Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 29/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZION ER CIVILE044 Ris cimento del danno dempimento contrattuale Composta dagli Ill.mi Si ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 1636/01 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Cron.10308 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Ud. 29/01/02 Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: GENOVA PARCHEGGI SPA, con sede in Genova, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Claudio Gavazzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMBIEN 33, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO STELLATO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati PAOLO PISSARELLO, LEOPOLDO CONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NA DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO 2002 ROMANELLI, che lo difende anche disgiuntamente 272 all'avvocato GIULIANO STERLE, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
FATA ASSIC SPA, COOPSERVICE SERVIZI FIDUCIA SCRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2165/99 del Giudice di pace di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 26/11/99 e depositata il 29/11/99 (R.G. 4117/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le consegguenze di legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avversO la sentenza con la quale il giudice di pace di Genova ha condannato la s.p.a. Genova Parcheggi a paga- re a AN PO la somma di L.
1.295.652 a titolo di risarcimento del danno riportato dall'autovettura di quest'ultimo mentre era custodita nel parcheggio della predetta società; che con i ricorsoquattro motivi di - rispettiva- deducendo (a) violazione e falsa applicazione mente dell'art. 7 del codice della strada del 1992, (b) omes- motivazione, (c) sa, insufficiente e contraddittoria 2 nullità della sentenza e del procedimento in relazione (d) omessa, insufficien- all'art. 113, comma 2, c.p.c., contraddittoria motivazione in relazione all'art. te e 116 c.p.c. - il ricorrente rispettivamente si duole che il giudice di pace abbia omesso di considerare che la citata disposizione contempla la sosta a pagamento sen- za custodia, che abbia ravvisato un'ipotesi di respon- sabilità extracontrattuale senza che ne fossero provati i presupposti, che abbia fatto invece riferimento a pa- rametri valutativi di tipo contrattuale senza peraltro chiarire per quali ragioni equitative si fosse poi di- scostato dalle conseguenze che ne sarebbero derivate in applicazione della legge, che abbia erroneamente ap- prezzato le dichiarazioni di una teste, la cui escus- se il rapporto sione sarebbe stata tra l'altro inutile fosse stato correttamente qualificato;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato con decisione da adottarsi in camera di consiglio;
RITENUTO che
, non eccedendo il valore della
contro
- versia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- cessariamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente con- siderato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.; 3 che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, unico limite del giudizio di equità è co- stituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunita- rio, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede, sicché la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di que- sto limite, essendo al di fuori di siffatta ipotesi l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudi- zio secondo diritto;
che la valutazione equitativa del giudice di pace è "sostitutiva" della regola di diritto in astratto ар- plicabile;
che è dunque inammissibile il primo motivo, col quale è dedotta violazione di legge sostanziale ordina- ria, e che non possono trovare ingresso le ulteriori censure nella parte in cui presuppongono l'errata qua- lificazione giuridica del rapporto intercorso tra le 4 parti;
che con gli altri motivi, al di là della formale denuncia di violazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. e di vizio della motivazione, il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, do- ve è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rilevi incompleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie - il giudice abbia, con mo- tivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato dif- formi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999 n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, in particolare, nelle sentenze emesse dal giu- dice di pace secondo equità il vizio di motivazione ri- leva solo in quanto si risolva nella mancanza o in una radicale contraddittorietà incomprensibilità della motivazione in ordine al criterio equitativo adottato, tale da configurare una motivazione meramente apparen- te%; che tanto va radicalmente escluso nel caso in esa- me, avendo il giudice di pace ritenuto che con 5 l'affidamento dell'autoveicolo si fosse perfezionato un contratto di deposito, con il correlativo obbligo del depositario di conservare e custodire la cosa;
e che presentasse l'autoveicolo, prima della consegna, non danni al paraurti ed al parafango;
che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato e che al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dal resistente AN PO;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89; ) 4 E 7 3 C O .
P.Q.M.
L N A L , P O 1 I B 9 D E 9 1 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle E - E 1 N C 1 O I - I 1 spese, che liquida in Euro 69,00 Z D 2 N A . R A oltre a Euro L T , C S 9 I 3 E G E E نی 750, per onorari. N P 0 T 4 A S . D I T E T T R N A Roma, 29 gennaio 2002 E S E Il consigliere estensore ་ ་ Il presidente سسوار ་ ་ Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 27.307 CANCELLIERE C Gina Casoli 6