TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6110/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Tonia Scatigna;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.6.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 27.6.2008, già riconosciuto nella misura del
15%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l CP_1
chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che la denunziata malattia professionale (mielopatia) determina un danno biologico valutabile nella stessa misura del 15% già riconosciuta dall' in sede amministrativa, CP_1
senza che sia poi intervenuto alcun aggravamento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell'istante quelle peritali come liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6110/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Tonia Scatigna;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.6.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 27.6.2008, già riconosciuto nella misura del
15%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l CP_1
chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che la denunziata malattia professionale (mielopatia) determina un danno biologico valutabile nella stessa misura del 15% già riconosciuta dall' in sede amministrativa, CP_1
senza che sia poi intervenuto alcun aggravamento.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell'istante quelle peritali come liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2