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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/03/2024, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1319 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi , rappresentati e difesi, come da procura in atti, giusta procura Parte_4 in atti, dagli avvocati Pietro e Valeria Ferri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, viale Libia 58
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, contumace
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 566/2022 pubblicata in data 17/5/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Velletri, dichiarava, in ragione dell'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata dagli odierni appellanti, quali eredi del defunto al Parte_4 fine di ottenere, previo accertamento del diritto di quest'ultimo all'indennità di CP_ accompagnamento, la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Compensava per un terzo le spese processuali, con condanna dell' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente dei residui due terzi liquidati in complessivi € 646 di cui € 84 per spese generali oltre Iva e cpa “tenuto conto del pagamento dei ratei e degli arretrati in corso di causa”.
Avverso tale sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 presentavano appello con il quale, contestavano la gravata sentenza esclusivamente per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite.
CP_ L' pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con un primo motivo gli appellanti contestano la gravata sentenza con riferimento alla liquidazione delle spese di lite lamentando in particolare la violazione con riferimento all'importo liquidato degli importi previsti dal dm 55/2014 in relazione allo scaglione di valore applicabile.
Contesta la gravata sentenza, con un ulteriore motivo, anche nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite evidenziando, in particolare, come CP_ l' avesse violato il termine di 120 giorni previsto per l'erogazione della prestazione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. provvedendo tardivamente al pagamento di quanto dovuto solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente, non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso
Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate
o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose,
Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502,
Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta
l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato
a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire
"un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr.
Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la parziale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale risulti meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.
Deve evidenziarsi a tale proposito, che così come risulta dalla documentazione prodotta dagli stessi odierni appellanti nella precedente fase del giudizio il pagamento della prestazione oggetto di controversia risulta essere avvenuto in data 22/11/2021 (cfr, cassetto previdenziale prodotto in data 11/5/2022) e quindi pochi giorni dopo il deposito del ricorso di primo grado (avvenuto il 8/11/2021) e la sua notifica (avvenuta presso il CP_ 18/11/2021) mentre non risulta essere oggetto di contestazione quanto allegato dall' nella precedente fase del giudizio e affermato nella impugnata sentenza (affermazione non contestata dagli appellanti) in ordine all'essere tale pagamento riconducibile ad un provvedimento di liquidazione della prestazione effettuato il 30/4/2021, anteriormente quindi alla introduzione del presente giudizio.
Trattasi di circostanze idonee a valutare positivamente la condotta processuale tenuta CP_ dall' e a semplificare la difesa dei ricorrenti e tali da rendere non censurabile la decisione del giudice di prime cure di ravvisare, nel presente caso di specie, pur nell'ambito di una totale soccombenza (sotto il profilo virtuale) dell'ente resistente, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dal legislatore per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
Risulta infondato anche il primo motivo.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili i valori minimi dello scaglione di valore da € 1.001 a € 5.200 (scaglione individuato dagli stessi appellanti e corrispondente al valore della somma rivendicata pari ad € 3121,74).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia (caratterizzata, in particolare, all'avvenuto pagamento in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere richiesta da entrambe le parti, di una prestazione pacificamente dovuta all'odierno appellante) decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria
(non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto agli appellanti dovrà quindi essere liquidato nel suo importo intero, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile (da € 1.001 a € 5.200), considerando i parametri anteriormente vigenti all'entrata in vigore del D.M. 147 del 13/8/2022 ed entrata in vigore il 23/10/2022 (applicabile ratione temporis alla presente pronuncia, emessa il 17/5/2022), per l'intero, in complessivi € 844 (€ 203 per la fase di studio, € 203 per la fase introduttiva del giudizio ed € 438 per la fase decisionale), corrispondente, una volta confermata la parziale compensazione nella misura di 1/3 operata dal giudice di prime cure, ad un importo di € 562,66.
Trattasi di un importo sostanzialmente corrispondente a quello liquidato dal giudice di primo grado pari quest'ultimo, al netto delle spese generali di € 84, a € 562 (€ 646 -
€ 84) e che deve reputarsi quindi meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
CP_ Irripetibili le spese del grado stante la contumacia dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Irripetibili le spese del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 29.2.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1319 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi , rappresentati e difesi, come da procura in atti, giusta procura Parte_4 in atti, dagli avvocati Pietro e Valeria Ferri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, viale Libia 58
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale, contumace
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 566/2022 pubblicata in data 17/5/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Velletri, dichiarava, in ragione dell'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata dagli odierni appellanti, quali eredi del defunto al Parte_4 fine di ottenere, previo accertamento del diritto di quest'ultimo all'indennità di CP_ accompagnamento, la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi a tale prestazione.
CP_ Compensava per un terzo le spese processuali, con condanna dell' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente dei residui due terzi liquidati in complessivi € 646 di cui € 84 per spese generali oltre Iva e cpa “tenuto conto del pagamento dei ratei e degli arretrati in corso di causa”.
Avverso tale sentenza , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 presentavano appello con il quale, contestavano la gravata sentenza esclusivamente per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite.
CP_ L' pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con un primo motivo gli appellanti contestano la gravata sentenza con riferimento alla liquidazione delle spese di lite lamentando in particolare la violazione con riferimento all'importo liquidato degli importi previsti dal dm 55/2014 in relazione allo scaglione di valore applicabile.
Contesta la gravata sentenza, con un ulteriore motivo, anche nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite evidenziando, in particolare, come CP_ l' avesse violato il termine di 120 giorni previsto per l'erogazione della prestazione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. provvedendo tardivamente al pagamento di quanto dovuto solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente, non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (in tal senso
Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente, Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice- sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate
o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose,
Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502,
Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta
l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato
a ritenere non estraneo, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire
"un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr.
Cass. 21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la parziale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale risulti meritevole di conferma non potendo tale decisione reputarsi di per sé illogica od erronea.
Deve evidenziarsi a tale proposito, che così come risulta dalla documentazione prodotta dagli stessi odierni appellanti nella precedente fase del giudizio il pagamento della prestazione oggetto di controversia risulta essere avvenuto in data 22/11/2021 (cfr, cassetto previdenziale prodotto in data 11/5/2022) e quindi pochi giorni dopo il deposito del ricorso di primo grado (avvenuto il 8/11/2021) e la sua notifica (avvenuta presso il CP_ 18/11/2021) mentre non risulta essere oggetto di contestazione quanto allegato dall' nella precedente fase del giudizio e affermato nella impugnata sentenza (affermazione non contestata dagli appellanti) in ordine all'essere tale pagamento riconducibile ad un provvedimento di liquidazione della prestazione effettuato il 30/4/2021, anteriormente quindi alla introduzione del presente giudizio.
Trattasi di circostanze idonee a valutare positivamente la condotta processuale tenuta CP_ dall' e a semplificare la difesa dei ricorrenti e tali da rendere non censurabile la decisione del giudice di prime cure di ravvisare, nel presente caso di specie, pur nell'ambito di una totale soccombenza (sotto il profilo virtuale) dell'ente resistente, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni previste dal legislatore per disporre la compensazione parziale delle spese di lite.
Risulta infondato anche il primo motivo.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili i valori minimi dello scaglione di valore da € 1.001 a € 5.200 (scaglione individuato dagli stessi appellanti e corrispondente al valore della somma rivendicata pari ad € 3121,74).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia (caratterizzata, in particolare, all'avvenuto pagamento in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere richiesta da entrambe le parti, di una prestazione pacificamente dovuta all'odierno appellante) decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria
(non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto agli appellanti dovrà quindi essere liquidato nel suo importo intero, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile (da € 1.001 a € 5.200), considerando i parametri anteriormente vigenti all'entrata in vigore del D.M. 147 del 13/8/2022 ed entrata in vigore il 23/10/2022 (applicabile ratione temporis alla presente pronuncia, emessa il 17/5/2022), per l'intero, in complessivi € 844 (€ 203 per la fase di studio, € 203 per la fase introduttiva del giudizio ed € 438 per la fase decisionale), corrispondente, una volta confermata la parziale compensazione nella misura di 1/3 operata dal giudice di prime cure, ad un importo di € 562,66.
Trattasi di un importo sostanzialmente corrispondente a quello liquidato dal giudice di primo grado pari quest'ultimo, al netto delle spese generali di € 84, a € 562 (€ 646 -
€ 84) e che deve reputarsi quindi meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
CP_ Irripetibili le spese del grado stante la contumacia dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Irripetibili le spese del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 29.2.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario