Articolo 6 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 maggio 1968
Art. 6.
Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge, l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 , e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219 , capitalizzate ad un tasso variabile dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e le altre condizioni dell'edificio stesso.
Entrata in vigore il 26 maggio 1968