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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22 dicembre 2023 da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni Ruberto, C.F. con domicilio digitale C.F._1
PEC e Avv. Maria Giovanna Email_1
Conti, C.F. C.F._2
Email_2
-appellante-
1. (C.F. ) nata il [...]; Parte_2 C.F._3
2. (C.F. ) nata il Parte_3 C.F._4
21/03/1994;
3. (C.F. nata il Parte_4 C.F._5
13/06/1993;
4. (C.F. ) nata il [...]; Parte_5 C.F._6
5. (C.F. ) nata il [...]; Parte_6 C.F._7
6. (C.F. ) nato il [...]; Parte_7 C.F._8
7. (C.F. ) nato il [...]; Parte_8 C.F._9
8. (C.F. ) nato il [...]; Parte_9 C.F._10
9. (C.F. ) nata il [...]; Parte_10 C.F._11
10. (C.F. ) nata il [...]; Parte_11 C.F._12
11. (C.F. ) nato il Parte_12 C.F._13
17/09/1962;
12. (C.F. ) nata il [...]; Parte_13 C.F._14
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Beniamino Nordio, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._15
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- appellati -
e contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile, C.F. , C.F._16
con domicilio digitale PEC
t Email_4
pag. 2/17 Oggetto: appello avverso sentenza n.630/23 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 17 aprile 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In riforma della sentenza n. 630/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del
Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.436/2023, notificata il
4.12.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.
- Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria (vedasi pag.40 ricorso in appello) ...”
Conclusioni per parti appellate , Pt_2 Pt_3 Pt_4 [...]
, , , , Pt_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10
e : “rigettarsi l'appello formulato Pt_11 Parte_12 Pt_13
dalla controparte e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza n.
630/23 del 20.11.23 sub R.G. n. 436/23 TR VE SEZ LAV a firma dott.ssa
Menegazzo.
Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi del DM 55/14 scaglione indeterminato per l'importo complessivo (fasi di studio, introduttiva e decisionale) di euro 6.946 oltre maggiorazione del 30% dalla seconda alla decima parte assistita e del
10% dall'undicesima parte assistita in poi ed oltre accessori di legge, con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato
pag. 3/17 in via istruttoria (vedasi pag.6 memoria) ...”
Conclusioni per parte appellata : “accertare e dichiarare dovute le CP_1
maggiori retribuzioni di giustizia, conseguentemente accertando e dichiarando l'appellante tenuto alla regolarizzazione contributiva mediante versamento dei contributi correlati alle maggiori retribuzioni imponibili, confermando sul punto la sentenza gravata;
spese rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 22 dicembre 2023 la Società ha impugnato la sentenza n.630/23 del giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Venezia con la quale ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di condotta e di riserva e di assenza dalla residenza di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale dd.16.12.16 Controparte_2
nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, calcolando la retribuzione media sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 e condannando a Parte_1
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con memoria depositata il 25 novembre 2024 si sono costituiti gli odierni appellati indicati in epigrafe chiedendo di respingere l'impugnazione.
Con memoria depositata il 7 aprile 2025 si è costituito l chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione.
pag. 4/17 La causa è stata discussa all'udienza del 17 aprile 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice veneziano, rigettata l'eccezione di prescrizione siccome non decorrente in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data
18.07.2012) della l. n. 92/2012, ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di condotta e di riserva e di assenza dalla residenza di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale dd.16.12.16 Controparte_2
nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, calcolando la retribuzione media sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 e condannando a Parte_1
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il giudice ha pure rigettato l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nell'atto introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne (anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
pag. 5/17 Riteneva che per tali figure esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Utilizzazione Cont Professionale” [acronimo c.d. indennità di utilizzazione professionale
(nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto) corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni, delle ore e chilometri], nonché quella di assenza dalla residenza”, l'indennità scorta vetture eccedenti e l'indennità vendita biglietti e, di conseguenza, accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,80). A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della
Suprema Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”. Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
2) Impugna la sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
pag. 6/17 Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Con il secondo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione operante per i crediti maturati in data anteriore all'11 luglio 2017. Pur consapevole dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25246 del 2022 afferma che La L. 28.6.2012 n. 92 nel modificare l'art. 18 St. Lav. “ha mantenuto inalterata la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento cd. ritorsivo, discriminatorio, ingiustificato o sproporzionato (art. 18, comma 1 e 4, St. Lav.). Di talché il lavoratore a cui è applicabile il nuovo art. 18 St. Lav. non può invocare
l'esistenza di un “metus” nei confronti del datore di lavoro tale da impedirgli l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto di lavoro, giacché il recesso del datore in ipotesi irrogato al dipendente che abbia intimato al datore l'adempimento (ad es. per il pagamento della retribuzione) costituirebbe un licenziamento ritorsivo punito anche in seguito alla Riforma Fornero con la tutela reintegratoria.”.
Col terzo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE. Sostiene
l'insussistenza di un principio di “onnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina pag. 7/17 della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione. Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie. Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di
€ 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie. Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive. Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
pag. 8/17 Con il quarto motivo si duole dell'errata quantificazione del credito in relazione al criterio di calcolo adottato per ritenere sussistente il diritto alle differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312).
3) L'appello è infondato.
3.1) Quanto alla riproposizione della doglianza relativa alla pretesa nullità del ricorso di primo grado va rilevato che non integra tale vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione
(cfr. Cass. n. 3143/2019).
Non ricorrono tali condizioni nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7
pag. 9/17 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
3.2) Con riferimento al secondo motivo l'appellante pur richiamando l'arresto giurisprudenziale del giudice di legittimità che ha già ritenuto non fondata la tesi qui riproposta dalla parte, non prende posizione sugli argomenti sottesi a tale arresto. In particolare, nella parte in cui si afferma:
“5.1. È risaputo che la prescrizione, in quanto modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere. Giova qui sottolinearne la fondamentale importanza, prima ancora che sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità per tutti: sull'effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa economica in senso lato, in un sistema di relazioni e di scambi internazionali da tempo strettamente interconnesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti, soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. Se questo è allora il tema, occorre che sia garantita una conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela e alla loro estinzione. Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro
pag. 10/17 (instaurati con datori in possesso dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma l. 300/1970, nel testo novellato dall'art.
1, comma 42, lett. b) l. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma
d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, a seconda delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione.”.
3.3) Con riguardo al terzo motivo va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze W. (C-155/10) e L. (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai
pag. 11/17 periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali
è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano pag. 12/17 è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale
(art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n.
13972/2024 in relazione alle cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. . Analoga considerazione vale per le ulteriori indennità in relazione alle quali vi è controversia (in tale senso si rinvia tra le altre anche aa Cass. n.18160 del 2023).
Con specifico rifermento alle singole indennità oggetto di specifico rilievo critico riferito alla I.U.P. e all'indennità di assenza dalla residenza - , ma la considerazione che segue le ulteriori – va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità, esensibile alle figure professionali qui in esame, secondo cui “18.questa seconda, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro;
19.in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le
pag. 13/17 mansioni tipiche) è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile;
” (in motivazione Ordinanza n.19991 del
2024).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva
– non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non
è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto pag. 14/17 dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile. Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, un'indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n.
457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.). Osserva la
Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro. Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o all'intera clausola regolatrice dell'istituto.
pag. 15/17 3.4) Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nell'esaminare il precedente motivo di gravame.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili - quali quelle oggetto di causa -, legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza
GC (cfr. C-385/17, T. H., punto 37). Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di cause dichiarato, nel minimo attesa la serialità del contenzioso e tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità dele posizione degli appellati.
Non vi è luogo a pro vedere sulle spese nei confronti dell in quanto CP_1
non spiegato appello nei suoi confronti.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. in considerazione del formarsi della giurisprudenza sul tema con esiti contrastanti fino ad epoca recente.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 16/17 - condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 17/17