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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4446/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1989/2022, emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 8.09.2022, notificata in data 13.09.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Iannace C.F._3
(C.F. ), giuste procure in atti;
CodiceFiscale_4
APPELLANTI
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_5
dall'Avv. Luigino di Giacomo (C.F. ), giusta CodiceFiscale_6
procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso per prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per gli appellanti: “la Sig.ra , per sé e n.q. di procuratrice Parte_1
generale dei Sigg.ri e , così Parte_2 Parte_3
come in atti domiciliati, rappresentati e difesi, insistono affinché codesta
Ill.ma Corte – in riforma dell'impugnata sentenza- Voglia così provvedere:
1). Accogliere integralmente l'opposizione a D.I. così come proposta da parte appellante e, per l'effetto, nel dichiarare la revoca del D.I. n.
1078/2016, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore del Dott. per tutte le ragioni esposte nel presente Controparte_1
atto ovvero limitare l'importo richiesto a quanto risulterà dovuto in applicazione delle Tariffe professionali applicabili anche in ragione dell'opera effettivamente prestata, laddove ritenuta dimostrata nella sua entità;
2). Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”;
pag. 2/18 per l'appellato: “affinché, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai sig.ri
[...]
, , , confermando Parte_1 Parte_2 Parte_3
la sentenza n. 1989/2022, pubbl. il 08/09/2022, resa dal Tribunale di
Benevento, Dott. Molino, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio con distrazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 23.11.2016, Parte_1
e proponevano
[...] Parte_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, recante n. 1078/2016, emesso il 29.08.2016 dal Tribunale di
Benevento, ad essi notificato il 25.10.2016, con il quale veniva loro ordinato il pagamento, in favore del dott. , della somma Controparte_1
di euro 16.653,00, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dell'attività professionale svolta dal medesimo in qualità di c.t.p. medico, nell'ambito del giudizio CP_1
civile iscritto al n. 4309/2013 R.G. del Tribunale di Benevento, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dai , a seguito del Parte_1
pag. 3/18 decesso del loro prossimo congiunto, per Persona_1
malpractice sanitaria.
A fondamento dell'opposizione gli odierni appellanti deducevano che: essi opponenti non avevano direttamente conferito alcun incarico professionale al dott. in quanto avevano rilasciato Controparte_1
procura, ai fini dell'espletamento di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali riferite al giudizio civile, agli avv.ti Antonio Barbieri e
Beatrice Rosaria Marrocco, rispettivamente fratello e cognata dell'odierno appellato;
l'avv. al momento del conferimento CP_1
dell'incarico professionale, riferiva loro che per eventuali attività di consulenza medico-legale da espletarsi in sede giudiziale si sarebbe rivolto a suo fratello, dott. e che il compenso da Controparte_1
corrispondere al medesimo, all'esito del processo, sarebbe stato pari a complessivi 3.000,00 euro;
essi opponenti, dopo avere transatto la causa con la compagnia assicurativa dell , Controparte_2
provvedevano a corrispondere il compenso spettante agli avvocati e contestualmente a consegnare la somma di euro 3.000,00, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dal c.t.p., nelle mani dell'avv.
Antonio Barbieri, il quale ne rilasciava in data 13.02.2016 ricevuta dal seguente tenore: “Pagati euro 3.000,00 in contanti – saldo Dott.
[...]
per consulenze mediche – – per ricevuta – f.to CP_1 Parte_1
Avv. Antonio Barbieri”; l'opposto emetteva in data 15.02.2016 la fattura n. 1, con relativa quietanza, per l'importo di euro 2.995,00; peraltro, ritenendo che l'importo ad esso pagato dai costituisse un Parte_1
mero acconto, il dott. depositava il suindicato ricorso Controparte_1
pag. 4/18 per decreto ingiuntivo al fine di vedersi corrispondere le spettanze professionali asseritamente dovute per l'assistenza tecnica in fase giudiziaria;
comunque, la parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine dei
Medici di , posta a fondamento del ricorso, era eccessiva CP_2
poiché l'attività espletata dal c.t.p. (consistita in una memoria medico legale, una consulenza su ATP, n. 2 accessi per assistenza medico legale, studio degli atti, controdeduzioni alla CTU) non era riconducibile alle attività tipicamente medico-legali, ma alle prestazioni medico-legali generiche contemplate dal tariffario del SSN, per le quali i compensi erano certamente inferiori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il dott. Controparte_1
nella predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto. L'opposto eccepiva che la quietanza rilasciata dal fratello, avv. Antonio Barbieri, non gli era opponibile, che l'importo richiesto nel d.i. era stato oggetto di vidimazione da parte del rispettivo ordine professionale, che l'incarico gli era stato conferito dagli attori in quanto era stato anche versato un acconto e che la sua opera professionale era stata impeccabile, dato il risultato ottenuto.
Alla prima udienza, sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c..
Depositate dalle parti le rispettive memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale, mediante audizione dei testi, , Testimone_1
intimato da parte opponente, ed Antonio Barbieri, intimato dall'opposto, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la pag. 5/18 sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Accoglie
l'opposizione per quanto in parte motiva e revoca il d.i. n 1078-16 emesso dal Tribunale di Benevento in data 29.08.16; 2) Accerta che gli opponenti sono tutti debitori in solido nei confronti di Controparte_1
dell'importo omnicomprensivo di € 13.653,00 e, per l'effetto, condanna gli opponenti in solido al pagamento nei confronti di di Controparte_1
tale somma, oltre interessi dalla domanda;
3) Spese di lite integralmente compensate”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essi notificata in data 13.09.2022, i
[...]
interponevano appello, mediante citazione tempestivamente Pt_1
notificata in data 13.10.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., chiedendone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 20.02.2023, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione deducendone l'inammissibilità
e l'infondatezza, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 24.02.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti, disponendo la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del termine, per il pag. 6/18 deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno 13.12.2024.
Quindi, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 7.01.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 31.3.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva “che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., se il compenso non è convenuto dalle parti e non è determinato dalle tariffe o dagli usi, esso è determinato dal Giudice: quest'ultimo deve determinare il compenso tenendo conto dell'importanza dell'opera ed in misura adeguata al decoro della professione”.
Premesso, altresì, che, nella specie, risultava provato ed incontestato il versamento, ad opera degli opponenti, della somma di euro 3.000,00, il
Giudice rilevava come lo svolgimento, da parte del citato medico, dell'attività professionale di c.t.p. degli opponenti era provato “dal pagamento intervenuto ed anche dalle testimonianze escusse” e riteneva sussistente la prova di un conferimento, allo stesso, dell'incarico professionale, sia pure solo verbalmente o per facta concludentia.
Ciò posto, il Giudice escludeva che la quietanza del 13.2.2016, invocata dagli opponenti, potesse provare l'integrale soddisfacimento del pag. 7/18 credito vantato dall'opposto, osservando che “non è mai stato dedotto, né provato, che l'Avv. Antonio Barbieri fosse dotato di idonea procura per disporre del diritto del Dott. , né pare che gli attori si Controparte_1
siano mai interessati di verificare tale circostanza. Vieppiù, nel corso del giudizio, l'unico teste di parte opponente, il Sig. , Testimone_1
seppure fosse stata articolata specifica domanda nel corso delle richieste istruttorie, nulla ha detto sul presunto accordo limitativo delle spettanze del Dott. intervenuto con l'Avv. Antonio Barbieri. In ragione di CP_1
tanto, non è stato provato il patto con cui l'Avv. stabiliva il CP_1
compenso del Dott. cionondimeno, anche qualora ciò fosse stato CP_1
provato, non avrebbe comunque dimostrato null'altro che un'eventuale responsabilità dell'Avv. per violazione di un vincolo fiduciario e CP_1
null'altro”.
Il primo Giudice evidenziava, altresì, che il dott. nella fattura CP_1
n. 1 del 15.02.2016, imputava l'importo ad esso versato ad acconto e non a saldo e che la firma per quietanza attestava la ricezione dell'importo ma non anche la rinuncia all'ulteriore importo, secondo quanto previsto dall'art. 1199 c.c..
§ 4.
Con il primo motivo, nel censurare il capo di sentenza appena richiamato, gli appellanti deducevano che il Tribunale aveva errato nel non attribuire efficacia liberatoria al pagamento da essi effettuato nelle mani dell'avv. Antonio Barbieri, cui aveva fatto seguito il rilascio di quietanza a saldo.
pag. 8/18 Invocando l'istituto della rappresentanza apparente, obiettavano che sussisteva quantomeno un'apparenza di poteri rappresentativi, tale da indurre, essi opponenti, a ritenere che l'avv. Antonio Barbieri aveva agito quale rappresentante del fratello, dott. Controparte_1
In tal senso deducevano che “la ricevuta a saldo, rilasciata in nome per conto dell'opposto, in data 13/02/2016, dall'Avv. Antonio Barbieri ove si legge espressamente: “Pagati 3000,00 in contanti – saldo Dott.
[...]
per consulenze mediche – – per ricevuta – f.to CP_1 Persona_2
Avv. Antonio Barbieri e la fattura n. 1 del 15/02/2016 emessa “per quietanza” dallo stesso opposto per l'importo di €. 2.995,00 sono certamente elementi sintomatici idonei a dimostrare che l'Avv. CP_1
stesse agendo nell'interesse del Dott. . CP_1
L'opposto aveva, inoltre, con i propri comportamenti concorso a creare la situazione di rappresentanza apparente, avendo emesso regolare fattura dopo avere accettato la somma di euro 3.000,00.
Inoltre, il convincimento di essi opponenti, circa il fatto che l'avvocato avesse agito quale rappresentante del fratello medico, era giustificato da comportamenti colposi dell'opposto e, in specie, da una serie di indici, quali il rapporto di stretta parentela (fratellanza) esistente tra i due professionisti, avvocato e medico, chiamati a svolgere delle attività tecniche in merito al medesimo procedimento giudiziale, l'essere la scelta del medico, nella persona del dott. stata Controparte_1
caldeggiata dall'avv. Antonio Barbieri che negoziava anche il compenso dovuto nella misura di euro 3.000,00, l'essersi gli incontri con i professionisti svolti sempre presso lo studio dell'avv. che CP_1
pag. 9/18 gestiva i rapporti con tutti i professionisti coinvolti nell'azione risarcitoria posta in essere in favore degli appellanti.
§ 5.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano il capo di sentenza, pure dinanzi riportato, con il quale il primo Giudice aveva sostenuto che competeva ad essi provare l'esistenza, in capo all'avvocato, del potere di disporre, nei rapporti con i terzi, del diritto del fratello medico. Infatti, obiettavano gli appellanti, il pagamento effettuato nelle mani di “colui che appariva quale rappresentante del dott. ed il CP_1
rilascio, da parte dell'avv. della quietanza a saldo, doveva CP_1
considerarsi liberatorio per il terzo in buona fede.
Sul punto, deducevano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il
Giudice non poteva rilevare d'ufficio l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli, trattandosi di questione rilevabile solo su eccezione di parte, che, nella specie, non risultava essere stata sollevata dall'opposto.
§ 6.
Con il terzo motivo, reiterando argomentazioni di tenore analoghe a quelle sottese alle precedenti censure, gli appellanti ribadivano che il
Giudice avrebbe dovuto riconoscere efficacia liberatoria alla quietanza a saldo. Infatti, nella specie, il dott. ricevendo l'importo CP_1
versato dagli opponenti nelle mani del fratello, cui aveva fatto seguito il pag. 10/18 rilascio di una quietanza di saldo, aveva ratificato l'operato del suo rappresentante.
La materiale accettazione, da parte del medico, della somma, versata nelle mani dell'avvocato, integrava gli estremi di una ratifica tacita dell'operato dell'avvocato.
§ 7.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Giova premettere che, in primo grado, gli odierni appellanti avevano dedotto l'esistenza, in capo all'avv. Antonio Barbieri, di un potere di rappresentanza sostanziale del germano medico, dott. Controparte_1
comprovata dall'avere essi intrattenuto rapporti solo con il primo e dall'avere pattuito, con il citato avvocato, il compenso spettante all'odierno appellato, per la sua attività di consulente di parte, nella misura di euro 3.000,00.
Per quanto essi non avessero, poi, fatto esplicito riferimento all'istituto della cd. rappresentanza apparente, in realtà non sussiste alcuna inammissibile mutatio libelli, dal momento che la prospettazione in fatto sottesa all'originario atto di citazione è certamente idonea ad essere sussunta nell'ambito di tale fattispecie, avendo gli opponenti sostenuto il carattere liberatorio del pagamento da essi effettuato nelle mani dell'avv. Antonio Barbieri.
Tanto chiarito si deve rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza della S.C., “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il
pag. 11/18 debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"” (cfr.
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9758 del 19/04/2018).
Orbene, nella specie, sono ravvisabili i richiamati presupposti.
Anzitutto, come riferito dal teste, avv. Antonio Barbieri, escusso in primo grado, decideva, su consiglio dello stesso già Parte_1
nominato suo legale, di avvalersi, per l'instaurando giudizio di responsabilità professionale sanitaria, delle prestazioni professionali del dott. quale consulente tecnico di parte. Controparte_1
Sulla scorta di tale deposizione riceve piena conferma l'assunto, sostenuto dagli appellanti, del ruolo rivestito nella fattispecie dall'avv.
consistito nel suggerire ai la nomina del germano, CP_1 Parte_1
quale consulente medico di parte di cui avvalersi nell'instaurando giudizio di responsabilità professionale sanitaria.
Per converso, le restanti dichiarazioni del teste Antonio Barbieri, a tenore delle quali la conferiva l'incarico direttamente al dott. Parte_1
e concordava con lo stesso ogni aspetto relativo Controparte_1
all'incarico professionale, debbono ritenersi inattendibili.
pag. 12/18 Al riguardo, giova evidenziare il rilevante coinvolgimento dello stesso avv. nella vicenda in esame, trattandosi, non solo del germano CP_1
dell'opposto, ma del professionista che, come visto, ne suggeriva la nomina.
Ne segue che, in parte qua, le richiamate affermazioni del teste non siano credibili.
Peraltro, in senso contrario a quanto dal medesimo riferito, milita l'inequivoco contenuto della ricevuta di pagamento che lo stesso avvocato rilasciava alla . Parte_1
Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, che, secondo quanto dichiarato dal teste , questi veniva incaricato da Testimone_1 Pt_1 Pt_1
di consegnare, nelle mani dell'avv. Antonio Barbieri, la somma di euro
3.000,00, quale compenso spettante al dott. e nel Controparte_1
contempo si faceva sottoscrivere, dall'avvocato, una ricevuta di avvenuto pagamento, predisposta dalla stessa . Parte_1
Riguardo al tenore della quietanza in esame, deve osservarsi che, per quanto essa non sia presente in atti, non essendo stata ridepositata la produzione di parte degli originari opponenti che la conteneva, il relativo contenuto debba ritenersi incontestato, emergendo sia dall'atto di appello, che dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Orbene, l'avere l'avv. nel ricevere l'importo di tremila euro CP_1
consegnatogli dal su incarico di , firmato una Tes_1 Persona_2
dichiarazione in cui attestava che siffatto importo gli veniva pag. 13/18 consegnato a saldo del compenso spettante al fratello, dott.
[...]
per consulenze mediche, non può lasciare spazio a dubbi di CP_1
sorta in merito al carattere liberatorio del pagamento effettuato.
In tal senso militano sia il chiaro tenore della citata ricevuta, nella quale si parlava espressamente di un pagamento a saldo per consulenze mediche, sia il dato relativo al già evidenziato ruolo rivestito, nella fattispecie in esame, dall'avv. il quale, come CP_1
visto, oltre ad essere stato officiato della difesa dei , aveva a Parte_1
questi suggerito di avvalersi delle prestazioni, quale consulente di parte, del germano medico.
Inoltre, non è meno rilevante che la firma della citata quietanza, recante il chiaro contenuto di cui si è detto, sia stata apposta da un soggetto che, per la professione esercitata, era di certo pienamente consapevole degli effetti dell'atto che stava compiendo.
Né, peraltro, è credibile il rilievo dell'appellato a mente del quale l'avv. sottoscriveva la ricevuta in buona fede, ignaro di quali fossero CP_1
i termini dell'accordo economico intercorsi tra il fratello ed i . Parte_1
Tale argomento, invero, è avversato dall'inequivoco riferimento ad un pagamento a saldo, contenuto nella ricevuta, che avrebbe dovuto indurre l'avv. qualora non fosse stato d'accordo con la propria CP_1
cliente in relazione alla misura del compenso spettante al consulente medico, a non accettare il pagamento stesso o, al limite, ad inserire nella quietanza la dicitura in acconto.
pag. 14/18 Discende da quanto premesso che il rilascio della quietanza, da parte dell'avv. e la stessa ricezione dell'importo di euro 3.000,00, ad CP_1
opera del dott. siano elementi che, valutati alla luce Controparte_1
del legame di parentela esistente tra i due professionisti e del ruolo assunto nella vicenda dall'avvocato, consentano di ritenere sussistente, quantomeno, una situazione di apparenza colposamente creata dal creditore tale da suscitare, nei , il legittimo affidamento circa Parte_1
il carattere solutorio del versamento eseguito.
Né, in contrario, è dirimente che, 4 giorni dopo la firma ad opera del germano di tale quietanza, il dott. si premurava di inoltrare ai CP_1
una missiva, allegata alla produzione di parte di primo grado, Parte_1
con la quale, nel significare che quanto ricevuto era da intendersi come acconto, chiedeva ai propri clienti l'indicazione delle generalità per l'emissione di fattura. Nemmeno rileva il fatto che, dopo l'inoltro di tale lettera, lo stesso dott. emetteva la fattura n. 1 del 15.2.2016, CP_1
nella quale dichiarava di avere ricevuto l'importo di euro 2.995,00 a titolo di acconto per prestazioni medico legali.
E', infatti, evidente che tali comportamenti, chiaramente successivi al rilascio della quietanza ed all'incasso della somma di cui si è detto, non siano in grado di elidere la rilevanza della situazione di apparenza colposamente creata e dinanzi evidenziata, dovendosi ragionevolmente presumere che essi siano stati posti in essere al solo fine di potere successivamente richiedere il versamento di importi ulteriori rispetto a quello già riscosso.
pag. 15/18 Peraltro, a corroborare il convincimento del Collegio circa la preordinata adozione, da parte dei due professionisti, di una condotta tesa a conseguire il pagamento di un importo maggiore di quello concordato ed accettato in pagamento, milita anche il rilievo per cui, nel ricorso monitorio, il dott. ometteva finanche di riferire la CP_1
circostanza relativa al versamento eseguito in suo favore dai . Parte_1
Non meno rilevante è, inoltre, il dato per cui la somma, oggetto di domanda, risulti essere significativamente più elevata di quelle che notoriamente vengono liquidate per prestazioni professionali di analoga natura svolte sia da professionisti officiati come CTU, che da consulenti tecnici di parte.
In conclusione, quindi, in accoglimento dei primi tre motivi di appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e la domanda, proposta da nei confronti degli odierni appellanti, interamente Controparte_1
rigettata.
Resta, poi, assorbito l'esame degli ulteriori motivi di appello, siccome concernenti il profilo del quantum debeatur che diviene irrilevante una volta accertato il carattere satisfattivo del pagamento eseguito.
§ 8.
All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta infondatezza della domanda proposta dal professionista, le spese di entrambi i gradi debbono seguire la pag. 16/18 soccombenza dello stesso, mentre vanno dichiarate irripetibili da parte del quelle della fase monitoria. CP_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali del presente grado debbono, infine, distrarsi in favore dell'Avv. Carlo Iannace, dichiaratosi antistatario. La distrazione non va, invece, disposta in relazione a quelle del giudizio di primo grado, nel quale gli opponenti erano difesi da altri avvocati, che non avevano formulato istanza di distrazione (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16244 del 18/06/2019).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la
[...] Parte_2 Parte_3
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 17/18 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo proposta da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e ; Parte_2 Parte_3
b) condanna alla rifusione, in favore degli Controparte_1
appellanti, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 145,1 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 382,20 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese processuali del grado di appello in favore dell'Avv. Carlo Iannace, procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4446/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1989/2022, emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 8.09.2022, notificata in data 13.09.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Iannace C.F._3
(C.F. ), giuste procure in atti;
CodiceFiscale_4
APPELLANTI
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_5
dall'Avv. Luigino di Giacomo (C.F. ), giusta CodiceFiscale_6
procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso per prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni:
per gli appellanti: “la Sig.ra , per sé e n.q. di procuratrice Parte_1
generale dei Sigg.ri e , così Parte_2 Parte_3
come in atti domiciliati, rappresentati e difesi, insistono affinché codesta
Ill.ma Corte – in riforma dell'impugnata sentenza- Voglia così provvedere:
1). Accogliere integralmente l'opposizione a D.I. così come proposta da parte appellante e, per l'effetto, nel dichiarare la revoca del D.I. n.
1078/2016, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore del Dott. per tutte le ragioni esposte nel presente Controparte_1
atto ovvero limitare l'importo richiesto a quanto risulterà dovuto in applicazione delle Tariffe professionali applicabili anche in ragione dell'opera effettivamente prestata, laddove ritenuta dimostrata nella sua entità;
2). Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario”;
pag. 2/18 per l'appellato: “affinché, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai sig.ri
[...]
, , , confermando Parte_1 Parte_2 Parte_3
la sentenza n. 1989/2022, pubbl. il 08/09/2022, resa dal Tribunale di
Benevento, Dott. Molino, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio con distrazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata in data 23.11.2016, Parte_1
e proponevano
[...] Parte_2 Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, recante n. 1078/2016, emesso il 29.08.2016 dal Tribunale di
Benevento, ad essi notificato il 25.10.2016, con il quale veniva loro ordinato il pagamento, in favore del dott. , della somma Controparte_1
di euro 16.653,00, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dell'attività professionale svolta dal medesimo in qualità di c.t.p. medico, nell'ambito del giudizio CP_1
civile iscritto al n. 4309/2013 R.G. del Tribunale di Benevento, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dai , a seguito del Parte_1
pag. 3/18 decesso del loro prossimo congiunto, per Persona_1
malpractice sanitaria.
A fondamento dell'opposizione gli odierni appellanti deducevano che: essi opponenti non avevano direttamente conferito alcun incarico professionale al dott. in quanto avevano rilasciato Controparte_1
procura, ai fini dell'espletamento di tutte le attività giudiziali e stragiudiziali riferite al giudizio civile, agli avv.ti Antonio Barbieri e
Beatrice Rosaria Marrocco, rispettivamente fratello e cognata dell'odierno appellato;
l'avv. al momento del conferimento CP_1
dell'incarico professionale, riferiva loro che per eventuali attività di consulenza medico-legale da espletarsi in sede giudiziale si sarebbe rivolto a suo fratello, dott. e che il compenso da Controparte_1
corrispondere al medesimo, all'esito del processo, sarebbe stato pari a complessivi 3.000,00 euro;
essi opponenti, dopo avere transatto la causa con la compagnia assicurativa dell , Controparte_2
provvedevano a corrispondere il compenso spettante agli avvocati e contestualmente a consegnare la somma di euro 3.000,00, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite dal c.t.p., nelle mani dell'avv.
Antonio Barbieri, il quale ne rilasciava in data 13.02.2016 ricevuta dal seguente tenore: “Pagati euro 3.000,00 in contanti – saldo Dott.
[...]
per consulenze mediche – – per ricevuta – f.to CP_1 Parte_1
Avv. Antonio Barbieri”; l'opposto emetteva in data 15.02.2016 la fattura n. 1, con relativa quietanza, per l'importo di euro 2.995,00; peraltro, ritenendo che l'importo ad esso pagato dai costituisse un Parte_1
mero acconto, il dott. depositava il suindicato ricorso Controparte_1
pag. 4/18 per decreto ingiuntivo al fine di vedersi corrispondere le spettanze professionali asseritamente dovute per l'assistenza tecnica in fase giudiziaria;
comunque, la parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine dei
Medici di , posta a fondamento del ricorso, era eccessiva CP_2
poiché l'attività espletata dal c.t.p. (consistita in una memoria medico legale, una consulenza su ATP, n. 2 accessi per assistenza medico legale, studio degli atti, controdeduzioni alla CTU) non era riconducibile alle attività tipicamente medico-legali, ma alle prestazioni medico-legali generiche contemplate dal tariffario del SSN, per le quali i compensi erano certamente inferiori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il dott. Controparte_1
nella predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto. L'opposto eccepiva che la quietanza rilasciata dal fratello, avv. Antonio Barbieri, non gli era opponibile, che l'importo richiesto nel d.i. era stato oggetto di vidimazione da parte del rispettivo ordine professionale, che l'incarico gli era stato conferito dagli attori in quanto era stato anche versato un acconto e che la sua opera professionale era stata impeccabile, dato il risultato ottenuto.
Alla prima udienza, sospesa ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c..
Depositate dalle parti le rispettive memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale, mediante audizione dei testi, , Testimone_1
intimato da parte opponente, ed Antonio Barbieri, intimato dall'opposto, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la pag. 5/18 sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Accoglie
l'opposizione per quanto in parte motiva e revoca il d.i. n 1078-16 emesso dal Tribunale di Benevento in data 29.08.16; 2) Accerta che gli opponenti sono tutti debitori in solido nei confronti di Controparte_1
dell'importo omnicomprensivo di € 13.653,00 e, per l'effetto, condanna gli opponenti in solido al pagamento nei confronti di di Controparte_1
tale somma, oltre interessi dalla domanda;
3) Spese di lite integralmente compensate”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essi notificata in data 13.09.2022, i
[...]
interponevano appello, mediante citazione tempestivamente Pt_1
notificata in data 13.10.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., chiedendone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 20.02.2023, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione deducendone l'inammissibilità
e l'infondatezza, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 24.02.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti, disponendo la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del termine, per il pag. 6/18 deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino al giorno 13.12.2024.
Quindi, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 7.01.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data 31.3.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva “che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., se il compenso non è convenuto dalle parti e non è determinato dalle tariffe o dagli usi, esso è determinato dal Giudice: quest'ultimo deve determinare il compenso tenendo conto dell'importanza dell'opera ed in misura adeguata al decoro della professione”.
Premesso, altresì, che, nella specie, risultava provato ed incontestato il versamento, ad opera degli opponenti, della somma di euro 3.000,00, il
Giudice rilevava come lo svolgimento, da parte del citato medico, dell'attività professionale di c.t.p. degli opponenti era provato “dal pagamento intervenuto ed anche dalle testimonianze escusse” e riteneva sussistente la prova di un conferimento, allo stesso, dell'incarico professionale, sia pure solo verbalmente o per facta concludentia.
Ciò posto, il Giudice escludeva che la quietanza del 13.2.2016, invocata dagli opponenti, potesse provare l'integrale soddisfacimento del pag. 7/18 credito vantato dall'opposto, osservando che “non è mai stato dedotto, né provato, che l'Avv. Antonio Barbieri fosse dotato di idonea procura per disporre del diritto del Dott. , né pare che gli attori si Controparte_1
siano mai interessati di verificare tale circostanza. Vieppiù, nel corso del giudizio, l'unico teste di parte opponente, il Sig. , Testimone_1
seppure fosse stata articolata specifica domanda nel corso delle richieste istruttorie, nulla ha detto sul presunto accordo limitativo delle spettanze del Dott. intervenuto con l'Avv. Antonio Barbieri. In ragione di CP_1
tanto, non è stato provato il patto con cui l'Avv. stabiliva il CP_1
compenso del Dott. cionondimeno, anche qualora ciò fosse stato CP_1
provato, non avrebbe comunque dimostrato null'altro che un'eventuale responsabilità dell'Avv. per violazione di un vincolo fiduciario e CP_1
null'altro”.
Il primo Giudice evidenziava, altresì, che il dott. nella fattura CP_1
n. 1 del 15.02.2016, imputava l'importo ad esso versato ad acconto e non a saldo e che la firma per quietanza attestava la ricezione dell'importo ma non anche la rinuncia all'ulteriore importo, secondo quanto previsto dall'art. 1199 c.c..
§ 4.
Con il primo motivo, nel censurare il capo di sentenza appena richiamato, gli appellanti deducevano che il Tribunale aveva errato nel non attribuire efficacia liberatoria al pagamento da essi effettuato nelle mani dell'avv. Antonio Barbieri, cui aveva fatto seguito il rilascio di quietanza a saldo.
pag. 8/18 Invocando l'istituto della rappresentanza apparente, obiettavano che sussisteva quantomeno un'apparenza di poteri rappresentativi, tale da indurre, essi opponenti, a ritenere che l'avv. Antonio Barbieri aveva agito quale rappresentante del fratello, dott. Controparte_1
In tal senso deducevano che “la ricevuta a saldo, rilasciata in nome per conto dell'opposto, in data 13/02/2016, dall'Avv. Antonio Barbieri ove si legge espressamente: “Pagati 3000,00 in contanti – saldo Dott.
[...]
per consulenze mediche – – per ricevuta – f.to CP_1 Persona_2
Avv. Antonio Barbieri e la fattura n. 1 del 15/02/2016 emessa “per quietanza” dallo stesso opposto per l'importo di €. 2.995,00 sono certamente elementi sintomatici idonei a dimostrare che l'Avv. CP_1
stesse agendo nell'interesse del Dott. . CP_1
L'opposto aveva, inoltre, con i propri comportamenti concorso a creare la situazione di rappresentanza apparente, avendo emesso regolare fattura dopo avere accettato la somma di euro 3.000,00.
Inoltre, il convincimento di essi opponenti, circa il fatto che l'avvocato avesse agito quale rappresentante del fratello medico, era giustificato da comportamenti colposi dell'opposto e, in specie, da una serie di indici, quali il rapporto di stretta parentela (fratellanza) esistente tra i due professionisti, avvocato e medico, chiamati a svolgere delle attività tecniche in merito al medesimo procedimento giudiziale, l'essere la scelta del medico, nella persona del dott. stata Controparte_1
caldeggiata dall'avv. Antonio Barbieri che negoziava anche il compenso dovuto nella misura di euro 3.000,00, l'essersi gli incontri con i professionisti svolti sempre presso lo studio dell'avv. che CP_1
pag. 9/18 gestiva i rapporti con tutti i professionisti coinvolti nell'azione risarcitoria posta in essere in favore degli appellanti.
§ 5.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano il capo di sentenza, pure dinanzi riportato, con il quale il primo Giudice aveva sostenuto che competeva ad essi provare l'esistenza, in capo all'avvocato, del potere di disporre, nei rapporti con i terzi, del diritto del fratello medico. Infatti, obiettavano gli appellanti, il pagamento effettuato nelle mani di “colui che appariva quale rappresentante del dott. ed il CP_1
rilascio, da parte dell'avv. della quietanza a saldo, doveva CP_1
considerarsi liberatorio per il terzo in buona fede.
Sul punto, deducevano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il
Giudice non poteva rilevare d'ufficio l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli, trattandosi di questione rilevabile solo su eccezione di parte, che, nella specie, non risultava essere stata sollevata dall'opposto.
§ 6.
Con il terzo motivo, reiterando argomentazioni di tenore analoghe a quelle sottese alle precedenti censure, gli appellanti ribadivano che il
Giudice avrebbe dovuto riconoscere efficacia liberatoria alla quietanza a saldo. Infatti, nella specie, il dott. ricevendo l'importo CP_1
versato dagli opponenti nelle mani del fratello, cui aveva fatto seguito il pag. 10/18 rilascio di una quietanza di saldo, aveva ratificato l'operato del suo rappresentante.
La materiale accettazione, da parte del medico, della somma, versata nelle mani dell'avvocato, integrava gli estremi di una ratifica tacita dell'operato dell'avvocato.
§ 7.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Giova premettere che, in primo grado, gli odierni appellanti avevano dedotto l'esistenza, in capo all'avv. Antonio Barbieri, di un potere di rappresentanza sostanziale del germano medico, dott. Controparte_1
comprovata dall'avere essi intrattenuto rapporti solo con il primo e dall'avere pattuito, con il citato avvocato, il compenso spettante all'odierno appellato, per la sua attività di consulente di parte, nella misura di euro 3.000,00.
Per quanto essi non avessero, poi, fatto esplicito riferimento all'istituto della cd. rappresentanza apparente, in realtà non sussiste alcuna inammissibile mutatio libelli, dal momento che la prospettazione in fatto sottesa all'originario atto di citazione è certamente idonea ad essere sussunta nell'ambito di tale fattispecie, avendo gli opponenti sostenuto il carattere liberatorio del pagamento da essi effettuato nelle mani dell'avv. Antonio Barbieri.
Tanto chiarito si deve rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza della S.C., “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il
pag. 11/18 debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens"” (cfr.
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9758 del 19/04/2018).
Orbene, nella specie, sono ravvisabili i richiamati presupposti.
Anzitutto, come riferito dal teste, avv. Antonio Barbieri, escusso in primo grado, decideva, su consiglio dello stesso già Parte_1
nominato suo legale, di avvalersi, per l'instaurando giudizio di responsabilità professionale sanitaria, delle prestazioni professionali del dott. quale consulente tecnico di parte. Controparte_1
Sulla scorta di tale deposizione riceve piena conferma l'assunto, sostenuto dagli appellanti, del ruolo rivestito nella fattispecie dall'avv.
consistito nel suggerire ai la nomina del germano, CP_1 Parte_1
quale consulente medico di parte di cui avvalersi nell'instaurando giudizio di responsabilità professionale sanitaria.
Per converso, le restanti dichiarazioni del teste Antonio Barbieri, a tenore delle quali la conferiva l'incarico direttamente al dott. Parte_1
e concordava con lo stesso ogni aspetto relativo Controparte_1
all'incarico professionale, debbono ritenersi inattendibili.
pag. 12/18 Al riguardo, giova evidenziare il rilevante coinvolgimento dello stesso avv. nella vicenda in esame, trattandosi, non solo del germano CP_1
dell'opposto, ma del professionista che, come visto, ne suggeriva la nomina.
Ne segue che, in parte qua, le richiamate affermazioni del teste non siano credibili.
Peraltro, in senso contrario a quanto dal medesimo riferito, milita l'inequivoco contenuto della ricevuta di pagamento che lo stesso avvocato rilasciava alla . Parte_1
Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, che, secondo quanto dichiarato dal teste , questi veniva incaricato da Testimone_1 Pt_1 Pt_1
di consegnare, nelle mani dell'avv. Antonio Barbieri, la somma di euro
3.000,00, quale compenso spettante al dott. e nel Controparte_1
contempo si faceva sottoscrivere, dall'avvocato, una ricevuta di avvenuto pagamento, predisposta dalla stessa . Parte_1
Riguardo al tenore della quietanza in esame, deve osservarsi che, per quanto essa non sia presente in atti, non essendo stata ridepositata la produzione di parte degli originari opponenti che la conteneva, il relativo contenuto debba ritenersi incontestato, emergendo sia dall'atto di appello, che dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Orbene, l'avere l'avv. nel ricevere l'importo di tremila euro CP_1
consegnatogli dal su incarico di , firmato una Tes_1 Persona_2
dichiarazione in cui attestava che siffatto importo gli veniva pag. 13/18 consegnato a saldo del compenso spettante al fratello, dott.
[...]
per consulenze mediche, non può lasciare spazio a dubbi di CP_1
sorta in merito al carattere liberatorio del pagamento effettuato.
In tal senso militano sia il chiaro tenore della citata ricevuta, nella quale si parlava espressamente di un pagamento a saldo per consulenze mediche, sia il dato relativo al già evidenziato ruolo rivestito, nella fattispecie in esame, dall'avv. il quale, come CP_1
visto, oltre ad essere stato officiato della difesa dei , aveva a Parte_1
questi suggerito di avvalersi delle prestazioni, quale consulente di parte, del germano medico.
Inoltre, non è meno rilevante che la firma della citata quietanza, recante il chiaro contenuto di cui si è detto, sia stata apposta da un soggetto che, per la professione esercitata, era di certo pienamente consapevole degli effetti dell'atto che stava compiendo.
Né, peraltro, è credibile il rilievo dell'appellato a mente del quale l'avv. sottoscriveva la ricevuta in buona fede, ignaro di quali fossero CP_1
i termini dell'accordo economico intercorsi tra il fratello ed i . Parte_1
Tale argomento, invero, è avversato dall'inequivoco riferimento ad un pagamento a saldo, contenuto nella ricevuta, che avrebbe dovuto indurre l'avv. qualora non fosse stato d'accordo con la propria CP_1
cliente in relazione alla misura del compenso spettante al consulente medico, a non accettare il pagamento stesso o, al limite, ad inserire nella quietanza la dicitura in acconto.
pag. 14/18 Discende da quanto premesso che il rilascio della quietanza, da parte dell'avv. e la stessa ricezione dell'importo di euro 3.000,00, ad CP_1
opera del dott. siano elementi che, valutati alla luce Controparte_1
del legame di parentela esistente tra i due professionisti e del ruolo assunto nella vicenda dall'avvocato, consentano di ritenere sussistente, quantomeno, una situazione di apparenza colposamente creata dal creditore tale da suscitare, nei , il legittimo affidamento circa Parte_1
il carattere solutorio del versamento eseguito.
Né, in contrario, è dirimente che, 4 giorni dopo la firma ad opera del germano di tale quietanza, il dott. si premurava di inoltrare ai CP_1
una missiva, allegata alla produzione di parte di primo grado, Parte_1
con la quale, nel significare che quanto ricevuto era da intendersi come acconto, chiedeva ai propri clienti l'indicazione delle generalità per l'emissione di fattura. Nemmeno rileva il fatto che, dopo l'inoltro di tale lettera, lo stesso dott. emetteva la fattura n. 1 del 15.2.2016, CP_1
nella quale dichiarava di avere ricevuto l'importo di euro 2.995,00 a titolo di acconto per prestazioni medico legali.
E', infatti, evidente che tali comportamenti, chiaramente successivi al rilascio della quietanza ed all'incasso della somma di cui si è detto, non siano in grado di elidere la rilevanza della situazione di apparenza colposamente creata e dinanzi evidenziata, dovendosi ragionevolmente presumere che essi siano stati posti in essere al solo fine di potere successivamente richiedere il versamento di importi ulteriori rispetto a quello già riscosso.
pag. 15/18 Peraltro, a corroborare il convincimento del Collegio circa la preordinata adozione, da parte dei due professionisti, di una condotta tesa a conseguire il pagamento di un importo maggiore di quello concordato ed accettato in pagamento, milita anche il rilievo per cui, nel ricorso monitorio, il dott. ometteva finanche di riferire la CP_1
circostanza relativa al versamento eseguito in suo favore dai . Parte_1
Non meno rilevante è, inoltre, il dato per cui la somma, oggetto di domanda, risulti essere significativamente più elevata di quelle che notoriamente vengono liquidate per prestazioni professionali di analoga natura svolte sia da professionisti officiati come CTU, che da consulenti tecnici di parte.
In conclusione, quindi, in accoglimento dei primi tre motivi di appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e la domanda, proposta da nei confronti degli odierni appellanti, interamente Controparte_1
rigettata.
Resta, poi, assorbito l'esame degli ulteriori motivi di appello, siccome concernenti il profilo del quantum debeatur che diviene irrilevante una volta accertato il carattere satisfattivo del pagamento eseguito.
§ 8.
All'accoglimento dell'appello deve seguire una rinnovata regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Avuto riguardo alla riconosciuta infondatezza della domanda proposta dal professionista, le spese di entrambi i gradi debbono seguire la pag. 16/18 soccombenza dello stesso, mentre vanno dichiarate irripetibili da parte del quelle della fase monitoria. CP_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali del presente grado debbono, infine, distrarsi in favore dell'Avv. Carlo Iannace, dichiaratosi antistatario. La distrazione non va, invece, disposta in relazione a quelle del giudizio di primo grado, nel quale gli opponenti erano difesi da altri avvocati, che non avevano formulato istanza di distrazione (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16244 del 18/06/2019).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la
[...] Parte_2 Parte_3
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 17/18 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo proposta da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 [...]
e ; Parte_2 Parte_3
b) condanna alla rifusione, in favore degli Controparte_1
appellanti, delle spese processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 145,1 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 382,20 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese processuali del grado di appello in favore dell'Avv. Carlo Iannace, procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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