Sentenza 28 ottobre 2025
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Leggi di più… - 2. Condominio: il singolo può agire da soloRedazione · https://ildiritto.it/ · 5 marzo 2026
Pec errata L'errata notificazione della vocatio in ius al difensore di fiducia può determinare la nullità assoluta del giudizio di appello quando impedisce al professionista di prendere parte all'udienza. Ciò accade, ad esempio, quando l'avviso viene trasmesso tramite posta elettronica certificata alla casella di un avvocato omonimo, diverso da quello effettivamente nominato dall'imputato con elezione di domicilio presso il suo studio. In una simile ipotesi, il difensore designato resta ignaro della fissazione dell'udienza e non può esercitare la difesa tecnica, né formulare istanze, come la richiesta di trattazione orale. L'omessa conoscenza dell'udienza comporta una compromissione …
Leggi di più… - 3. Società in accomandita per azioniAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 11 febbraio 2026
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Leggi di più… - 4. Conferma amministratore di condominio valida senza esame offerteRedazione · https://ildiritto.it/ · 17 febbraio 2026
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Leggi di più… - 5. Amministratore cessato: niente foro speciale condominialeRedazione · https://ildiritto.it/ · 16 marzo 2026
Società semplice: definizione La società semplice (SS) è il modello base delle società di persone (articolo 2251 del codice civile). Pur non avendo personalità giuridica distinta dai soci, rappresenta lo strumento d'elezione per la protezione patrimoniale e la pianificazione successoria, grazie a una struttura snella e costi di gestione minimi. Caratteristiche e oggetto sociale Il limite principale della SS è il divieto di esercitare attività commerciali. Può invece occuparsi di: attività agricola svolta in forma professionale; gestione immobiliare (detenzione e locazione di immobili); gestione di partecipazioni. La Società Semplice non richiede un capitale minimo, non è soggetta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14957 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57645 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.
e
VERRIENTI CONVENUTI CP_1 CP_2
con l'avv. Daniela Garbarino
e
AB AN CHIAMATA IN CAUSA
con l'avv. Maria Chiara Celidonio MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio ed Parte_1 CP_1 Controparte_3
riferendo in sintesi quanto segue:
- l'attore è proprietario dell'unità immobiliare sita all'int. 3 nell'edificio condominiale di via Alfredo Serranti n. 75 in Roma;
- i convenuti sono proprietari dell'unità immobiliare sita all'int. 9 nel medesimo edificio e – nel marzo 2020 – eseguivano un intervento di chiusura del relativo balcone mediante installazione di vetrate e parapetti in legno;
- tale intervento non è stato autorizzato dall'assemblea condominiale ed ha completamente stravolto la facciata anteriore dell'edificio – che è di notevole pregio artistico – ledendo il suo decoro architettonico e comportando il conseguente deprezzamento anche della proprietà esclusiva dell'attore;
- il medesimo intervento ha pure compromesso la stabilità dell'intero edifico
(che deve sopportare un carico esterno non originariamente previsto);
- l'aumento di superficie e cubatura interna dell'appartamento – indotto dalla chiusura del balcone – costringerà inoltre il a modificare le tabelle CP_4
millesimali vigenti;
- l'attore ha inutilmente invitato l'amministratore condominiale – in data
19.5.2020 – a sollecitare i convenuti per il ripristino dello stato dei luoghi.
Ha quindi dedotto – in diritto – che tale intervento comporta la violazione del regolamento condominiale (prevedendo l'art. 15 “il divieto di costruire sulle terrazze
del superattico e di alterare comunque l'attuale struttura esterna del fabbricato”) e – comunque – dei limiti imposti dall'art. 1120 cod. civ. in materia di innovazioni e dall'art. 1122 cod. civ. in materia di opere su parti di proprietà o uso individuale.
Ha pertanto concluso chiedendo la condanna dei convenuti alla rimozione del manufatto – realizzato a chiusura del balcone – ed al risarcimento dei danni subiti
medio tempore dall'attore (da liquidare – in via equitativa – nell'importo di euro
5.000,00 o in quello differente ritenuto di giustizia).
I convenuti – nel costituirsi – hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, affermando che l'intervento in questione non è stato realizzato da loro (nudi proprietari) ma da LI AP (attuale usufruttuaria).
Hanno pertanto chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa quest'ultima e – nel merito – hanno comunque contestato la fondatezza delle domande e chiesto il loro integrale rigetto.
E' stata autorizzata la relativa citazione e la – nel costituirsi – ha contestato la CP_1
fondatezza delle domande proposte dall'attore.
Esperita la procedura di mediazione – con esito negativo – sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma c.p.c. e – all'esito – è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'8.7.2025 – senza l'espletamento di ulteriori attività istruttorie – la causa è stata trattenuta infine in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue. Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare dei convenuti originari –
ed – posto che i nudi proprietari devono ritenersi CP_1 Controparte_3
nella loro qualità passivamente legittimati rispetto alla domanda di riduzione in pristino al pari dell'usufruttuaria LI AP (successivamente chiamata in causa ed unica esecutrice dell'intervento in questione).
Deve peraltro rilevarsi che l'attore – con la prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. – ha esteso le sue originarie domande anche nei confronti di tale chiamata in causa (“Per quanto riguarda la responsabilità giuridica relativa alla costruzione
delle opere, sembra chiaro ed evidente che si tratti di una responsabilità solidale dei
proprietari dell'appartamento e e della loro CP_1 Controparte_5
figlia AP LI, usufruttuaria, che le ha fatte realizzare, e conseguente
legittimazione passiva, in capo a tutti e tre i convenuti”).
Le domande – nel merito – sono tuttavia infondate.
Il c.t.u. ha in primo luogo ritenuto che le due vetrate a “pacchetto” – disposte perpendicolarmente a chiusura del balcone in oggetto e prive di telaio – non ledono il
decoro architettonico dell'edificio in quanto ne rispettano “gli allineamenti e le
forme geometriche” e non appaiono pertanto come un “corpo aggiunto” (essendo oltretutto visibili dall'esterno solo nella loro configurazione temporanea di completa
chiusura): le superfici degli elementi lamentati – infatti – “sono allineate ai prospetti
ed alle linee di progetto generale non costituendo aggetti rispetto alle superfici di
facciata né interferenze o sovrapposizioni con altri elementi costruttivi risalenti al
progetto della palazzina”. Sembra poi da escludere nella fattispecie che dei semplici “grigliati in legno” –
frequentemente utilizzati dai condomini anche per giustificabili esigenze di privacy –
costituiscano dei “parapetti” o delle “palizzate” (come affermato in citazione) e possano comunque comportare anch'essi la lesione del decoro architettonico di un edificio nemmeno caratterizzato da un particolare pregio artistico (come si evince dalla documentazione fotografica allegata).
Il c.t.u. ha oltretutto evidenziato che nelle facciate della palazzina – di aspetto certamente decoroso – sono comunque presenti (e visibili) altri corpi estranei alla costruzione originale (“caldaie, condizionatori, grate di sicurezza in diverse
geometrie e colori, modifiche degli imbotti dei vani finestra mediante rivestimento in
lamiera verniciata, tubazioni, canaline graticci in legno, tende da sole in diverse
colorazioni”).
L'ausiliario ha in secondo luogo escluso – anche – che le due vetrate possano pregiudicare la stabilità del medesimo edificio (stimando un peso complessivo di 312
kg. distribuito a vetrate chiuse su una superficie lineare di circa 6,5 mt – con un
carico ripartito di appena 48 kg per metro lineare – e a vetrate aperte con due carichi non eccessivi di circa 150 kg ognuno, senza considerare l'ulteriore ripartizione dei
carichi tra il binario superiore e quello inferiore che “assimila il peso di ogni
singola vetrata a quello di un comune vaso di fiori di dimensioni medio/grandi”).
Deve solo aggiungersi che il richiamato divieto regolamentare dell'art. 15 – stante il suo generico riferimento “all'alterazione dell'attuale struttura esterna del fabbricato” – non induce a differenti valutazioni (dovendosi escludere – per quanto già rilevato – che l'intervento in oggetto abbia appunto comportato tale alterazione
della “struttura esterna”).
Le spese processuali seguono l'indistinta soccombenza dell'attore nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
rigetta le domande;
condanna l'attore a rimborsare ai due convenuti (unitariamente considerati) ed alla chiamata in causa le spese processuali, rispettivamente liquidate nella stessa misura di euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo dell'attore.
28.10.2025. IL GIUDICE