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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 8541/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Cavallermaggiore n° 19, Torino, presso lo studio dell'avv. BOSCO MARINELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
BALDESSANO n. 8 CARMAGNOLA presso lo studio dell'avv. COPPOLA ANNALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativa alla minore: , nata a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato in data 12.06.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. instando per l'affidamento esclusivo della figlia minore e collocazione prevalente presso di sé, alla determinazione del regime di visita padre - figlia in luogo neutro ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito chiedendo l'affidamento condiviso della Controparte_1
minore, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, di regolamentare il suo diritto di visita con la minore come da comparsa, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.10.2023 le parti venivano sentite ed all'esito, il Giudice si riservava di provvedere e, con ordinanza del 16.10.2023, disponeva l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nonché il versamento di un contributo per il mantenimento della minore nella misura di € 360,00 mensili a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e la presa in carico del nucleo da parte dei servizi Sociali competenti.
All'udienza del 13.06.2024 le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
quanto alle decisioni rientranti nell'ordinaria amministrazione e alle esigenze correnti della figlia i genitori – quando avranno la figlia con sé - se ne occuperanno direttamente, mentre le scelte di maggior interesse e di straordinaria amministrazione dovranno essere tra di loro concordate;
prendendo atto che le parti si impegnano a comunicare informazioni e a collaborare nell'interesse della figlia, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute, come nel caso degli esiti dei bilanci di salute della bambina;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale
(orientativamente il martedì), dall'uscita di scuola alle ore 19 e ogni settimana trascorrerà con CP_2
il padre il sabato o la domenica, dalle 9,30 sino alle 20,00, alternando il giorno ogni settimana (a partire da sabato 1° giugno 2024 col papà), fino a quando i genitori non riterranno di concordare una frequentazione a fine settimana alternati. Quanto alle festività di calendario, nell'anno 2024 CP_2
starà con il padre i giorni del Primo Maggio, Ferragosto, Festa dell'Immacolata, Vigilia di Natale, 31 dicembre o Primo dell'anno e 5 gennaio 2025; mentre starà con la madre durante le Festività del
Primo Novembre, 2 giugno, 25 e 26 dicembre, il giorno del compleanno 2025 ed il giorno dell'Epifania 2025. Per gli anni successivi i genitori si alterneranno. Nel 2024 la madre porterà CP_2
in vacanza dal 30 giugno al 14 luglio e la bambina starà con il padre sabato 29 giugno. Sempre nel
2024 nella settimana dal 11 al 31 agosto starà con il padre il sabato o la domenica, come da CP_2
consueta alternanza, oltre a tre giorni dalle ore 9.30 alle ore 20.00 da individuare nel periodo indicato quale recupero delle settimane 30 giugno-14 luglio. I pernottamenti della minore presso la casa del padre inizieranno al termine dei lavori di ristrutturazione che creeranno al piano superiore dell'abitazione un alloggio autonomo rispetto al resto della casa (la camera d'ingresso a cui si accede con una scala interna diventerà la cucina, il secondo vano il soggiorno e il terzo vano la camera da letto). Da tale momento il padre potrà tenere con sé la figlia, con alternanza settimanale, dal sabato alle ore 9.30 alla domenica alle ore 20,00, nonché tutte le settimane per un pomeriggio
(indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola alle ore 19,00. Durante le vacanze natalizie
2024/2025 la figlia trascorrerà con il padre due giorni consecutivi senza pernotto da concordarsi con la madre e che ricadano nei periodi 23-27 dicembre e 4-6 gennaio. Ove la situazione abitativa – di cui al punto che precede – sia definita, e così per gli anni successivi il periodo indicato (due giorni) dovrà ritenersi con pernottamento. A partire dall'anno 2025 durante il periodo estivo potrà CP_2
trascorrere con il padre due settimane non consecutive di vacanza, da individuarsi una nel mese di luglio e una nel mese di agosto. Il periodo di vacanze dovrà essere concordato tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno. Quando è con il padre, la madre potrà effettuare una video chiamata CP_2
alla figlia indicativamente verso le ore 17.30 (il martedì ed il sabato/domenica); allo stesso modo quando è con la madre il padre potrà effettuare una video chiamata alla figlia nei giorni di lunedì CP_2
e mercoledì alle ore 18.30. Nel caso in cui il genitore che ha la bambina con sé dovesse essere impegnato nel giorno o orario previsto, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro, così che si possa riorganizzare il momento del contatto con la figlia;
prende atto che proseguirà il corso in piscina, da settembre 2024, previsto per una volta alla CP_2
settimana, preferibilmente il mercoledì e che, durante il periodo di sospensione estiva della piscina,
e dunque per i mesi di giugno e luglio 2024, i genitori intendono avviare altra attività: ciascuno provvederà a prendere informazioni ed a riferire all'altro. Nello specifico la signora si Pt_1
informerà per un corso di ippoterapia/equitazione presso il maneggio Horsebridge di None, mentre il signor si occuperà di prendere informazioni presso la piscina di . A CP_1 Controparte_3
settembre 2024 la figlia – già rientrata nella graduatoria scolastica come anticipataria – CP_2 frequenterà la scuola dell'infanzia “Istituto Comprensivo Statale” di Vinovo. I genitori provvederanno a fare richiesta del servizio pre-scuola (entrata ore 7.30) e dopo scuola (uscita ora
17.00), sostenendone i costi al 50% ciascuno. Ove il servizio di pre e dopo scuola non dovesse essere attivato, i genitori provvederanno a reperire ed incaricare una baby-sitter, che si occupi di CP_2 dall'uscita da scuola e fino al rientro a casa della madre. A parte il martedì, giorno in cui la bambina sarà prelevata a scuola dal padre, durante gli altri giorni infrasettimanali la baby-sitter dovrà occuparsi di dalle ore 15.45 e fino alle 17.30. Il servizio di babysitteraggio sarà utilizzato – ove i genitori CP_2
siano impegnati al lavoro – anche durante i giorni di chiusura della scuola per le festività. Il costo di babysitteraggio sarà suddiviso tra i genitori al 50%. Altresì la spesa relativa alla frequenza scolastica e segnatamente assicurazione, equipaggiamento e materiale didattico e gite sarà a carico di ciascun genitore al 50% ciascuno. In ogni caso, qualora nei giorni di spettanza di un genitore, questo dovesse avere impegni lavorativi o extra lavorativi che impediscano di tenere la figlia, dovrà essere comunicato all'altro genitore, che – se disponibile – dovrà essere preferito rispetto ad altre soluzioni per la gestione della bambina;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la terrà con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento della CP_1 figlia, l'assegno periodico di € 360,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente, secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a ottobre 2024. Le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con conseguente detrazione fiscale in pari quota. Quanto a modalità di concertazione, tipologia e termini di rimborso delle spese straordinarie, le parti richiamano integralmente il Protocollo d'Intesa
Magistrati/Avvocati del Tribunale di Torino;
prende atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra ; Pt_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/06/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 8541/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Cavallermaggiore n° 19, Torino, presso lo studio dell'avv. BOSCO MARINELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
BALDESSANO n. 8 CARMAGNOLA presso lo studio dell'avv. COPPOLA ANNALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativa alla minore: , nata a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato in data 12.06.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. instando per l'affidamento esclusivo della figlia minore e collocazione prevalente presso di sé, alla determinazione del regime di visita padre - figlia in luogo neutro ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito chiedendo l'affidamento condiviso della Controparte_1
minore, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, di regolamentare il suo diritto di visita con la minore come da comparsa, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.10.2023 le parti venivano sentite ed all'esito, il Giudice si riservava di provvedere e, con ordinanza del 16.10.2023, disponeva l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nonché il versamento di un contributo per il mantenimento della minore nella misura di € 360,00 mensili a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e la presa in carico del nucleo da parte dei servizi Sociali competenti.
All'udienza del 13.06.2024 le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
quanto alle decisioni rientranti nell'ordinaria amministrazione e alle esigenze correnti della figlia i genitori – quando avranno la figlia con sé - se ne occuperanno direttamente, mentre le scelte di maggior interesse e di straordinaria amministrazione dovranno essere tra di loro concordate;
prendendo atto che le parti si impegnano a comunicare informazioni e a collaborare nell'interesse della figlia, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute, come nel caso degli esiti dei bilanci di salute della bambina;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale
(orientativamente il martedì), dall'uscita di scuola alle ore 19 e ogni settimana trascorrerà con CP_2
il padre il sabato o la domenica, dalle 9,30 sino alle 20,00, alternando il giorno ogni settimana (a partire da sabato 1° giugno 2024 col papà), fino a quando i genitori non riterranno di concordare una frequentazione a fine settimana alternati. Quanto alle festività di calendario, nell'anno 2024 CP_2
starà con il padre i giorni del Primo Maggio, Ferragosto, Festa dell'Immacolata, Vigilia di Natale, 31 dicembre o Primo dell'anno e 5 gennaio 2025; mentre starà con la madre durante le Festività del
Primo Novembre, 2 giugno, 25 e 26 dicembre, il giorno del compleanno 2025 ed il giorno dell'Epifania 2025. Per gli anni successivi i genitori si alterneranno. Nel 2024 la madre porterà CP_2
in vacanza dal 30 giugno al 14 luglio e la bambina starà con il padre sabato 29 giugno. Sempre nel
2024 nella settimana dal 11 al 31 agosto starà con il padre il sabato o la domenica, come da CP_2
consueta alternanza, oltre a tre giorni dalle ore 9.30 alle ore 20.00 da individuare nel periodo indicato quale recupero delle settimane 30 giugno-14 luglio. I pernottamenti della minore presso la casa del padre inizieranno al termine dei lavori di ristrutturazione che creeranno al piano superiore dell'abitazione un alloggio autonomo rispetto al resto della casa (la camera d'ingresso a cui si accede con una scala interna diventerà la cucina, il secondo vano il soggiorno e il terzo vano la camera da letto). Da tale momento il padre potrà tenere con sé la figlia, con alternanza settimanale, dal sabato alle ore 9.30 alla domenica alle ore 20,00, nonché tutte le settimane per un pomeriggio
(indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola alle ore 19,00. Durante le vacanze natalizie
2024/2025 la figlia trascorrerà con il padre due giorni consecutivi senza pernotto da concordarsi con la madre e che ricadano nei periodi 23-27 dicembre e 4-6 gennaio. Ove la situazione abitativa – di cui al punto che precede – sia definita, e così per gli anni successivi il periodo indicato (due giorni) dovrà ritenersi con pernottamento. A partire dall'anno 2025 durante il periodo estivo potrà CP_2
trascorrere con il padre due settimane non consecutive di vacanza, da individuarsi una nel mese di luglio e una nel mese di agosto. Il periodo di vacanze dovrà essere concordato tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno. Quando è con il padre, la madre potrà effettuare una video chiamata CP_2
alla figlia indicativamente verso le ore 17.30 (il martedì ed il sabato/domenica); allo stesso modo quando è con la madre il padre potrà effettuare una video chiamata alla figlia nei giorni di lunedì CP_2
e mercoledì alle ore 18.30. Nel caso in cui il genitore che ha la bambina con sé dovesse essere impegnato nel giorno o orario previsto, dovrà comunicarlo tempestivamente all'altro, così che si possa riorganizzare il momento del contatto con la figlia;
prende atto che proseguirà il corso in piscina, da settembre 2024, previsto per una volta alla CP_2
settimana, preferibilmente il mercoledì e che, durante il periodo di sospensione estiva della piscina,
e dunque per i mesi di giugno e luglio 2024, i genitori intendono avviare altra attività: ciascuno provvederà a prendere informazioni ed a riferire all'altro. Nello specifico la signora si Pt_1
informerà per un corso di ippoterapia/equitazione presso il maneggio Horsebridge di None, mentre il signor si occuperà di prendere informazioni presso la piscina di . A CP_1 Controparte_3
settembre 2024 la figlia – già rientrata nella graduatoria scolastica come anticipataria – CP_2 frequenterà la scuola dell'infanzia “Istituto Comprensivo Statale” di Vinovo. I genitori provvederanno a fare richiesta del servizio pre-scuola (entrata ore 7.30) e dopo scuola (uscita ora
17.00), sostenendone i costi al 50% ciascuno. Ove il servizio di pre e dopo scuola non dovesse essere attivato, i genitori provvederanno a reperire ed incaricare una baby-sitter, che si occupi di CP_2 dall'uscita da scuola e fino al rientro a casa della madre. A parte il martedì, giorno in cui la bambina sarà prelevata a scuola dal padre, durante gli altri giorni infrasettimanali la baby-sitter dovrà occuparsi di dalle ore 15.45 e fino alle 17.30. Il servizio di babysitteraggio sarà utilizzato – ove i genitori CP_2
siano impegnati al lavoro – anche durante i giorni di chiusura della scuola per le festività. Il costo di babysitteraggio sarà suddiviso tra i genitori al 50%. Altresì la spesa relativa alla frequenza scolastica e segnatamente assicurazione, equipaggiamento e materiale didattico e gite sarà a carico di ciascun genitore al 50% ciascuno. In ogni caso, qualora nei giorni di spettanza di un genitore, questo dovesse avere impegni lavorativi o extra lavorativi che impediscano di tenere la figlia, dovrà essere comunicato all'altro genitore, che – se disponibile – dovrà essere preferito rispetto ad altre soluzioni per la gestione della bambina;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la terrà con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento della CP_1 figlia, l'assegno periodico di € 360,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente, secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a ottobre 2024. Le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con conseguente detrazione fiscale in pari quota. Quanto a modalità di concertazione, tipologia e termini di rimborso delle spese straordinarie, le parti richiamano integralmente il Protocollo d'Intesa
Magistrati/Avvocati del Tribunale di Torino;
prende atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra ; Pt_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/06/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.