TRIB
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1860/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DADO Parte_1 C.F._1
Riccardo
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MESSINA Marilena
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
esaminati il ricorso per separazione giudiziale e la memoria di costituzione di parte resistente;
premesso che:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 16/08/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Mazara del Vallo;
- con ordinanza del 20.3.2025 il giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa: separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio (nato il [...]) con collocamento R_ presso la madre e facoltà del di incontrare liberamente e tenere con sé il figlio tutte le CP_1 volte che vorrà, compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi scolastici della prole, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazioni. In caso di contrasto, il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: fino al quinto anno di età del bambino:
- due volte alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
- per due domeniche al mese (in caso di disaccordo la prima e la terza) dalle ore 10:00 alle ore
16:00;
- nelle principali festività religiose e civili, in alternanza con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, un genitore terrà il figlio la Vigilia di Natale e l'altro il giorno di Natale, con R_ alternanza negli anni a venire;
allo stesso modo il genitore che terrà il giorno di Pasqua, R_ dovrà consentire all'altro di tenerlo con sé il Lunedì dell'Angelo; dal quinto anno di età del bambino:
- due volte alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
- due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle ore 10:00 del sabato alle ore 16:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno;
- nelle principali festività religiose e civili in alternanza con l'atro genitore, pertanto, un genitore terrà il figlio dal 24 al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, con R_ alternanza negli anni a venire;
allo stesso modo il genitore che terrà il giorno di Pasqua, R_ dovrà consentire all'altro di tenerlo con sé il Lunedì dell'Angelo;
- quindici giorni (anche non continuativi) durante le vacanze estive (da concordare ogni anno) in luglio o in agosto, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente;
- ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno;
- assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che continuerà ad abitarvi insieme al figlio;
- obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio tramite la corresponsione CP_1 all' , entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00 soggetto ad annuale Pt_1 rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico universale e/o qualsiasi altra prestazione assistenziale nella misura del 50% tra i coniugi;
pag. 2/3 - compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio;
- con note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2025 le parti, rese edotte dai rispettivi difensori del contenuto della proposta, hanno dichiarato concordemente di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale;
considerato che
all'udienza odierna le parti hanno confermato di aderire alla proposta conciliativa formulata d'ufficio e di voler dunque trasformare la separazione da giudiziale in consensuale conformemente alle condizioni ivi previste;
ritenuto che
le condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico o all'interesse della prole;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.21 e 473-bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e riportate in parte motiva;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mazara del Vallo (atto n. 118, parte II, serie A, uff. 1, dell'anno 2021).
Marsala, 14/05/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 3/3