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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n.
7423/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv.to PANTALEONE Parte_1
FRANCESCO e TRINCHERA FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in VIA LUDOVICO ARIOSTO 28/V a PALERMO.
- parte ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
, in persona del suo
[...]
Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv.to BRUNO DANIELA ed elettivamente domiciliati presso il suo ufficio, sito in Via della Ferrovia a San Lorenzo
n. 54, AL.
- parte resistente -
All'esito dell'udienza del 07/07/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 16/05/2024, la sig.ra Parte_1
deducendo di essere iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di AL e di essere stata illegittimamente scavalcata nell'assegnazione di supplenze nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale che gestisce le suddette graduatorie, ha convenuto in via d'urgenza l'amministrazione scolastica per ottenere, in via cautelare,
1 “l'attribuzione […] per la classe di concorso primaria di 12 punti come servizio specifico e di 6 punti come servizio aspecifico per la classe di concorso infanzia per
l'anno scolastico 2022/2023 e fino alla concorrenza di 12 punti per la classe di concorso primaria - considerati quelli già conseguiti per effetto degli incarichi di supplenza comunque svolti e/o in corso di svolgimento - per l'anno scolastico
2023/2024, o del diverso punteggio che risulterà di giustizia considerando, per l'anno scolastico 2022/2023, gli incarichi conferiti sui posti disponibili dal quinto all'ottavo turno di nomina e per l'anno scolastico 2023/2024 gli incarichi conferiti sui posti disponibili per l'ottavo turno di nomina”.
L'amministrazione scolastica ha resistito in giudizio e contestato la fondatezza del ricorso, eccependo il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare.
Con ordinanza dell'8/06/2024, questo Giudice ha affermato la propria giurisdizione e rigettato il ricorso cautelare per difetto del necessario requisito del periculum in mora, assegnando alle parti termini per la prosecuzione del giudizio di merito.
Con note scritte depositate il 15/02/2025, riportandosi Parte_1
integralmente al ricorso introduttivo, ha chiesto:
1) di “ritenere e dichiarare l'illegittima assegnazione degli incarichi di supplenza relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 […] e, quindi, ritenere e dichiarare” il suo “diritto all'assegnazione del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere” e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione scolastica resistente “l'attribuzione… di 12 punti come servizio specifico e di 6 punti come servizio aspecifico per la classe di concorso infanzia per
l'anno scolastico 2022/2023 e fino alla concorrenza di 12 punti per la classe di concorso primaria, considerati quelli già conseguiti per effetto degli incarichi di supplenza comunque svolti e/o in corso di svolgimento per l'anno scolastico
2023/2024 o del diverso punteggio che risulterà di giustizia considerando, per
l'anno scolastico 2022/2023, gli incarichi conferiti sui posti disponibili dal quinto all'ottavo turno di nomina e per l'anno scolastico 2023/2024 gli incarichi conferiti sui posti disponibili per l'ottavo turno di nomina”;
2 2) di “ritenere e dichiarare l'illegittima assegnazione degli incarichi di supplenza relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 […] e, quindi, ritenere e dichiarare che la dottoressa ha diritto al risarcimento del danno Parte_1
commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 21 novembre 2022 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), pari ad Euro 16.681,03 per la classe di concorso sostegno scuola primaria graduatorie incrociate (ADEE) - calcolata sulla base del contratto collettivo di riferimento come da relazione allegata, nonché il trattamento di fine rapporto dovuto per il medesimo periodo, pari ad Euro 1.162,90, per i motivi di cui al superiore punto 2, e di quello commisurato alla retribuzione non percepita a far data dall'11 gennaio 2024 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2024), pari ad Euro 5.560,21, per la classe di concorso sostegno scuola primaria graduatorie incrociate (ADEE) - calcolata sulla base del contratto collettivo di riferimento come da relazione allegata al netto di quanto percepito per gli incarichi di supplenza svolti e/o in corso di svolgimento dalla ricorrente nello stesso periodo - nonché il trattamento di fine rapporto dovuto per il medesimo periodo, pari ad Euro 907,54 per i motivi di cui al superiore punto 2 o del diverso importo che risulterà di giustizia, ed al risarcimento del danno derivante dalla mancata contribuzione causata dalla non assegnazione degli incarichi cui la ricorrente aveva diritto” e, per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica convenuta “al pagamento in favore della dott.ssa delle suddette Parte_1 somme”;
3) la “condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Francesco Pantaleone e Francesca Trinchera,
Procuratori antistatari”.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente, premettendo di essere docente regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di AL relative al biennio 2022/2023 e 2023/2024, per le classi di concorso insegnamento scuola primaria (EEEE) – in posizione 1350 con punteggio pari a 72.5 – e insegnamento scuola infanzia (AAAA) – in posizione 1397 con punteggio pari a 59.5 –, ha rappresentato quanto segue:
- con riferimento all'a.s. 2022/2023, in data 13/08/2022 aveva inoltrato il modulo con l'espressione delle preferenze per le supplenze annuali in relazione alle scuole
3 specificate nell'istanza, con riferimento alle predette classi di concorso e per le graduatorie incrociate (GUI), per sostegno scuola infanzia (ADAA) e sostegno scuola primaria (ADEE) (cfr. allegati nn. 2, 3 e 4 fasc. ricorrente), tuttavia nell'assegnazione degli incarichi di supplenza era stata scavalcata da docenti con punteggi inferiori. In particolare, in data 4/11/2022 era stato pubblicato il bollettino relativo al quarto turno di nomina, in cui risultava rinunciataria per mancanza delle sedi da lei scelte tra quelle disponibili (cfr. allegati nn. 5 e 6 fasc. ricorrente); in data 18/11/2022 era stato pubblicato il quinto turno di nomina, in cui risultava essere stata scavalcata da una docente più bassa in graduatoria nell'assegnazione di un incarico di supplenza per la classe di concorso sostegno scuola primaria graduatorie incrociate (ADEE), presso l'Istituto I.C. K. WOJTYLA – PL.
MARABITTI (cfr. allegati nn. 7 e 8 fasc. ricorrente); successivamente erano stati pubblicati altri tre bollettini di nomina, con assegnazione di supplenze a candidati con punteggi inferiori (cfr. allegati nn. 9, 10 e 11 fasc. ricorrente);
- con riferimento all'a.s. 2023/2024, in data 27/07/2023 aveva inoltrato il modulo per l'espressione delle preferenze per le supplenze annuali per le scuole specificate nell'istanza medesima, ma nel settimo bollettino di nomina, pubblicato il
7/12/2023, era risultata rinunciataria poiché gli incarichi assegnati riguardavano istituti scolastici diversi da quelli da lei indicati (cfr. allegati nn. 13 e 14 fasc. ricorrente) e nell'ottavo bollettino di nomina, pubblicato il 9/01/2024, sebbene fossero disponibili le sedi da lei indicate, venivano assegnati incarichi a soggetti con punteggio inferiore al suo (cfr. allegati nn. 15 e 16 fasc. ricorrente).
Secondo la ricorrente, ciò sarebbe accaduto a causa dell'erroneo funzionamento del programma informatico adottato dal , con l'Ordinanza Controparte_1
Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, per l'assegnazione delle supplenze.
Il sistema, infatti, sarebbe stato congegnato in modo tale che, se nel primo bollettino di nomina dovessero mancare tra quelle disponibili le sedi scelte dal candidato, questi sarà considerato “rinunciatario” per l'intera classe di concorso, anche in caso di sopravvenienza delle sedi scelte dal docente nei successivi turni di nomina, poiché comunque l'algoritmo riprende a scorrere la graduatoria dall'ultimo nominativo processato nel turno precedente, anziché ripartire dall'inizio, con la conseguenza che saranno nominati al suo posto soggetti con punteggio più basso.
4 Con note scritte depositate il 18/02/2025, l'amministrazione scolastica convenuta si è riportata alle difese già rassegnate nella memoria di costituzione introduttiva e ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, deducendo in particolare l'infondatezza della richiesta di controparte volta a ottenere il punteggio per le pretese supplenze non svolte e riferite a turni successivi a quello in cui è risultata rinunciataria e il risarcimento del danno pari al trattamento economico che avrebbe percepito, in quanto legittimamente non le è stata assegnata alcuna supplenza.
Così ricostruiti i termini della controversia, va preliminarmente osservato che il ricorso non può essere dichiarato improcedibile per difetto di contraddittorio, come chiesto da parte convenuta, non riscontrandosi nel caso di specie i presupposti del litisconsorzio necessario.
Le censure di parte ricorrente, infatti, non riguardano la posizione in cui risulta collocata nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); né la ricorrente richiede che tali graduatorie vengano riformulate, bensì lamenta di essere stata scavalcata nell'assegnazione delle supplenze da candidati posti in posizione più bassa in graduatoria a causa dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale che gestisce le suddette graduatorie e chiede il risarcimento in forma specifica e per equivalente del danno patito (mediante riconoscimento del punteggio e delle retribuzioni perse).
Nel merito, il ricorso va respinto per le ragioni che qui di seguito si espongono.
La disciplina relativa al conferimento delle supplenze per gli a.s. 2022/2023 e
2024/2024 è contenuta nell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, che prevede una procedura informatizzata.
In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, “attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto”.
Il comma 4 stabilisce che “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi […] da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento” e aggiunge che
“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora
l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa
5 essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Il comma 10 dello stesso articolo, infine, precisa che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Tale normativa, che certamente non brilla per chiarezza, è stata oggetto di numerose e spesso contrastanti interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito.
La questione controversa, posta dall'art. 12 dell'ordinanza ministeriale, riguarda l'ipotesi in cui l'aspirante alla supplenza, che non abbia espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso cui abbia titolo, nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse.
Secondo una prima ricostruzione, la mancata indicazione di una sede va intesa come rinuncia solo a quella sede, non come rinuncia all'incarico, sicché laddove l'amministrazione scolastica, a fronte di sopravvenuta disponibilità, proceda a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, dovrà eventualmente “ripescare” il candidato che nel precedente turno di nomina era rimasto insoddisfatto.
Per l'opposto orientamento interpretativo – sposato fra gli altri anche dal
Tribunale di AL (si v. da ultimo Trib. AL, sentenza del 27/03/2025, allegata da parte resistente) – e cui si ritiene di dare seguito, la mancata indicazione di una sede o di una classe di concorso va intesa quale rinuncia (non solo alle sedi o ai posti non indicati nella domanda ma) alla stessa possibilità di conseguire supplenze, nei successivi turni di nomina, per la classe di insegnamento cui quelle sedi o quei posti si riferivano.
A tale approdo ermeneutico si giunge attraverso una lettura complessiva delle norme citate, che tenga in debita considerazione quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 4 (“…qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al
6 proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”), da cui si desume che il candidato rimasto insoddisfatto nel turno di nomina in cui è stata trattata la sua posizione va considerato come “rinunciatario” non solo rispetto alla sede o classe di concorso ma rispetto all'“incarico” cui tale sede o posto si riferivano;
e dal terzo periodo del comma 10, secondo cui “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Tale ultima norma, infatti, rende chiaro che il candidato che è stato “trattato dalla procedura” e che al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto, per indisponibilità delle limitate sedi che aveva indicato, non potrà più partecipare per l'incarico nei successivi turni di nomina.
Dunque, dall'interpretazione sistematica delle norme citate emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura, per quanto articolata in fasi di carattere successivo, che prende avvio con la presentazione della domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma. Nella domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Laddove il candidato scelga di non esprimere preferenze in relazione a tutte le sedi possibili, incorre nella possibilità, espressamente contemplata nel comma 4, di essere considerato rinunciatario, ove non sia disponibile alcuna delle sedi indicate, con conseguente mancata assegnazione di incarico da supplente.
La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dal docente, che in tal modo si assume il rischio di risultare rinunciatario all'incarico, e non può quindi ritenersi violativa di un legittimo affidamento (in tal senso v. Trib. Messina, ordinanza del 22/03/2023).
7 Questa lettura della normativa di riferimento trova ulteriore conferma nell'interpretazione teleologica dell'art. 12, commi 4 e 10, che ne valorizzi la ratio, resa palese dal dodicesimo considerando dell'ordinanza ministeriale n. 122/2022.
Invero, il considerando spiega che la finalità sottesa alla scelta di congegnare un siffatto sistema per l'attribuzione delle supplenze è quella di impedire il “continuo rifacimento delle operazioni” – conseguenza che ne deriverebbe se si dovesse tornare indietro, a ogni turno di nomina, e riesaminare le posizioni di tutti i candidati, anziché ripartire dall'ultimo dei candidati non interpellati nei precedenti turni – e così
“garantire l'economicità e l'efficacia della procedura”. Il rinnovo della procedura, infatti, implicherebbe una dilatazione dei tempi per la copertura dei posti, in contrasto con i principi di rilevanza costituzionale del buon andamento, efficienza e celerità cui deve ispirarsi l'azione amministrativa (in questi termini Trib. Padova, ordinanza del
22/02/2023).
Il meccanismo previsto dall'art. 12, di esclusione in caso di rinuncia e di equivalenza tra rinuncia e mancata scelta di sedi disponibili, risponde quindi all'esigenza di bilanciare, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, l'interesse degli aspiranti con la garanzia di celerità del procedimento di individuazione, nomina e attribuzione di sede, nonché con l'interesse generale del diritto allo studio. Oltretutto l'esclusione in caso di rinuncia o mancata scelta di sede disponibile non è assoluta, bensì limitata all'a.s. di riferimento della domanda, con possibilità per i docenti di presentare domanda per ogni a.s., ferma restando la possibilità per ciascuno di ottenere degli incarichi temporanei nel corso dell'a.s. dalle graduatorie di Istituto, valutabili ai fini del punteggio (così Trib. Siracusa, sentenza del
15/05/2024).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in esame la ricorrente è risultata rinunciataria, con riferimento all'a.s. 2022/2023, al quarto turno di nomina e, con riferimento all'a.s. 2023/2024, al settimo turno di nomina, in entrambi i casi per mancanza delle sedi da lei scelte tra quelle disponibili in relazione alla classe di concorso ADEE.
La conseguente esclusione dai successivi turni di nomina per la stessa classe di concorso non dipende quindi da un erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale ma appare conforme al disposto di cui all'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n.
8 112/2022, non può considerarsi illegittima né violativa di alcuna norma di legge o precetto costituzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va rigettato.
Attesa la complessità della questione e la presenza di pronunciamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, le spese di lite sono integralmente compensante tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in AL il 21/07/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Eliseo Davì, magistrato ordinario in tirocinio mirato.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n.
7423/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv.to PANTALEONE Parte_1
FRANCESCO e TRINCHERA FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in VIA LUDOVICO ARIOSTO 28/V a PALERMO.
- parte ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
, in persona del suo
[...]
Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv.to BRUNO DANIELA ed elettivamente domiciliati presso il suo ufficio, sito in Via della Ferrovia a San Lorenzo
n. 54, AL.
- parte resistente -
All'esito dell'udienza del 07/07/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 16/05/2024, la sig.ra Parte_1
deducendo di essere iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di AL e di essere stata illegittimamente scavalcata nell'assegnazione di supplenze nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale che gestisce le suddette graduatorie, ha convenuto in via d'urgenza l'amministrazione scolastica per ottenere, in via cautelare,
1 “l'attribuzione […] per la classe di concorso primaria di 12 punti come servizio specifico e di 6 punti come servizio aspecifico per la classe di concorso infanzia per
l'anno scolastico 2022/2023 e fino alla concorrenza di 12 punti per la classe di concorso primaria - considerati quelli già conseguiti per effetto degli incarichi di supplenza comunque svolti e/o in corso di svolgimento - per l'anno scolastico
2023/2024, o del diverso punteggio che risulterà di giustizia considerando, per l'anno scolastico 2022/2023, gli incarichi conferiti sui posti disponibili dal quinto all'ottavo turno di nomina e per l'anno scolastico 2023/2024 gli incarichi conferiti sui posti disponibili per l'ottavo turno di nomina”.
L'amministrazione scolastica ha resistito in giudizio e contestato la fondatezza del ricorso, eccependo il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare.
Con ordinanza dell'8/06/2024, questo Giudice ha affermato la propria giurisdizione e rigettato il ricorso cautelare per difetto del necessario requisito del periculum in mora, assegnando alle parti termini per la prosecuzione del giudizio di merito.
Con note scritte depositate il 15/02/2025, riportandosi Parte_1
integralmente al ricorso introduttivo, ha chiesto:
1) di “ritenere e dichiarare l'illegittima assegnazione degli incarichi di supplenza relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 […] e, quindi, ritenere e dichiarare” il suo “diritto all'assegnazione del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere” e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione scolastica resistente “l'attribuzione… di 12 punti come servizio specifico e di 6 punti come servizio aspecifico per la classe di concorso infanzia per
l'anno scolastico 2022/2023 e fino alla concorrenza di 12 punti per la classe di concorso primaria, considerati quelli già conseguiti per effetto degli incarichi di supplenza comunque svolti e/o in corso di svolgimento per l'anno scolastico
2023/2024 o del diverso punteggio che risulterà di giustizia considerando, per
l'anno scolastico 2022/2023, gli incarichi conferiti sui posti disponibili dal quinto all'ottavo turno di nomina e per l'anno scolastico 2023/2024 gli incarichi conferiti sui posti disponibili per l'ottavo turno di nomina”;
2 2) di “ritenere e dichiarare l'illegittima assegnazione degli incarichi di supplenza relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 […] e, quindi, ritenere e dichiarare che la dottoressa ha diritto al risarcimento del danno Parte_1
commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 21 novembre 2022 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023), pari ad Euro 16.681,03 per la classe di concorso sostegno scuola primaria graduatorie incrociate (ADEE) - calcolata sulla base del contratto collettivo di riferimento come da relazione allegata, nonché il trattamento di fine rapporto dovuto per il medesimo periodo, pari ad Euro 1.162,90, per i motivi di cui al superiore punto 2, e di quello commisurato alla retribuzione non percepita a far data dall'11 gennaio 2024 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2024), pari ad Euro 5.560,21, per la classe di concorso sostegno scuola primaria graduatorie incrociate (ADEE) - calcolata sulla base del contratto collettivo di riferimento come da relazione allegata al netto di quanto percepito per gli incarichi di supplenza svolti e/o in corso di svolgimento dalla ricorrente nello stesso periodo - nonché il trattamento di fine rapporto dovuto per il medesimo periodo, pari ad Euro 907,54 per i motivi di cui al superiore punto 2 o del diverso importo che risulterà di giustizia, ed al risarcimento del danno derivante dalla mancata contribuzione causata dalla non assegnazione degli incarichi cui la ricorrente aveva diritto” e, per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica convenuta “al pagamento in favore della dott.ssa delle suddette Parte_1 somme”;
3) la “condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Francesco Pantaleone e Francesca Trinchera,
Procuratori antistatari”.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente, premettendo di essere docente regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di AL relative al biennio 2022/2023 e 2023/2024, per le classi di concorso insegnamento scuola primaria (EEEE) – in posizione 1350 con punteggio pari a 72.5 – e insegnamento scuola infanzia (AAAA) – in posizione 1397 con punteggio pari a 59.5 –, ha rappresentato quanto segue:
- con riferimento all'a.s. 2022/2023, in data 13/08/2022 aveva inoltrato il modulo con l'espressione delle preferenze per le supplenze annuali in relazione alle scuole
3 specificate nell'istanza, con riferimento alle predette classi di concorso e per le graduatorie incrociate (GUI), per sostegno scuola infanzia (ADAA) e sostegno scuola primaria (ADEE) (cfr. allegati nn. 2, 3 e 4 fasc. ricorrente), tuttavia nell'assegnazione degli incarichi di supplenza era stata scavalcata da docenti con punteggi inferiori. In particolare, in data 4/11/2022 era stato pubblicato il bollettino relativo al quarto turno di nomina, in cui risultava rinunciataria per mancanza delle sedi da lei scelte tra quelle disponibili (cfr. allegati nn. 5 e 6 fasc. ricorrente); in data 18/11/2022 era stato pubblicato il quinto turno di nomina, in cui risultava essere stata scavalcata da una docente più bassa in graduatoria nell'assegnazione di un incarico di supplenza per la classe di concorso sostegno scuola primaria graduatorie incrociate (ADEE), presso l'Istituto I.C. K. WOJTYLA – PL.
MARABITTI (cfr. allegati nn. 7 e 8 fasc. ricorrente); successivamente erano stati pubblicati altri tre bollettini di nomina, con assegnazione di supplenze a candidati con punteggi inferiori (cfr. allegati nn. 9, 10 e 11 fasc. ricorrente);
- con riferimento all'a.s. 2023/2024, in data 27/07/2023 aveva inoltrato il modulo per l'espressione delle preferenze per le supplenze annuali per le scuole specificate nell'istanza medesima, ma nel settimo bollettino di nomina, pubblicato il
7/12/2023, era risultata rinunciataria poiché gli incarichi assegnati riguardavano istituti scolastici diversi da quelli da lei indicati (cfr. allegati nn. 13 e 14 fasc. ricorrente) e nell'ottavo bollettino di nomina, pubblicato il 9/01/2024, sebbene fossero disponibili le sedi da lei indicate, venivano assegnati incarichi a soggetti con punteggio inferiore al suo (cfr. allegati nn. 15 e 16 fasc. ricorrente).
Secondo la ricorrente, ciò sarebbe accaduto a causa dell'erroneo funzionamento del programma informatico adottato dal , con l'Ordinanza Controparte_1
Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, per l'assegnazione delle supplenze.
Il sistema, infatti, sarebbe stato congegnato in modo tale che, se nel primo bollettino di nomina dovessero mancare tra quelle disponibili le sedi scelte dal candidato, questi sarà considerato “rinunciatario” per l'intera classe di concorso, anche in caso di sopravvenienza delle sedi scelte dal docente nei successivi turni di nomina, poiché comunque l'algoritmo riprende a scorrere la graduatoria dall'ultimo nominativo processato nel turno precedente, anziché ripartire dall'inizio, con la conseguenza che saranno nominati al suo posto soggetti con punteggio più basso.
4 Con note scritte depositate il 18/02/2025, l'amministrazione scolastica convenuta si è riportata alle difese già rassegnate nella memoria di costituzione introduttiva e ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, deducendo in particolare l'infondatezza della richiesta di controparte volta a ottenere il punteggio per le pretese supplenze non svolte e riferite a turni successivi a quello in cui è risultata rinunciataria e il risarcimento del danno pari al trattamento economico che avrebbe percepito, in quanto legittimamente non le è stata assegnata alcuna supplenza.
Così ricostruiti i termini della controversia, va preliminarmente osservato che il ricorso non può essere dichiarato improcedibile per difetto di contraddittorio, come chiesto da parte convenuta, non riscontrandosi nel caso di specie i presupposti del litisconsorzio necessario.
Le censure di parte ricorrente, infatti, non riguardano la posizione in cui risulta collocata nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); né la ricorrente richiede che tali graduatorie vengano riformulate, bensì lamenta di essere stata scavalcata nell'assegnazione delle supplenze da candidati posti in posizione più bassa in graduatoria a causa dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale che gestisce le suddette graduatorie e chiede il risarcimento in forma specifica e per equivalente del danno patito (mediante riconoscimento del punteggio e delle retribuzioni perse).
Nel merito, il ricorso va respinto per le ragioni che qui di seguito si espongono.
La disciplina relativa al conferimento delle supplenze per gli a.s. 2022/2023 e
2024/2024 è contenuta nell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, che prevede una procedura informatizzata.
In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, “attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto”.
Il comma 4 stabilisce che “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi […] da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento” e aggiunge che
“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora
l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa
5 essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Il comma 10 dello stesso articolo, infine, precisa che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Tale normativa, che certamente non brilla per chiarezza, è stata oggetto di numerose e spesso contrastanti interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito.
La questione controversa, posta dall'art. 12 dell'ordinanza ministeriale, riguarda l'ipotesi in cui l'aspirante alla supplenza, che non abbia espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso cui abbia titolo, nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse.
Secondo una prima ricostruzione, la mancata indicazione di una sede va intesa come rinuncia solo a quella sede, non come rinuncia all'incarico, sicché laddove l'amministrazione scolastica, a fronte di sopravvenuta disponibilità, proceda a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, dovrà eventualmente “ripescare” il candidato che nel precedente turno di nomina era rimasto insoddisfatto.
Per l'opposto orientamento interpretativo – sposato fra gli altri anche dal
Tribunale di AL (si v. da ultimo Trib. AL, sentenza del 27/03/2025, allegata da parte resistente) – e cui si ritiene di dare seguito, la mancata indicazione di una sede o di una classe di concorso va intesa quale rinuncia (non solo alle sedi o ai posti non indicati nella domanda ma) alla stessa possibilità di conseguire supplenze, nei successivi turni di nomina, per la classe di insegnamento cui quelle sedi o quei posti si riferivano.
A tale approdo ermeneutico si giunge attraverso una lettura complessiva delle norme citate, che tenga in debita considerazione quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 4 (“…qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al
6 proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”), da cui si desume che il candidato rimasto insoddisfatto nel turno di nomina in cui è stata trattata la sua posizione va considerato come “rinunciatario” non solo rispetto alla sede o classe di concorso ma rispetto all'“incarico” cui tale sede o posto si riferivano;
e dal terzo periodo del comma 10, secondo cui “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Tale ultima norma, infatti, rende chiaro che il candidato che è stato “trattato dalla procedura” e che al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto, per indisponibilità delle limitate sedi che aveva indicato, non potrà più partecipare per l'incarico nei successivi turni di nomina.
Dunque, dall'interpretazione sistematica delle norme citate emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura, per quanto articolata in fasi di carattere successivo, che prende avvio con la presentazione della domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma. Nella domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Laddove il candidato scelga di non esprimere preferenze in relazione a tutte le sedi possibili, incorre nella possibilità, espressamente contemplata nel comma 4, di essere considerato rinunciatario, ove non sia disponibile alcuna delle sedi indicate, con conseguente mancata assegnazione di incarico da supplente.
La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dal docente, che in tal modo si assume il rischio di risultare rinunciatario all'incarico, e non può quindi ritenersi violativa di un legittimo affidamento (in tal senso v. Trib. Messina, ordinanza del 22/03/2023).
7 Questa lettura della normativa di riferimento trova ulteriore conferma nell'interpretazione teleologica dell'art. 12, commi 4 e 10, che ne valorizzi la ratio, resa palese dal dodicesimo considerando dell'ordinanza ministeriale n. 122/2022.
Invero, il considerando spiega che la finalità sottesa alla scelta di congegnare un siffatto sistema per l'attribuzione delle supplenze è quella di impedire il “continuo rifacimento delle operazioni” – conseguenza che ne deriverebbe se si dovesse tornare indietro, a ogni turno di nomina, e riesaminare le posizioni di tutti i candidati, anziché ripartire dall'ultimo dei candidati non interpellati nei precedenti turni – e così
“garantire l'economicità e l'efficacia della procedura”. Il rinnovo della procedura, infatti, implicherebbe una dilatazione dei tempi per la copertura dei posti, in contrasto con i principi di rilevanza costituzionale del buon andamento, efficienza e celerità cui deve ispirarsi l'azione amministrativa (in questi termini Trib. Padova, ordinanza del
22/02/2023).
Il meccanismo previsto dall'art. 12, di esclusione in caso di rinuncia e di equivalenza tra rinuncia e mancata scelta di sedi disponibili, risponde quindi all'esigenza di bilanciare, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, l'interesse degli aspiranti con la garanzia di celerità del procedimento di individuazione, nomina e attribuzione di sede, nonché con l'interesse generale del diritto allo studio. Oltretutto l'esclusione in caso di rinuncia o mancata scelta di sede disponibile non è assoluta, bensì limitata all'a.s. di riferimento della domanda, con possibilità per i docenti di presentare domanda per ogni a.s., ferma restando la possibilità per ciascuno di ottenere degli incarichi temporanei nel corso dell'a.s. dalle graduatorie di Istituto, valutabili ai fini del punteggio (così Trib. Siracusa, sentenza del
15/05/2024).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso in esame la ricorrente è risultata rinunciataria, con riferimento all'a.s. 2022/2023, al quarto turno di nomina e, con riferimento all'a.s. 2023/2024, al settimo turno di nomina, in entrambi i casi per mancanza delle sedi da lei scelte tra quelle disponibili in relazione alla classe di concorso ADEE.
La conseguente esclusione dai successivi turni di nomina per la stessa classe di concorso non dipende quindi da un erroneo funzionamento dell'algoritmo ministeriale ma appare conforme al disposto di cui all'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n.
8 112/2022, non può considerarsi illegittima né violativa di alcuna norma di legge o precetto costituzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va rigettato.
Attesa la complessità della questione e la presenza di pronunciamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, le spese di lite sono integralmente compensante tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in AL il 21/07/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Eliseo Davì, magistrato ordinario in tirocinio mirato.
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