Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6370 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22172/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22172/2022 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra cod. fiscale Parte_1
e partita IVA in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Andreoli;
– ATTRICE – contro
( , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_3
con sede legale in Pagani (SA) alla via Perone n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tozzi;
– OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a d.i. in materia di appalti pubblici.
Conclusioni:
Per l'opponente:
“In via principale:
1) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 5713/2022 del 26/07/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, dott. Mario Fucito , per i motivi di cui in narrativa.
Per l'opposta:
- In via del tutto preliminare, dimostrata nei suesposti motivi la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, emettere Ordinanza di condanna provvisoriamente esecutiva per l'intera somma richiesta di € 1.000.281,00, ovvero in via subordinata confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e condannare con ordinanza provvisoriamente esecutiva il
a corrispondere l'ulteriore somma riconosciuta dall'Ente pari ad € Pt_1
132.838,69, ovvero il minor importo pari ad € 42.438,69;
- Nel merito, rigettare l'opposizione dell'opponente ed in parziale riforma del decreto ingiuntivo emesso da Codesto Tribunale di Napoli n. 5713/2022 del 26.07.2022 nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 10433/2022, accertata la esistenza del rapporto obbligatorio oggetto di causa, condannare la parte opponente al pagamento dell'intera somma richiesta dall'opposta, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia;
- In via riconvenzionale, rigettare l'opposizione dell'opponente ed in parziale riforma del decreto ingiuntivo emesso da Codesto Tribunale di Napoli n.
5713/2022 del 26.07.2022 nell'ambito del procedimento monitorio R.G.
10433/2022, accertata la sussistenza dell'indebito arricchimento del Pt_1 ex art. 2041 c.c., condannare la parte opponente al pagamento dell'intera somma richiesta dall'opposta;
- In via gradata, rigettare l'opposizione dell'opponente e confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli n. 5713/2022 del
26.07.2022 nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 10433/2022;
r.g.a.c. 22172/2022 Pag. 2 r.g. Controparte_2
- In via ulteriormente gradata, in parziale riforma del decreto ingiuntivo emesso da Codesto Tribunale di Napoli n. 5713/2022 del 26.07.2022 nell'ambito del procedimento monitorio RG 10433/2022, accertata la esistenza del rapporto obbligatorio oggetto di causa e/o dell'indebito arricchimento del condannare la parte opponente al pagamento Pt_1
della minor somma ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite in uno agli accessori di legge, da attribuirsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna opposta chiedeva l'ingiunzione di pagamento del , pari ad Pt_1 Parte_1
euro 1.000.281,00, per le seguenti prestazioni:
- gestione del centro di raccolta, alias isola ecologica, servizio affidato con verbale del 12 maggio 2017 e determina del 20 luglio 2017, per le fatture emesse dal 28.02.2018 al 30.11.2020 da 25.000,00 euro cadauna, per il totale di 900.000,00 euro;
- residuo pagamento corrispettivi per il servizio di igiene urbana, contratto
1698/2010 rep., per la fattura 59 del 31 dicembre 2013 di euro 49.905,00;
- residuo pagamento corrispettivi per il servizio di igiene urbana per prestazioni accessorie con le fatture: 86, del 30.09.2014, per euro 1.056,00, n.
12 del 29.02.2016, per euro 417,00; n. 24 del 30.04.2016 per euro 22.500,00,
n. 48 del 27.06.2015 per euro 26.349,00, quindi per complessivi ulteriori
50.376,00, prestazioni per le quali esibiva i formulari e altra documentazione equipollente il pacifico riconoscimento della prestazione da parte del committente.
Il giudice della fase monitoria ingiungeva, con la provvisoria esecutività, il pagamento dei soli euro 100.281,00 connessi al servizio contrattualizzato di igiene urbana, all'esito di integrazione ex art. 640, 2° comma, c.p.c. dalla r.g.a.c. 22172/2022 Pag. 3 r.g. Controparte_2
quale non si evinceva la contrattualizzazione del servizio reso per la gestione dell'isola ecologica
Infatti, le continue proroghe del servizio in assenza di gara ponevano dubbi sul fondamento del titolo dedotto per il pagamento e circa la sua estensione anche con riferimento alla gestione dell'isola ecologica che andava ad affiancare il servizio di igiene urbana.
2) Avverso questo decreto ingiuntivo il Parte_1
proponeva opposizione deducendo:
- che il responsabile del servizio del con nota del 05.09.2022, Pt_1
riferiva che per le fatture richieste dal , invero, il debito del CP_1 Pt_1
ammontava a soli euro 132.838,69, per contestazioni e sanzioni meglio specificate nella nota stessa;
- con nota successiva del 15.09.2022 il responsabile del servizio precisava l'esistenza di ulteriori crediti per l'ente, a titolo di sanzioni, che riducevano ancora il credito dell'appaltatore, ad euro 42.438,69;
- tuttavia, neanche queste somme erano dovute perché nelle more il Pt_1 aveva avviato, per ulteriori gravi inadempimenti da parte del , la CP_1
revoca dell'affidamento successivo svoltosi.
3) Si costituiva il nel giudizio di merito e deduceva: CP_1
- ripeteva i fatti allegati a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;
- notiziava di aver attivato un giudizio amministrativo per sanzionare l'inerzia del alla contrattualizzazione del servizio di gestione Pt_1
dell'isola ecologica;
- contestava la sanzione minacciata nel 2020 alla fattura 59 del 2013 perché applicava tout court il 20% dell'ammontare complessivo solo in sede di opposizione, in violazione dell'art. 19 del CSA, che prevedeva al massimo la sanzione di euro 3.000,00 omnia, senza indicare il dettaglio delle contestazioni, in ulteriore violazione dell'art. 19 predetto, senza rispettare il procedimento previsto. Precisava altresì che per quella fattura la somma r.g.a.c. 22172/2022 Pag. 4 r.g. CominediSanGiuseppe/ConsorzioGema
richiesta rappresentava, appunto, solo il residuo trattenuto dal a Pt_1 titolo di eventuale sanzione che mai era stata notificata;
- affermava che alcuna contestazione in dettaglio era stata mossa con procedimentalizzazione ed irrogazione della sanzione, né prima del giudizio, né nel giudizio, per le fatture n. 86, del 30.09.2014, n. 12 del 29.02.2016, n.
24 del 30.04.2016, n. 48 del 27.06.2015 per euro 26.349,00;
- contestava altresì le ulteriori sanzioni applicate perché relative, a dire del
, non pertinenti al credito azionato per la gestione dell'isola CP_1 ecologica, bensì al servizio di igiene urbana.
4) Nel corso del presente giudizio si svolgevano in parallelo il 1° e 2° grado dinanzi al giudice amministrativo circa l'eventuale inerzia del
[...]
nella contrattualizzazione del servizio per la gestione Parte_1
dell'isola ecologica.
Ebbene, il CdS, sent. 1564/2025 (all. del 4 aprile 2025 di parte opposta), ha affermato che il procedimento per la gestione dell'isola ecologica è stato svolto, con procedura negoziale, e concluso con determina 1067 del 2017, controfirmata dal , con contrattualizzazione del servizio in quella CP_1
maniera ai sensi dell'art. 32, comma 14, d. lgs. 50/2016 (là dove circa le modalità di conclusione del contratto si discorre di scambio corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite p.e.c. o strumenti analoghi negli altri Stati membri).
Tuttavia, con la cennata sentenza la copertura contrattuale è stata accertata dal CdS solo fino al 31 dicembre 2019, poiché la fase successiva (oggetto di emissione di fatture da parte del ) sarebbe stata coperta da proroga, CP_1
a dire del , proroga per la quale, però, nessuna parte aveva prodotto CP_1 in causa una determina dell'ente locale.
Il CdS concludeva l'iter affermando che la mancanza dell'atto che disponeva la proroga comprovava l'assenza di un procedimento di affidamento regolato dalle norme in materia di evidenza pubblica, per cui alcuna inerzia doveva essere sanzionata.
r.g.a.c. 22172/2022 Pag. 5 r.g. Controparte_2
5) La sentenza del Consiglio di Stato costituisce il punto di partenza dell'iter decisionale, perché risolve la prima questione posta dall'attore sostanziale del giudizio, circa la debenza dei crediti, pari ad euro 900.000,00, maturati a suo dire per il servizio di gestione dell'isola ecologica dal dicembre 2017 al novembre 2020.
Ebbene, il GA ha chiarito che solo per la fase svoltasi fino al 31 dicembre
2019 la prestazione del era assistita da contratto, mentre per la fase CP_1
successiva non è stata rinvenuta alcun principio di gara per l'affidamento del servizio, ovvero una determina di proroga.
Ne consegue che solo le somme maturate da dicembre 2017 e fino al dicembre 2019 sono dovute dal quale corrispettivo per la gestione Pt_1 del servizio dell'isola ecologica, là dove, all'esito della decurtazione degli 11 mesi del 2020 (euro 25.000,00 per ciascun mese), a fronte dei 900.000 euro richiesti residuano 625.000 euro.
Mentre, con riguardo alla rimanente parte richiesta per la gestione dell'isola ecologica, non contrattualizzata, deve trovare applicazione l'art. 191, comma
1- 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nel quale si legge che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, con l'effetto che il rapporto giuridico sorto per effetto della violazione della disposizione, con riferimento all'effetto passivo del pagamento, pende tra il funzionario e il fornitore della prestazione, ma non tra quest'ultimo e l'ente locale.
Con la conseguenza che il è privo di titolarità passiva Pt_1 nell'obbligazione dedotta con riferimento ai crediti sorti in capo al CP_1
per le prestazioni svolte da gennaio 2020 a novembre 2020.
6) Fatto questo primo accertamento, con riferimento alla sussistenza della posta creditoria di euro 625.000,00 derivante dalla determina 1067 del 2017, si deve verificare, a questo punto, la fondatezza dell'eccezione mossa dal r.g.a.c. 22172/2022 Pag. 6 r.g. Controparte_3
circa l'applicazione di sanzioni per un importo di euro 660.000,00,
[...] all. 4 in produzione .zip di parte opponente, l'unica pertinente ai servizi di cui alla determina 1067 del 2017.
Ebbene, la contestazione, puntualmente notiziata al con p.e.c. del CP_1
22 maggio 2020, allega specificatamente i fatti, recando una penale di euro
660.000, alla quale l'ente perviene applicando una somma di euro 7.500,00 mensili di penale.
La predetta contestazione trova uno sbocco nell'irrogazione di una più ampia penale, relativa anche ad altri servizi non oggetto di questo contenzioso, nel provvedimento del 15 giugno 2020.
Dal tenore del provvedimento di applicazione di penale si comprende che le risposte date dal non sono state ritenute sufficienti dal le CP_1 Pt_1
cui contestazioni erano provate anche da rilievi fotografici.
Ne deve conseguire la correttezza della penale applicata nell'an, ma non nel quantum.
Infatti, applicando il criterio seguito nello stesso provvedimento comunicato con p.e.c. del 22 maggio 2020 che ha calcolato la somma di euro 7.500,00 mensili, si deve applicare lo stesso ai soli mesi contrattualizzati giusta determina 1067 del 2017, per la gestione dell'isola ecologica, mesi che come anche riconosciuto dal CdS sono 25, tanti quante le fatture qui riconosciute come inadempiute.
Ne consegue che con calcolo aritmetico si deve ridurre la penale ad euro
187.500,00 ed il residuo avere da parte del ad euro 437.500,00., CP_1 invece che euro 625.000,00.
7) Si deve invece dichiarare l'assoluta infondatezza delle eccezioni mosse dal circa i crediti già oggetto di ingiunzione qui opposta, pari ad euro Pt_1
100.281,00.
I crediti ingiunti sono stati, infatti, provati dall'esistenza di un affidamento di servizio, svoltosi senza l'irrogazione di penali, in gran parte verificati anche dall'ente comunale e, dove, l'unico caso di preannuncio di sanzione con r.g.a.c. 22172/2022 Pag. 7 r.g. Email_1
contestazione, non ha avuto, stante le risultanze delle allegazioni dell'opponente alcun esito specifico.
8) In conclusione, all'esito del giudizio di opposizione per i servizi in atti sussiste in capo al , nei confronti del un credito residuo di CP_1 Pt_1 euro 537.781,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo compensazione del 50% in ragione della reciproca soccombenza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 22172/2022, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:
1) Revoca il decreto ingiuntivo 5713/2022;
2) Rigetta la domanda attorea di indebito arricchimento;
3) Condanna il , in persona del l.r.p.t. Parte_1
al pagamento di euro 537.781,00 in favore del a titolo CP_1 di corrispettivi impagati, nonché al pagamento, sempre in favore del
, di euro 29193,00 che ridotti per la compensazione si CP_1 riducono ad euro 14.596,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 22172/2022 Pag. 8