Decreto cautelare 31 luglio 2019
Ordinanza cautelare 12 settembre 2019
Decreto cautelare 26 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 25 novembre 2019
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 15/01/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10160/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10160 del 2019, proposto da
CO ME, ER AN, IN AS, IA NI, IL AR, NA RA, BA US, MA IL TI, AB TI, IN RU, LA OV, CI D'AB, AV D'LI, MAgrazia D'RI, LE Di LL, US Di OR, NA IN, BE GA, CL AN, IL AL, EL DI, MA TE GO, AN UC ID, RL ON, NA TA IN, SC OR, AN La PL, LL IA, FE IN, MA IE AG, UC MO, PP LI, NI BR OS, BA IO, CI IA, NI TR, SI AC, IA CC, IA AT MA, LE AC, LE AL, NAlisa RO, RO NI NO, AR UR, LA RI, AV VA, CL TE, rappresentati e difesi dall'avvocato NI De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Montevideo, 10;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Miur, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
EN CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del D.M. 863 del 18.12.2018 recante “ disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “ alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati par atre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente ”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (doc. 1);
2) del Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 recante il Bando del “ CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA ” nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che “ All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando ”: ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (doc. 2);
3) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;
4) di tutte le graduatorie approvate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria) (doc. 3);
5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: 5.1) i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie;
e, per quanto possa occorrere,
per l’accertamento del diritto
degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del “ Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Miur e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 è stato indetto un “ Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA ”, da svolgersi su base regionale.
Il citato decreto ha previsto lo svolgimento di una prova preselettiva, da espletarsi qualora a livello regionale il numero dei candidati fosse superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
2. I ricorrenti hanno partecipato al concorso e non hanno superato la prova preselettiva, consistente in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla.
3. Gli stessi hanno quindi impugnato gli elenchi approvati da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. I ricorrenti sostengono, in particolare, che il decreto di indizione del concorso sarebbe illegittimo nella parte in cui, all’art. 4, comma 3, stabilisce che “ alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente ” ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale.
4. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza n. 5940 del 12 settembre 2019 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 5864 del 25 novembre 2019 la Sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto dai ricorrenti.
Con nota del 13 novembre 2024 la difesa di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso senza la preventiva discussione.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 15 novembre 2024 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso della possibile improcedibilità del gravame. All’esito il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché i ricorrenti non hanno provveduto ad impugnare le graduatorie dei vincitori del concorso in esame.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che “ La mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento l’esclusione dalla prova orale del concorso in esame, in quanto, per i pubblici concorsi, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso.
L’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile (Tar Lazio, Roma, Sezione III Bis, 11 febbraio 2020, n. 1826, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 23 marzo 2022, n. 2119).
7. Si ravvisano giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della presente pronuncia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo PP Allegretta, Presidente FF
UC Biffaro, Referendario
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Alfredo PP Allegretta |
IL SEGRETARIO