Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 06/10/2022, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2022
N. 07026/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7026 del 2022, proposto da
EN Di FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via P. Pe di Villafranca n. 10;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4396/2022
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è comparso per le parti;
Viste, altresì, le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto che l’appellante ha promosso il giudizio dinanzi al TAR Lazio per contestare la legittimità degli atti della procedura, nella parte in cui non hanno previsto, quale requisito partecipativo, che il
servizio prestato dall’aspirante candidato potesse essere svolto anche presso istituti “equiparati” per legge a quelli statali.
Ritenuto che l’appellante risulta essere in possesso di due anni di servizio statale e di un anno di servizio regionale presso il Liceo Artistico Regionale di Bagheria, che ha acquisito lo status di scuola pareggiata (art. 356 D.lgs. n. 297/1994), con Decreto Assessoriale n. 1366 del 02/09/1969, come confermato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione ed alla Formazione Professionale nella nota prot. n. 36093/2016: “ in ordine allo status di pareggiamento nessun provvedimento … è stato emesso da parte di questo Assessorato per la revoca del pareggiamento stesso ”;
ritenuto che va rimarcata la differenza tra le predette due categorie di scuole non statali, giacché le scuole pareggiate garantiscono, ai sensi dell’art. 356 del D.lgs. 297/1994 (sul pareggiamento) che numero e tipo di cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che tali cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, a seguito d’apposito pubblico concorso, o risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno 7/10 in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione, ogni altro tipo d’insegnamento privato non godendo d’altrettanta protezione; (C.d.S. 1344/2020);
Ritenuto che l’istanza cautelare deve essere, conseguentemente, accolta;
Ritenuto che in considerazione della particolarità della questione trattata sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7026/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Roberto Giovagnoli |
IL SEGRETARIO