesimi, e per parte convenuta compariva solo il difensore che si riportava ai propri scritti difensivi.
Ritenuto che non vi fosse bisogno di attività istruttoria ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., il
Giudice faceva discutere la causa oralmente e rimetteva al Collegio per la decisione.
***
Sussistono ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di divorzio.
La comunione di vita tra le parti è venuta meno definitivamente e non può più essere ricostituita: dal decreto di omologa della separazione consensuale del 23.11.2007 le parti non hanno più ripreso la coabitazione (anzi risiedono in due comuni differenti e, inoltre, la ha intrapreso una nuova CP_1
frequentazione), dunque è trascorso ampiamente il termine di 6 mesi richiesto dalla legge.
Quanto al mantenimento dei figli e , appare evidente che deve dirsi cessato il dovere Per_2 Per_1
in capo ai genitori di mantenimento.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, i figli della coppia, ormai maggiorenni, hanno certamente raggiunto un'autosufficienza economica (essendo entrambi titolari di redditi da lavoro) tale che l'assegno mensile versato dal nei confronti di – quale contributo al mantenimento della prole – Pt_1 Controparte_1 non ha più ragione d'essere (cfr. Cass. Civ. sez. 6- 1, Ordinanza n. 2171 del 15/02/2012; Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 27377 del 06/12/2013).
Difatti, oltre a risultare in atti le buste paga, vi è una dichiarazione del figlio che Persona_1
dichiara di essere economicamente autosufficiente e pertanto di non necessitare più del mantenimento
(cfr. doc. n. 8 del 18.02.2025).
Pertanto, il Tribunale, in accoglimento della domanda del quanto alla revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento, ritiene di disporre la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del e Pt_1
rispetto a ciò non vi è contestazione neanche da parte resistente.
Quanto alle spese legali, parte ricorrente chiede che vengano addebitate alla convenuta, la quale si oppone non ravvisando soccombenza.
Orbene, riguardo a tale aspetto, va posto in luce che la valutazione suddetta si ispira alla soccombenza, che è espressione anch'essa del più generale principio di causalità.
Pertanto, deve essere posto in luce che parte convenuta non ha aderito all'invito di parte attrice – con raccomandata del 9.12.2024 (cfr. doc. n. 13 all. ricorso introduttivo) - di regolamentare in via congiunta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto il non ha avuto altra scelta Pt_1 che istaurare il presente giudizio, nell'ambito del quale però la ha comunque aderito alla CP_1
domanda di divorzio.
Quanto all'altra domanda (di revoca del contributo per i figli) parte convenuta ha sostenuto che si trattasse di contenzioso afferente altri soggetti, ma così non è, visto che:
- Era la destinataria del contributo al mantenimento posto a carico del CP_1 Pt_1
- aveva intimato precetto sul finire del 2023 per ottenere il mantenimento
[...] Controparte_1
dovuto dal 2018 per il figlio Per_1
- Pur se il non era stato regolare nel versamento dei contributi (come sostenuto dalla Pt_1
convenuta), l'ammontare della pensione veniva nella sostanza dichiarato pignorabile solo per la somma di euro 2,00 al mese
Pertanto, mentre per la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza dubbio non è corretto parlare di soccombenza e – del resto- la pronuncia giudiziale sarebbe stata certamente necessaria, quanto alla revoca del contributo per i figli la risulta soccombente perché né il né i figli potevano, CP_1 Pt_1
con la loro condotta e/o col loro accordo, far venir meno detto obbligo, pur essendo pacificamente intervenuta l'autosufficienza economica della prole.
pagina 4 di 5 Pertanto, in ragione di quanto evidenziato, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% mentre il restante 50% va posto a carico di , con pagamento da eseguirsi in favore Controparte_1
dello Stato (essendo il parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato). Pt_1
Esse devono liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, considerando il valore indeterminale, bassa complessità, valori minimi solo per la fase di studio, introduttiva e di decisione, in assenza di istruttoria, con dimezzamento per l'avvenuta compensazione.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Esanatoglia in data 22.4.2001tra e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Esanatoglia, anno 2001, numero 1, parte
II, serie A, ufficio 1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Esanatoglia di procedere all'annotazione della presente sentenza
- Revoca i contributi di mantenimento previsti a carico di per i figli e Parte_1 Per_1
Per_2
- Compensa le spese di lite per il 50%
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le residue spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che già tenuto conto della compensazione, sono liquidate in complessivi euro
1.453,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali al 15% e ad oneri fiscali e previdenziali (IVA se dovuta e CPA) nella misura di legge, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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